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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 478/2023 R.G. promossa da
, residente in [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Tullio Corneli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno via Nazario Sauro n.4, in forza di delega apposta su documento informatico congiunto all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del suo Curatore, con sede in Spoleto (PG) via Flaminia n.53, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Betori ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio indirizzo di posta elettronica, in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione ed in virtù del procedimento di autorizzazione del G.D.
del 6.9.2023; pagina 1 di 8 -Appellato=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso la sentenza n.140/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto il 27.2.2023, ha interposto appello al fine di ottenere la totale riforma della Parte_1
pronuncia gravata e quindi sentir dichiarare ammissibile l'azione intrapresa dallo mediante la notifica dell'atto di precetto del 14.12.2018 e sentir rigettare in toto Pt_1
la domanda di opposizione al precetto formulata nel giudizio di primo grado dalla
”, con condanna Controparte_1
della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto l'appellante che la pronuncia del giudice di prime cure -che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla Curatela ex art. 615 c.I° cpc e condannato lo al pagamento delle spese di lite- si basa su un fragile supporto argomentativo e, Pt_1
a tal uopo, svolge due censure:
1) “Iter logico-giuridico della sentenza inficiato da omessa e per altra parte errata
valutazione dei fatti processuali ed errata interpretazione giuridica in relazione all'art.
51 L.F., nella parte in cui dichiara l'inammissibilità dell'azione intrapresa dall'opposto
con la notifica dell'atto di precetto”;
il primo giudice ha omesso di valutare i fatti processuali ed i basilari principi giuridici in materia fallimentare, applicando erroneamente l'art. 51 L.F., dal momento che non ha preso posizione su fatti giuridicamente rilevanti (come la natura del titolo azionato e la pagina 2 di 8 sua formazione) mentre ha cercato una “improbabile sponda” nella statuizione del giudice cautelare che solo per motivi di “opportunità” aveva sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, assimilando in maniera “semplicistica” il concetto giuridico della par condicio creditorum con quanto stabilito dall'art. 51 L.F..
2) l'avv. ha azionato i decreti di liquidazione emessi dal G.D., quindi la pretesa Pt_1
creditoria è già stata sottoposta al vaglio di tutti gli organi della procedura ed il credito in oggetto deve considerarsi certo, liquido, esigibile, cristallizzato nell'an e nel quantum,
“poiché fondato su decreti di liquidazione del G.D. divenuti irretrattabili”.
Il giudice di prime cure avrebbe inoltre confuso la natura del credito con quella del suo vaglio “sempre necessario da parte degli organi della procedura”.
Sulla base di tutto quanto dedotto ed argomentato l'appellante ha concluso perché,
previa riforma della sentenza appellata, fosse respinta l'opposizione al precetto proposta dalla ”, con Controparte_1
vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 28.12.2023 la
[...]
ha resistito all'appello deducendo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le tesi sostenute dallo ed ha concluso chiedendo la Pt_1
conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria e con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 17.1.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
pagina 3 di 8 In via preliminare occorre effettuare una precisazione, relativa alla posizione del
Presidente relatore, che ha già preso visione dei rapporti tra lo ed il Pt_1 [...]
in due diverse occasioni, ma non ha Controparte_2
presentato richiesta di astensione.
La circostanza della mancata dichiarazione di astensione si fonda sulle seguenti ragioni:
1) il provvedimento del 3.4.2019, con il quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del t.e. opposto, aveva natura cautelare ed era stato emesso inaudita altera parte allo stato degli atti, ciò che non determina obbligo di astensione (Corte Cost. 97/326, Corte Cost.
98/193) non essendo l'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado del giudizio;
2) il provvedimento collegiale emesso dal Tribunale di Spoleto il 27.1.2016, ex art. 26
L.F., Presidente dr. Salcerini, aveva ad oggetto un reclamo -dichiarato inammissibile per motivi procedurali- avverso alcuni provvedimenti di liquidazione del G.D. nel fallimento di , quindi ha delibato questioni che non Controparte_1
hanno nulla a che fare con il thema decidendum della presente controversia.
*****
Tanto premesso ritiene questa Corte che i due motivi di appello proposti dallo Pt_1
debbano essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
Infatti l'unico reale motivo del contendere riguarda la questione relativa alla possibilità o meno per l'odierno appellante di agire con una esecuzione individuale nei confronti del fallimento, nei cui confronti vanta crediti derivanti da provvedimenti di liquidazione di compensi del G.D. ed aventi ad oggetto prestazioni professionali svolte dallo in Pt_1
qualità di avvocato, a favore della massa nell'ambito del Fallimento
[...]
