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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 117/2024
Il Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice, d. ssa Tatiana Babolin, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 117/2024
promossa da
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio e la difesa dell'avv. Marco Zanotto
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio e la difesa dell'avv. Elisabetta Corrà
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE. La società quale mandataria di Parte_1
, sulla base di un contratto di mutuo fondiario immobiliare Parte_2
stipulato da in data 23.05.2017 con i signori CP_2 CP_1
e , poi ceduto in data 03.06.2021 ad
[...] Parte_3
che, a sua volta nominava quale propria mandataria la Controparte_3
società ha promosso Parte_1
un'esecuzione mobiliare presso terzi (la n. 1074/2023) nei confronti del signor , nell'ambito della quale dava atto di aver CP_1 Pt_1
ricavato dalla precedente esecuzione immobiliare promossa nei confronti del signor la somma di € 61.853,76 e di vantare un residuo CP_1
credito sulla base del quale aveva notificato il relativo precetto e dato avvio all'esecuzione presso terzi avente ad oggetto lo stipendio percepito dal debitore dal proprio datore di lavoro, la società CABRELLON spa.
Il signor promuoveva opposizione all'esecuzione con CP_1
ricorso depositato in data 28 giugno 2023 e il Giudice sospendeva l'esecuzione con provvedimento del 4.11.2023, poi riformato dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza resa in data 23.02.2024, nella quale veniva altresì disposta la prosecuzione della procedura esecutiva che si è conclusa con l'assegnazione del quinto dello stipendio percepito dal signor dalla società CABRELLON spa. CP_1
Nelle more del giudizio di reclamo, dava avvio al presente Pt_1
giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dal signor
. CP_1
Il signor si è costituito in giudizio con comparsa CP_1
depositata in data 13.02.2024, assumendo che: (i) non è iscritta Pt_1
pag. 2/6 all'albo 106 TUB;
(ii) non è titolare del credito;
(iii) la Pt_2
dichiarazione del terzo CABRELLON spa è inefficace;
(iv) il credito non è né certo né liquido.
L'opposizione promossa dal signor è infondata e deve CP_1
essere dunque rigettata.
Sulla mancata iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB Pt_1
Detto motivo di opposizione è infondato in quanto, come oramai costantemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
4427/2024; 7243/2024), le società che si occupano della riscossione dei crediti (special servicer), inclusa la riscossione coattiva, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari e quindi dalla eventuale omessa iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 106
TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
Sulla titolarità del credito in capo ad Controparte_3
Detto motivo di opposizione è infondato in primo luogo in quanto, come già statuito dal Tribunale di Vicenza, nell'ordinanza del 23.02.2024, il signor ha riconosciuto la titolarità del credito in capo ad CP_1
quando si è opposto nell'esecuzione n. 506/2023, sostenendo Pt_2
che legittimata attiva era proprio assumendo dunque una Pt_2
circostanza contraria a quanto poi assunto, si ritiene del tutto strumentalmente, nel presente procedimento.
Si rammenta ad ogni modo che la giurisprudenza di legittimità sancisce che l'avviso pubblicato sulla G.U., da cui risultano chiaramente l'esistenza pag. 3/6 del contratto di cessione, le parti contraenti e i criteri di individuazione dei crediti ceduti, è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario.
In particolare, la sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024 della Corte di
Cassazione ha chiarito che «la pubblicità notizia in G.U. non ha effetto costitutivo del sinallagma contrattuale, ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato dal giudice del merito come indizio per la prova presuntiva della cessione». Inoltre, le pronunce n.
21821 del 20 luglio 2023 e n. 10860 del 22 aprile 2024 della Suprema
Corte, hanno confermato che l'avviso in G.U. non deve contenere un'elencazione specifica di ciascun credito ceduto, purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».
Dalla corposa documentazione depositata da emerge senza Pt_1
ombra di dubbio che nell'avviso di cessione erano contenuti tutti gli elementi che consentivano al debitore di individuare senza incertezze che il rapporto di cui si discute era stato oggetto di cessione.
Sulla inefficacia della dichiarazione del terzo.
Detto motivo di opposizione, oltre ad essere irrilevante, è infondato e al fine di fugare ogni dubbio sulla questione, ha depositato la Pt_1
dichiarazione del terzo CABRELLON spa rilasciata nuovamente in data 8 giugno 2023.
Sulla certezza e liquidità del credito vantato da Parte_2
pag. 4/6 Detto motivo di opposizione, oltre ad essere del tutto generico, è infondato posto che nella precedente esecuzione immobiliare promossa dalla CP_4
avanti il Tribunale di Rovigo il signor non ha sollevato CP_1
eccezione di sorta, tant'è che la stessa si è conclusa con l'assegnazione del ricavato netto di vendita ad Controparte_3
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del signor e vanno Controparte_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, disattese:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, cassa, 15% rimborso forfettario, oltre
€ 786,00 di anticipazioni.
