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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/03/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 7848/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 13/03/2025
TRA
e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore . Persona_1
- appellanti -
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, nonché per il PROF. , (C.F. ), come in atti CP_2 Controparte_2 C.F._1 rappresentati, difesi e domiciliati come in atti .
-appellati -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 19787/2019 pubbl. il 15/10/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di responsabilità professionale e risarcitoria proposta da e , in proprio e Controparte_3 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore , nei confronti Persona_2 di e del dott. , conseguente alla condotta negligente posta in essere CP_1 Controparte_2 da quest' ultimo nell' esecuzione dell' intervento di al quale si era sottoposta la Parte_3 Pt_1 presso la struttura sanitaria ,e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dei convenuti .
Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale appello gli attori soccombenti chiedendo in riforma della sentenza , l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado e la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite del doppio grado .
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dello stesso e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Disattesa l' inibitoria e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni , all'udienza fissata del 6/3/2025 verificato il mancato deposito di note telematiche nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. , la Corte ha rinviato all' udienza in presenza del 13/3/2025 ai sensi dell' art. 309 c.p.c. , con decreto regolarmente comunicato alle parti . Alla suddetta udienza le parti non si sono presentate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
A norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 , “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma , definitivamente pronunziando sull' appello proposto da e Controparte_3
, entrambi sia in proprio che n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19787/2019 pubbl. il 15/10/2019 , Persona_2 ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa , così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l' estinzione del giudizio.
-pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte .
Così deciso nella camera di consiglio del 14/03/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta