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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere nella causa di appello iscritta al n. 752/2024, avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 771/2023, pubblicata il 12/07/2023 (causa di separazione personale tra e iscritta al n. R.G. Parte_1 Parte_2
3804/2017) tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
9 (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in C.F._1 calce e congiunta all'atto di appello, dall'avv. Natalino Guerrieri (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata in Roma, Via di Trasone n. 16 presso C.F._2
l'avv. Assunta Di Santo
APPELLANTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, residente in [...], rappresentato e C.F._3 difeso dagli avvocati Andrea Iannarilli (c.f. ) e Paolo G. C.F._4
IN (c.f. , elettivamente domiciliato presso il loro C.F._5 studio, in Frosinone, Via Aldo Moro n. 100 giusta delega in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI:
1 R.G. 752/2024
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, voglia aumentare l'assegno di mantenimento in favore di quantomeno, sino alla Parte_1 somma di € 600,00 o in quella che sarà ritenuta più congrua e di Giustizia, con ogni conseguenziale statuizione e con decorrenza dalla domanda, nonché rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat. In accoglimento del secondo motivo di appello e sempre in riforma della sentenza n. 771/2023 emessa in data 12.7.2023 dal Tribunale di Frosinone, , non notificata, voglia porre a totale ed esclusivo carico di il mantenimento ordinario e straordinario della FI Parte_2
, con esonero da parte di da ogni contribuzione. Vittoria Persona_1 Parte_1 di spese, compensi, spese generali e accessori, come per legge”.
Per l'appellato:
“insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra con Parte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado. Vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 9 novembre 2017 esponeva che: aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Ceccano (FR) il 6 settembre 1998 con;
dall'unione era nata la FI (16 febbraio Parte_2 Persona_2
2002); i coniugi avevano fissato il domicilio familiare in Ceccano, Via Cirello n. 9, in un'abitazione di proprietà del interamente arredata dalla dopo Parte_2 Pt_1 un iniziale periodo di serenità, alla era stata diagnosticata una grave Pt_1 patologia renale che non le aveva consentito di svolgere alcuna proficua attività lavorativa, essendole stata riconosciuta una invalidità civile al 100% e la pensione di invalidità,; il rapporto coniugale, migliorato in seguito alla nascita della FI, aveva successivamente subito un notevole deterioramento, a causa della gelosia del e del disinteresse dello stesso nei confronti della moglie, con la quale da Parte_2 tempo egli non aveva più avuto rapporti sessuali e alla quale non consentiva di disporre di danaro in misura eccedente quella necessaria per le esigenze domestiche e per le cure mediche;
nel mese di luglio del 2017 il aveva falsamente Parte_2 accusato la moglie di avere una relazione extraconiugale e la aveva invitata ad allontanarsi dalla casa coniugale, tanto che la stessa, dal 9 luglio 2017, era ritornata a vivere presso i propri genitori, mentre la FI era rimasta a vivere Persona_1 con il padre;
la ricorrente era casalinga, mentre il era responsabile di Parte_2 reparto presso la società , con retribuzione annua Controparte_1 Per_3 netta di € 31.270,00; il resistente aveva anche costituito una società denominata
”, attraverso la quale metteva a Controparte_2 disposizione un'unità immobiliare pertinenziale alla casa di abitazione, con ampio giardino, per lo svolgimento di eventi, a fronte di un corrispettivo di € 100,00/150,00 a evento, per una media di circa cinque eventi al mese.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Frosinone di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso della FI a entrambi i genitori, collocamento della stessa presso la madre, assegnazione della
2 R.G. 752/2024
casa coniugale alla determinazione di un assegno a carico del marito per il Pt_1 mantenimento della moglie e della FI nella misura di € 1.800,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, il tutto con vittoria di spese.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, Parte_2 invocandone l'addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà, e chiedeva l'affido condiviso della FI a entrambi i genitori, il collocamento della stessa presso il padre, con calendario di frequentazione per la madre e assegnazione della casa coniugale al chiedeva, infine, di porre interamente a suo carico le Parte_2 spese per il mantenimento della FI.
Con ordinanza presidenziale del 22.02.2018 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la FI era affidata a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
veniva posto a carico del l'obbligo di provvedere per intero al mantenimento della FI Parte_2
e l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento di € 300,00.
