Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.