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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2758/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - SS - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3107/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190018028811000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005869461000 SPESE GIUDIZIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, propone appello avverso la sentenza n. 3107/2019 emessa il 18/12/2019, depositata in data 20/12/2019, dalla Sez. 2^ della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, esclusivamente nella parte in cui compensa le spese di giudizio, chiedendo riformare parzialmente la succitata sentenza con conseguente integrale accoglimento della richiesta di “vittoria di spese ed onorari tutti”.
Resistono l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e l'Agenzia delle
Entrate-SS che chiede dichiarare il passaggio in giudicato della pronuncia sulle spese, in subordine il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'appellante ha depositato memorie in controdeduzione.
All'odierna udienza i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate SS per la provincia di Bari alla società Ricorrente_1 Srl delle cartelle di pagamento n. 01420190005869461000 e n. 01420190018028811000, rispettivamente in data 01/03/2019 e in data 01/05/2019.
Dette cartelle di pagamento avevano ad oggetto ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36/bis dpr 600/73 e 54/bis dpr 633/72 del modello Unico
2016 per l'anno d'imposta 2015 e del Modello IVA anno 2016 per l'anno 2015 presentati dalla società ricorrente.
Le somme complessivamente vantate dall'Ente creditore con le succitate cartelle di pagamento n.
01420190005869461000 e n. 01420190018028811000 ammontavano rispettivamente ad € 117.539,27 ed a € 135.310,84.
Avverso dette cartelle la società presentava distinti ricorsi e, l'Ente creditore, preso atto delle censure mosse dalla società ricorrente, previa emissione dei provvedimenti di sgravio delle somme iscritte a ruolo con le succitate cartelle di pagamento, chiedeva ai Giudici aditi dalla società ricorrente, “l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese”. L'Ufficio infatti ha proceduto allo sgravio delle cartelle di pagamento, originariamente impugnate, in ragione del fatto che aveva constatata la presenza delle correttive apportate dalla Società, avendo essa inviato una dichiarazione integrativa per gli anni 2015, 2016, 2017 ed avendo inserito il credito d'imposta effettivamente spettante.
Orbene rileva la corte che i Giudici di primo grado hanno correttamente statuito in ordine alle spese del giudizio in quanto, prima di ricevere la Cartella di pagamento, poi impugnata, la società appellante aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità in data 18.06.2018.
A quell'epoca, quindi, la società ben avrebbe già potuto rappresentare all'Ufficio la circostanza occorsa, evitando in tal modo la proposizione dei ricorsi.
Anche dopo il ricevimento della Cartella, la società non ha presentato all'Ufficio alcuna istanza di annullamento in autotutela;
ed anche tale iniziativa le avrebbe consentito di evitare la proposizione del ricorso.
Pertanto, nel caso di specie, atteso che l'emissione della Cartella di pagamento è stata giustificata da un errore commesso dalla stessa parte, e che lo sgravio è stato effettuato prontamente dall'Ufficio a seguito della correzione apportata per gli anni 2015, 2016, 2017, sussistono valide motivazioni che giustificano la declaratoria di integrale compensazione delle spese.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agente della SS, rileva la Corte che l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa le spese di lite di primo grado e chiede che sia condannato alle spese l'ente creditore.
Orbene, la domanda di riforma della sentenza, viene proposta dall'appellante solo nei confronti dell'ente creditore, che deve essere individuato nell'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Bari.
Ne consegue che la pronuncia di compensazione di spese tra l'appellante e la deducente Agenzia delle
Entrate – SS deve quindi ritenersi passata in giudicato.
In conclusione l'appello va rigettato.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari e dell'Agenzia delle Entrate-SS avverso la sentenza della CTP di Bari n.3107/2019 emessa il 18/12/2019, che conferma;
-spese compensate.
Così deciso in Bari, 14/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA AR TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2758/2020 depositato il 13/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - SS - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3107/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190018028811000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005869461000 SPESE GIUDIZIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, propone appello avverso la sentenza n. 3107/2019 emessa il 18/12/2019, depositata in data 20/12/2019, dalla Sez. 2^ della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, esclusivamente nella parte in cui compensa le spese di giudizio, chiedendo riformare parzialmente la succitata sentenza con conseguente integrale accoglimento della richiesta di “vittoria di spese ed onorari tutti”.
Resistono l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e l'Agenzia delle
Entrate-SS che chiede dichiarare il passaggio in giudicato della pronuncia sulle spese, in subordine il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
L'appellante ha depositato memorie in controdeduzione.
All'odierna udienza i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate SS per la provincia di Bari alla società Ricorrente_1 Srl delle cartelle di pagamento n. 01420190005869461000 e n. 01420190018028811000, rispettivamente in data 01/03/2019 e in data 01/05/2019.
Dette cartelle di pagamento avevano ad oggetto ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36/bis dpr 600/73 e 54/bis dpr 633/72 del modello Unico
2016 per l'anno d'imposta 2015 e del Modello IVA anno 2016 per l'anno 2015 presentati dalla società ricorrente.
Le somme complessivamente vantate dall'Ente creditore con le succitate cartelle di pagamento n.
01420190005869461000 e n. 01420190018028811000 ammontavano rispettivamente ad € 117.539,27 ed a € 135.310,84.
Avverso dette cartelle la società presentava distinti ricorsi e, l'Ente creditore, preso atto delle censure mosse dalla società ricorrente, previa emissione dei provvedimenti di sgravio delle somme iscritte a ruolo con le succitate cartelle di pagamento, chiedeva ai Giudici aditi dalla società ricorrente, “l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese”. L'Ufficio infatti ha proceduto allo sgravio delle cartelle di pagamento, originariamente impugnate, in ragione del fatto che aveva constatata la presenza delle correttive apportate dalla Società, avendo essa inviato una dichiarazione integrativa per gli anni 2015, 2016, 2017 ed avendo inserito il credito d'imposta effettivamente spettante.
Orbene rileva la corte che i Giudici di primo grado hanno correttamente statuito in ordine alle spese del giudizio in quanto, prima di ricevere la Cartella di pagamento, poi impugnata, la società appellante aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità in data 18.06.2018.
A quell'epoca, quindi, la società ben avrebbe già potuto rappresentare all'Ufficio la circostanza occorsa, evitando in tal modo la proposizione dei ricorsi.
Anche dopo il ricevimento della Cartella, la società non ha presentato all'Ufficio alcuna istanza di annullamento in autotutela;
ed anche tale iniziativa le avrebbe consentito di evitare la proposizione del ricorso.
Pertanto, nel caso di specie, atteso che l'emissione della Cartella di pagamento è stata giustificata da un errore commesso dalla stessa parte, e che lo sgravio è stato effettuato prontamente dall'Ufficio a seguito della correzione apportata per gli anni 2015, 2016, 2017, sussistono valide motivazioni che giustificano la declaratoria di integrale compensazione delle spese.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agente della SS, rileva la Corte che l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui compensa le spese di lite di primo grado e chiede che sia condannato alle spese l'ente creditore.
Orbene, la domanda di riforma della sentenza, viene proposta dall'appellante solo nei confronti dell'ente creditore, che deve essere individuato nell'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Bari.
Ne consegue che la pronuncia di compensazione di spese tra l'appellante e la deducente Agenzia delle
Entrate – SS deve quindi ritenersi passata in giudicato.
In conclusione l'appello va rigettato.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari e dell'Agenzia delle Entrate-SS avverso la sentenza della CTP di Bari n.3107/2019 emessa il 18/12/2019, che conferma;
-spese compensate.
Così deciso in Bari, 14/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo