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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4762 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/10/2022 ed iscritto al n 4762 - 2022 RG , vertente tra
- C.F. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Andrea Greco, CF , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via
Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio M. C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.10.2022, parte ricorrente chiede accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, CP_1 portato in pagamento nell' avviso di addebito numero 394 2013 0004156888
000 relativo a somme iscritte a ruolo dall' per contributi previdenziali CP_1 dipendenti riferiti agli anni 2011 e 2012 di € 7.395,14. Aggiunge che nel corso del precedente mese di agosto, il ricorrente ha avuto recapitata un preavviso di iscrizione ipotecaria che intimava anche il pagamento del predetto avviso di addebito..
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' , come CP_1 in epigrafe indicato, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi contestazione inerente all'esistenza e/o regolarità della notifica degli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito e conclude per il rigetto del ricorso. La difesa dell' con la propria memoria precisa altresì che in relazione CP_1
“all'avviso di addebito n. • 39420130004156888000 (Allegati 1, 2) - periodi 4/2010, 3-4/2011 (sanzioni, crediti oggetto di stralcio, non ancora valorizzati (Allegato 3) come sgravio in procedura), 3-4/2012 - notificato il
10.02.2014”.
§ 2.1 Sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U., n.
7514/2022), dal momento che il ricorrente eccepisce solo la prescrizione dei contributi.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. L' avviso di addebito n. 39420130004156888000, è stato regolarmente notificato in data 10.02.2014 (cfr. avvisi di ricevimento versati in atti dall' ). Tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a CP_1 decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass S.U. n. 23397 del 17.11.2016 e successive conformi).
Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione dei crediti è costituito, quindi, dalla data di notifica dell' avviso di addebito (Cass. 6499/2021), nel caso di specie il 10.02.2014.
Non vi è prova di atti interruttivi nei successivi cinque anni.
Pertanto, i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato risultano prescritti e il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compresa tra il minimo ed il medio in considerazione della bassa complessità della causa.
2
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420130004156888000;
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4762 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/10/2022 ed iscritto al n 4762 - 2022 RG , vertente tra
- C.F. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Andrea Greco, CF , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via
Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela Fazio M. C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1 Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.10.2022, parte ricorrente chiede accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, CP_1 portato in pagamento nell' avviso di addebito numero 394 2013 0004156888
000 relativo a somme iscritte a ruolo dall' per contributi previdenziali CP_1 dipendenti riferiti agli anni 2011 e 2012 di € 7.395,14. Aggiunge che nel corso del precedente mese di agosto, il ricorrente ha avuto recapitata un preavviso di iscrizione ipotecaria che intimava anche il pagamento del predetto avviso di addebito..
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' , come CP_1 in epigrafe indicato, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi contestazione inerente all'esistenza e/o regolarità della notifica degli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito e conclude per il rigetto del ricorso. La difesa dell' con la propria memoria precisa altresì che in relazione CP_1
“all'avviso di addebito n. • 39420130004156888000 (Allegati 1, 2) - periodi 4/2010, 3-4/2011 (sanzioni, crediti oggetto di stralcio, non ancora valorizzati (Allegato 3) come sgravio in procedura), 3-4/2012 - notificato il
10.02.2014”.
§ 2.1 Sussiste la legittimazione passiva dell'Ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U., n.
7514/2022), dal momento che il ricorrente eccepisce solo la prescrizione dei contributi.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. L' avviso di addebito n. 39420130004156888000, è stato regolarmente notificato in data 10.02.2014 (cfr. avvisi di ricevimento versati in atti dall' ). Tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a CP_1 decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass S.U. n. 23397 del 17.11.2016 e successive conformi).
Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione dei crediti è costituito, quindi, dalla data di notifica dell' avviso di addebito (Cass. 6499/2021), nel caso di specie il 10.02.2014.
Non vi è prova di atti interruttivi nei successivi cinque anni.
Pertanto, i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato risultano prescritti e il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compresa tra il minimo ed il medio in considerazione della bassa complessità della causa.
2
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420130004156888000;
- condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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