Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza collegiale 31 dicembre 2022
Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 01592/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2022, proposto dal Comune di Santomenna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ecoenergia Lucania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
condanna al pagamento di somme in adempimento alla convenzione di concessione n. 51/2007 e alla L. n. 145/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ecoenergia Lucania S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento di € 163.688,78 oltre interessi come richiesti.
Parte ricorrente ha affermato di avere sottoscritto in data 29.3.2007 con la società Ecoenergia Lucania srl specifica convenzione REP n. 51/2007 del 29.3.2007, con la quale è stata rilasciata alla società Ecoenergia Lucania srl la concessione alla realizzazione, all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione di un impianto eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento installati su terreni di proprietà del Comune di Santomenna. L’art. 4 della Convenzione n.51/2007 del 29.3.2007 ha stabilito che, a cadenza annuale, entro il 15.2. di ogni anno, il Comune di Santomenna ha diritto a ricevere, quale corrispettivo da parte della Ecoenergia Lucania srl, un importo in danaro a titolo di canone di concessione annuo, consensualmente fissato nella percentuale del 2,40% dell’importo totale ricavato dalla vendita dell’energia elettrica, nonché un ulteriore e distinto importo in danaro a titolo di canone di locazione pari ad € 1.500,00 per anno per MW prodotto da ciascun aerogeneratore installato su aree di proprietà comunale.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della Ecoenergia Lucania srl al pagamento a favore del Comune di Santomenna della somma di € 163.688,78 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002, relativa al corrispettivo maturato fino al 31.12.2018 che la Ecoenergia Lucania srl si è obbligata a corrispondere al Comune di Santomenna a titolo di canone di concessione annuo, secondo quanto stabilito e sottoscritto nella convenzione REP n. 51/2007 del 29.3.2007
Si è costituita la società resistente, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e sostenendo che il debito, erroneamente calcolato dalla ricorrente, sarebbe stato estinto a seguito dei pagamenti effettuati.
Il Collegio ha disposto consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di calcolare le somme eventualmente dovute.
Depositata la relazione del consulente tecnico d’ufficio, dopo lo scambio di memorie la causa, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il collegio ha riservato la decisione.
2. In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua . La convenzione per cui è causa, sulla quale si fonda la pretesa di pagamento di parte ricorrente, è inquadrabile nella cornice dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, secondo cui " le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "; una disposizione che prefigura un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo).
3. Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di pagamento formulata da parte ricorrente, è dirimente l’esame dell’art. 1 c. 953 della l. 30/12/2018 n. 145 (disciplina entrata in vigore in data 1.1.2019): « Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili ».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2021, ha deciso le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (Convenzione sui cambiamenti climatici), ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 46 del 2021, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale, ha comunque formulato osservazioni utili per la soluzione della odierna controversia.
La Corte ha precisato:
a) che nel quadro normativo vigente alla data di stipulazione della convenzione in esame non era esclusa la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con gli operatori economici del settore delle fonti energetiche rinnovabili contemplanti misure di compensazione, poiché:
a1) l'art. 12, comma 6, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 riferiva il divieto alle sole Regioni, titolari del potere autorizzatorio e alle Province, in quanto delegate dalle Regioni a provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica: era infatti disposto che l'autorizzazione non potesse essere subordinata a "misure di compensazione" e che la stessa non poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione, la Regione o la Provincia, appunto;
a2) l'art. 1, comma 5, l. 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nella formulazione vigente (poi modificata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 conv. in l. con mod. 11 novembre 2014, n. 164 che ha esteso il diritto alla stipulazione degli accordi anche agli "enti pubblici territoriali") prevedeva che: " Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ";
a3) la sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383, che, pronunciando sull'art. 1, comma 4, lett. f) l. n. 239 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale;
a4) l'art. 1, comma 5, l. n. 239 del 2004 consentiva allo Stato e alle Regioni prevedere - allo scopo di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni - eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
a5) la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119 (già precedentemente citata) ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità di accordi che contemplino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, sul presupposto che il legislatore abbia vietato solamente che il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili sia condizionato a misure di compensazione patrimoniale (come, peraltro, ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale 1°aprile 2010, n. 124);
b) che il cambio del quadro regolatorio si è avuto solamente con il d.m. 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico il cui allegato 2 conteneva le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", per aver queste:
b1) (sul piano procedurale) stabilito che le eventuali misure di compensazione devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, cui era precluso, pertanto, concordarle autonomamente con gli operatori economici, essendo tenuti ad accordarsi nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica;
b2) (sul piano oggettivo) ridotto notevolmente il novero delle misure compensative ammesse, escludendo espressamente la possibilità di imporre misure compensative di carattere "meramente patrimoniale", essendo, invece, possibile prevedere solo misure compensative "di carattere ambientale e territoriale", le quali, comunque, " non possono...essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto ";
b3) (sul piano soggettivo) specificato che è possibile imporre misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale solo in caso di " concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale ";
b4) sostanzialmente previsto una disciplina più restrittiva per le autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore (3 ottobre 2010);
c) che l'art. 1, comma 953, l. 30 dicembre 2018, n. 145, ha risolto la situazione di squilibrio venutasi a determinare a seguito dell'adozione delle predette Linee guida tale per cui gli stessi operatori economici, nel medesimo settore delle energie rinnovabili, comprensive dell'energia eolica, erano soggetti a regole diverse quanto alle misure compensative e di riequilibrio ambientale in ragione della collocazione temporale (del provvedimento di) rilascio dell'autorizzazione unica, mediante:
c1) l'imposizione di un obbligo di revisione degli accordi bilaterali di cui all'art. 1, comma 5, l. n. 239 del 2004 stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida) per renderli conformi ai criteri posti con le Linee guida stesse (vero e proprio "obbligo a contrarre" lo definisce la Corte costituzionale e non "mera esortazione");
c2) la previsione della piena validità di detti accordi - pur oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro - per i quali è detto che " manten[gono] piena efficacia " con il conseguente effetto per cui " i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali (...) restando acquisiti nei bilanci degli enti locali ";
c3) la precisazione che gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, con conseguente deducibilità a fini fiscali (anche quando derivanti dall'adempimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale di contenuto meramente patrimoniale).
In considerazione dell’ordine logico finora descritto la Corte costituzionale ha concluso nel senso della ragionevolezza complessiva dell'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018: nel loro insieme le misure previste dal legislatore hanno l'obiettivo " a un tempo di garantire la concorrenza, riallineando le condizioni degli operatori del settore, quanto all'onere delle misure compensative e di riequilibrio ambientale, e altresì di promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio con misure compensative specifiche e non già (solo) per equivalente " (par. 14 della sentenza n. 46 del 2021).
3.1. Ciò premesso, l’art. 4 della convenzione REP n. 51/2007 del 29.3.2007, ha stabilito che, a cadenza annuale, entro il 15.2. di ogni anno, il Comune di Santomenna ha diritto a ricevere, quale corrispettivo da parte della Ecoenergia Lucania srl, un importo in danaro a titolo di canone di concessione annuo, consensualmente fissato nella percentuale del 2,40% dell’importo totale ricavato dalla vendita dell’energia elettrica, nonché un ulteriore e distinto importo in danaro a titolo di canone di locazione pari ad € 1.500,00 per anno per MW prodotto da ciascun aerogeneratore installato su aree di proprietà comunale. Tale pattuizione risponde ad un interesse meritevole di tutela, per cui è pienamente valida. Tale previsione della convenzione è finalizzata ad imporre misure di compensazione a carattere meramente patrimoniale in capo all'impresa che avrebbe realizzato l'impianto di energia da fonte rinnovabile, alla luce del quadro normativo vigente al tempo della loro conclusione, per cui la convenzione ha causa proprio nell'assunzione da parte dell'operatore economico dell'impegno a corrispondere somme di denaro a favore del Comune a compensazione dell'impatto procurato dall'impianto da costruire sul territorio in cui sarebbe stato collocato, con una causa quindi lecita e corrispondente al tipo legale (art. 1, comma 5, l. n. 239 del 2004); l'accordo non è quindi finalizzato a condizionare il rilascio del provvedimento favorevole alle misure compensative (art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387 del 2003), ma si limita a prevedere misure compensative nell’ambito di un libero accordo tra operatore economico ed ente locale (art. 1, comma 5, l. n. 239 del 2004).
