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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. NI Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 378 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], elettivamente Pt_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari in via Farina n. 61 presso lo studio dell'Avv. COIANA PAOLA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso datato 03.05.2024
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
18/01/1991, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia in via Borsellino n. 2 presso lo studio dell'Avv. SALAMI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta datata 21.06.2024
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“
1. Affidamento congiunto del minore ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in San NI d'Arcidano; il bambino, che frequenterà la scuola materna in San NI
d'Arcidano, starà due giorni infrasettimanali con il padre, anche non consecutivi, con un pernottamento compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. il quale provvederà ad CP_1
Part avvertire tempestivamente la sig.ra dei suoi turni con cadenza quantomeno settimanale, salvo Part imprevisti. Il sig. andrà a prendere il bambino a San NI d'Arcidano e la sig.ra ndrà a CP_1 riprendere il bambino il giorno che non pernotterà con il padre. Quando NI pernotterà infrasettimanalmente con il padre, il sig. lo accompagnerà a scuola la mattina seguente. Il fine CP_1 settimana il bambino starà con uno dei genitori dal sabato mattina alla domenica sera, a weekend alternati, compatibilmente con i turni del sig. In occasione dei weekend il sig. andrà a CP_1 CP_1
Part prendere NI a casa della madre il sabato mattina e la sig.ra andrà a riprendere il figlio a casa del padre la domenica sera, o viceversa.
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio nelle festività, per Natale o Capodanno, ad anni alterni, nonché per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, con uguale alternanza;
nelle altre festività e nel giorno del compleanno del minore, sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, per quindici giorni aggiuntivi anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
con l'obbligo del padre di prendere e riportare il figlio presso la madre;
3. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo mensile al mantenimento di NI la CP_1 somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese e i compensi del presente giudizio vengono compensati integralmente tra le parti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da Pt_1
e ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.05.2024 a chiesto la regolamentazione delle condizioni Pt_1
di affidamento e di mantenimento del figlio minore NI nato il [...] dalla relazione con
. Controparte_1
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
- ella convive ancora col nonostante la fine della loro relazione a causa della contrarietà CP_1 del medesimo a un suo trasferimento presso un'altra abitazione insieme al bambino;
- la stessa lavora come tecnico di laboratorio presso la Casa di Cura Madonna del Rimedio a
Oristano tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00 e il mercoledì fino alle 15:30, mentre il lavora CP_1
nella Polizia Municipale di Cagliari come agente del Centro Radio, con turni dalle 7:00 alle
14:00, dalle 13:00 alle 20:00 dalle 16:00 alle 23:00 dalle 23:00 alle 6:00; - il bambino frequenta un asilo nido privato a Oristano dove la mamma lo accompagna tutti i giorni alle 8:00 per poi riprenderlo alle ore 14:00 quando esce dal lavoro, con una retta mensile di euro 400,00;
- ella si occupa del bambino in via prevalente, mentre il mercoledì pomeriggio e talvolta il sabato è il ad occuparsene;
CP_1
-la convivenza forzata col è motivo di forti tensioni, motivo per cui la ricorrente è CP_1
intenzionata ad andare a vivere dai propri genitori a San NI d'Arcidano insieme al bambino in attesa di ristrutturare la propria casa acquistata nel medesimo Comune, precisando che, stante la tenera età del bambino, ha proposto al padre di tenerlo con sé due sere alla settimana, dall'uscita del nido fino alle 19:00-20:00 e il sabato oppure la domenica per poi introdurre più avanti la possibilità di trascorrere la notte a casa con lui;
- attualmente percepisce uno stipendio di euro 1.700,00 circa al mese sul quale graverà la rata mensile del mutuo per la ristrutturazione della casa acquistata a San NI d'Arcidano e anche lo stipendio del signor si aggira sulla stessa cifra;
CP_1
- fino ad agosto 2024 NI frequenterà il nido privato di Oristano con ripartizione tra i genitori della retta mensile di euro 400,00 in pari misura, mentre a decorrere dall'anno successivo, ferma l'intenzione della ricorrente di trasferirsi a San NI d'Arcidano, il bambino frequenterà la scuola dell'infanzia ivi ubicata.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo, in via preliminare, l'adozione dei provvedimenti provvisori riguardanti l'affidamento ed il mantenimento di NI e, nel merito, di disporre l'affidamento condiviso del minore ai genitori, con collocazione prevalente presso il Persona_1
domicilio materno e con determinazione di modi e tempi di permanenza presso il padre sostanzialmente come illustrati nel ricorso;
ha richiesto, inoltre, la regolamentazione della permanenza di NI presso il padre durante le ferie e le festività, con un'alternanza tra i genitori e prevedendo anche in tal caso una gradualità nel tempo da trascorrere con il padre, con iniziale esclusione della permanenza notturna, nel rispetto dei tempi del bambino;
infine, la ricorrente ha domandato la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio
NI nella misura di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è opposto a quanto avversamente richiesto e, nello specifico, ha eccepito che:
Part
- il rapporto con la ha iniziato a manifestare le prime problematiche nell'agosto del 2023, quando i genitori della ricorrente avevano proposto di regalare alla coppia una casa se si fossero trasferiti a vivere a San NI d'Arcidano; Part
- nel mese di dicembre dello stesso anno la a comunicato al l'intervenuto acquisto CP_1 dell'immobile nel predetto Comune unitamente alla propria volontà di ivi trasferirsi a vivere con il figlio e a nulla sono valsi i tentativi del di far desistere la ricorrente da detto CP_1
Part proposito, tant'è che di lì a poco la ha messo fine alla loro relazione sentimentale;
Part
- la signora ha deciso in maniera unilaterale di iscrivere il figlio NI nella scuola materna di San NI d'Arcidano nonostante la coppia avesse già deciso di far frequentare al bambino la scuola materna di via Campania a Oristano;
- egli aveva notevoli difficoltà nel coltivare la relazione affettiva col bambino a causa dell'atteggiamento ostile della madre.
