Articolo 8 della Legge 31 ottobre 1953, n. 805
Articolo 7
Versione
15 novembre 1953
Art. 8.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1953-54, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 15 novembre 1953