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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 alla via Colli Aminei 38 presso lo studio degli avv.ti Basso Giovanni e De Rosa Vincenzo, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 15.12.2024; attrice
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Fuscaldo alla via Dott. A. Valenza n. 35 presso lo studio dell'avv. Anastasio Filomena, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.02.2025; convenuto
NONCHE'
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_2
via Colli Aminei 38 presso lo studio degli avv.ti Basso Giovanni e De Rosa Vincenzo, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il
16.03.2025; interveniente volontaria
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.03.2025.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 15/12/2024, nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne, ha rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio Controparte_2 con BI in costanza della quale sono nati due figli, Vincenzo il Controparte_1
15.03.2005 e la suddetta il 29.01.2007, riconosciuti da entrambi i genitori. CP_2
Essendo cessata tale relazione sentimentale, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia all'epoca minore, con CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre in Tortora Controparte_2
(CS) alla via A. Frank n.12; 2) dichiarare che entrambi i genitori rimarranno contitolari della gestione della responsabilità: le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla religione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia in conformità alla normativa costituzionale ed a quella ordinaria;
3) i periodi di permanenza della minore con il padre dovranno, comunque, essere continuativi al fine di conservare con lo stesso rapporti significativi. potrà trascorrere compatibilmente, e dandone la CP_2 precedenza, agli impegni scolastici durante l'anno scolastico, alcuni giorni con il padre. Tali incontri verranno stabiliti di volta in volta e concordati tra i genitori;
4) il padre potrà tenere con sé, anche di notte, la figlia per due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera ovvero al lunedì mattina. Il Sig. avrà inoltre il diritto di tenere con Controparte_1 sé la figlia in luogo diverso da quello di residenza, attesa la pendenza del processo penale per le lesioni personali causate a costei dalla sua compagna, che dovrà comunicare alla ricorrente, il 25 dicembre e 31 dicembre ovvero il 24 dicembre ed il 1 gennaio, ad anni alterni. Tre giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni per ciascun genitore. Trenta giorni durante l'estate, quindici giorni nel corso del mese di luglio e quindici giorni nel corso del mese di agosto da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. Per le vacanze all'estero con la figlia minore ciascuno dei genitori dovrà preliminarmente comunicare all'altro il luogo di destinazione, la durata del viaggio e la sistemazione;
5) dichiarare tenuto il sig.
[...]
al versamento, in favore della sig.ra , della Controparte_1 Parte_1 somma di €1000,00 (mille/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore fino alla sopraggiunta CP_2 indipendenza economica della stessa, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive, ricreative e ludiche), concordate e documentate, nella misura del 50%; 6) l'esponente e il resistente comunicheranno reciprocamente tramite lettera o altro mezzo equipollente ogni eventuale futura variazione delle rispettive residenze e/o domicilio qui indicato. Con vittoria di
2 spese e competenze di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli scriventi difensori”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 16.12.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 14.02.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: - In via preliminare dichiarare il difetto di interesse della ricorrente alla decisione sui punti nn.1, 2, 3 e 4 del ricorso e, per l'effetto, dichiarare con riferimento agli stessi cessata la materia del contendere, con condanna della ricorrente stessa al pagamento delle spese processuali da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- Nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, con condanna della ricorrente alle spese di lite del processo, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
- In subordine, in caso di riconoscimento a carico del resistente dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia BI , CP_2 disporre che il contributo stabilito sia versato dal primo direttamente alla figlia e non attraverso la ricorrente, secondo le modalità che padre e figlia i accorderanno direttamente, con condanna della ricorrente alle spese di lite del processo da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
Altresì, con comparsa depositata il 16.03.2025, si è costituita in giudizio Controparte_2 essendo nelle more divenuta maggiorenne. La stessa ha chiesto “di fare proprie tutte le richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio de quo, che si abbian qui per ripetute e trascritte, nonché di estendere, in favore della stessa, gli effetti del giudizio incardinato dalla sig.ra
, nella predetta qualità”. Parte_1
Fissata l'udienza del 17.03.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, ovvero del solo mantenimento della figlia CP_2 da parte del padre, stante il compimento da parte della stessa della maggiore età in corso
[...] di causa;
quindi, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 19.03.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo formalizzato nel verbale dell'udienza del 17.03.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare il mantenimento da parte del padre della figlia CP_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, nei seguenti termini: “obbligo di BI
di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne BI Controparte_1 CP_2
3 mediante il versamento direttamente in favore della stessa, entro il giorno cinque di ogni CP_2 mese (sulla carta Postepay a lei intestata), della somma mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, in cui devono intendersi comprese anche le spese straordinarie;
impegno di di farsi carico in via esclusiva delle spese di iscrizione Controparte_1 scolastica della figlia maggiorenne arretrate alla data odierna”. Controparte_2
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme di imperative e di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1286/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti al mantenimento della figlia Controparte_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, da parte di Controparte_1 riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 20.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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