- la situazione economica dei genitori è sostanzialmente equivalente;
- egli è agente della Polizia Municipale di Cagliari con una retribuzione mensile netta pari a
Part euro 1.600,00 oltre indennità, turnazione e straordinari se effettivamente svolti, mentre la percepisce una retribuzione pari a euro 1.700,00 e l'assegno unico per intero.
Pertanto, ha concluso domandando il rigetto delle domande di parte ricorrente e, nel merito, di disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale venga esercitata in forma condivisa da entrambi i genitori;
di disporrela collocazione alternata del figlio minorenne NI, ovvero, in via subordinata, dideterminare che NI sia collocato presso il padre in Oristano, ovvero, in via ulteriormente subordinata, di determinarela miglior collocazione del minore. Il resistente ha anche chiesto di stabilireil calendario di visita in favore di NI con determinazione di modi e tempi come illustrati nella comparsa;
di stabilirela modalità di contribuzione diretta da parte di entrambi i genitori in favore del figlio minorenne oppure, in via subordinata ed alternativa, di determinareil quantum di contribuzione da porsi a carico dell'uno o dell'altro genitore, disponendo,in ogni caso, che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie in favore della prole.
Le parti in data 24.07.2024 sono comparse innanzi al Giudice delegato il quale, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, preso atto della impossibilità di addivenire a una conciliazione, si è riservato di assumere i provvedimenti temporanei e di decidere sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 30.07.2024 il Giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori e il collocamento del figlio presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: durante la settimana, per due pomeriggi variabili in base ai turni lavorativi del padre, dall'uscita di scuola del minore alle ore 19:30; nei fine settimana, alternati, per un giorno, il sabato o la domenica, dalle ore 10:30 alle19:30; nelle festività, per Natale o
Capodanno, ad anni alterni, nonché per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, con uguale alternanza;
nelle altre festività e nel giorno del compleanno del minore, sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, per quindici giorni aggiuntivi, prima non consecutivi e poi anche consecutivi, nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre, sempre ad anni alterni, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
è stato altresì previsto l'obbligo del padre di prendere e riportare il figlio presso la madre.
Inoltre, è stato posto a carico del padre, a favore della madre del minore, il pagamento della somma di euro 400,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza. Infine con i medesimi provvedimenti è stata autorizzata l'iscrizione del minore nella scuola dell'infanzia più vicina determinata in base al luogo di residenza del minore stesso.
Con note congiunte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno rappresentato di essere addivenute a un accordo nei termini di cui alle conclusioni conformi depositate in data 11.02.2025.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio minore.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, consente di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al minore. Esse tengono conto sia della tenera età del bambino, nonché delle particolari esigenze lavorative del padre e dei relativi orari di lavoro, talvolta gravosi e capaci di costituire un ostacolo alla regolare frequentazione del figlio. Le modalità previste risultano comunque idonee a garantire una proficua e stabile presenza paterna, così da consentire un'adeguata esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore. Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita del minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa come agente della Polizia Municipale con stipendio mensile netto di euro 1.600,00, mentre parte resistente svolge attualmente attività lavorativa come tecnico di laboratorio con stipendio mensile netto di euro 1,700,00.
Lo squilibrio economico, semmai conseguente – a fronte della sostanziale equivalenza dei redditi – al prevalente collocamento del minore presso la madre, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre in San NI d'Arcidano;
- dispone che NI, che frequenterà la scuola materna in San NI d'Arcidano, stia due giorni infrasettimanali con il padre, anche non consecutivi, con un pernottamento, compatibilmente con gli Part impegni lavorativi del sig. il quale provvederà ad avvertire tempestivamente la sig.ra dei CP_1 suoi turni con cadenza quantomeno settimanale, salvo imprevisti. Il sig. andrà a prendere il CP_1
Part bambino a San NI d'Arcidano e la sig.ra andrà a riprendere il bambino il giorno che non pernotterà con il padre. Quando NI pernotterà infrasettimanalmente con il padre, il sig. lo CP_1 accompagnerà a scuola la mattina seguente. Il fine settimana il bambino starà con uno dei genitori dal sabato mattina alla domenica sera, a weekend alternati, compatibilmente con i turni del sig. CP_1
In occasione dei weekend il sig. andrà a prendere NI a casa della madre il sabato mattina e CP_1
Part la sig.ra andrà a riprendere il figlio a casa del padre la domenica sera, o viceversa;
- dispone che il padre possa tenere con sé il figlio nelle festività, per Natale o Capodanno, ad anni alterni, nonché per Pasqua o Lunedì dell'Angelo, con uguale alternanza;
nelle altre festività e nel giorno del compleanno del minore, sempre ad anni alterni;
nel periodo estivo, per quindici giorni aggiuntivi anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
con l'obbligo del padre di prendere e riportare il figlio presso la madre;
- dispone che corrisponda, in favore di a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento di NI, la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.6.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela