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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/08/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 413/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1
); P.IVA_1
(COD. FISC: ) nato in TORRE DEL Parte_1 C.F._1
GRECO il 19/01/1963;
1 (COD. FISC: ) nata in Parte_2 C.F._2
MUGNANO DI NAPOLI il 05/12/1972 ;
elettivamente domiciliati presso il difensore in Piazza Dante 6/4 16121 GENOVA - rappresentati e difesi dall'Avv. DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO
appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ) nata in SORRENTO il CP_1 C.F._3
02/07/1945;
(COD. FISC. ) nato in GENOVA il Parte_3 C.F._4
26/05/1976;
(COD. FISC. ) nato in Parte_4 C.F._5
GENOVA il 04/06/1971;
elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA IPPOLITO D'ASTE 3/3 SCALA
CENTRALE GENOVA;
rappresentati e difesi dall'Avv. VENTURI PAOLO
appellati
CONCLUSIONI
Per gli appellante Parte_1
, : “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello
[...] Parte_2
adita, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 538/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Ordinario di
Genova in data 01/03/2023, nella causa n. 12245/2019 R.G., notificata in data
16/03/2023,
In via preliminare,
2 a) A norma degli artt. 351 e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado relativamente ai capi della stessa impugnati, con particolare riferimento alla pronuncia di condanna al pagamento degli utili – domanda sub. a), alla restituzione del finanziamento /mutuo – domanda sub. b) ed alla condanna in punto spese legali e spese di CTU;
Nel merito:
b) Dichiarare non fondato, escluso ed insussistente il diritto degli eredi ad Pt_3
ottenere il riconoscimento degli utili sociali relativi al periodo 1/01/2013 – 12/09/2017.
Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti a tale titolo e ragione.
c) Dichiarare non fondato, escluso ed insussistente il diritto degli eredi ad Pt_3
ottenere il rimborso del mutuo/finanziamento di euro 34.592,80 unitamente al saggio di interesse annuo del 3,5%. Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti a tale titolo e ragione.
d) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso del mutuo/finanziamento, valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, con le declaratorie meglio viste e ritenute;
in ogni caso, dichiarare nulla e priva di effetto la pattuizione del saggio di interesse annuo del 3,5% e disporre che la quota del
50% dell'importo eventualmente determinato in restituzione, pari ad euro 17.296,40
(34.592,80/2) o quella meglio vista e ritenuta, venga posta in detrazione alla liquidazione della quota sociale della Snc spettante agli degli eredi;
Pt_3
e) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei soci e Parte_1 Pt_2
in relazione domanda di liquidazione della quota sociale da parte degli
[...]
eredi del sig. . Pt_3
f) Nella denegata e non auspicata ipotesi di condanna, limitare la condanna solidale dei soci e alla loro quota interna di responsabilità, Parte_1 Parte_2
ex art. 2263 c.c.
3 g) Disciplinare le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca.
h) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado”.
Per gli appellati: “Voglia la Corte di Appello Eccellentissima, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia,
- respingere l'appello ex adverso proposto e la relativa istanza di sospensiva.
Con vittoria delle spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che , CP_1 Parte_5 Parte_4
citavano in giudizio Parte_1
e ; Parte_2 Parte_1
- che gli attori allegavano di agire in qualità di eredi di , ex socio di Persona_1
chiedendo: Parte_1
a) la corresponsione degli utili sociali relativi al periodo 1/1/2013-12/9/2017, oltre interessi legali, risultanti:
- dai bilanci della società fino al momento del decesso del de cuius (12/9/2017),
- dalla contabilità parallela tenuta dai soci fino al momento del decesso del de cuius
(docc. 16 e 17 attore);
b) la liquidazione della quota sociale spettante al de cuius, ai sensi degli artt. 2284 e
2289 c.c., oltre interessi “moratori”;
c) il rimborso dei finanziamenti effettuati da alla società; Persona_1
- che gli attori dichiaravano di aver già ricevuto dalla società convenuta la somma di euro 61.000,00 a titolo di “pagamento in acconto”, da detrarsi dalla somma complessiva di euro 521.569,24 chiesta nel presente giudizio;
4 - che e non si costituivano;
Parte_2 Parte_1
- che si costituiva in giudizio Parte_1
hiedendo il rigetto delle domande attoree e: - quanto alla corresponsione degli
[...]
utili, negando l'esistenza di un rendiconto approvato, affermando di non aver conseguito nessun utile negli anni 2013-2017 (docc. 12 e 14 convenuta), di non aver tenuto alcuna contabilità parallela e comunque eccependo la prescrizione;
- quanto alla richiesta di liquidazione della quota sociale, allegando di aver già pagato agli eredi la somma di 61.000,00 euro, alla luce della stima del valore della quota effettuata dal dott. (doc. 6 convenuto); Per_2
- allegando di non essere a conoscenza di alcun finanziamento effettuato da
[...]
; Per_1
▪ dall'anticipazione operata dalla società in favore di di euro 17.201,55 CP_1
derivanti dal pagamento: ➢ del debito che il de cuius aveva verso Parte_6
pari ad euro 475,00 mensili per 19 mensilità (9.025,00 euro)
➢ di due modelli F24 del 30/11/2017 riferiti a (34,00 euro e 495,55 Persona_1
euro);
➢ dell'IMU del per euro 297,00; Pt_3
➢ di euro 1.500 richiesti da per il pagamento dell'imposta di CP_1
successione;
➢ di ulteriori somme non specificate
▪ dal pagamento di un abbonamento telefonico in uso ad (figlio di Parte_3
) per euro 289,00; Persona_1
▪ dal controvalore di alcune forniture di derrate effettuate in favore di Parte_3
per euro 20.000,00;
5 ▪ dal pagamento di imposte della società per l'anno 2017 riferibili per il 50% al de cuius
(11.698,16 euro);
- che inoltre in via riconvenzionale la società convenuta eccepiva in compensazione un proprio credito, pari ad euro 53.448,01 derivante:
- che nel corso del processo veniva espletata CTU, venivano reso interrogatorio formale da parte di venivano escussi come testimoni Parte_1 [...]
, , ed e veniva reso Parte_6 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
giuramento decisorio dai convenuti e ”. CP_1 Parte_3
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 538/2023 pubbl. il 01/03/2023, così decideva:
“1. dichiara la contumacia di e 2. condanna Parte_2 Parte_1 [...]
nonché i soci e al Parte_1 Parte_1 Parte_2
pagamento in favore: • di dell'importo di euro 77.990,15 oltre Parte_7
interessi legali dalla data odierna al saldo, • di di euro 72.504,15 oltre CP_1
interessi legali dalla data odierna al saldo • di di euro 77.701,15 oltre Parte_3
interessi legali dalla data odierna al saldo;
3. condanna Parte_8
nonché i soci e alla rifusione - in
[...] Parte_1 Parte_2
favore di , e – delle spese Parte_7 CP_1 Parte_3
processuali che qui si liquidano complessivamente in euro 15.000,00 (scaglione infra
260.000 euro) oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico di nonché dei soci e Parte_1 Parte_1
le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate” Parte_2
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
e Parte_1 Parte_1
, con atto notificato in data 17.04.2023. Parte_2
Con comparsa si costituivano , e CP_1 Parte_3
, i quali instavano per il rigetto dell'appello. Parte_4
6 Con ordinanza del 20.09.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza in data 17.04.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
14.05.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, con ordinanza del 20.06.2025visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È PARZIALMENTE FONDATO E
DEVE ESSERE ACCOLTO, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI.
PRIMO MOTIVO: Gli appellanti (…) intendono impugnare, come in effetti impugnano, il Capo della decisione di primo grado – sub. a) con cui ha determinato in euro 105.007,47 l'ammontare degli utili societari relativi agli anni
2014-2017 spettanti agli eredi del sig. ed ha condannato la Persona_1
società in solido con i soci e Parte_1 Parte_1
a corrispondere la relativa somma. Parte_2
Secondo gli appellanti “Il Tribunale di Genova (…), non si è pronunciato in punto an debeatur, sulla debenza degli utili, ma si è limitato a condividere i risultati della CTU, facendoli propri, che ha quantificato gli utili utilizzando come parametri di riferimento i dati della contabilità ufficiale (bilanci) e quelli rinvenuti nell'agenda dell'anno 2016
(doc. 16 di parte attrice).” (appello pag. 7). Tali calcoli a parere degli appellanti contengono un errore materiale “in quanto il 25% di euro 95.440,62 è pari ad euro
23.860,15 e non ad euro 24.814,56”.
Per gli appellanti, sulla base dell'analisi della giurisprudenza e dalla dottrina in materia, nel caso in esame gli eredi del socio defunto non avrebbero diritto ad ottenere il riconoscimento degli utili della società dagli anni 2013-207. Secondo gli appellanti infatti: a) Non si ha (…) un utile quando, pur essendosi verificato in un determinato
7 esercizio un incremento patrimoniale rispetto all'esercizio precedente, questo incremento non valga a colmare le perdite degli esercizi precedenti;
b) L'utile non deve cioè essere valutato con riferimento ai singoli esercizi, ma deve essere valutato con riferimento al patrimonio iniziale della società e, solo quando rispetto a questo patrimonio sia si verificato un incremento, il supero può essere diviso tra i soci;
c) In presenza di perdite non si può dar luogo alla ripartizione di utili, pena, in difetto,
l'inefficacia della distribuzione con il conseguente sorgere, in capo ai soci, dell'obbligazione di restituzione delle somme, anche qualora riscosse in buona fede, in deroga a quanto previsto dall'art. 2321 c.c.; d) In presenza di perdite considerate a bilancio, si deve ritenere, al di là di ogni possibile dubbio che gli utili siano già stati prelevati dai soci in misura illegittima ed eccedente rispetto a quelli effettivamente conseguiti.” (appello pag. 14).
Dall'esame della CTU contabile “si può affermare che la Società al 12/09/2017 avesse un credito verso i Soci (a titolo di restituzione utili indebitamente ed illegittimamente percepiti) per un importo che, in base agli elementi a disposizione, si può quantificare in Euro 134.062,00 (ovvero pari alla misura del predetto disavanzo derivante dalle poste patrimoniali certe ed inconfutabili come determinate con i CTP di parte attrice e di parte convenuta) (…) Pertanto, se il CTU, in accordo con i CTP, ha concretamente e correttamente verificato l'esistenza – alla data del decesso del sig. Pt_3
(12/9/2017) - di un credito della società nei confronti dei Soci, a titolo di restituzione di utili illegittimamente prelevati, da tale considerazione, logica incontestabile e concordata con i CTP, derivano le seguenti conseguenze: - Gli eredi del sig.
non hanno e non avevano alcun diritto a percepire gli utili relativi al Pt_3
periodo 2013 – 12/09/2017, in quanto gli stessi erano già stati prelevati, addirittura in misura superiore a quella dovuta”. La predetta circostanza, ossia il deficit patrimoniale presente alla data del 12/9/2017, e le affermazioni del teste sig. , Parte_6
trovano puntuale ed inequivoco riscontro anche negli estratti del conto corrente della società dal 2013 al 2017 (docc. 12 e 13 di parte convenuta), che riportano un saldo costantemente negativo di circa Euro 25.000, a dimostrazione che gli utili erano stati
8 già tutti distribuiti in misura eccedente rispetto al dovuto pertanto “Gli eredi del sig.
non hanno e non avevano alcun diritto a percepire gli utili relativi al Pt_3
periodo 2013 – 12/09/2017, stante la presenza, alla data del 12/09/2017, di rilevanti perdite ex art. 2303 c.c., per un ammontare accertato di Euro 134.000,00” (appello pagg. 15 ed s.).
LA CORTE OSSERVA.
I) Preliminarmente, si deve dare atto che le parti appellanti hanno espressamente dichiarato di non impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alla determinazione del valore della quota sociale e che pertanto tali statuizioni sono passate in giudicato.
II) Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe calcolato l'ammontare degli utili senza tenere in debito conto il fatto che la società era in perdita in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 2261 e 2303 c.c. e che, comunque, i soci avevano già prelevato gli utili ed avevano distribuito gli utili extra bilancio.
III) Dalla lettura piana della CTU emerge che le “perdite” cui gli appellanti fanno riferimento debbano essere ricondotte ad un credito della società nei confronti dei soci:
“Sul punto, peraltro, si osserva che, tenuto conto del pregresso andamento economico della Società caratterizzato da risultati costantemente positivi e mai in perdita, non è plausibile pensare che la medesima Società avesse alla data del 12/09/2017 un deficit patrimoniale di tale ammontare. In base ai documenti reperiti nel fascicolo di causa, si ritiene, quindi, che detto sbilancio abbia necessariamente la sua contropartita in un credito della Società nei confronti dei Soci, per un importo quantomeno corrispondente, derivante da prelevamenti di utili effettuati in misura eccedente rispetto a quelli dichiarati. Di conseguenza, si può affermare che la Società al 12/09/2017 avesse un credito verso i Soci per un importo che, in base agli elementi a disposizione, si può quantificare in Euro 134.062,00 (ovvero pari alla misura del predetto disavanzo derivante dalle poste patrimoniali certe ed inconfutabili come determinate con i CTP di parte attrice e di parte convenuta) e di cui si ritiene che dovrà tenersi conto nella
9 determinazione della somma di denaro ancora da liquidare agli eredi del sig. ex art. 2289 c.c. In termini numerici, questo significa che, alla data Persona_1
di riferimento del 12/09/2017, il capitale economico della Società (Euro 474.100,00), se ridotto dell'importo dei crediti della stessa nei confronti dei Soci (Euro 134.062,00), ammontava ad Euro 340.038,00. Siccome la quota di partecipazione al capitale ed agli utili di entrambi i Soci, come risultante dalla visura camerale agli atti (produzione n. 1 del fascicolo di parte convenuta), era al 12/09/2017 pari al 50% ciascuno, si può allo stato presumere che il suddetto importo (Euro 340.038,00) debba essere imputato nella stessa misura ad ognuno di essi e, quindi, che la quota di competenza del sig. sia pari ad: Euro 340.038,00 * 50% = 170.019,00, che viene Persona_1
arrotondato ad Euro 170.000,00.” (CTU pag. 28 ed s.).
IV) Per il CTU, dunque, non vi era un reale “deficit” e pertanto non sussiste violazione dei criteri stabiliti dall'art. 2303 c.c.. La determinazione degli utili è stata effettuata dal
CTU basandosi sulla contabilità “ufficiale” e su quella “parallela” (cfr. CTU pag. 41):
Per l'anno 2017, in particolare, diversamente da quanto opinato da parte appellante, gli utili al 12.09.2017 sono stati così rideterminati:
10 Si noti che, in relazione a tale aspetto della relazione, il CT di parte convenuta non svolgeva alcuna osservazione, così come non svolgeva alcuna osservazione in ordine al punto 1 del quesito [1) quale fosse il valore della partecipazione di Persona_1
alla data del 12.9.2017].
V) Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto: «- che quanto al punto sub a) è stata demandata al CTU (i cui risultati sono integralmente condivisi e fatti propri dal Giudice atteso il rigore metodologico adottato) la determinazione dell'ammontare degli utili derivanti sia dalla contabilità ufficiale della società convenuta sia dalla contabilità parallela;
- che la necessità di considerare anche gli utili risultanti dalla contabilità parallela è diretta conseguenza delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria da Pt_1
(socio di ), (ex socio di
[...] Parte_1 Parte_6 Parte_1
), e (dipendenti di ) e da
[...] Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
(ex compagna di ), che hanno confermato l'esistenza Testimone_3 Parte_3
di una contabilità parallela annotata su un'agenza redatta a mano, in cui venivano riportati gli incassi e anche le spese (cfr. verbale udienza 11/6/2021 pagg. 1, 2, 3 e 4 e verbale udienza 16/9/2021); - - che con riferimento agli anni 2014-2016 il CTU ha dapprima determinato l'ammontare degli utili derivanti dai bilanci sociali relativi a tali annualità (docc. 6-8- parte attrice) e degli utili derivanti su dalla contabilità informale
(docc. 10 e 16 parte attrice); - che il CTU ha successivamente calcolato lo scostamento tra i ricavi risultanti dalla contabilità informale e i ricavi dichiarati nella contabilità ufficiale ottenendo gli utili d'esercizio (cfr. pag. 14 relazione CTU) da dividersi tra i 11 soci, utili che: • per l'anno 2014 ammontano ad euro 103.981,32; • per l'anno 2015 ammontano ad euro 95.440,62; • per l'anno 2016 ammontano ad euro 112.501,88;
- che con riferimento al periodo 1/1/2017-12/9/2017 il CTU ha rilevato che non risultano dati riconducibili ad una contabilità parallela ed ha determinato l'utile d'esercizio in euro 51.832,77;».