L'ordinanza presidenziale era impugnata innanzi a questa Corte di Appello, che con provvedimento del 5 settembre 2018 aumentava a € 500,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della ritenendo non congruo quello Pt_1 stabilito dal Tribunale di Frosinone.
Con sentenza n. 518/2028 del 22 maggio 2018 era pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Infine, con sentenza n. 771/2023 il Tribunale di Frosinone rigettava le domande di addebito formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale alla poneva a carico del Pt_1 Parte_2
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di mantenimento nella misura di € 300,00, con rivalutazione annua, poneva a carico del in via Parte_2 esclusiva il mantenimento ordinario della FI , oltre al 70% delle Persona_1 spese straordinarie, disponendo che il restante 30% fosse a carico della Pt_1
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 proponeva appello davanti a questa Corte , impugnando le sole statuizioni Pt_1 Pt_1 relative all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal primo giudice a carico del e al contributo posto a carico della per le spese Parte_2 Pt_1 straordinarie relative alla FI, e formulando i seguenti testuali motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. per mancata applicazione dei principi e criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza e contraddittorietà della motivazione.
3 R.G. 752/2024
Al riguardo l'appellante evidenziava che:
- Il primo giudice, dopo aver enunciato le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali in materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, non aveva correttamente valutato il reddito del che già dalla Parte_2 dichiarazione resa dall'interessato risultava essere superiore a quanto stimato dal Tribunale (circa € 2.739,50, anziché “non inferiore a € 2.000,00”) ed era poi ulteriormente aumentato (circa € 3.000,00) per effetto della promozione a caporeparto
- Lo stesso giudice, pur avendo riconosciuto la fondatezza dele allegazioni della in ordine alle ulteriori entrate del e pur avendo ammesso che Pt_1 Parte_2 quest'ultimo tra le parti era l'unico percettore di reddito, aveva erroneamente ridotto l'importo dell'assegno in questione a € 300,00 al mese;
- Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il giudizio espresso dalla
“Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap” dell'ASL di Frosinone sulla patologia della valutata “portatore di handicap in situazione di gravità, Pt_1 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l. 5.2.1992, n. 104”, né aveva tenuto conto del fatto che la stessa era stata sottoposta al trapianto del rene ed era titolare di una pensione di invalidità di circa € 280,00 al mese e che pur essendosi iscritta alle liste speciali di collocamento per gli invalidi civili e avendo tentato un concorso come ATA non svolgeva di fatto alcuna attività lavorativa;
- La riduzione dell'importo dell'assegno disposta dal primo giudice (€ 300,00), rispetto a quanto stabilito da questa Corte in sede di reclamo (€ 500,00) non era stata in alcun modo motivata in sentenza;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis e 337 septies c.c. per mancata applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Inapplicabilità e non vincolatività del Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie Carenza e contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo, l'appellante deduceva che:
- Il primo giudice, pur riconoscendo che la era priva di reddito e aveva diritto Pt_1 alla percezione dell'assegno di mantenimento a carico del marito e pur avendo richiamato espressamente le conclusioni sul punto formulate dal Parte_2 secondo cui egli “continuerà a occuparsi in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario della FI ”, aveva poi contraddittoriamente Persona_1 ed erroneamente posto a carico della l'obbligo di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie in favore della FI , nella misura del 30%. Persona_1
L'appellante concludeva quindi come in epigrafe.
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10 aprile 2025, successivamente differita di ufficio al 9 ottobre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 30 giugno 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 settembre 2024 per il deposito della memoria di costituzione.
4 R.G. 752/2024
L'appellato si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria, in data 30 settembre 2024, contestando ogni singolo motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
Con decreto del 9 settembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 ottobre 2024 con il deposito di brevi note.
In data 24 settembre 2025 la Cancelleria provvedeva a inviare gli atti al P.G. per la formulazione del parere.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine a tale scopo loro assegnato.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la lamenta che il primo giudice, Pt_1 erroneamente e senza alcuna motivazione, aveva ridotto da € 500,00 a € 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore con provvedimento reso da questa Corte in sede di reclamo. Rileva, in particolare, che tale importo sarebbe insufficiente a garantire all'interessata, affetta da grave patologia renale e percettrice di pensione di invalidità civile, il soddisfacimento delle sue esigenze economiche, anche in relazione al reddito del marito e al pregresso tenore di vita familiare.
