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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 637 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Angelo Murdolo Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
– Sezione provinciale di Catanzaro con Controparte_1
l'Avv. Filomena Brescia
Resistente in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 8727/23 pubblicata in data 28.03.2023
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, depositato in data 8 marzo 2018 presso il
Tribunale di Catanzaro, (inquadrato come dirigente cat.F liv.6 del CCNL Parte_1 con le mansioni di “direzione e coordinamento del personale, attività di analisi, Pt_2 studio e ricerca al fine di migliorare l'operosità svolta dalla ) impugnava il licenziamento CP_1
intimatogli in data 17 agosto 2017 da parte della , deducendone Controparte_2
l'illegittimità per ritenuto carattere ritorsivo (in quanto intimato a seguito della rottura, all'inizio del luglio 2017, della relazione sentimentale che il lavoratore aveva intrattenuto sin dal luglio 2012 con la Presidente della ), nonché per insussistenza dei fatti Parte_3 contestati, e comunque per sproporzione della sanzione espulsiva. In via principale, chiedeva l'accertamento della nullità del licenziamento ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra, oltre contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la corresponsione dell'indennità ex art. 8 L. n. 604/1966 pari a sei mensilità della retribuzione e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 6 L. n. 604/1966, per difetto di procura speciale nell'atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, nel merito, sosteneva la legittimità del recesso per giusta causa, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Con ordinanza del 26 luglio 2018, il Tribunale adito, rilevata l'inidoneità dell'atto stragiudiziale a produrre effetti giuridici in assenza di procura ad hoc, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
A seguito di opposizione, il tribunale di Catanzaro, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, ha ritenuto, preliminarmente, “la piena idoneità dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento” poiché “effettuata, con nota del 12.9.2017, dal legale del lavoratore sulla base di procura alle liti conferita anteriormente, in data 28.8.2017”; nel merito, ha affermato sussistenti, sulla base della prova testimoniale, gli episodi di insubordinazione contestati, riconducibili alla mancata osservanza, da parte del dipendente, degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti e al rifiuto di svolgere alcune mansioni, situazione che aveva creato un disagio anche tra i colleghi del ricorrente, e che doveva pertanto escludersi la nullità ritorsiva del licenziamento, dal momento che la conflittualità esistente tra le parti, per ragioni di carattere meramente sentimentale, seppur poteva essere stata concausa del contegno assunto dalle parti e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, non aveva costituito il motivo unico determinante del licenziamento, essendosi per contro venuto a creare in ambito lavorativo una situazione insostenibile.
Il Tribunale ha affermato, comunque, l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità, anche alla luce delle pregresse modalità di svolgimento della prestazione.
Riconosceva la tutela obbligatoria (2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e rigettava domanda di pagamento indennità sostitutiva del preavviso.
Con atto del 25 giugno 2021, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. Pt_1
92/2012 avverso tale decisione, chiedendo, in parziale riforma della sentenza:
Pag. 2 di 11 -la condanna della resistente al pagamento di 6 mensilità ex art. 8 L. 604/66, sulla base CP_1 della retribuzione di € 3.841,70;
-il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (€ 11.428,71), quantificato, ai sensi dell'art.55 CCNL, nella somma di euro 11.428,71 (corrispondente alla retribuzione mensile giornaliera dovuta per gg 90);
-la condanna alle spese di lite.
In particolare lamentava
1.l'erroneo mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, perché il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento comporta l'accertamento dell'insussistenza di giusta causa. La circostanza che tale illegittimità trovi il suo fondamento in una valutazione circa la non proporzionalità della sanzione non può in alcun modo consentire di affermare che la "giusta causa" addotta dal datore di lavoro a fondamento della risoluzione del rapporto di lavoro sia in qualche modo "sussistente", in una ipotetica forma "attenuata" che in ogni caso giustifichi la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 55 del CCNL applicato (doc. 21), considerata l'anzianità di servizio e l'inquadramento nella cat. F, il preavviso è pari a 90 giorni e pertanto, nella specie, ad €
11.428,71 (= retribuzione giornaliera come da ultima busta paga euro 126,98577 x 90).
2. l'erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 8, L. 604/66 nella misura minima di legge, perché il giudice di prime cure ha preso in considerazione per la commisurazione dell'indennità solo l'anzianità di servizio, omettendo di considerare gli altri parametri ai fini della personalizzazione del danno indicati dalla norma ed in particolare nel caso di specie: A) la condotta processuale della controparte [a) la mancata partecipazione alle prime udienze di discussione della legale rappresentante della convenuta (valutabile ai sensi dell'art. 420 cpc;
b) la proposizione da parte della convenuta di eccezioni processuali infondate che hanno avuto l'effetto di prolungare la durata del processo]; B) la riconosciuta sussistenza di una
“concausa” nella cessazione del rapporto di lavoro costituita dalla “conflittualità esistente tra le parti per ragioni di carattere sentimentale” (cfr. pag. 5 sent.) e dunque la palese malafede della datrice di lavoro nel comminare il licenziamento (pur non ritenendosi sufficientemente provato il motivo ritorsivo); C) il fatto che si trattava delle prime contestazioni disciplinari in tutto il rapporto lavorativo, circoscritte a due giorni di lavoro (31 luglio e 17 agosto 2017) peraltro a ridosso e nel corso delle ferie (dal 1° al 28 agosto – cfr. doc. 22); D) l'anzianità di servizio del lavoratore di circa 5 anni (e dunque non di breve durata); E) l'oggetto sociale e le dimensioni della impresa, considerato che – come emerso anche nel corso del giudizio - la
, oltre ad avere i propri dipendenti diretti, si avvale di decine di medici e CP_2
Pag. 3 di 11 volontari come collaboratori esterni;
è comunque un “Ente Pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali”, sebbene poi suddiviso in articolazioni territoriali autonome che comunque, come indicato sul sito internet, “pur essendo organismi autonomi, perseguono le suddette finalità operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede ”. CP_3 CP_1
La si costituiva proponendo reclamo incidentale, contestando la contraddittorietà della CP_1
sentenza di primo grado per aver riconosciuto, da un lato, la giusta causa del licenziamento per comportamenti insubordinati posti in essere da e, dall'altro, la sua illegittimità per Pt_1 sproporzione. Chiedeva in via preliminare, la declaratoria di decadenza dall'impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966 e, nel merito, il rigetto del reclamo principale e l'accoglimento del reclamo incidentale, con conferma della legittimità del licenziamento e condanna del reclamante alle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
Con la sentenza n. 49/2022, depositata il 19 gennaio 2022, la Corte d'Appello accoglieva il reclamo incidentale proposto da , dichiarando assorbito il reclamo principale di CP_1 Pt_1
Riformava integralmente la sentenza di primo grado rigettando l'impugnativa di licenziamento e condannava al pagamento delle spese processuali nei tre gradi: € Pt_1
2.500,00 per la fase sommaria, € 3.000,00 per l'opposizione, € 2.500,00 per il reclamo, oltre accessori di legge.
Ritenendo preliminare l'esame del reclamo incidentale, in merito al primo motivo articolato dalla con cui la stessa denunciava l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento CP_1
per carenza della procura ah hoc nell'impugnativa stragiudiziale, ne affermava la infondatezza “perché: -nell'impugnativa stragiudiziale del 12.9.2017 il difensore indica espressamente di essere munito di procura rilasciata il 28.8.2017; -la procura a margine del ricorso giurisdizionale risulta rilasciata dal alla data del 28.8.2017, con sottoscrizione Pt_1 autenticata dall'avvocato; […] - tanto è sufficiente per dire che l'impugnazione stragiudiziale effettuata dal difensore ha prodotto i suoi effetti, senza necessità di allegare contestuale procura […]”. Proseguendo nell' esame del reclamo incidentale, circa la proporzionalità della misura espulsiva, la Corte, affermava di condividere le statuizioni del Tribunale sulla ricorrenza degli addebiti mossi al lavoratore, [rilevando che “la prova testimoniale abbia confermato che il non ha osservato, nell'intero mese di luglio 2017, l'orario di lavoro Pt_1
per come stabilito in contratto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.30 ( e per come peraltro dallo stesso ricorrente ammesso nei suoi scritti difensivi, seppure con la precisazione di un accordo con la presidente dell'associazione che < prevedeva la piena libertà di movimento del lavoratore in ragione dei frequenti appuntamenti esterni e degli eventi di
Pag. 4 di 11 promozione spesso serali o comunque al di fuori dell'orario di ufficio>) e che si è rifiutato di svolgere alcune mansioni“, al riguardo citando le dichiarazioni testimoniali di Tes_1
e ], ma riteneva, difformemente dal Tribunale, che gli stessi fossero
[...] Testimone_2
“di gravità tale da rendere congrua la misura espulsiva adottata dalla datrice di lavoro“1 costituendo “elementi che denotano un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti della parte datoriale, di per se soli idonei a far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario“. Sottolineava che le modalità comportamentali del Renda apparivano “in assoluto contrasto con i principi di lealtà e correttezza cui deve essere improntata la condotta di ogni lavoratore per di più se come il
Renda chiamato a svolgere delicate e importanti funzioni di“.
Rilevata la gravità dell'addebito, la Corte affermava, dunque, di non condividere l'argomentazione del tribunale, sulla non proporzionalità della sanzione espulsiva, basata sul rilievo che al lavoratore veniva consentito di osservare orari di lavoro flessibili e di svolgere la propria prestazione con modalità diverse rispetto a quelle degli altri dipendenti, poiché, anche qualora tale circostanza fosse vera, la stessa ha“subito una chiara e definitiva modifica con l'ordine di servizio del 24 luglio […] considerato che nella riunione tenutasi a metà dello stesso mese la datrice ha affermato che l'orario di lavoro era uguale per tutti i dipendenti”.
Proprio la violazione dell'ordine di servizio del 24 luglio appariva alla Corte “di severa gravità perché chiaramente sintomatica della indisponibilità del Renda a riconoscere
l'autorevolezza e capacità di intervento della parte datoriale, tanto da decidere di farsi giustizia da solo non rispettando una direttiva che giudica ingiustificata e illegittima, con
l'evidente disvalore ambientale ascrivibile a tale scelta per gli effetti diseducativi nei confronti degli altri dipendenti”.
In definitiva, i comportamenti del si ritenevano “idonei a rendere immediatamente Pt_1
improseguibile il rapporto di lavoro, avuto riguardo alla posizione occupata nell'assetto organizzativo della di dirigente del personale demandato ad assicurare il rispetto degli CP_1 orari di lavoro e il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti”.
Pag. 5 di 11 Avverso tale statuizione proponeva ricorso in Cassazione affidato a due Parte_1
motivi di doglianza:
- Col primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento civile (artt. 115, 116 e 244 c.p.c., oltre all'art. 2697 c.c.), lamentando che la
Corte territoriale avesse omesso l'esame di fatti storici decisivi e fornito una motivazione solo apparente e parziale, priva di adeguato riferimento agli elementi probatori acquisiti in giudizio, dai quali sarebbe emerso che la motivazione del licenziamento era da ricercare nella fine della relazione affettiva tra il ricorrente e la Presidente dell'Ente datore di lavoro, e non nelle contestazioni effettuate a ridosso del periodo di assenza del lavoratore per ferie durante il mese di agosto;
- Con il secondo motivo, sosteneva che la sentenza fosse nulla per errata applicazione delle norme sul licenziamento disciplinare (artt. 2106 e 2119 c.c.), poiché la Corte aveva ritenuto legittimo un licenziamento sproporzionato, fondato su episodi isolati e temporalmente circoscritti, senza valutare il contesto complessivo e il comportamento tenuto dal lavoratore lungo l'intero rapporto atteso che la proporzionalità deve essere valutata avendo riguardo all'entità dell'inadempimento e della colpa, nonché della grave incidenza di essi sull'elemento della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul lavoratore ai fini della prosecuzione del rapporto.
La si costituiva in giudizio per resistere alle censure sollevate. CP_1
Con sentenza n. 8737/2023, pubblicata il 28 marzo 2023, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglieva il secondo, ritenendolo fondato.
Dichiarava il primo motivo inammissibile “per il formarsi del giudicato interno e per il difetto di rilevanza” chiarendo che il Tribunale aveva accertato che la conflittualità di natura sentimentale esistente tra le parti “non ha costituito il motivo unico determinante del licenziamento, così peraltro escludendo il motivo ritorsivo” e che “Tale statuizione non risulta dalla sentenza di appello aver formato oggetto del reclamo principale proposto dal lavoratore” con la conseguenza che “sulla mancanza di motivo ritorsivo del licenziamento si
è formato giudicato interno”.
In merito al secondo motivo di ricorso, la Cassazione riaffermava un principio fondamentale in materia di giusta causa di licenziamento (tra le altre, Cass. n. 12789/2022) secondo il quale l'art. 2119 c.c. costituisce una “norma elastica”, ossia una disposizione di ampio contenuto precettivo, la cui concreta applicazione richiede una progressiva opera di precisazione interpretativa affinchè la valutazione della giusta causa non si basi su un'astratta gravità del
Pag. 6 di 11 singolo episodio, ma si effettui in modo concreto, unitario e contestuale, tenendo conto di molteplici elementi, quali l'intenzionalità del comportamento, le mansioni e la qualifica del lavoratore, la sua storia lavorativa, le prassi aziendali pregresse, la contrattazione collettiva e la natura stessa del rapporto, l'eventuale danno arrecato (Cass., nn. 1977 del 2016, 1351 del
2016, 12059 del 2015). Ciò che rileva, in definitiva, è se il fatto addebitato abbia compromesso in modo irreparabile il vincolo fiduciario, tale da rendere impossibile la prosecuzione – anche provvisoria – del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie concreta, la Suprema Corte riteneva che la Corte territoriale, pur richiamando modalità di comportamento del lavoratore riguardanti le attività fissate per il mese di agosto, ha incentrato la sussistenza della giusta causa nella violazione dell'ordine di servizio del 24 luglio 2017, allorché in data 31 luglio 2017, il lavoratore senza richiedere alcuna autorizzazione abbandona in via anticipata il posto di lavoro, nonostante fosse stato chiarito nella riunione di metà mese l'assoggettamento senza deroghe agli orari di entrata e di uscita indicati in contratto. La Corte d'Appello ha affermato che la circostanza che ciò sia avvenuto, non solo il 31 luglio, ma in maniera reiterata anche dopo aver ricevuto l'ordine di servizio suddetto, costituiva elemento che denotava un costante generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti della parte datoriale, di per sé solo idonea a far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario. Atteso che la Corte d'Appello ha dato atto che una modifica dell'orario di lavoro del ricorrente era intervenuta in modo chiaro e definitivo solo il 24 luglio, ne discende che la legittimità del recesso è stata affermato con riguardo al mancato rispetto dell'orario di lavoro in un limitato arco temporale di pochi giorni.
Tale statuizione non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, che richiedono un più ampio vaglio di contesto oggettivo e soggettivo, ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso”
Pertanto cassava la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava, alla stessa Corte
d'Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 21.3.2023 ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc chiedendo Pt_1 all'adita Corte d'Appello la parziale riforma della sentenza cassata alla luce dei principi sanciti dalla Cassazione, reiterando le istanze di prova, ha formulato le seguenti conclusioni:
“ Voglia la Corte d'Appello Sezione Lavoro, in diversa composizione rispetto a quella del
Collegio artefice della cassata sentenza n. 49/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, in parziale riforma dell'impugnata
Pag. 7 di 11 sentenza (Sent. Trib. Catanzaro Sez. Lavoro n. 330/2021 del 28.05.2021 - Giudice Dott.
Stefano Costarella) a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità:
a) condannare la convenuta a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, un importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o comunque il diverso importo ritenuto di giustizia, in misura superiore al minimo di legge già riconosciuto, sulla base dell'importo mensile della retribuzione pari a € 3.841,70;
b) stante la mancata ricostituzione del rapporto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di preavviso;
e conseguentemente:
c) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo di € 11.428,71 (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.” Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, nonché con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di legittimità rubricato al Ruolo Generale n. 8509/2022 della Corte di Cassazione Sezione
Lavoro”
In data 21.02.2025 si è costituita la reiterando le difese e le conclusioni della memoria CP_1 con reclamo incidentale e quindi in via preliminare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ex art. 6 L. 604/1966 e, nel merito, chiedendo di dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato al Sig. . Parte_1
Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in riassunzione poichè, decidendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha già escluso la ritorsività del licenziamento per cui è causa, essendosi formato sul punto il giudicato interno;
ha eccepito altresì l'infondatezza del ricorso sottolineando la proporzionalità della sanzione espulsiva, che era stata motivata dalla condotta insubordinata e reiterata del lavoratore negli ultimi 6-7 mesi di rapporto alla luce del ruolo fiduciario e apicale ricoperto dal (segretario del Presidente e coordinatore del Pt_1
personale), dai comportamenti violenti e diseducativi posti in essere nei confronti dei colleghi, oltre che dalle appropriazioni indebite di beni aziendali (computer, denaro), emerse successivamente.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Premesso che per come statuito dalla Suprema Corte si è formato giudicato interno sulla denunciata ritorsività del licenziamento con conseguente irrilevanza delle istanze di prova e
Pag. 8 di 11 della documentazione richiamata a supporto, l'esame in questa sede investe la questione della sussistenza della giusta causa del recesso (sulla quale la sentenza di questa Corte è stata cassata), che era oggetto del reclamo incidentale della , nonché quella conseguente – CP_4 oggetto dell'appello principale del – del quantum debeatur a titolo di indennità Pt_1 risarcitoria e del riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, qualora si ritenga illegittimo il licenziamento de quo.
Si è, invece, formato giudicato interno sulla questione della decadenza per carenza della procura ah hoc nell'impugnativa stragiudiziale oggetto anch'esso di reclamo incidentale, ma che la Corte territoriale con la sentenza n. 49/2022 ha disatteso con statuizione, che non ha formato oggetto di impugnativa in Cassazione da parte della datrice di lavoro.
2.Ciò premesso, in ottemperanza ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, operando una valutazione complessiva della vicenda, si deve considerare: 1. che prima della riunione di metà luglio 2017 per prassi consolidata il godeva di ampia flessibilità Pt_1
dell'orario rispetto agli altri dipendenti, autorizzato implicitamente o quantomeno tollerato dalla datrice di lavoro secondo quanto chiaramente emerso dall'istruttoria (cfr dep.
[...]
“ricordo che il mancato rispetto dell'orario di lavoro è avvenuto principalmente a Tes_1
luglio 2017, anche se anche in precedenza è capitato che il ricorrente non seguisse gli orari di lavoro, ma il Presidente ci diceva che il ricorrente aveva altri impegni da assolvere…” e
“come contratto avevamo come orario 9-13, 14-17.30. Il ricorrente era Testimone_2 molto libero, non era molto vincolato al rispetto dell'orario…”), tant'è che non risultano precedenti disciplinari aventi ad oggetto l'inottemperanza all'orario di servizio;
2. che sull'orario di lavoro del ricorrente è intervenuta in modo chiaro un ordine di servizio solo in data 24 luglio 2017, al quale è seguita la contestazione disciplinare del 31.7.2017 (richiamata nella missiva di recesso) con cui si contestava proprio l'addebito della violazione di tale disposizione in quella stessa giornata (avendo lasciato il ricorrente il lavoro alle 14,30 con rientro in ufficio nuovamente alle 15.30 cfr dep. ). Tes_2
Orbene, considerato che in precedenza il lavoratore godeva di flessibilità nella gestione dell'attività lavorativa, senza ricevere alcun rimprovero da parte del datore di lavoro e che solo il 24 luglio fu adottato un ordine di servizio secondo cui l'orario di servizio era uguale e vincolante per tutti i dipendenti , la violazione di tale disposizione - valutato anche il contesto del tutto peculiare in cui si sono svolti i fatti contrassegnati dalla conflittualità esistente tra il e la Presidente della associazione dovuta a ragioni di carattere sentimentale – non Pt_1
presenta i tratti della vera e propria insubordinazione quale pervicace rifiuto dell'osservanza delle disposizioni datoriali in materia di orario;
né può ravvisarsi tale illecito disciplinare nel
Pag. 9 di 11 mancato assolvimento di incombenze lavorative (di cui alla successiva contestazione di agosto del 4 agosto): ed invero, secondo quanto riferito dal teste (cfr dep. Il Tes_1
dottore fece una lista degli adempimenti da fare nel mese di agosto e disse che lui, Pt_1
essendo in ferie, non se ne voleva occupare. Una di queste cose riguardava appunto la fornitura di computer all'associazione.) il rifiuto era sostanzialmente riferito alla presa in consegna ed installazione di una fornitura di computer (non essendo state specificate le altre), ma dirimente è la constatazione che l'incombenza era da espletare nel mese di agosto, periodo in cui il era in ferie (circostanza non contestata e comunque risultante dalla Pt_1
busta paga prodotta doc. 22 fasc. ricorrente), con conseguente sua inesigibilità.
In conclusione il licenziamento è illegittimo per insussistenza della giusta causa, con conseguente rigetto del reclamo incidentale della . CP_4
3. Quanto al reclamo principale del si osserva quanto segue. Pt_1
Fondata è la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso perché in materia di licenziamento illegittimo, tale emolumento è incompatibile con la reintegra ove operi la tutela cd. reale non essendovi interruzione del rapporto, mentre, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto - a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo - a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23710 del 19/11/2015 conf. a Cass. n. 22127/2006)
Vertendosi in ambito di tutela obbligatoria, al spetta tale emolumento, il cui importo Pt_1 ammonta ad € 11.428,71, ai sensi dell'art. 55 del CCNL applicato (doc. 21 fasc. , Pt_1 tenuto conto dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento nella cat. F, e quindi di un preavviso pari a 90 giorni (retribuzione giornaliera come da ultima busta paga € 126,98577 x
90).
4.Va confermata, invece, la liquidazione dell'indennità risarcitoria in 2,5 mensilità, in quanto l'anzianità di servizio è esigua (cinque anni) ed, al contempo, si rileva che il rifiuto di accettare le tre mensilità offerte in sede di conciliazione è comportamento processuale che neutralizza la condotta processuale della controparte sotto il profilo della mancata comparizione all'udienza ex art. 420 c.p.c., dovendosi peraltro, escludere la rilevanza sotto tale profilo della proposizione di eccezioni preliminari che rientrano nel diritto di difesa, seppure all'esito del giudizio ritenute infondate;
mentre in ordine alla altre condizioni di cui all'art. 8 della l n. 604/66 la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire gli elementi da valorizzare
Pag. 10 di 11 sul piano del requisito dimensionale per pretendere una liquidazione superiore (cfr Cass. n.
1320/2014) e tali non sono né l'oggetto sociale né il numero (peraltro neanche individuato) di collaboratori esterni quali volontari, che non compongono l'organico, sottolineandosi infine che la conflittualità dei rapporti non è elemento che incide sulla liquidazione dell'indennità risarcitoria.
Per i motivi suesposti, si provvede come da dispositivo.
5.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese di tutti i gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 8727/23 pubblicata in data 28.03.2023 sul reclamo principale proposto da , con ricorso depositato il 25.6.2021, nonché Parte_1
sul reclamo incidentale proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 330/2021, così provvede:
1.previo rigetto del reclamo incidentale, in parziale accoglimento del reclamo principale , condanna la al pagamento, in favore di , della somma di € 11.428,71, a CP_1 Parte_1
titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori come per legge;
2. conferma nel resto
3. compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “Ed invero, l'abbandono in via anticipata del posto di lavoro il 31 luglio, senza richiedere alcuna autorizzazione nonostante l'ordine di servizio del 24 luglio e nonostante fosse stato chiarito nella riunione di metà mese l'assoggettamento senza deroghe agli orari di entrata e di uscita indicati in contratto;
la circostanza che ciò sia avvenuto non solo il 31 luglio ma in maniera reiterata anche dopo avere ricevuto l'ordine di servizio suddetto ( il teste ha Tes_1 affermato che per l'intero mese di luglio, il Pt_1 prima…>)“.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 637 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Francesco Angelo Murdolo Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
– Sezione provinciale di Catanzaro con Controparte_1
l'Avv. Filomena Brescia
Resistente in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 8727/23 pubblicata in data 28.03.2023
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, depositato in data 8 marzo 2018 presso il
Tribunale di Catanzaro, (inquadrato come dirigente cat.F liv.6 del CCNL Parte_1 con le mansioni di “direzione e coordinamento del personale, attività di analisi, Pt_2 studio e ricerca al fine di migliorare l'operosità svolta dalla ) impugnava il licenziamento CP_1
intimatogli in data 17 agosto 2017 da parte della , deducendone Controparte_2
l'illegittimità per ritenuto carattere ritorsivo (in quanto intimato a seguito della rottura, all'inizio del luglio 2017, della relazione sentimentale che il lavoratore aveva intrattenuto sin dal luglio 2012 con la Presidente della ), nonché per insussistenza dei fatti Parte_3 contestati, e comunque per sproporzione della sanzione espulsiva. In via principale, chiedeva l'accertamento della nullità del licenziamento ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra, oltre contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la corresponsione dell'indennità ex art. 8 L. n. 604/1966 pari a sei mensilità della retribuzione e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 6 L. n. 604/1966, per difetto di procura speciale nell'atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, nel merito, sosteneva la legittimità del recesso per giusta causa, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Con ordinanza del 26 luglio 2018, il Tribunale adito, rilevata l'inidoneità dell'atto stragiudiziale a produrre effetti giuridici in assenza di procura ad hoc, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
A seguito di opposizione, il tribunale di Catanzaro, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, ha ritenuto, preliminarmente, “la piena idoneità dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento” poiché “effettuata, con nota del 12.9.2017, dal legale del lavoratore sulla base di procura alle liti conferita anteriormente, in data 28.8.2017”; nel merito, ha affermato sussistenti, sulla base della prova testimoniale, gli episodi di insubordinazione contestati, riconducibili alla mancata osservanza, da parte del dipendente, degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti e al rifiuto di svolgere alcune mansioni, situazione che aveva creato un disagio anche tra i colleghi del ricorrente, e che doveva pertanto escludersi la nullità ritorsiva del licenziamento, dal momento che la conflittualità esistente tra le parti, per ragioni di carattere meramente sentimentale, seppur poteva essere stata concausa del contegno assunto dalle parti e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, non aveva costituito il motivo unico determinante del licenziamento, essendosi per contro venuto a creare in ambito lavorativo una situazione insostenibile.
Il Tribunale ha affermato, comunque, l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità, anche alla luce delle pregresse modalità di svolgimento della prestazione.
Riconosceva la tutela obbligatoria (2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e rigettava domanda di pagamento indennità sostitutiva del preavviso.
Con atto del 25 giugno 2021, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. Pt_1
92/2012 avverso tale decisione, chiedendo, in parziale riforma della sentenza:
Pag. 2 di 11 -la condanna della resistente al pagamento di 6 mensilità ex art. 8 L. 604/66, sulla base CP_1 della retribuzione di € 3.841,70;
-il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (€ 11.428,71), quantificato, ai sensi dell'art.55 CCNL, nella somma di euro 11.428,71 (corrispondente alla retribuzione mensile giornaliera dovuta per gg 90);
-la condanna alle spese di lite.
In particolare lamentava
1.l'erroneo mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, perché il riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento comporta l'accertamento dell'insussistenza di giusta causa. La circostanza che tale illegittimità trovi il suo fondamento in una valutazione circa la non proporzionalità della sanzione non può in alcun modo consentire di affermare che la "giusta causa" addotta dal datore di lavoro a fondamento della risoluzione del rapporto di lavoro sia in qualche modo "sussistente", in una ipotetica forma "attenuata" che in ogni caso giustifichi la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 55 del CCNL applicato (doc. 21), considerata l'anzianità di servizio e l'inquadramento nella cat. F, il preavviso è pari a 90 giorni e pertanto, nella specie, ad €
11.428,71 (= retribuzione giornaliera come da ultima busta paga euro 126,98577 x 90).
2. l'erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 8, L. 604/66 nella misura minima di legge, perché il giudice di prime cure ha preso in considerazione per la commisurazione dell'indennità solo l'anzianità di servizio, omettendo di considerare gli altri parametri ai fini della personalizzazione del danno indicati dalla norma ed in particolare nel caso di specie: A) la condotta processuale della controparte [a) la mancata partecipazione alle prime udienze di discussione della legale rappresentante della convenuta (valutabile ai sensi dell'art. 420 cpc;
b) la proposizione da parte della convenuta di eccezioni processuali infondate che hanno avuto l'effetto di prolungare la durata del processo]; B) la riconosciuta sussistenza di una
“concausa” nella cessazione del rapporto di lavoro costituita dalla “conflittualità esistente tra le parti per ragioni di carattere sentimentale” (cfr. pag. 5 sent.) e dunque la palese malafede della datrice di lavoro nel comminare il licenziamento (pur non ritenendosi sufficientemente provato il motivo ritorsivo); C) il fatto che si trattava delle prime contestazioni disciplinari in tutto il rapporto lavorativo, circoscritte a due giorni di lavoro (31 luglio e 17 agosto 2017) peraltro a ridosso e nel corso delle ferie (dal 1° al 28 agosto – cfr. doc. 22); D) l'anzianità di servizio del lavoratore di circa 5 anni (e dunque non di breve durata); E) l'oggetto sociale e le dimensioni della impresa, considerato che – come emerso anche nel corso del giudizio - la
, oltre ad avere i propri dipendenti diretti, si avvale di decine di medici e CP_2
Pag. 3 di 11 volontari come collaboratori esterni;
è comunque un “Ente Pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali”, sebbene poi suddiviso in articolazioni territoriali autonome che comunque, come indicato sul sito internet, “pur essendo organismi autonomi, perseguono le suddette finalità operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede ”. CP_3 CP_1
La si costituiva proponendo reclamo incidentale, contestando la contraddittorietà della CP_1
sentenza di primo grado per aver riconosciuto, da un lato, la giusta causa del licenziamento per comportamenti insubordinati posti in essere da e, dall'altro, la sua illegittimità per Pt_1 sproporzione. Chiedeva in via preliminare, la declaratoria di decadenza dall'impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966 e, nel merito, il rigetto del reclamo principale e l'accoglimento del reclamo incidentale, con conferma della legittimità del licenziamento e condanna del reclamante alle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
Con la sentenza n. 49/2022, depositata il 19 gennaio 2022, la Corte d'Appello accoglieva il reclamo incidentale proposto da , dichiarando assorbito il reclamo principale di CP_1 Pt_1
Riformava integralmente la sentenza di primo grado rigettando l'impugnativa di licenziamento e condannava al pagamento delle spese processuali nei tre gradi: € Pt_1
2.500,00 per la fase sommaria, € 3.000,00 per l'opposizione, € 2.500,00 per il reclamo, oltre accessori di legge.
Ritenendo preliminare l'esame del reclamo incidentale, in merito al primo motivo articolato dalla con cui la stessa denunciava l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento CP_1
per carenza della procura ah hoc nell'impugnativa stragiudiziale, ne affermava la infondatezza “perché: -nell'impugnativa stragiudiziale del 12.9.2017 il difensore indica espressamente di essere munito di procura rilasciata il 28.8.2017; -la procura a margine del ricorso giurisdizionale risulta rilasciata dal alla data del 28.8.2017, con sottoscrizione Pt_1 autenticata dall'avvocato; […] - tanto è sufficiente per dire che l'impugnazione stragiudiziale effettuata dal difensore ha prodotto i suoi effetti, senza necessità di allegare contestuale procura […]”. Proseguendo nell' esame del reclamo incidentale, circa la proporzionalità della misura espulsiva, la Corte, affermava di condividere le statuizioni del Tribunale sulla ricorrenza degli addebiti mossi al lavoratore, [rilevando che “la prova testimoniale abbia confermato che il non ha osservato, nell'intero mese di luglio 2017, l'orario di lavoro Pt_1
per come stabilito in contratto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.30 ( e per come peraltro dallo stesso ricorrente ammesso nei suoi scritti difensivi, seppure con la precisazione di un accordo con la presidente dell'associazione che < prevedeva la piena libertà di movimento del lavoratore in ragione dei frequenti appuntamenti esterni e degli eventi di
Pag. 4 di 11 promozione spesso serali o comunque al di fuori dell'orario di ufficio>) e che si è rifiutato di svolgere alcune mansioni“, al riguardo citando le dichiarazioni testimoniali di Tes_1
e ], ma riteneva, difformemente dal Tribunale, che gli stessi fossero
[...] Testimone_2
“di gravità tale da rendere congrua la misura espulsiva adottata dalla datrice di lavoro“1 costituendo “elementi che denotano un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti della parte datoriale, di per se soli idonei a far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario“. Sottolineava che le modalità comportamentali del Renda apparivano “in assoluto contrasto con i principi di lealtà e correttezza cui deve essere improntata la condotta di ogni lavoratore per di più se come il
Renda chiamato a svolgere delicate e importanti funzioni di
Rilevata la gravità dell'addebito, la Corte affermava, dunque, di non condividere l'argomentazione del tribunale, sulla non proporzionalità della sanzione espulsiva, basata sul rilievo che al lavoratore veniva consentito di osservare orari di lavoro flessibili e di svolgere la propria prestazione con modalità diverse rispetto a quelle degli altri dipendenti, poiché, anche qualora tale circostanza fosse vera, la stessa ha“subito una chiara e definitiva modifica con l'ordine di servizio del 24 luglio […] considerato che nella riunione tenutasi a metà dello stesso mese la datrice ha affermato che l'orario di lavoro era uguale per tutti i dipendenti”.
Proprio la violazione dell'ordine di servizio del 24 luglio appariva alla Corte “di severa gravità perché chiaramente sintomatica della indisponibilità del Renda a riconoscere
l'autorevolezza e capacità di intervento della parte datoriale, tanto da decidere di farsi giustizia da solo non rispettando una direttiva che giudica ingiustificata e illegittima, con
l'evidente disvalore ambientale ascrivibile a tale scelta per gli effetti diseducativi nei confronti degli altri dipendenti”.
In definitiva, i comportamenti del si ritenevano “idonei a rendere immediatamente Pt_1
improseguibile il rapporto di lavoro, avuto riguardo alla posizione occupata nell'assetto organizzativo della di dirigente del personale demandato ad assicurare il rispetto degli CP_1 orari di lavoro e il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti”.
Pag. 5 di 11 Avverso tale statuizione proponeva ricorso in Cassazione affidato a due Parte_1
motivi di doglianza:
- Col primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento civile (artt. 115, 116 e 244 c.p.c., oltre all'art. 2697 c.c.), lamentando che la
Corte territoriale avesse omesso l'esame di fatti storici decisivi e fornito una motivazione solo apparente e parziale, priva di adeguato riferimento agli elementi probatori acquisiti in giudizio, dai quali sarebbe emerso che la motivazione del licenziamento era da ricercare nella fine della relazione affettiva tra il ricorrente e la Presidente dell'Ente datore di lavoro, e non nelle contestazioni effettuate a ridosso del periodo di assenza del lavoratore per ferie durante il mese di agosto;
- Con il secondo motivo, sosteneva che la sentenza fosse nulla per errata applicazione delle norme sul licenziamento disciplinare (artt. 2106 e 2119 c.c.), poiché la Corte aveva ritenuto legittimo un licenziamento sproporzionato, fondato su episodi isolati e temporalmente circoscritti, senza valutare il contesto complessivo e il comportamento tenuto dal lavoratore lungo l'intero rapporto atteso che la proporzionalità deve essere valutata avendo riguardo all'entità dell'inadempimento e della colpa, nonché della grave incidenza di essi sull'elemento della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre sul lavoratore ai fini della prosecuzione del rapporto.
La si costituiva in giudizio per resistere alle censure sollevate. CP_1
Con sentenza n. 8737/2023, pubblicata il 28 marzo 2023, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglieva il secondo, ritenendolo fondato.
Dichiarava il primo motivo inammissibile “per il formarsi del giudicato interno e per il difetto di rilevanza” chiarendo che il Tribunale aveva accertato che la conflittualità di natura sentimentale esistente tra le parti “non ha costituito il motivo unico determinante del licenziamento, così peraltro escludendo il motivo ritorsivo” e che “Tale statuizione non risulta dalla sentenza di appello aver formato oggetto del reclamo principale proposto dal lavoratore” con la conseguenza che “sulla mancanza di motivo ritorsivo del licenziamento si
è formato giudicato interno”.
In merito al secondo motivo di ricorso, la Cassazione riaffermava un principio fondamentale in materia di giusta causa di licenziamento (tra le altre, Cass. n. 12789/2022) secondo il quale l'art. 2119 c.c. costituisce una “norma elastica”, ossia una disposizione di ampio contenuto precettivo, la cui concreta applicazione richiede una progressiva opera di precisazione interpretativa affinchè la valutazione della giusta causa non si basi su un'astratta gravità del
Pag. 6 di 11 singolo episodio, ma si effettui in modo concreto, unitario e contestuale, tenendo conto di molteplici elementi, quali l'intenzionalità del comportamento, le mansioni e la qualifica del lavoratore, la sua storia lavorativa, le prassi aziendali pregresse, la contrattazione collettiva e la natura stessa del rapporto, l'eventuale danno arrecato (Cass., nn. 1977 del 2016, 1351 del
2016, 12059 del 2015). Ciò che rileva, in definitiva, è se il fatto addebitato abbia compromesso in modo irreparabile il vincolo fiduciario, tale da rendere impossibile la prosecuzione – anche provvisoria – del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie concreta, la Suprema Corte riteneva che la Corte territoriale, pur richiamando modalità di comportamento del lavoratore riguardanti le attività fissate per il mese di agosto, ha incentrato la sussistenza della giusta causa nella violazione dell'ordine di servizio del 24 luglio 2017, allorché in data 31 luglio 2017, il lavoratore senza richiedere alcuna autorizzazione abbandona in via anticipata il posto di lavoro, nonostante fosse stato chiarito nella riunione di metà mese l'assoggettamento senza deroghe agli orari di entrata e di uscita indicati in contratto. La Corte d'Appello ha affermato che la circostanza che ciò sia avvenuto, non solo il 31 luglio, ma in maniera reiterata anche dopo aver ricevuto l'ordine di servizio suddetto, costituiva elemento che denotava un costante generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti della parte datoriale, di per sé solo idonea a far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario. Atteso che la Corte d'Appello ha dato atto che una modifica dell'orario di lavoro del ricorrente era intervenuta in modo chiaro e definitivo solo il 24 luglio, ne discende che la legittimità del recesso è stata affermato con riguardo al mancato rispetto dell'orario di lavoro in un limitato arco temporale di pochi giorni.
Tale statuizione non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, che richiedono un più ampio vaglio di contesto oggettivo e soggettivo, ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso”
Pertanto cassava la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava, alla stessa Corte
d'Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 21.3.2023 ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc chiedendo Pt_1 all'adita Corte d'Appello la parziale riforma della sentenza cassata alla luce dei principi sanciti dalla Cassazione, reiterando le istanze di prova, ha formulato le seguenti conclusioni:
“ Voglia la Corte d'Appello Sezione Lavoro, in diversa composizione rispetto a quella del
Collegio artefice della cassata sentenza n. 49/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito, in parziale riforma dell'impugnata
Pag. 7 di 11 sentenza (Sent. Trib. Catanzaro Sez. Lavoro n. 330/2021 del 28.05.2021 - Giudice Dott.
Stefano Costarella) a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità:
a) condannare la convenuta a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, un importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o comunque il diverso importo ritenuto di giustizia, in misura superiore al minimo di legge già riconosciuto, sulla base dell'importo mensile della retribuzione pari a € 3.841,70;
b) stante la mancata ricostituzione del rapporto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di preavviso;
e conseguentemente:
c) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo di € 11.428,71 (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.” Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, nonché con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di legittimità rubricato al Ruolo Generale n. 8509/2022 della Corte di Cassazione Sezione
Lavoro”
In data 21.02.2025 si è costituita la reiterando le difese e le conclusioni della memoria CP_1 con reclamo incidentale e quindi in via preliminare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ex art. 6 L. 604/1966 e, nel merito, chiedendo di dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato al Sig. . Parte_1
Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in riassunzione poichè, decidendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha già escluso la ritorsività del licenziamento per cui è causa, essendosi formato sul punto il giudicato interno;
ha eccepito altresì l'infondatezza del ricorso sottolineando la proporzionalità della sanzione espulsiva, che era stata motivata dalla condotta insubordinata e reiterata del lavoratore negli ultimi 6-7 mesi di rapporto alla luce del ruolo fiduciario e apicale ricoperto dal (segretario del Presidente e coordinatore del Pt_1
personale), dai comportamenti violenti e diseducativi posti in essere nei confronti dei colleghi, oltre che dalle appropriazioni indebite di beni aziendali (computer, denaro), emerse successivamente.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta di entrambe le parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Premesso che per come statuito dalla Suprema Corte si è formato giudicato interno sulla denunciata ritorsività del licenziamento con conseguente irrilevanza delle istanze di prova e
Pag. 8 di 11 della documentazione richiamata a supporto, l'esame in questa sede investe la questione della sussistenza della giusta causa del recesso (sulla quale la sentenza di questa Corte è stata cassata), che era oggetto del reclamo incidentale della , nonché quella conseguente – CP_4 oggetto dell'appello principale del – del quantum debeatur a titolo di indennità Pt_1 risarcitoria e del riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso, qualora si ritenga illegittimo il licenziamento de quo.
Si è, invece, formato giudicato interno sulla questione della decadenza per carenza della procura ah hoc nell'impugnativa stragiudiziale oggetto anch'esso di reclamo incidentale, ma che la Corte territoriale con la sentenza n. 49/2022 ha disatteso con statuizione, che non ha formato oggetto di impugnativa in Cassazione da parte della datrice di lavoro.
2.Ciò premesso, in ottemperanza ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, operando una valutazione complessiva della vicenda, si deve considerare: 1. che prima della riunione di metà luglio 2017 per prassi consolidata il godeva di ampia flessibilità Pt_1
dell'orario rispetto agli altri dipendenti, autorizzato implicitamente o quantomeno tollerato dalla datrice di lavoro secondo quanto chiaramente emerso dall'istruttoria (cfr dep.
[...]
“ricordo che il mancato rispetto dell'orario di lavoro è avvenuto principalmente a Tes_1
luglio 2017, anche se anche in precedenza è capitato che il ricorrente non seguisse gli orari di lavoro, ma il Presidente ci diceva che il ricorrente aveva altri impegni da assolvere…” e
“come contratto avevamo come orario 9-13, 14-17.30. Il ricorrente era Testimone_2 molto libero, non era molto vincolato al rispetto dell'orario…”), tant'è che non risultano precedenti disciplinari aventi ad oggetto l'inottemperanza all'orario di servizio;
2. che sull'orario di lavoro del ricorrente è intervenuta in modo chiaro un ordine di servizio solo in data 24 luglio 2017, al quale è seguita la contestazione disciplinare del 31.7.2017 (richiamata nella missiva di recesso) con cui si contestava proprio l'addebito della violazione di tale disposizione in quella stessa giornata (avendo lasciato il ricorrente il lavoro alle 14,30 con rientro in ufficio nuovamente alle 15.30 cfr dep. ). Tes_2
Orbene, considerato che in precedenza il lavoratore godeva di flessibilità nella gestione dell'attività lavorativa, senza ricevere alcun rimprovero da parte del datore di lavoro e che solo il 24 luglio fu adottato un ordine di servizio secondo cui l'orario di servizio era uguale e vincolante per tutti i dipendenti , la violazione di tale disposizione - valutato anche il contesto del tutto peculiare in cui si sono svolti i fatti contrassegnati dalla conflittualità esistente tra il e la Presidente della associazione dovuta a ragioni di carattere sentimentale – non Pt_1
presenta i tratti della vera e propria insubordinazione quale pervicace rifiuto dell'osservanza delle disposizioni datoriali in materia di orario;
né può ravvisarsi tale illecito disciplinare nel
Pag. 9 di 11 mancato assolvimento di incombenze lavorative (di cui alla successiva contestazione di agosto del 4 agosto): ed invero, secondo quanto riferito dal teste (cfr dep. Il Tes_1
dottore fece una lista degli adempimenti da fare nel mese di agosto e disse che lui, Pt_1
essendo in ferie, non se ne voleva occupare. Una di queste cose riguardava appunto la fornitura di computer all'associazione.) il rifiuto era sostanzialmente riferito alla presa in consegna ed installazione di una fornitura di computer (non essendo state specificate le altre), ma dirimente è la constatazione che l'incombenza era da espletare nel mese di agosto, periodo in cui il era in ferie (circostanza non contestata e comunque risultante dalla Pt_1
busta paga prodotta doc. 22 fasc. ricorrente), con conseguente sua inesigibilità.
In conclusione il licenziamento è illegittimo per insussistenza della giusta causa, con conseguente rigetto del reclamo incidentale della . CP_4
3. Quanto al reclamo principale del si osserva quanto segue. Pt_1
Fondata è la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso perché in materia di licenziamento illegittimo, tale emolumento è incompatibile con la reintegra ove operi la tutela cd. reale non essendovi interruzione del rapporto, mentre, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto - a differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della l. n. 604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo - a compensare l'avvenuta intimazione in tronco del recesso (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23710 del 19/11/2015 conf. a Cass. n. 22127/2006)
Vertendosi in ambito di tutela obbligatoria, al spetta tale emolumento, il cui importo Pt_1 ammonta ad € 11.428,71, ai sensi dell'art. 55 del CCNL applicato (doc. 21 fasc. , Pt_1 tenuto conto dell'anzianità di servizio e dell'inquadramento nella cat. F, e quindi di un preavviso pari a 90 giorni (retribuzione giornaliera come da ultima busta paga € 126,98577 x
90).
4.Va confermata, invece, la liquidazione dell'indennità risarcitoria in 2,5 mensilità, in quanto l'anzianità di servizio è esigua (cinque anni) ed, al contempo, si rileva che il rifiuto di accettare le tre mensilità offerte in sede di conciliazione è comportamento processuale che neutralizza la condotta processuale della controparte sotto il profilo della mancata comparizione all'udienza ex art. 420 c.p.c., dovendosi peraltro, escludere la rilevanza sotto tale profilo della proposizione di eccezioni preliminari che rientrano nel diritto di difesa, seppure all'esito del giudizio ritenute infondate;
mentre in ordine alla altre condizioni di cui all'art. 8 della l n. 604/66 la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire gli elementi da valorizzare
Pag. 10 di 11 sul piano del requisito dimensionale per pretendere una liquidazione superiore (cfr Cass. n.
1320/2014) e tali non sono né l'oggetto sociale né il numero (peraltro neanche individuato) di collaboratori esterni quali volontari, che non compongono l'organico, sottolineandosi infine che la conflittualità dei rapporti non è elemento che incide sulla liquidazione dell'indennità risarcitoria.
Per i motivi suesposti, si provvede come da dispositivo.
5.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio con reciproca soccombenza parziale, le spese di tutti i gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 8727/23 pubblicata in data 28.03.2023 sul reclamo principale proposto da , con ricorso depositato il 25.6.2021, nonché Parte_1
sul reclamo incidentale proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 330/2021, così provvede:
1.previo rigetto del reclamo incidentale, in parziale accoglimento del reclamo principale , condanna la al pagamento, in favore di , della somma di € 11.428,71, a CP_1 Parte_1
titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori come per legge;
2. conferma nel resto
3. compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Testualmente: “Ed invero, l'abbandono in via anticipata del posto di lavoro il 31 luglio, senza richiedere alcuna autorizzazione nonostante l'ordine di servizio del 24 luglio e nonostante fosse stato chiarito nella riunione di metà mese l'assoggettamento senza deroghe agli orari di entrata e di uscita indicati in contratto;
la circostanza che ciò sia avvenuto non solo il 31 luglio ma in maniera reiterata anche dopo avere ricevuto l'ordine di servizio suddetto ( il teste ha Tes_1 affermato che per l'intero mese di luglio, il Pt_1 prima…>)“.