VI) Tale valutazione delle risultanze della CTU, ad avviso della Corte, è pienamente condivisibile, considerando anche gli appellanti non svolgono censure idonee ad inficiare tale valutazione.
VII) In ogni caso, nell'elaborato peritale non si rileva alcun vizio di “logicità” o
“tecnicità”. E' principio giurisprudenziale ripetutamene affermato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche, di modo che la consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime, ma al potere discrezionale del giudice di merito;
il quale, d'altra parte, deve ammetterla solo in relazione alla sua limitata funzione di risolvere questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico, e non al fine di supplire alla deficienza della prova, ovvero per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati. Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Peraltro la Suprema Corte ha statuito che“ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto
12 nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 23362 del 2012).
VIII) Per quanto attiene al presunto errore materiale nella determinazione degli utili relativi al 2015 “in quanto il 25% di euro 95.440,62 è pari ad euro 23.860,15 e non ad euro 24.814,56” (pag. 5 sentenza impugnata), non ne viene chiesta la correzione
IX) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
SECONDO MOTIVO: Gli appellanti, inoltre, intendono impugnare, come in effetti impugnano, il Capo della decisione di primo grado – sub. c), con cui il
Tribunale ha riconosciuto il diritto degli eredi al rimborso della Pt_3
somma di euro 34.582,80, asseritamente finanziata dal loro dante causa in favore della società, oltre agli interessi pari al 3,5%, per un totale di euro 38.679,49, ed ha condannato la società nonché i soci Parte_1 [...]
e a corrispondere la relativa somma. Pt_1 Parte_2
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto degli eredi del socio defunto al rimborso della somma di euro 34.592,80 ed alla corresponsione degli interessi nella misura del 3.5%, in virtù di asseriti finanziamenti erogati da alla società. Persona_1
Secondo gli appellanti (cui le difese sono comuni) la decisione sarebbe erronea per due ordini di motivi: a) mancato assolvimento onere probatorio: “Dalla disamina del materiale documentale e dall'istruttoria espletata, in effetti, non è dato rilevare: - Quale fosse la somma asseritamente finanziata dal sig. e quando la stessa Persona_1
sarebbe stata versata in favore della società; - Quali siano state le modalità di erogazione delle somme (contanti, assegni, bonifici ecc.); - Quale fosse il titolo per il quale le somme sarebbero state finanziate e/o mutuate;
- Quando e come la società ed in persona di chi avrebbe assunto l'impegno alla restituzione;
- Quali fossero le
13 modalità di restituzione. Secondo la Suprema Corte (n. 6240/2019), ai fini della prova del contratto di mutuo, non basta la semplice consegna del denaro (non provata): il semplice passaggio del denaro è insufficiente. Ed allora, tale lacuna probatoria (che certamente non può essere supplita dal doc. 17 e/o dalla deposizione del teste
, peraltro uscito dalla società il 31/12/2015) riveste una valenza Parte_6
decisiva per l'integrale rigetto della domanda. Il doc. 17 allegato da parte attrice, nulla prova, neanche alla luce della deposizione del teste , il quale riconosce Parte_6
la propria grafia sui primi quattro fogli e relativamente alle prime due righe del foglio n. 5 (MAO 22.523,53 14-06-15) (appello pagg. 20 ed s.); “Il sig.
