Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
La Corte di appello, adita in sede di impugnazione delle statuizioni del tribunale aventi ad oggetto sia la determinazione dell'indennità di espropriazione sia altre questioni, è competente a liquidare l'indennità, in quanto giudice in unico grado, previa riproposizione della relativa domanda, non essendo rilevante stabilire se il tribunale avesse o meno avuto competenza al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2012, n. 7154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7154 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MILAZZO Elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Aubry, n. 3, nello studio dell'avv. Nicolosi Flavio;
rappresentato e difeso dall'avv. Briguglio ME, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA FA MICHELANGELO - MASTROENI STEFANA, quale erede di MA ME e TO UC Elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi, n. 6 (studio Lucarelli-Longo Bifaro), nello studio dell'avv. Mandanici Vincenzo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché sul ricorso proposto in via incidentale da:
LA FA MICHELANGELO - MASTROENI STEFANA, quale erede di MA ME e TO UC come sopra rappresentati;
- ricorrenti in via incidentale -
nei confronti di:
COMUNE DI MILAZZO;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 218, depositata in data 9 aprile 2010;
sentita la relazione all'udienza del 19 gennaio 2012 del consigliere Dott. CampanilePietro;
Sentito l'avv. Mandanici, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 2 aprile 2003 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (nell'ambito di un giudizio già intrapreso nei confronti del Comune di Milazzo e della Edilter Coop a r.l, già interrotto a seguito del fallimento di tale società e riassunto nei confronti del solo ente territoriale) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di detta amministrazione comunale in relazione alle domande di indennità, o, in subordine, di risarcimento dei danni, avanzate da MA ME e La AL MI in qualità di affittuari di fondi siti in Milazzo, contrada Contura S. Paolino, ritenendo - sulla base del capitolato speciale d'appalto stipulato da detto Comune e dall'ATI all'uopo costituita - che fosse intervenuta una vera e propria concessione traslativa, tale da determinare la legittimazione esclusiva della concessionaria.
1.1 - La Corte di appello di Messina, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo il gravame proposto dal La AL e da MA ST e TO UC, quali eredi di MA ME, affermata la legittimazione passiva del Comune, accoglieva le domande, rilevando che l'indennità aggiuntiva, da determinarsi in base al valore agricolo medio del fondo (VAM), competesse agli attori ai sensi della L. n. 685 del 1971, art. 17. Ad analoga conclusione - aggiungeva la corte territoriale - si sarebbe potuto pervenire qualora si fosse ritenuta la configurabilità, nel caso in esame, di un'occupazione espropriativa.
1.2 - Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Milazzo, deducendo quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono il La AL e ST ST, anche quale erede, oltre che di MA ME, anche della TO, deceduta nelle more del presente giudizio, i quali propongono ricorso incidentale, affidato a unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.
3 - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 21 del 1985, art. 42 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo.
Si sostiene che con il contratto stipulato dal Comune con l'associazione temporanea di imprese, nonché con l'art. 27 bis del capitolato speciale di appalto, si sarebbe prevista una concessione traslativa, in virtù della quale sarebbero state trasferite tutte le funzioni e le potestà proprie dell'espropriante, con conseguente esclusione della legittimazione del Comune.
3.1 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il primo profilo deve rilevarsi una grave violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel senso che le invocate clausole non vengono in esso riportate, in maniera tale da non consentite a questa Corte di apprezzare le ragioni per cui si è chiesta la cassazione della sentenza di merito e, altresì, di non permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 14 giugno 2011, n. 12970; Cass. 10 marzo 2011, n. 5700; Cass. 2 dicembre 2010 n. 24548). 3.2 - Vale bene evidenziare, per altro verso, che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte in tema di legittimazione dell'ente espropriante: non contraddetti dalla decisione 23018/2007 delle Sezioni Unite ricordata dal Comune, la quale si è limitata ad escludere sulla scia della costante giurisprudenza della Corte, la configurabilità dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva tra un ente pubblico ed un soggetto privato: e, perciò, che nella fattispecie il comune di Milazzo avesse potuto utilizzare siffatta delega nei confronti della società capogruppo dell'ATI, ivi invocata dal ricorrente, potendo la stessa "aver luogo solo nei rapporti tra enti pubblici a seguito di delegazione amministrativa intersoggettiva".