Osserva questa Corte che il Tribunale di Frosinone, dopo aver richiamato le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali in materia di assegno di mantenimento ha rilevato che: la come da lei stessa dichiarato e come Pt_1 documentato in atti, è affetta da grave patologia renale e portatrice di handicap in situazione di gravità, ha subito il trapianto del rene ed è sottoposta a costante terapia immunodepressiva, percepisce una pensione di invalidità di € 286,81, è iscritta alle liste di collocamento per personale invalido ed è in attesa di esito del concorso ATA;
il ha dichiarato di percepire una retribuzione netta mensile di circa € Parte_2
2.100,00 quale dipendente della Mater Biopolymer s.r.l. e di non avere altri redditi, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado dall'interessato emerge un reddito annuale da lavoro dipendente di ,€ 44.422,00 l'anno e dalle buste paga relative agli ultimi sei mesi una retribuzione di € 2.183,00 nel novembre 2019, di €
3.789,00 nel dicembre del 2019, di € 2.248,00 nel gennaio 2020, di € 2.513,00 nel febbraio del 2020, di € 3.735,00 nel marzo del 2020, di € 2.539,00 nell'aprile del 2020, il suddetto è titolare della nuda proprietà dell'immobile ubicato in Ceccano, alla Via Cirello n. 9, il cui primo piano è abitato dallo stesso e dalla FI, Parte_2 in passato, fino al 2018/2019, aveva svolto anche attività di organizzazione di eventi presso il Centro Ludico Ricreativo Green Park, successivamente ceduta a una nipote, alcuni testimoni sentiti in primo grado hanno riferito che il in Parte_2 passato eseguiva anche lavori di installazione di antenne paraboliche.
5 R.G. 752/2024
Sulla base di tali elementi, il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza di una certa disparità tra le condizioni economiche del titolare di un reddito fisso da Parte_2 lavoro dipendente, e quelle della odierna appellante, la quale nel corso del matrimonio è stata colpita da grave patologia renale e attualmente non svolge alcuna attività lavorativa, percependo solo la pensione di invalidità e l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito. Lo stesso giudice ha evidenziato che la pur essendo stata dichiarata invalida a causa della sua patologia, potrebbe Pt_1 tuttavia svolgere lavori compatibili con le sue condizioni di salute, tanto da risultare iscritta alle liste di collocamento per categorie speciali, e ha inoltre rilevato che entrambi i coniugi non sopportano spese di abitazione, vivendo la presso i Pt_1 propri genitori, e il nell'abitazione di cui è nudo proprietario. Parte_2
Ciò posto, giova ricordare che relativamente all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la Suprema Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41979).
La permanenza dell'obbligo di assistenza materiale trova quindi attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle congiunte potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il fatto che la ricorrente non svolga attività lavorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute, essendo ella affetta da una grave patologia renale, in relazione alla quale è stata sottoposta al trapianto del rene ed è attualmente ancora soggetta a terapia immunodepressiva.
Nel corso del presente grado del giudizio sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle parti.
La nella dichiarazione resa il 23 settembre 2024 ha affermato di non Pt_1 svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire esclusivamente la pensione di invalidità, di € 333,33 al mese;
di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati e di vivere presso i suoi genitori.
Il il 26 settembre 2024, ha dichiarato di essere lavoratore dipendente Parte_2 presso la società (già Mater Biopolymer); di non percepire altri CP_3 compensi o redditi, neppure saltuari, retribuzioni, pensioni o canoni di locazione, né redditi da titoli;
di aver percepito i seguenti redditi complessivi netti negli ultimi tre anni: per l'anno 2023: € 34.565,09; per l'anno 2022: € 33.320,94; per l'anno
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2021: € 31.492,47; di aver percepito la seguente retribuzione mensile negli ultimi sei mesi: gennaio 2024 € 2.462,00; febbraio 2024 € 2.328,00; marzo 2024 € 2.131,00; aprile 2024 € 3.491,00 (importo comprensivo di un premio di partecipazione annuale riconosciuto dal datore di lavoro); maggio 2024 € 2.358,00; giugno 2024 € 4.860,00 (importo comprensivo della quattordicesima mensilità); di essere titolare della nuda proprietà del fabbricato sito in Ceccano, Via Cirello n. 9, composto da piano terra e primo, ad uso abitazione, ove egli vive al primo piano con la FI . Persona_1
Ritiene questa Corte che nella comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi deve, inoltre considerarsi che:
la ha partecipato a un concorso pubblico come ATA, è iscritta nelle liste di Pt_1 collocamento per categorie speciali (invalidi) e ha appena cinquanta anni, sicché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nonostante la sua patologia, la donna conserva una certa, sia pur ridotta, capacità reddituale;
il dopo la separazione ha sempre interamente provveduto al Parte_2 mantenimento della FI , con lui ancora convivente. Persona_1
Stando così le cose, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della appellata deve reputarsi senza alcun dubbio in linea con le disposizioni di legge e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, essendo detto assegno finalizzato a riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi e ad assicurare al coniuge più debole (nella specie la il mantenimento di un tenore di vita Pt_1 analogo a quello che gli sarebbe stato assicurato in costanza di matrimonio.