[...]
riferisce solo di un prestito di euro 8500, come sembrerebbe risultare Parte_6
dal foglio n. 3 del doc. 17, e riconosce di aver scritto personalmente che in data
22/6/2014 sarebbero stati resi euro 1.000, a definizione di qualsiasi pregresso debito
(“RESTO 0”). Nessuna prova, invece, è stata fornita in merito al finanziamento della somma di euro 34.592,80. Il foglio n. 5 del doc. 17 risulta incomprensibile e la grafia, ad eccezione della prima e seconda riga, non è stata riconosciuta da nessuno, né ascritta ad alcuno” (appello pagg- 20 ed s.); non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla debenza degli interessi e, in ogni caso, il contratto di mutuo prevedendo interessi superiori a quelli legali avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto;
il contratto sarebbe stato concluso in conflitto di interessi ed in ogni caso non sarebbe stata fornita la prova del fatto che non si trattasse di un conferimento;
b) l'importo ove ritenuto sussistente il finanziamento avrebbe dovuto “essere posto in deduzione della quota di liquidazione di competenza degli stessi (di euro 170.000), nella misura del 50%, pari alla quota di partecipazione sociale del sig. al momento del decesso, Persona_1
e quindi di euro 17.296,40 (34.592,80:2), con una determinazione finale della quota societaria di euro 152.703,60” (appello pag. 23).
LA CORTE OSSERVA.
I) Le questioni relative: i) alla mancata deduzione del finanziamento dalla quota di liquidazione (in ordine alla quale come visto non è stata fatta alcuna contestazione in
14 sede di CTU); ii) alla presenza di un conflitto di interessi sono state sollevate, come eccepito dalle parti appellate, per la prima volta nelle note conclusionali del giudizio di primo grado.
II) Si tratta di questioni nuove, inammissibili perché formulate in tali note conclusive, destinate soltanto a illustrare le domande e difese già svolte nel corso giudizio e non certo a introdurre domande nuove. Analogamente a quanto previsto per le memorie finali ex art. 190 c.p.c., per costante Giurisprudenza: “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11547, Rv.
653741 - 01).
III) Pertanto, il non essersi il Tribunale pronunciato su tali questioni, irritualmente introdotte per le ragioni indicate e quindi inammissibili, non configura il vizio di omessa pronuncia. Né si rende, a maggior ragione, necessario pronunciarsi in questa sede, trattandosi a tutti gli effetti di questioni non ritualmente introdotte in primo grado e, come tali, da considerarsi a tutti gli effetti inammissibili anche in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
IV) Quanto invece alle questioni relative all'asserita carenza probatoria in relazione alle condizioni del finanziamento ed alla natura giuridica (se si tratti di finanziamenti o di “incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione dello stesso” (appello pag. 22), come correttamente ritenuto
15 dal giudice di prime cure, con il documento 17 (pagine presenti nel quaderno della
“contabilità parallela”), gli attori hanno assolto all'onere probatorio relativo all'esistenza della concessione di un finanziamento alla società da parte del socio defunto. Nel “quaderno” venivano annotati i finanziamenti concessi dai soci alla società con l'indicazione della data, della causale, degli interessi pattuiti (o della concessione di un prestito senza interessi), annotando per ciascuno le eventuali restituzioni e le relative date.
V) In particolare, per quanto attiene a , viene correttamente Persona_1
ritenuto dal Tribunale a pag. 8: «che la prassi di annotare le somme prestate dai soci su apposito quaderno è stata confermata dal teste (già socio fino al Parte_6
22/12/2015) – che ha dichiarato “preciso che noi annotavamo su un quaderno quanto prestavamo a titolo personale alla società, applicando un interesse che come posso vedere dai fogli che mi vengono rammostrati era pari al 3.5%”, specificando che “i diminutivi [MAO per ] sono quelli indicati nel quaderno doc. 17” – e Persona_1
dal teste (ex compagna di , figlio del de cuius), che Testimone_3 Parte_3
si è dichiarata a conoscenza della prassi di scrivere “su un quaderno i prestiti che effettuavano al panificio con denaro personale” (cfr. verbale udienza 11/6/2021); - che pertanto l'esistenza di finanziamenti effettuati personalmente dai soci trova riscontro sia nelle dichiarazioni rese in sede di istruttoria nel presente giudizio sia nella prova documentale consistente nell'estratto del quaderno (doc. 17 parte attrice) sul quale veniva annotata la contabilità parallela della società convenuta, recante il diminutivo associato a (“MAO”), l'indicazione della somma di 34.592,80 euro Persona_1
“prestati”, con “interessi al 1-1-18 1210,00 presi”».