Con riferimento, poi, alla concessione traslativa, mette conto di richiamare il più recente, ma ormai consolidato orientamento secondo cui: A) tale figura giuridica, mutuata da istituti a rilevanza esterna nell'ambito del concorso di più enti pubblici, quale la delegazione amministrativa intersoggettiva, e caratterizzata dal trasferimento, in tutto od in parte, al concessionario dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente, non può risolversi nella mera attribuzione di detto incarico, essendo necessaria in ogni caso che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge (come avviene, ad esempio, nell'ipotesi disciplinata dalla L. n. 219 del 1981: cfr. Cass., 17 giugno 2009, n. 14080), in quanto non è consentito alla pubblica amministrazione di disporre a sua discrezione di detti poteri e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità conferitele dall'ordinamento; B) ove poi la facoltà di conferirli sia rimessa alla discrezionalità dell'espropriante, è necessario altresì che il conferimento non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che, nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo, (Cass., Sez. un., 20 marzo 2009, n. 6769; Cass., 11 giugno 2008, n. 15558; Cass., Sez. un. 23 novembre 2007, n. 24397;
Cass., 21 marzo 2007, n. 6807; Cass., 12 gennaio 2006, n. 464). Questi principi sono stati applicati dalla giurisprudenza di legittimità anche alle fattispecie applicative della Legge sui lavori pubblici della Regione Siciliana n. 21 del 1985, il cui art. 42, nel testo originario, non ne prevedeva affatto come obbligatorio l'affidamento tramite concessione traslativa, ma disponeva, nel primo comma, che "l'esecuzione degli interventi in materia di opere pubbliche può essere affidata in concessione per lavori, d'importo superiore a L. 25.000 milioni, che presentano caratteristiche di complessità esecutiva..."; e, nel terzo, che "l'affidamento in concessione comporta per il concessionario tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera ed, eventualmente per la gestione anche temporanea, compresa la progettazione, le espropriazione per pubblica utilità, l'acquisizione di concessioni e di autorizzazioni, l'esecuzione delle forniture e dei lavori ed ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna dell'opera completa ai fini della utilizzazione prevista".
Invero, detta legge regionale per la realizzazione delle opere in essa indicate, devolveva alle amministrazioni interessate, il potere discrezionale di avvalersi ("può essere affidata in concessione...") dello strumento privatistico, espressamente disciplinato nell'art. 31 e segg., così come di quello pubblicistico (art. 2); e, nell'ambito di quest'ultimo, dell'affidamento in concessione, il cui contenuto è stato parzialmente vincolato soltanto a seguito delle modifiche introdotte delle L.R. n. 10 del 1993 e L.R. n. 22 del 1996 limitatamente all'obbligo di trasformare la concessione di opera in concessione di costruzione e di gestione, secondo le direttive della Comunità europea. Senza per questo influire, per il resto, sulla facoltà discrezionale dell'amministrazione concedente di affidare all'impresa concessionaria la mera esecuzione delle attività materiali relative al procedimento ablatorio da compiersi comunque in nome e per conto di essa delegante;
ovvero, per converso, di trasferirle non solo gli oneri indicati nell'art. 42, comma 3 concernenti il compimento di (uno o più) atti della procedura ablativa (tra cui quello di provvedere al pagamento delle relative indennità), ma anche le funzioni e le potestà in origine sue proprie per conseguirne il trasferimento coattivo in nome proprio anche se pur sempre nell'interesse del concedente: perciò dando luogo ad una concessione c.d. traslativa. Proprio quest'ultima ipotesi è stata ravvisata nelle fattispecie esaminate dalle sentenze nn. 790 del 1999; 2102 del 2002 e 25201 del 2011 di questa Corte, che, conseguentemente, hanno dichiarato la legittimazione passiva esclusiva del concessionario per il pagamento delle obbligazioni indennitarie, peraltro in fattispecie di occupazione legittima: in cui i provvedimenti ablatori erano stati all'evidenza conseguiti da quest'ultimo in nome proprio.
Laddove nel caso concreto la rilevata mancanza di autosufficienza della censura non consente neppure di stabilire se all'impresa l'esecuzione dei lavori sia stata affidata in appalto (come sembra suggerire il capitolato speciale ricordato dal comune), ovvero in concessione;
ed in quest'ultimo caso la tipologia concessoria prescelta dal comune, posto che il ricorso agli strumenti della concessione e dell'appalto non può portare, indiscriminatamente, ad attribuire all'affidatario dell'opera la titolarità di poteri espropriativi (Cass. 821/2004; 25544/2006). I quali, d'altra parte, non possono ricavarsi neanche dai provvedimenti ablatori, perché il comune non ne ha trascritto il contenuto;
e non ha prospettato neppure l'esistenza di atti comprovanti che nei rapporti con il soggetto passivo dell'esproprio, il concessionario si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo. Le rilevate carenze del ricorso sul piano dell'autosufficienza non consentono, quindi, di rilevare, nell'impugnata decisione, alcuna violazione dei principi sopra enunciati, sulla base di una ricostruzione del merito della vicenda insindacabile in questa sede, per le ragioni esposte, non censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale.
4 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la corte territoriale disatteso, pur affermando la legittimità della procedura ablativa, l'eccezione relativa alla competenza in unico grado della corte di appello, per altro recependo le deduzioni, in tema di valore agricolo medio dei terreni, formulate dagli attori in primo grado.
4.1 - La censura è infondata.
Sotto un primo profilo,va osservato che la deduzione relativa all'omesso esame della questione della competenza non assume alcun rilievo, sia perché, come nello stesso ricorso si afferma, la stessa risulta implicitamente risolta dalla corte territoriale, sia perché, pur essendo stata la relativa eccezione tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado (sull'applicabilità dell'art. 38 c.p.c. alla fattispecie in esame, cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n. 21434), deve ritenersi che la Corte di appello, pronunciando sulla domanda di determinazione dell'indennità, abbia fatto buon governo delle di- sposizioni che disciplinano la materia, in coerenza ai principi affermati da questa Corte. Vale bene premettere che la speciale competenza in unico grado della corte di appello, ai sensi della L.22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 a decidere le cause di opposizione avverso la stima della indennità di espropriazione, comprende anche i giudizi, come quello in esame, relativi alla determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante prevista e disciplinata dalla medesima legge, art. 17, comma 2, costretti ad abbandonare il terreno espropriato, ne' sussistono ragioni per limitare detta speciale competenza esclusivamente alle ipotesi di cessione volontaria (Cass., 8 settembre 2011, n. 18450; Cass., 10 maggio 2005, n. 19685). Rilevata, quindi, la competenza in unico grado della Corte di appello, deve trovare applicazione il principio secondo cui la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio può essere formulata anche nel contesto di un giudizio che vede la Corte come giudice di secondo grado, investito dell'impugnazione rispetto ad altre questioni (Cass., 20 febbraio 2009, n. 4202) . Invero, a fronte della circostanza, del tutto incontestata, relativa alla riproposizione della domanda di determinazione dell'indennità alla Corte di appello, stabilire se il Tribunale avesse o meno avuto competenza a provvedere sulla domanda di determinazione di questa indennità non assume rilevanza alcuna, così come non può attribuirsi alcuna incidenza al fatto che la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull'impugnazione proposta su altre statuizioni, come quella relativa alla legittimazione passiva dell'amministrazione comunale: assume decisiva ed esclusiva rilevanza la circostanza che la competenza a liquidarla appartenesse L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004; 11864/2001). Infatti, appartenendo la competenza funzionale alla Corte d'appello in unico grado, viene in considerazione una domanda proposta al giudice competente, e non già l'impugnazione della statuizione al riguardo del Tribunale: domanda che, per ragioni di economia processuale, può ben essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, nel contesto di giudizio che la vede anche come giudice di secondo grado investito dell'impugnazione riguardo ad altre questioni (Cass. 10617/1998; 11864/2001).
5 - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 14 e della L. n. 2359 del 1865, art.27, comma 3, nonché contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver attribuito agli attori, in qualità di conduttori dei fondi ablati, somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, o, meglio, destinate (mediante il deposito presso la Casa Depositi e Prestiti) ai proprietari degli stessi terreni, in violazione de principio dell'unicità dell'indennità.
5.1 - Il motivo è infondato. L'amministrazione comunale fonda il proprio assunto su arresti giurisprudenziali non pertinenti, trascurando la natura autonoma dell'indennità aggiuntiva prevista dalla L. n. 685 del 1971, art. 17 a favore dei soggetti ivi indicati. Vale bene in proposito ribadire che, come già rilevato da questa Corte (Cass., 12 luglio 2007, n. 21434; Cass., 1 ottobre 2008, n. 20997), la previsione contenuta nella L. n. 865 del 1971, art. 17 non rappresenta una quota dell'indennità di esproprio, sottraibile al proprietario (come nell'ipotesi di diversi diritti personali di godimento), ma un'aggiunta premiale in considerazione del valore costituzionale del lavoro (Cass. 29.7.2005, n. 15936; 11.3.2006, n. 5381), che semmai trova un limite a favore dell'espropriante, costituito dal valore venale del bene (Corte cost. 9.11.1988, n. 1022).
6 - Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendosi che la corte territoriale erroneamente avrebbe disposto la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio e per l'altra metà condannato il Comune di Milazzo, in quanto i signori MA, TO e La AL, "in virtù del principio di soccombenza di cui alle sopra citate norme, avrebbero dovuto essere condannati alle spese di entrambi i gradi di giudizio".
6.1 - Con l'unico motivo del ricorso incidentale la MA e il La AL si dolgono della compensazione delle spese, deducendo, a loro volta, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c... 6.2 - Detti motivi, che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Deve puntualizzarsi, quanto alla censura proposta dal Comune, che alla sua genericità si associa una sorta di natura condizionata, nel senso che il riferimento alla totale soccombenza delle controparti evidentemente presuppone l'accoglimento, in realtà non verificatosi, dei motivi relativi alla condanna pronunciata dalla corte territoriale nei confronti dello stesso Comune. Non viene per altro sviluppata, e neppure accennata, alcuna critica sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del tribunale adito: riguardo a tale questione, tuttavia, versandosi nell'ambito di un unico procedimento, non può prescindersi dall'applicazione del principio dell'esito finale della lite.
6.3 - L'esercizio, poi, del potere di compensare, in quanto superflue, le spese inerenti al primo grado del giudizio, così come quello di compensare quelle relative al giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello, di natura squisitamente discrezionale, non può essere sindacato in questa sede, se non sotto il profilo motivazionale, riguardo al quale non risulta svolto, in alcuno dei motivi oggetto di scrutinio, alcun rilievo.
La corte territoriale, per altro, ha congruamente fatto riferimento, con un giudizio evidentemente confortato dall'alternanza di statuizioni di segno opposto, alle difficoltà inerenti alla individuazione del soggetto passivamente legittimato.
7 - L'aspetto preponderante della soccombenza del Comune di Milazzo determina il regolamento delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, a favore degli intimati.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità in favore delle controparti, che liquida in 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012