3.2. La validità di tale pattuizione va affermata anche perché le differenti regole poste dalle Linee guida del 2010 - per le quali non sono più possibili accordi bilaterali direttamente tra Comune e operatore economico, né sono ammesse misure compensative esclusivamente monetarie - non trovano applicazione a convenzioni stipulate prima del 2010 (data di entrata in vigore delle stesse) perché non ne è stata prevista l'applicazione retroattiva agli accordi già stipulati ed ogni dubbio sulla loro validità è superato dalla norma confermativa adottata con l'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2018).
Quindi in base all'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 restano validi ed efficaci gli accordi che stabiliscono proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010. Nel caso in esame la convenzione è datata 29.3.2007, risultando quindi sottoscritta in data anteriore al 3.10.2010.
Insomma, la previsione del citato carico economico a carico dell’impresa e a favore del Comune rientra pienamente nella portata del citato art. 1 c. 953 della l. 30/12/2018 n. 145, conservando piena validità ed efficacia, in quanto la convenzione in cui tale pattuizione è inserita è stata sottoscritta anteriormente al 3.10.2010.
3.3. Ai fini dell’applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 non è rilevante se le somme pattuite nella convenzione siano state effettivamente e ritualmente già rendicontate nel bilancio consuntivo comunale, non essendo ciò una condizione indispensabile affinché i Comuni possano richiedere il pagamento di somme dovute in forza di convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore delle Linee guida.
Infatti la Corte costituzionale ha definito la norma posta dall'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 " sostanzialmente confermativa " del fatto che le Linee guida del 2010 non incidono sugli accordi stipulati prima della loro entrata in vigore, ovvero alla stregua di un " chiarimento interpretativo ", aggiungendo poi che se anche ne segua una ricaduta sui processi in corso - nei quali, evidentemente, sia dibattuta la questione dell'efficacia retroattiva delle Linee guida del 2010 sulle convenzioni stipulate in tempi precedenti l'entrata in vigore - ciò è giustificato da "motivi imperativi di interesse generali", quali, in particolare, la finalità di tutelare il mercato e l'ambiente mediante un " intervento bilanciato di razionalizzazione nel cui contesto è inserita anche la conferma del carattere diacronicamente differenziato della più restrittiva disciplina delle misure compensative e di riequilibrio ambientale dettata dalle Linee guida del 2010 " (con conseguente esclusione di ogni possibile contrasto con i principi della separazione dei poteri e del giusto processo sancito dagli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU).
L'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2008, pertanto, non innova all'ordinamento giuridico - ponendo una nuova regola per una fattispecie astratta in precedenza non prevista con le medesime caratteristiche - ma conferma, ove se ne dubitasse, l'efficacia degli accordi aventi ad oggetto misure di compensazione meramente patrimoniali se stipulati prima dell'entrata in vigore delle Linee guida del 2010.
La specificazione secondo cui " i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali [sulla base dei predetti accordi], restano acquisiti nei bilanci degli enti locali ” non costituisce il presupposto di operatività della disposizione, ma è un effetto della conferma della validità degli accordi che il legislatore ha ritenuto opportuno specificare.
D'altra parte, l’opposta lettura secondo cui sarebbe necessaria l’iscrizione al bilancio delle somme in questione, oltre a porsi in contrasto con la natura non innovativa della disposizione espressamente sancita dalla Corte Costituzionale, renderebbe la disposizione gravemente illogica, non riuscendosi a rintracciare una ragione valida a dire gli accordi efficaci alla sola condizione che le somme siano state iscritte in bilancio e, diversamente, se tale iscrizione non sia avvenuta, privi di efficacia.
Senza considerare che l'efficacia/inefficacia degli accordi, ossia la regola di validità dell'atto, sarebbe subordinata a un dato completamente estraneo all'atto, del tutto indipendente da esso, e in alcun modo collegato ed anzi, se si vuole, del tutto casuale (potendo alcuni Comuni aver iscritto le poste in bilancio all'entrata in vigore della l. n. 145 del 2018 ed altri non avere ancora provveduto).
Insomma, « La lettera della norma prevede chiaramente che i proventi economici liberamente pattuiti sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 restano acquisiti nei bilanci degli enti locali. La norma non distingue tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo, tra somme già incassate e somme ancora da incassare. Nemmeno fa accenno alla proposizione di azioni giurisdizionali, di accertamento, condanna o esecutive. La norma introduce la distinzione tra gli importi già erogati e quelli da erogare soltanto ai fini della formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto » (Cons. Stato, sez. IV, 24/1/2022, n. 460).
In definitiva, allora, l'indagine sull'avvenuta o meno iscrizione in bilancio delle somme richieste dal Comune è del tutto superflua (Cons. Stato, sez. V, 1/2/2022, n. 692).
Comunque, nel caso in esame, la P.A. ricorrente, acquisita la relazione tecnico contabile asseverata dal professionista incaricato e verificato il parziale adempimento da parte della società debitrice, con deliberazione di GC n. 56 del 25.11.2021, ha adottato la “Variazione di bilancio”, previa acquisizione del parere favorevole dell’Organo di Revisione, giusta verbale n. 7 del 24.11.2021, per cui le somme richieste trovano riscontro nel bilancio comunale.
3.4. Dunque è pienamente valida la descritta previsione della Convenzione su cui è fondata la pretesa di pagamento formulata dalla parte ricorrente.
4. In termini di inquadramento generale, non è di ostacolo alla domanda di parte ricorrente la previsione dell’art. 1 c. 953 della l. 30/12/2018 n. 145 (disciplina entrata in vigore in data 1.1.2019), il quale prevede che « (…) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili »; da tale norma non può farsi discendere la conseguenza che gli importi richiesti dal Comune debbano essere rinegoziati alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
Infatti la Corte Costituzionale con la citata pronuncia n. 46 del 2021 ha affermato che « gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente «mantenendo piena efficacia» e, per l'effetto, «i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali [...] restano acquisiti nei bilanci degli enti locali». Si tratta di una norma sostanzialmente confermativa del fatto che le prescrizioni delle Linee guida del 2010, che orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il citato decreto ministeriale non prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati ».
Peraltro il citato art. 1 c. 953 della l. 30/12/2018 n. 145 chiaramente prevede che gli accordi sono rivisti « (…) Dalla data di entrata in vigore della presente legge (…) » e quindi pro futuro per il periodo successivo al 1.1.2019, data di entrata in vigore della norma. Ne consegue che nessuna incidenza ha tale previsione sul credito azionato da parte ricorrente nel presente giudizio, riguardante somme dovute fino al 31.12.2018.
5. Ciò premesso, occorre accertare l’importo della somma dovuta, anche alla luce dei pagamenti effettuati dalla parte resistente. Nel ricorso il Comune ha chiesto il pagamento nella misura di euro 163.688,78 oltre interessi ex d.lgs. 231/02; nel corso della camera di consiglio del 21.12.2022 la pretesa è stata tuttavia ridotta a seguito dei pagamenti ricevuti: « successivamente alla deliberazione di variazione del bilancio, la società Ecoenergia Lucania s.r.l. ha versato al Comune di Santomenna l'importo di euro 13.721,00 con bonifico bancario del 10/12/2022 e l'ulteriore importo di euro 14.760,00 con bonifico bancario del 28/01/2022, concludendo che la somma ancora dovuta pertanto ammonta ad euro 135.208,78 ».
Orbene, alla luce della contestazione sul quantum dovuto, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, nominando C.T.U. il dott. Francesco Nania, Dottore Commercialista - Revisore Contabile, al quale ha demandato di « accertare, previa consultazione della documentazione e degli atti di causa l’an e il quantum del credito vantato da parte ricorrente fino al 31.12.2018, utilizzando, quale criterio di calcolo quanto stabilito nell’articolo 4 della convenzione n. 51/2007 del 29.03.2007 », e di « accertare l’imputabilità dei sei bonifici effettuati da parte convenuta nel periodo dal 15.07.2010 al 11.04.2017 rispetto al credito per cui è causa ».
Le parti hanno dibattuto sul criterio di calcolo, in quanto secondo la parte resistente il calcolo delle somme dovute andrebbe parametrato solo sui ricavi dalla vendita di energia, mentre secondo parte ricorrente anche sui Certificati Verdi e sui ricavi CTR.