VI) Le censure dell'appellante, che si riducono alla generica asserzione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori e attuali appellati, sono del tutto inidonee a inficiare tale analitica e approfondita motivazione, basata sulle risultanze dei documenti prodotti (in particolare v. pag. 5 del doc. 17, ove viene riportato l'ammontare del prestito pari a € 34.592,80 e quello degli interessi pari al
16 3,5%$) e dell'istruttoria espletata (dichiarazioni dei testi che corroborano il contenuto del documento prodotto), mentre il riferimento al prestito di 8.500 euro (senza interessi), che è stato estinto, è del tutto irrilevante. In particolare, il teste
[...]
già socio del fino al 2015 sentito all'udienza Parte_6 Parte_1
dell'11.06.2021 ha confermato quanto risulta dal quaderno, in particolare: a) che era prassi annotare sul “quaderno” i prestiti effettuati “a titolo personale”; b) che il Persona diminutivo “ , utilizzato nel quadernetto, corrispondeva a . Persona_1
VI) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
TERZO MOTIVO: Gli appellanti, inoltre, intendono impugnare, come in effetti impugnano, il Capo della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimati passivi i soci e in relazione alla Parte_1 Parte_2
domanda di liquidazione della quota di una società di persone, nonché nella parte in cui ha condannato i medesimi soci in solido con la società
[...]
al pagamento delle somme riconosciute come dovute in Parte_1
favore degli eredi . Pt_3
Il motivo è articolato in due diverse censure.
A) Sotto un primo profilo, per le parti appellanti la sentenza di primo grado sarebbe errata in quanto avrebbe esteso la condanna in via solidale ai soci: «La responsabilità illimitata del socio opera esclusivamente nei rapporti con i terzi;
e non invece anche nell'ambito dell'organizzazione sociale. Ne dà conferma la stessa collocazione dell'art. 2267 c.c. - il cui primo comma sancisce la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali - all'interno della sezione III intitolata, appunto, “Dei rapporti con i terzi”. Sicché la responsabilità illimitata del socio della società in nome collettivo non lo obbliga, per ciò stesso, a coprire le perdite d'esercizio; ma unicamente, secondo le modalità di cui all'art. 2304 c.c., e dunque soltanto dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale, a pagare i debiti sociali in favore del terzo creditore (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 16/01/2009, n. 1036). Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore
17 dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al
"de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ..
(Cass. civ., Sez. I, 23/05/2006, n. 12125 Cass. civ., Sez. I, 05/05/2004, n. 8531). … Ne deriva che la condanna dei soci va limitata alla loro quota interna di responsabilità ex art. 2263 c.c. che, salvo prova contraria, si presumono uguali» (appello pag. 24).
B) Sotto un secondo profilo, per gli appellanti «La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato;
non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art. 2191 c.c., opera solo a favore dei terzi, od anche dello stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento dell'indebito o l'illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il diritto alla liquidazione della quota.
(Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n. 816). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva costituisce una contestazione di mera difesa svincolata da limiti cronologici di ammissibilità (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/06/2016, n. 12729)» (appello pag. 25).
Gli appellanti tutti (compreso il ) chiedono pertanto che: la eventuale Parte_1
condanna dei soci e sia contenuta nei limiti della quota interna (ex Pt_1 Pt_2
art. 2263 c.c.) e che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci superstiti in relazione alla domanda di liquidazione della quota.
LA CORTE OSSERVA.
18 I) L'appello proposto sul punto dal deve ritenersi quale appello adesivo, Parte_1
non avendo la società un autonomo interesse ad impugnare la condanna disposta nei confronti dei soci.
II) Quanto alla domanda relativa applicazione della disciplina dell'art. 2263 c.c., nella sentenza di primo grado non viene disposta in alcun punto la condanna in via solidale dei soci superstiti. Tuttavia: “La presunzione di solidarietà ex art 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche - salva l'ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell'art 97 c.p.c. - nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza. (In applicazione del principio la
S.C. ha affermato la sussistenza della responsabilità solidale fra gli eredi condannati con sentenza al rimborso dei frutti percetti sul bene caduto in successione, in assenza di indicazioni di segno contrario)” (Cass. Sez. 2, 11/08/2023, n. 24543, Rv. 669004 -
02).
III) La Giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2263 c.c., ha statuito che “Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni,
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali” (Cass. Sez. 1, 16/01/2009, n. 1036, Rv. 606497
- 01).
IV) E' stato, quindi, precisato che “Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la
19 società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento”. (Cass. Sez. 3, 19/10/2016,
n. 21066, Rv. 642936 - 01).
V) Deve essere pertanto disposto che i soci sono condannati in proporzione alle rispettive quote che si presumono uguali.
VI) Quanto all'eccepito difetto di legittimazione (eccezione proponibile anche nel grado di appello trattandosi di mera difesa), si richiama la giurisprudenza secondo la quale “Anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli eredi per la liquidazione della quota sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti necessari”. (Cass. Sez. 1, 16/01/2009, n. 1040,
Rv. 606370 - 01). Precisa la Corte in motivazione che “L'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discuta del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto,
d'altronde, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (Cass.
11298/01, cit.). Ed è poi appena il caso di aggiungere che, per pacifica giurisprudenza di questa corte, il beneficio d'escussione previsto dal citato art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi
20 di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., tra le altre, Cass. 26 novembre
1999, n. 13183, e Cass. 4 marzo 2003, n. 3211)”. Nello stesso senso anche la pronuncia citata dagli appellanti che in motivazione ha cura di precisare come “dalla legittimazione della società non può ricavarsi il difetto di legittimazione dei soci.
Anche riconoscendo, come si vedrà più avanti, che la regola della solidarietà tra i soci
è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di taluno di essi, ancora resta da pronunciare sulla domanda nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascun socio (Cass. 5.5.2004, n. 8531)”.
QUARTO MOTIVO: SULLE SPESE
Le parti appellanti lamentano che la sentenza di primo grado in virtù della soccombenza reciproca non abbia compensato quanto meno parzialmente le spese.
Contrariamente a ciò che sostengono gli appellanti non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento parziale della domanda attorea: a fronte della richiesta attorea di condanna per una somma di € 521.569,24, la domanda viene accolta per l'importo di
€ 233.970,72 e le spese vengono liquidate con riferimento al decisum.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA PARZIALE FONDATEZZA, L'APPELLO
DEVE ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
SPESE
Poiché, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello, viene sostanzialmente confermato l'esito del giudizio di primo grado, non deve essere modificata la
21 statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 29/10/2019,
n. 27606, Rv. 655640 – 01; Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 – 01).
Per quanto attiene al presente grado, le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
e , liquidate come di seguito secondo i Parte_1 Parte_2
parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi delle relative tabelle.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
1. fase di studio € 2.977,00=;
2. fase di introduzione € 1.911,00=;
3. fase di trattazione € 4.326,00=;
4. fase decisionale € 5.103,00=
TOTALE 14.317,00= per compensi di avvocato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova in composizione monocratica
1) condanna in solido per l'intero e i soci Parte_1
e , questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di Parte_1 Parte_2
partecipazione, al pagamento in favore:
• di dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali dalla data Parte_7
odierna al saldo, 22 • di di euro 72.504,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo CP_1
• di di euro 77.701,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo Parte_3
2) dichiara tenuti e condanna Parte_1
e in solido tra loro alla rifusione
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da , CP_1
e , che liquida in € 14.317,00 per Parte_3 Parte_4
compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge;
Genova, 23/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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