Relativamente al quantum, va rilevato che in ragione del complesso delle circostanze di fatto sopra evidenziate, l'importo dell'assegno, di mantenimento in favore della odierna appellante, stabilito dal primo giudice in € 300,00 al mese, non possa ritenersi congruo, essendo attualmente la assolutamente priva di Pt_1 reddito da lavoro e unicamente percettrice di una pensione di invalidità, dell'importo di appena € 333,33 mensili, a fronte di un reddito netto medio mensile del coniuge, calcolato sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso interessato e della documentazione dallo stesso prodotta nel presente grado del giudizio, di € 2.760,51 [(€ 34.565,09 + 33.320,94 + € 31.492,47) : 3 x 12].
Detto assegno deve essere pertanto in questa sede rideterminato nella più congrua misura di € 500,00 al mese, ferme restando tutte le altre disposizioni dettate dal primo giudice in ordine alle modalità di corresponsione, alla decorrenza e all'adeguamento annuale.
Relativamente alle spese straordinarie per il mantenimento della FI, ritiene questa Corte che la suddivisione stabilita dal primo giudice (70% a carico del padre e 30% a carico della madre), pur rispondendo al criterio secondo cui ciascuno dei genitori è tenuto, per il sol fatto di aver messo al mondo la prole, a partecipare alle spese del relativo mantenimento, proporzionalmente alle proprie disponibilità economiche e alle proprie capacità lavorative, non è tuttavia in linea con le conclusioni formulate in primo grado dall'odierno appellato, così come da quest'ultimo ribadite nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 1) c.p.c. e nelle
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conclusioni finali: “- disporre, a carico del sig. come ha sempre fatto, Parte_2 tutte le spese necessarie per , senza che quest'ultima possa, per Persona_1 qualsiasi necessità economica, gravare sulla madre”.
Trattandosi di un diritto disponibile, la scelta del padre di accollarsi per intero tutte le spese necessarie per al fine di non farle gravare sulla madre Persona_1
(dovendo con tale espressione intendersi sia quelle per il mantenimento ordinario che quelle straordinarie), avrebbe dovuto comportare una diversa disciplina delle spese straordinarie, le quali, conformemente alle conclusioni dell'interessato, avrebbero dovuto essere poste, così come quelle ordinarie, interamente a carico del
La ultrapetizione in cui è ricaduto il primo giudice, nel riconoscere la Parte_2 partecipazione anche della alla ripartizione delle spese straordinarie, Pt_1 nonostante la diversa volontà sul punto specificamente manifestata dal Parte_2 deve essere in questa sede sanata, dovendo porsi anche le spese straordinarie relative alla FI interamente a carico del padre. Persona_1
In accoglimento del proposto gravame, la sentenza impugnata deve essere pertanto riformata secondo quanto innanzi esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 febbraio 2024 avverso la sentenza n. 771/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone l'11 luglio 2023 e pubblicata il 12 luglio 2023 nella causa di separazione personale tra e iscritta al n. 3804/2017, Parte_1 Parte_2 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 4 e capo 5), così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00 al mese a titolo di mantenimento, con le modalità e secondo le scadenze stabilite nella sentenza di primo grado;
- pone interamente a carico di anche le spese straordinarie per la Parte_2 FI;
Persona_1
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'Erario, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere nella causa di appello iscritta al n. 752/2024, avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 771/2023, pubblicata il 12/07/2023 (causa di separazione personale tra e iscritta al n. R.G. Parte_1 Parte_2
3804/2017) tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
9 (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in C.F._1 calce e congiunta all'atto di appello, dall'avv. Natalino Guerrieri (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata in Roma, Via di Trasone n. 16 presso C.F._2
l'avv. Assunta Di Santo
APPELLANTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, residente in [...], rappresentato e C.F._3 difeso dagli avvocati Andrea Iannarilli (c.f. ) e Paolo G. C.F._4
IN (c.f. , elettivamente domiciliato presso il loro C.F._5 studio, in Frosinone, Via Aldo Moro n. 100 giusta delega in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI:
1 R.G. 752/2024
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza, voglia aumentare l'assegno di mantenimento in favore di quantomeno, sino alla Parte_1 somma di € 600,00 o in quella che sarà ritenuta più congrua e di Giustizia, con ogni conseguenziale statuizione e con decorrenza dalla domanda, nonché rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat. In accoglimento del secondo motivo di appello e sempre in riforma della sentenza n. 771/2023 emessa in data 12.7.2023 dal Tribunale di Frosinone, , non notificata, voglia porre a totale ed esclusivo carico di il mantenimento ordinario e straordinario della FI Parte_2
, con esonero da parte di da ogni contribuzione. Vittoria Persona_1 Parte_1 di spese, compensi, spese generali e accessori, come per legge”.
Per l'appellato:
“insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra con Parte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado. Vittoria di spese e compensi di lite.”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 9 novembre 2017 esponeva che: aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Ceccano (FR) il 6 settembre 1998 con;
dall'unione era nata la FI (16 febbraio Parte_2 Persona_2
2002); i coniugi avevano fissato il domicilio familiare in Ceccano, Via Cirello n. 9, in un'abitazione di proprietà del interamente arredata dalla dopo Parte_2 Pt_1 un iniziale periodo di serenità, alla era stata diagnosticata una grave Pt_1 patologia renale che non le aveva consentito di svolgere alcuna proficua attività lavorativa, essendole stata riconosciuta una invalidità civile al 100% e la pensione di invalidità,; il rapporto coniugale, migliorato in seguito alla nascita della FI, aveva successivamente subito un notevole deterioramento, a causa della gelosia del e del disinteresse dello stesso nei confronti della moglie, con la quale da Parte_2 tempo egli non aveva più avuto rapporti sessuali e alla quale non consentiva di disporre di danaro in misura eccedente quella necessaria per le esigenze domestiche e per le cure mediche;
nel mese di luglio del 2017 il aveva falsamente Parte_2 accusato la moglie di avere una relazione extraconiugale e la aveva invitata ad allontanarsi dalla casa coniugale, tanto che la stessa, dal 9 luglio 2017, era ritornata a vivere presso i propri genitori, mentre la FI era rimasta a vivere Persona_1 con il padre;
la ricorrente era casalinga, mentre il era responsabile di Parte_2 reparto presso la società , con retribuzione annua Controparte_1 Per_3 netta di € 31.270,00; il resistente aveva anche costituito una società denominata
”, attraverso la quale metteva a Controparte_2 disposizione un'unità immobiliare pertinenziale alla casa di abitazione, con ampio giardino, per lo svolgimento di eventi, a fronte di un corrispettivo di € 100,00/150,00 a evento, per una media di circa cinque eventi al mese.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Frosinone di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso della FI a entrambi i genitori, collocamento della stessa presso la madre, assegnazione della
2 R.G. 752/2024
casa coniugale alla determinazione di un assegno a carico del marito per il Pt_1 mantenimento della moglie e della FI nella misura di € 1.800,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole, il tutto con vittoria di spese.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, Parte_2 invocandone l'addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà, e chiedeva l'affido condiviso della FI a entrambi i genitori, il collocamento della stessa presso il padre, con calendario di frequentazione per la madre e assegnazione della casa coniugale al chiedeva, infine, di porre interamente a suo carico le Parte_2 spese per il mantenimento della FI.
Con ordinanza presidenziale del 22.02.2018 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la FI era affidata a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
veniva posto a carico del l'obbligo di provvedere per intero al mantenimento della FI Parte_2
e l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento di € 300,00.
L'ordinanza presidenziale era impugnata innanzi a questa Corte di Appello, che con provvedimento del 5 settembre 2018 aumentava a € 500,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della ritenendo non congruo quello Pt_1 stabilito dal Tribunale di Frosinone.
Con sentenza n. 518/2028 del 22 maggio 2018 era pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Infine, con sentenza n. 771/2023 il Tribunale di Frosinone rigettava le domande di addebito formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra, rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale alla poneva a carico del Pt_1 Parte_2
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di mantenimento nella misura di € 300,00, con rivalutazione annua, poneva a carico del in via Parte_2 esclusiva il mantenimento ordinario della FI , oltre al 70% delle Persona_1 spese straordinarie, disponendo che il restante 30% fosse a carico della Pt_1
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 proponeva appello davanti a questa Corte , impugnando le sole statuizioni Pt_1 Pt_1 relative all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal primo giudice a carico del e al contributo posto a carico della per le spese Parte_2 Pt_1 straordinarie relative alla FI, e formulando i seguenti testuali motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. per mancata applicazione dei principi e criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza e contraddittorietà della motivazione.
3 R.G. 752/2024
Al riguardo l'appellante evidenziava che:
- Il primo giudice, dopo aver enunciato le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali in materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, non aveva correttamente valutato il reddito del che già dalla Parte_2 dichiarazione resa dall'interessato risultava essere superiore a quanto stimato dal Tribunale (circa € 2.739,50, anziché “non inferiore a € 2.000,00”) ed era poi ulteriormente aumentato (circa € 3.000,00) per effetto della promozione a caporeparto
- Lo stesso giudice, pur avendo riconosciuto la fondatezza dele allegazioni della in ordine alle ulteriori entrate del e pur avendo ammesso che Pt_1 Parte_2 quest'ultimo tra le parti era l'unico percettore di reddito, aveva erroneamente ridotto l'importo dell'assegno in questione a € 300,00 al mese;
- Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il giudizio espresso dalla
“Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap” dell'ASL di Frosinone sulla patologia della valutata “portatore di handicap in situazione di gravità, Pt_1 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l. 5.2.1992, n. 104”, né aveva tenuto conto del fatto che la stessa era stata sottoposta al trapianto del rene ed era titolare di una pensione di invalidità di circa € 280,00 al mese e che pur essendosi iscritta alle liste speciali di collocamento per gli invalidi civili e avendo tentato un concorso come ATA non svolgeva di fatto alcuna attività lavorativa;
- La riduzione dell'importo dell'assegno disposta dal primo giudice (€ 300,00), rispetto a quanto stabilito da questa Corte in sede di reclamo (€ 500,00) non era stata in alcun modo motivata in sentenza;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis e 337 septies c.c. per mancata applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e omessa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Inapplicabilità e non vincolatività del Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie Carenza e contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo, l'appellante deduceva che:
- Il primo giudice, pur riconoscendo che la era priva di reddito e aveva diritto Pt_1 alla percezione dell'assegno di mantenimento a carico del marito e pur avendo richiamato espressamente le conclusioni sul punto formulate dal Parte_2 secondo cui egli “continuerà a occuparsi in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario della FI ”, aveva poi contraddittoriamente Persona_1 ed erroneamente posto a carico della l'obbligo di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie in favore della FI , nella misura del 30%. Persona_1
L'appellante concludeva quindi come in epigrafe.
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 10 aprile 2025, successivamente differita di ufficio al 9 ottobre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 30 giugno 2024 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 30 settembre 2024 per il deposito della memoria di costituzione.
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L'appellato si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria, in data 30 settembre 2024, contestando ogni singolo motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
Con decreto del 9 settembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 ottobre 2024 con il deposito di brevi note.
In data 24 settembre 2025 la Cancelleria provvedeva a inviare gli atti al P.G. per la formulazione del parere.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine a tale scopo loro assegnato.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la lamenta che il primo giudice, Pt_1 erroneamente e senza alcuna motivazione, aveva ridotto da € 500,00 a € 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore con provvedimento reso da questa Corte in sede di reclamo. Rileva, in particolare, che tale importo sarebbe insufficiente a garantire all'interessata, affetta da grave patologia renale e percettrice di pensione di invalidità civile, il soddisfacimento delle sue esigenze economiche, anche in relazione al reddito del marito e al pregresso tenore di vita familiare.
Osserva questa Corte che il Tribunale di Frosinone, dopo aver richiamato le disposizioni normative e i principi giurisprudenziali in materia di assegno di mantenimento ha rilevato che: la come da lei stessa dichiarato e come Pt_1 documentato in atti, è affetta da grave patologia renale e portatrice di handicap in situazione di gravità, ha subito il trapianto del rene ed è sottoposta a costante terapia immunodepressiva, percepisce una pensione di invalidità di € 286,81, è iscritta alle liste di collocamento per personale invalido ed è in attesa di esito del concorso ATA;
il ha dichiarato di percepire una retribuzione netta mensile di circa € Parte_2
2.100,00 quale dipendente della Mater Biopolymer s.r.l. e di non avere altri redditi, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado dall'interessato emerge un reddito annuale da lavoro dipendente di ,€ 44.422,00 l'anno e dalle buste paga relative agli ultimi sei mesi una retribuzione di € 2.183,00 nel novembre 2019, di €
3.789,00 nel dicembre del 2019, di € 2.248,00 nel gennaio 2020, di € 2.513,00 nel febbraio del 2020, di € 3.735,00 nel marzo del 2020, di € 2.539,00 nell'aprile del 2020, il suddetto è titolare della nuda proprietà dell'immobile ubicato in Ceccano, alla Via Cirello n. 9, il cui primo piano è abitato dallo stesso e dalla FI, Parte_2 in passato, fino al 2018/2019, aveva svolto anche attività di organizzazione di eventi presso il Centro Ludico Ricreativo Green Park, successivamente ceduta a una nipote, alcuni testimoni sentiti in primo grado hanno riferito che il in Parte_2 passato eseguiva anche lavori di installazione di antenne paraboliche.
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Sulla base di tali elementi, il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza di una certa disparità tra le condizioni economiche del titolare di un reddito fisso da Parte_2 lavoro dipendente, e quelle della odierna appellante, la quale nel corso del matrimonio è stata colpita da grave patologia renale e attualmente non svolge alcuna attività lavorativa, percependo solo la pensione di invalidità e l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito. Lo stesso giudice ha evidenziato che la pur essendo stata dichiarata invalida a causa della sua patologia, potrebbe Pt_1 tuttavia svolgere lavori compatibili con le sue condizioni di salute, tanto da risultare iscritta alle liste di collocamento per categorie speciali, e ha inoltre rilevato che entrambi i coniugi non sopportano spese di abitazione, vivendo la presso i Pt_1 propri genitori, e il nell'abitazione di cui è nudo proprietario. Parte_2
Ciò posto, giova ricordare che relativamente all'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la Suprema Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41979).
La permanenza dell'obbligo di assistenza materiale trova quindi attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle congiunte potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il fatto che la ricorrente non svolga attività lavorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute, essendo ella affetta da una grave patologia renale, in relazione alla quale è stata sottoposta al trapianto del rene ed è attualmente ancora soggetta a terapia immunodepressiva.
Nel corso del presente grado del giudizio sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalle parti.
La nella dichiarazione resa il 23 settembre 2024 ha affermato di non Pt_1 svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire esclusivamente la pensione di invalidità, di € 333,33 al mese;
di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati e di vivere presso i suoi genitori.
Il il 26 settembre 2024, ha dichiarato di essere lavoratore dipendente Parte_2 presso la società (già Mater Biopolymer); di non percepire altri CP_3 compensi o redditi, neppure saltuari, retribuzioni, pensioni o canoni di locazione, né redditi da titoli;
di aver percepito i seguenti redditi complessivi netti negli ultimi tre anni: per l'anno 2023: € 34.565,09; per l'anno 2022: € 33.320,94; per l'anno
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2021: € 31.492,47; di aver percepito la seguente retribuzione mensile negli ultimi sei mesi: gennaio 2024 € 2.462,00; febbraio 2024 € 2.328,00; marzo 2024 € 2.131,00; aprile 2024 € 3.491,00 (importo comprensivo di un premio di partecipazione annuale riconosciuto dal datore di lavoro); maggio 2024 € 2.358,00; giugno 2024 € 4.860,00 (importo comprensivo della quattordicesima mensilità); di essere titolare della nuda proprietà del fabbricato sito in Ceccano, Via Cirello n. 9, composto da piano terra e primo, ad uso abitazione, ove egli vive al primo piano con la FI . Persona_1
Ritiene questa Corte che nella comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi deve, inoltre considerarsi che:
la ha partecipato a un concorso pubblico come ATA, è iscritta nelle liste di Pt_1 collocamento per categorie speciali (invalidi) e ha appena cinquanta anni, sicché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nonostante la sua patologia, la donna conserva una certa, sia pur ridotta, capacità reddituale;
il dopo la separazione ha sempre interamente provveduto al Parte_2 mantenimento della FI , con lui ancora convivente. Persona_1
Stando così le cose, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della appellata deve reputarsi senza alcun dubbio in linea con le disposizioni di legge e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, essendo detto assegno finalizzato a riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi e ad assicurare al coniuge più debole (nella specie la il mantenimento di un tenore di vita Pt_1 analogo a quello che gli sarebbe stato assicurato in costanza di matrimonio.
Relativamente al quantum, va rilevato che in ragione del complesso delle circostanze di fatto sopra evidenziate, l'importo dell'assegno, di mantenimento in favore della odierna appellante, stabilito dal primo giudice in € 300,00 al mese, non possa ritenersi congruo, essendo attualmente la assolutamente priva di Pt_1 reddito da lavoro e unicamente percettrice di una pensione di invalidità, dell'importo di appena € 333,33 mensili, a fronte di un reddito netto medio mensile del coniuge, calcolato sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso interessato e della documentazione dallo stesso prodotta nel presente grado del giudizio, di € 2.760,51 [(€ 34.565,09 + 33.320,94 + € 31.492,47) : 3 x 12].
Detto assegno deve essere pertanto in questa sede rideterminato nella più congrua misura di € 500,00 al mese, ferme restando tutte le altre disposizioni dettate dal primo giudice in ordine alle modalità di corresponsione, alla decorrenza e all'adeguamento annuale.
Relativamente alle spese straordinarie per il mantenimento della FI, ritiene questa Corte che la suddivisione stabilita dal primo giudice (70% a carico del padre e 30% a carico della madre), pur rispondendo al criterio secondo cui ciascuno dei genitori è tenuto, per il sol fatto di aver messo al mondo la prole, a partecipare alle spese del relativo mantenimento, proporzionalmente alle proprie disponibilità economiche e alle proprie capacità lavorative, non è tuttavia in linea con le conclusioni formulate in primo grado dall'odierno appellato, così come da quest'ultimo ribadite nella memoria ex articolo 183 comma VI n. 1) c.p.c. e nelle
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conclusioni finali: “- disporre, a carico del sig. come ha sempre fatto, Parte_2 tutte le spese necessarie per , senza che quest'ultima possa, per Persona_1 qualsiasi necessità economica, gravare sulla madre”.
Trattandosi di un diritto disponibile, la scelta del padre di accollarsi per intero tutte le spese necessarie per al fine di non farle gravare sulla madre Persona_1
(dovendo con tale espressione intendersi sia quelle per il mantenimento ordinario che quelle straordinarie), avrebbe dovuto comportare una diversa disciplina delle spese straordinarie, le quali, conformemente alle conclusioni dell'interessato, avrebbero dovuto essere poste, così come quelle ordinarie, interamente a carico del
La ultrapetizione in cui è ricaduto il primo giudice, nel riconoscere la Parte_2 partecipazione anche della alla ripartizione delle spese straordinarie, Pt_1 nonostante la diversa volontà sul punto specificamente manifestata dal Parte_2 deve essere in questa sede sanata, dovendo porsi anche le spese straordinarie relative alla FI interamente a carico del padre. Persona_1
In accoglimento del proposto gravame, la sentenza impugnata deve essere pertanto riformata secondo quanto innanzi esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 febbraio 2024 avverso la sentenza n. 771/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone l'11 luglio 2023 e pubblicata il 12 luglio 2023 nella causa di separazione personale tra e iscritta al n. 3804/2017, Parte_1 Parte_2 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 4 e capo 5), così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00 al mese a titolo di mantenimento, con le modalità e secondo le scadenze stabilite nella sentenza di primo grado;
- pone interamente a carico di anche le spese straordinarie per la Parte_2 FI;
Persona_1
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'Erario, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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