Il Collegio ritiene che tutte le voci di ricavo, incluse quelle relative ai Certificati Verdi e ai ricavi CTR, vadano incluse nel computo per la determinazione del corrispettivo dovuto al Comune di Santomenna.
Infatti, nella premessa della convenzione 51/07 siglata fra il Comune di Santomenna e la società Ecoenergia Lucania Srl è previsto che le royalties annuali spettanti all’ente locale siano calcolate sui ricavi della vendita di energia elettrica prodotta dall’impianto. Orbene, sia i ricavi per CTR che quelli per la vendita di Certificati verdi sono indubbiamente ricavi discendenti dalla vendita di energia elettrica. Infatti, da un lato i ricavi CTR, secondo il disposto dell’articolo 13 del testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, sono corrispettivi che ciascuna impresa distributrice riconosce al soggetto titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica in funzione dell’energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; dall’altro lato, i ricavi per vendite Certificati verdi (CV), secondo il disposto del D. Lgs. 79 del 16/03/1999, sono titoli negoziabili rilasciati dal GSE in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili, per cui sono corrispettivi strettamente connessi alla produzione di energia elettrica originando proprio dalla quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Ciò premesso, il CTU ha effettuato il calcolo delle somme dovute alla parte ricorrente parametrandole non solo sui ricavi dalla vendita di energia, ma anche sui Certificati Verdi e sui ricavi CTR, e infine detraendo le somme già versate dalla resistente ad estinzione parziale del debito; è risultato un debito residuo per capitale pari a euro 242.735,56, oltre interessi di mora pari a € 92.843,16, da cui vanno detratti pagamenti per € 90.422,87, residuando la somma ancora dovuta pari a € 245.155,85 della resistente pari a € 245.155,85. A fronte di tale somma, tuttavia, parte ricorrente nella camera di consiglio del giorno 21.12.2022 aveva affermato che, detratti i pagamenti ricevuti, la residua somma ancora dovuta è pari a euro 135.208,78. Orbene, applicando il principio della domanda, il Collegio deve tenere in considerazione non la maggior somma quantificata dal CTU, ma la minor somma richiesta dalla parte ricorrente. Sono dovuti anche gli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, da computarsi a far data dalla maturazione del credito e fino alla data dell’effettivo soddisfo, vertendosi in tema di transazioni commerciali.
Ne consegue che, già detratti i pagamenti, è accertato il credito della ricorrente per l’importo di euro 135.208,78, oltre interessi es d.lgs. 231/02, al cui pagamento in favore della parte ricorrente la parte resistente è condannata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
7. Vista l’istanza di liquidazione del compenso depositata dal CTU dott. Francesco Nania, e considerata l’opera prestata nella causa e le risultanze della sua attività come utilizzata per la decisione della stessa nonché la completezza dell’indagine svolta e valutati i parametri di legge per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, con particolare riguardo all’impegno professionale richiesto, e letta la richiesta di liquidazione del compenso, che va condivisa, il Collegio ritiene congrua la determinazione in euro 4.368,50, di cui euro 155,00 per spese vive così come richiesto, ed euro 4.213,50 per compenso (inclusa maggiorazione ex art. 18 DM 140/12), oltre accessori di legge, da cui vanno detratti eventuali acconti già percepiti. Il suddetto importo deve essere posto per intero a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) Accoglie il ricorso, e per l’effetto condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma di € 135.207,78, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 da computarsi a far data dalla maturazione del credito e fino alla data dell’effettivo soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Donato Cicenia;
3) Liquida in favore del CTU dott. Francesco Nania la somma complessiva di in euro 4.368,50, di cui euro 155,00 per spese vive, ed euro 4.213,50 per compenso, oltre accessori di legge, ponendo l’intero importo (detratti eventuali acconti già corrisposti) a carico di parte resistente.
Dispone che a cura della Segreteria la presente sentenza sia comunicata alle parti ed al C.T.U. nominato, dott. Francesco Nania, Dottore Commercialista - Revisore Contabile, con studio alla via Alabardieri n. 1, 80121, Napoli (tel.: 081410347; mail: francesconania@studionania.com).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
Anna Saporito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO