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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 663/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
R. Pettini 58, Barcellona Pozzo di Gotto, presso lo studio dell'Avv. Silvestro
Rosario Saja che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Nazionale 320,
Capri Leone, frazione Rocca, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Messina che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: usucapione (appello avverso la sentenza n. 387/23 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 387/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda, formulata dall'odierno appellante, avente ad oggetto l'usucapione di alcuni terreni siti nel Comune di
1 Barcellona P.G. C.da Gurafi di proprietà dell' Controparte_1
Con unico motivo di appello il ha dedotto l'illegittimità della
[...] CP_1 sentenza impugnata per violazione di legge e del diritto di difesa;
in particolare, ha censurato il rigetto, da parte del giudice di prime cure, delle prove orali da lui articolate, prove che avrebbero dimostrato il possesso da lui vantato sui terreni in questione ultraventennale, pacifico, esclusivo ed uti dominus. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di usucapione da lui proposta previa ammissione delle prove orali richieste.
L , costituendosi, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appello è infondato.
L'appellante ha insistito nell'ammissione della prova testimoniale già chiesta in primo grado sui seguenti capitoli: “A) Il sig. da tempo Parte_1 immemorabile e comunque da oltre venti anni, ha il pacifico possesso, continuo ed ininterrotto, animo domini, di appezzamenti di terreni individuabili al catasto terreni del Comune di Barcellona P.G. al Foglio 40; part. n.103; 104 e 90; in catasto fabbricato diruto;
n. 115; 380; 407; 411; 57; 313; 89; 379; 381; 412;
657; 91; 455; 655; 656; 92; 80; 658; 74; 408; 658; 74; 408; appezzamenti coltivato a seminativo arborato ed uliveto;
B) Il sig. ha sempre avuto la CP_1 piena disponibilità ed il libero possesso degli immobili suindicati;
ha da sempre coltivato il terreno, percependone i frutti senza mai renderne conto ad alcuno, tanto meno all'odierna convenuta;
C) Né l'odierna convenuta, intestataria catastale, né altri, hanno mai avanzato alcuna pretesa su detti beni e/o proposto azioni possessorie o di rivendica”.
Il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato tali richieste evidenziando che il possesso è un concetto giuridico che implica valutazioni di diritto non demandabili a testi, che le circostanze dedotte erano generiche e, soprattutto, che la semplice coltivazione del fondo da parte del non poteva ritenersi CP_1 sufficiente a dimostrare l'esercizio di un possesso utile ad usucapire.
Le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure devono ritenersi immuni da censure.
2 Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.
(Cass. Civ. Sez. 6, 5 marzo 2020 n. 6123; conforme Cass. Civ. Sez. 2, 20 gennaio
2022 n. 1796: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”).
Nel caso di specie, peraltro, la prova articolata dal era assolutamente CP_1 generica facendo riferimento alla coltivazione del terreno ed alla percezione dei frutti, senza alcuna indicazione sulla tipologia di coltivazioni e sulle modalità delle stesse e della conseguente percezione dei frutti ove si consideri che il terreno oggetto di causa è di enorme estensione (oltre 32 ettari), certamente non coltivabile da un solo soggetto (il . CP_1
3 L'appellante non ha allegato alcuna documentazione fotografica, le prove così come articolate sono state correttamente ritenute dal giudice di primo grado generiche ed inidonee a provare l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem da parte dell'appellante sui terreni in questione.
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della estensione del fondo, la statuizione del giudice relativamente al rigetto della prova orale appare corretta, in quanto inidonea a dimostrare la fondatezza delle pretese del CP_1
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 387/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a Parte_1 favore dell'Azienda appellata, in € 13.000,00 per compensi (€ 3.000,00 fase studio, € 2.000,00 fase introduttiva, € 3.000,00 fase trattazione, € 5.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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