Vicenza, il 16 aprile 2025
Il Giudice
Tatiana Babolin
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 117/2024
Il Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice, d. ssa Tatiana Babolin, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 117/2024
promossa da
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio e la difesa dell'avv. Marco Zanotto
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio e la difesa dell'avv. Elisabetta Corrà
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE. La società quale mandataria di Parte_1
, sulla base di un contratto di mutuo fondiario immobiliare Parte_2
stipulato da in data 23.05.2017 con i signori CP_2 CP_1
e , poi ceduto in data 03.06.2021 ad
[...] Parte_3
che, a sua volta nominava quale propria mandataria la Controparte_3
società ha promosso Parte_1
un'esecuzione mobiliare presso terzi (la n. 1074/2023) nei confronti del signor , nell'ambito della quale dava atto di aver CP_1 Pt_1
ricavato dalla precedente esecuzione immobiliare promossa nei confronti del signor la somma di € 61.853,76 e di vantare un residuo CP_1
credito sulla base del quale aveva notificato il relativo precetto e dato avvio all'esecuzione presso terzi avente ad oggetto lo stipendio percepito dal debitore dal proprio datore di lavoro, la società CABRELLON spa.
Il signor promuoveva opposizione all'esecuzione con CP_1
ricorso depositato in data 28 giugno 2023 e il Giudice sospendeva l'esecuzione con provvedimento del 4.11.2023, poi riformato dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza resa in data 23.02.2024, nella quale veniva altresì disposta la prosecuzione della procedura esecutiva che si è conclusa con l'assegnazione del quinto dello stipendio percepito dal signor dalla società CABRELLON spa. CP_1
Nelle more del giudizio di reclamo, dava avvio al presente Pt_1
giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dal signor
. CP_1
Il signor si è costituito in giudizio con comparsa CP_1
depositata in data 13.02.2024, assumendo che: (i) non è iscritta Pt_1
pag. 2/6 all'albo 106 TUB;
(ii) non è titolare del credito;
(iii) la Pt_2
dichiarazione del terzo CABRELLON spa è inefficace;
(iv) il credito non è né certo né liquido.
L'opposizione promossa dal signor è infondata e deve CP_1
essere dunque rigettata.
Sulla mancata iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB Pt_1
Detto motivo di opposizione è infondato in quanto, come oramai costantemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
4427/2024; 7243/2024), le società che si occupano della riscossione dei crediti (special servicer), inclusa la riscossione coattiva, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari e quindi dalla eventuale omessa iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 106
TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
Sulla titolarità del credito in capo ad Controparte_3
Detto motivo di opposizione è infondato in primo luogo in quanto, come già statuito dal Tribunale di Vicenza, nell'ordinanza del 23.02.2024, il signor ha riconosciuto la titolarità del credito in capo ad CP_1
quando si è opposto nell'esecuzione n. 506/2023, sostenendo Pt_2
che legittimata attiva era proprio assumendo dunque una Pt_2
circostanza contraria a quanto poi assunto, si ritiene del tutto strumentalmente, nel presente procedimento.
Si rammenta ad ogni modo che la giurisprudenza di legittimità sancisce che l'avviso pubblicato sulla G.U., da cui risultano chiaramente l'esistenza pag. 3/6 del contratto di cessione, le parti contraenti e i criteri di individuazione dei crediti ceduti, è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario.
In particolare, la sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024 della Corte di
Cassazione ha chiarito che «la pubblicità notizia in G.U. non ha effetto costitutivo del sinallagma contrattuale, ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato dal giudice del merito come indizio per la prova presuntiva della cessione». Inoltre, le pronunce n.
21821 del 20 luglio 2023 e n. 10860 del 22 aprile 2024 della Suprema
Corte, hanno confermato che l'avviso in G.U. non deve contenere un'elencazione specifica di ciascun credito ceduto, purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».
Dalla corposa documentazione depositata da emerge senza Pt_1
ombra di dubbio che nell'avviso di cessione erano contenuti tutti gli elementi che consentivano al debitore di individuare senza incertezze che il rapporto di cui si discute era stato oggetto di cessione.
Sulla inefficacia della dichiarazione del terzo.
Detto motivo di opposizione, oltre ad essere irrilevante, è infondato e al fine di fugare ogni dubbio sulla questione, ha depositato la Pt_1
dichiarazione del terzo CABRELLON spa rilasciata nuovamente in data 8 giugno 2023.
Sulla certezza e liquidità del credito vantato da Parte_2
pag. 4/6 Detto motivo di opposizione, oltre ad essere del tutto generico, è infondato posto che nella precedente esecuzione immobiliare promossa dalla CP_4
avanti il Tribunale di Rovigo il signor non ha sollevato CP_1
eccezione di sorta, tant'è che la stessa si è conclusa con l'assegnazione del ricavato netto di vendita ad Controparte_3
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del signor e vanno Controparte_1
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, disattese:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, cassa, 15% rimborso forfettario, oltre
€ 786,00 di anticipazioni.
Vicenza, il 16 aprile 2025
Il Giudice
Tatiana Babolin
pag. 5/6 pag. 6/6