”. Controparte_3
pagina 4 di 8 Ha sostenuto il primo giudice (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) che il disposto dell'art. 51 L.F. (“Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali”) sia ostativo all'ammissibilità di azioni esecutive individuali come quella minacciata dall'avvocato con il precetto notificato (e opposto). Pt_1
Ritiene questa Corte che l'approdo cui è giunto il Tribunale di Spoleto sia condivisibile e che a nulla rilevino le considerazioni dell'appellante in ordine alla natura del credito azionato (cristallizzato nell'an e nel quantum, “poiché fondato su decreti di liquidazione
del G.D. divenuti irretrattabili”).
Infatti il divieto di azioni esecutive individuali riguarda anche crediti maturati durante il fallimento (art. 51 L.F.), ma soprattutto è incontestabile che il credito prededucibile relativo alle prestazioni dei professionisti (come quello in esame) debba essere pagato in sede di riparto insieme agli altri crediti concorsuali e di massa, in conformità del disposto dell'art. 111 L.F..
Vero è che il successivo art.111 bis L.F., che detta la disciplina specifica dei crediti prededucibili, prevede al terzo comma che la soddisfazione di tale categoria di crediti sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati (per collocazione e per l'ammontare) possano essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, ma solo “se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti”,
fatto nemmeno allegato dall'appellante nel caso di specie.
Sostiene l'appellante che “non vi sono dubbi circa la natura di validi titoli esecutivi dei decreti di liquidazione” (cfr. pag.5 dell'atto di appello), ma il pagamento ai creditori avviene – ex art.115 L.F. – in base al piano di ripartizione e nei modi stabiliti dal giudice delegato, non attraverso l'attivazione di procedure esecutive individuali.
In buona sostanza i crediti in prededuzione prevalgono sui crediti concorsuali, ma non possono essere soddisfatti fuori dal riparto, sicché lo non poteva (può) agire con Pt_1
pagina 5 di 8 un'azione esecutiva individuale (il precetto è atto prodromico all'esecuzione forzata) per veder soddisfatti i suoi crediti, che verranno naturalmente pagati in sede di riparto (e sulla base di tale piano).
I due motivi di appello proposti dallo devono pertanto essere respinti. Pt_1
*****
Parte appellata ha reiterato la richiesta di condanna dello al risarcimento dei Pt_1
danni da lite temeraria, ex art.96 cpc.
Ritiene questa Corte che con una diligenza media l'appellante si sarebbe dovuto avvedere che le proprie pretese creditorie avrebbero trovato la naturale soddisfazione in sede di riparto, in conformità delle disposizioni di legge sopra richiamate, quindi ha agito in giudizio senza la normale prudenza.
Inoltre la parte appellata ha allegato quale pregiudizio il fatto, non contestato, che lo abbia attivato un'azione esecutiva presso terzi nonostante l'opposizione a Pt_1
precetto, con conseguente blocco delle somme contenute sui conti vincolati della procedura concorsuale per circa €.75.000,00.
In buona sostanza l'iniziativa giudiziale dello ha impedito alla Curatela di Pt_1
disporre di una somma significativa e della possibilità di estinguere la procedura (i saldi dei conti correnti pignorati risultavano ancora indisponibili alla data di inizio del presente procedimento;
cfr. All.3 dell'appellata), con danno certo ricollegabile alla temporanea impossibilità di soddisfare alcune posizioni creditorie ed alla lunga durata del processo (con il permanere in attività degli organi fallimentari), ed in disparte la considerazione che le parti processuali potrebbero far valere una pretesa risarcitoria nei confronti dell'erario in base alla cd. Legge Pinto e successive modifiche.
pagina 6 di 8 Ritiene questa Corte che tale danno emergente sia indubitabile, accertato nei suoi presupposti e possa determinarsi d'ufficio in €.7.500,00 ai valori attuali, pari ad una quota percentuale della somma pignorata.
*****
Da quanto esposto deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento, mentre va per converso accolta -nei termini sopra precisati- la domanda di risarcimento da lite temeraria proposta dall'appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.140/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto Parte_1
il 27.2.2023 e nei confronti della Controparte_1
, in persona del suo Curatore, contrariis reiectis, così
[...]
provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 Parte_1
cpc, a favore della Curatela del Fallimento Controparte_1
”, che determina in €.7.500,00 ai valori attuali;
[...]
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
appellata nel presente grado di giudizio che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 6 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 478/2023 R.G. promossa da
, residente in [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Tullio Corneli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno via Nazario Sauro n.4, in forza di delega apposta su documento informatico congiunto all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del suo Curatore, con sede in Spoleto (PG) via Flaminia n.53, C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Betori ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio indirizzo di posta elettronica, in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione ed in virtù del procedimento di autorizzazione del G.D.
del 6.9.2023; pagina 1 di 8 -Appellato=
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso la sentenza n.140/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto il 27.2.2023, ha interposto appello al fine di ottenere la totale riforma della Parte_1
pronuncia gravata e quindi sentir dichiarare ammissibile l'azione intrapresa dallo mediante la notifica dell'atto di precetto del 14.12.2018 e sentir rigettare in toto Pt_1
la domanda di opposizione al precetto formulata nel giudizio di primo grado dalla
”, con condanna Controparte_1
della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto l'appellante che la pronuncia del giudice di prime cure -che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla Curatela ex art. 615 c.I° cpc e condannato lo al pagamento delle spese di lite- si basa su un fragile supporto argomentativo e, Pt_1
a tal uopo, svolge due censure:
1) “Iter logico-giuridico della sentenza inficiato da omessa e per altra parte errata
valutazione dei fatti processuali ed errata interpretazione giuridica in relazione all'art.
51 L.F., nella parte in cui dichiara l'inammissibilità dell'azione intrapresa dall'opposto
con la notifica dell'atto di precetto”;
il primo giudice ha omesso di valutare i fatti processuali ed i basilari principi giuridici in materia fallimentare, applicando erroneamente l'art. 51 L.F., dal momento che non ha preso posizione su fatti giuridicamente rilevanti (come la natura del titolo azionato e la pagina 2 di 8 sua formazione) mentre ha cercato una “improbabile sponda” nella statuizione del giudice cautelare che solo per motivi di “opportunità” aveva sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, assimilando in maniera “semplicistica” il concetto giuridico della par condicio creditorum con quanto stabilito dall'art. 51 L.F..
2) l'avv. ha azionato i decreti di liquidazione emessi dal G.D., quindi la pretesa Pt_1
creditoria è già stata sottoposta al vaglio di tutti gli organi della procedura ed il credito in oggetto deve considerarsi certo, liquido, esigibile, cristallizzato nell'an e nel quantum,
“poiché fondato su decreti di liquidazione del G.D. divenuti irretrattabili”.
Il giudice di prime cure avrebbe inoltre confuso la natura del credito con quella del suo vaglio “sempre necessario da parte degli organi della procedura”.
Sulla base di tutto quanto dedotto ed argomentato l'appellante ha concluso perché,
previa riforma della sentenza appellata, fosse respinta l'opposizione al precetto proposta dalla ”, con Controparte_1
vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 28.12.2023 la
[...]
ha resistito all'appello deducendo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le tesi sostenute dallo ed ha concluso chiedendo la Pt_1
conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria e con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 17.1.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
pagina 3 di 8 In via preliminare occorre effettuare una precisazione, relativa alla posizione del
Presidente relatore, che ha già preso visione dei rapporti tra lo ed il Pt_1 [...]
in due diverse occasioni, ma non ha Controparte_2
presentato richiesta di astensione.
La circostanza della mancata dichiarazione di astensione si fonda sulle seguenti ragioni:
1) il provvedimento del 3.4.2019, con il quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del t.e. opposto, aveva natura cautelare ed era stato emesso inaudita altera parte allo stato degli atti, ciò che non determina obbligo di astensione (Corte Cost. 97/326, Corte Cost.
98/193) non essendo l'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado del giudizio;
2) il provvedimento collegiale emesso dal Tribunale di Spoleto il 27.1.2016, ex art. 26
L.F., Presidente dr. Salcerini, aveva ad oggetto un reclamo -dichiarato inammissibile per motivi procedurali- avverso alcuni provvedimenti di liquidazione del G.D. nel fallimento di , quindi ha delibato questioni che non Controparte_1
hanno nulla a che fare con il thema decidendum della presente controversia.
*****
Tanto premesso ritiene questa Corte che i due motivi di appello proposti dallo Pt_1
debbano essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
Infatti l'unico reale motivo del contendere riguarda la questione relativa alla possibilità o meno per l'odierno appellante di agire con una esecuzione individuale nei confronti del fallimento, nei cui confronti vanta crediti derivanti da provvedimenti di liquidazione di compensi del G.D. ed aventi ad oggetto prestazioni professionali svolte dallo in Pt_1
qualità di avvocato, a favore della massa nell'ambito del Fallimento
[...]
”. Controparte_3
pagina 4 di 8 Ha sostenuto il primo giudice (cfr. pag.4 della sentenza impugnata) che il disposto dell'art. 51 L.F. (“Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali”) sia ostativo all'ammissibilità di azioni esecutive individuali come quella minacciata dall'avvocato con il precetto notificato (e opposto). Pt_1
Ritiene questa Corte che l'approdo cui è giunto il Tribunale di Spoleto sia condivisibile e che a nulla rilevino le considerazioni dell'appellante in ordine alla natura del credito azionato (cristallizzato nell'an e nel quantum, “poiché fondato su decreti di liquidazione
del G.D. divenuti irretrattabili”).
Infatti il divieto di azioni esecutive individuali riguarda anche crediti maturati durante il fallimento (art. 51 L.F.), ma soprattutto è incontestabile che il credito prededucibile relativo alle prestazioni dei professionisti (come quello in esame) debba essere pagato in sede di riparto insieme agli altri crediti concorsuali e di massa, in conformità del disposto dell'art. 111 L.F..
Vero è che il successivo art.111 bis L.F., che detta la disciplina specifica dei crediti prededucibili, prevede al terzo comma che la soddisfazione di tale categoria di crediti sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati (per collocazione e per l'ammontare) possano essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, ma solo “se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti”,
fatto nemmeno allegato dall'appellante nel caso di specie.
Sostiene l'appellante che “non vi sono dubbi circa la natura di validi titoli esecutivi dei decreti di liquidazione” (cfr. pag.5 dell'atto di appello), ma il pagamento ai creditori avviene – ex art.115 L.F. – in base al piano di ripartizione e nei modi stabiliti dal giudice delegato, non attraverso l'attivazione di procedure esecutive individuali.
In buona sostanza i crediti in prededuzione prevalgono sui crediti concorsuali, ma non possono essere soddisfatti fuori dal riparto, sicché lo non poteva (può) agire con Pt_1
pagina 5 di 8 un'azione esecutiva individuale (il precetto è atto prodromico all'esecuzione forzata) per veder soddisfatti i suoi crediti, che verranno naturalmente pagati in sede di riparto (e sulla base di tale piano).
I due motivi di appello proposti dallo devono pertanto essere respinti. Pt_1
*****
Parte appellata ha reiterato la richiesta di condanna dello al risarcimento dei Pt_1
danni da lite temeraria, ex art.96 cpc.
Ritiene questa Corte che con una diligenza media l'appellante si sarebbe dovuto avvedere che le proprie pretese creditorie avrebbero trovato la naturale soddisfazione in sede di riparto, in conformità delle disposizioni di legge sopra richiamate, quindi ha agito in giudizio senza la normale prudenza.
Inoltre la parte appellata ha allegato quale pregiudizio il fatto, non contestato, che lo abbia attivato un'azione esecutiva presso terzi nonostante l'opposizione a Pt_1
precetto, con conseguente blocco delle somme contenute sui conti vincolati della procedura concorsuale per circa €.75.000,00.
In buona sostanza l'iniziativa giudiziale dello ha impedito alla Curatela di Pt_1
disporre di una somma significativa e della possibilità di estinguere la procedura (i saldi dei conti correnti pignorati risultavano ancora indisponibili alla data di inizio del presente procedimento;
cfr. All.3 dell'appellata), con danno certo ricollegabile alla temporanea impossibilità di soddisfare alcune posizioni creditorie ed alla lunga durata del processo (con il permanere in attività degli organi fallimentari), ed in disparte la considerazione che le parti processuali potrebbero far valere una pretesa risarcitoria nei confronti dell'erario in base alla cd. Legge Pinto e successive modifiche.
pagina 6 di 8 Ritiene questa Corte che tale danno emergente sia indubitabile, accertato nei suoi presupposti e possa determinarsi d'ufficio in €.7.500,00 ai valori attuali, pari ad una quota percentuale della somma pignorata.
*****
Da quanto esposto deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento, mentre va per converso accolta -nei termini sopra precisati- la domanda di risarcimento da lite temeraria proposta dall'appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.140/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto Parte_1
il 27.2.2023 e nei confronti della Controparte_1
, in persona del suo Curatore, contrariis reiectis, così
[...]
provvede:
- Respinge l'appello;
- Condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 Parte_1
cpc, a favore della Curatela del Fallimento Controparte_1
”, che determina in €.7.500,00 ai valori attuali;
[...]
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte Parte_1
appellata nel presente grado di giudizio che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 6 maggio 2025
pagina 7 di 8 Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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