Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 241 /2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. FIERI CP_1
LEONARDO CRISTOFORO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MATTIANGELI FRANCESCO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Con domanda congiunta, proposta in data 31.01.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio Per_1 nato il [...] dalla relazione more uxorio tra le parti.
I ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- di aver cessato la convivenza;
- che la non svolge alcuna attività lavorativa ed è invalida civile al 100%; CP_2
- che il è impiegato e percepisce stipendio di circa 2.200,00 euro per 14 mensilità. CP_1
Tanto premesso i ricorrenti hanno esposto di voler disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio nei seguenti termini:
“ 1. i due vivranno separati e lascerà l'abitazione di S.da San Martino n. 96C Controparte_2 entro e non oltre il 12.01.2025;
2. l'immobile è in locazione e pertanto nulla viene disposto in ordine all'assegnazione;
3. la provvederà per la data del 12.01.2025 a rimuovere tutti gli arredi e le Controparte_2 suppellettili di sua proprietà;
4. il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso il Persona_2 padre in Terni Strada di San Martino 96 C e successivamente ove il padre si trasferirà
7. il corrisponderà euro 1.500 quale contributo una tantum alla entro 10 giorni CP_1 CP_2 dal 12.01.2025 o dalla data di effettiva liberazione dell'immobile da parte della CP_2
8. tutte le spese di natura ordinaria e straordinarie occorrenti per il figlio , fino al Persona_2 raggiungimento della sua indipendenza economica sono poste e carico del padre, ; CP_1
9. che compirà 18 anni il 10.05.20225 starà con la madre a suo libero Persona_2 apprezzamento prendendo accordi per le visite direttamente con lei;
10. le parti con l'adempimento di tutte le clausole sopra previste si danno reciprocamente atto di avere definito ogni loro pendenza, dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di mantenimento del figlio, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Si precisa che non sono stati riportati in parte motiva i punti 5 e 6 dell'accordo in quanto disciplinanti l'affidamento, pattuizioni superate dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio in data 10.05.2025.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 26.05.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti