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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il 5 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 7 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 4062 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] ad [...] e ivi residente, in via Parte_1
Mazzini n. 11, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Raffadali (AG), nella via Porta Agrigento n. 140, presso lo studio dell'Avv.
NT NO LO, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 19/12/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n. Persona_1
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 19 Dicembre 2024 la signora Parte_1
premetteva che, all'esito della visita di verifica, a cui era stata sottoposta il 4 Luglio
[...]
2024 dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, era stata riconosciuta invalida civile in misura pari al 50%. Affermando che, però, a causa del proprio quadro patologico doveva esserle attribuita una invalidità civile almeno del 74%, al fine di usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente CP_2 tecnico d'ufficio al fine di accertare che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge per essere riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari, o superiore al 74% e avere, quindi, diritto al pagamento della citata prestazione economica a decorrere dal 4 Luglio 2024, ossia dalla data della suddetta visita di revisione.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 28 Aprile 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta.
In tale scritto difensivo eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del citato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Evidenziando che, nel caso di specie la ricorrente aveva presentato il 19 Novembre 2024 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per avere diritto alla cennata prestazione assistenziale, quando era ancora pendente la fase amministrativa riguardante l'esito della visita di verifica di cui sopra, in spregio al disposto della menzionata norma. Obiettando, altresì, che l'enunciato ricorso era inammissibile perché la istante,
proponendo una nuova domanda amministrativa, aveva manifestato acquiescenza all'esito del verbale predisposto dalla Commissione Medica Invalidi Civili il 4 Luglio 2024, impugnato instaurando il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esame. In forza di tali ragioni il prefato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso in parola.
Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 7 Gennaio 2025. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7
2 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 5
Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria CP_2
di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità del nominato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Deducendo che, nel caso di specie la signora ha presentato il 19 Novembre 2024 una Parte_1
nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per potere usufruire dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, allorché era ancora pendente la fase amministrativa concernente il verbale della visita di revisione, a cui è stata sottoposta il 4 Luglio 2024 dalla
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, in spregio al disposto della ricordata norma. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, il II comma dell'art. 56 della legge n. 69 del 18 Giugno 2009 recita, testualmente: “L'articolo 11 della L. 12 giugno
1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. A sua volta, l'art. 11 della lege n. 222 del 12 Giugno 1984, da esso richiamato, prevede: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che: “(…) interpretando la norma secondo logica e buonsenso si deve affermare che se un soggetto non possa presentare una successiva domanda amministrativa se non una volta esaurito il procedimento amministrativo o giudiziario relativo ad una domanda precedente vuol dire che qualora dopo avere presentato una prima domanda amministrativa ne presenti una successiva il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo alla prima deve ritenersi concluso” (cfr.: Trib. Roma, 19/10/2016).
3 Prendendo le mosse dalle superiori premesse, nell'ipotesi sottoposta a disamina con la presentazione a opera dell'odierna istante all' della nuova domanda amministrativa del 19 CP_2
Novembre 2024, volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per avere diritto all'assegno mensile di assistenza, in sé non inammissibile in quanto non si può precludere ad un soggetto la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa, costringendolo ad attendere l'esito dell'intera procedura relativa alla prima domanda (cfr., in tal senso: Trib. Roma
19/10/2016), ha manifestato acquiescenza all'esito del giudizio espresso dalla citata
Commissione Medica in sede di visita di revisione, che si è conclusa con il verbale datato 4
Luglio 2024, impugnato incoando il procedimento de quo. Per tale via, la signora Parte_1 si è preclusa la possibilità di contestare giudizialmente il primo accertamento
[...] negativo, stante che la relativa impugnazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la seconda domanda inoltrata in via amministrativa. In proposito bisogna chiarire che, la circostanza che all'epoca di presentazione di quest'ultima non era ancora pendente il presente giudizio, instaurato con ricorso depositato il 19 Dicembre 2024, non sposta per nulla i termini della questione. Ciò in quanto, era in quel momento, comunque, ancora in corso il procedimento amministrativo, all'epoca non esaurito poiché non era scaduto il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 445bis c.p.c., poi effettivamente depositato dalla ricorrente nella menzionata data. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in questa sede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso che ha introdotto la vertenza processuale qui analizzata.
La istante, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Invero, il reddito prodotto nell'anno 2024, indicato in seno alla dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003,
convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, dalla medesima depositata agli atti di lite, supera il limite di quello previsto per legge per usufruire dell'esenzione in argomento, anche tenendo della maggiorazione prevista per l'altro componente del suo nucleo familiare. Di conseguenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere all' le spese del CP_2 procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
4 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, condanna la signora a rifondere all' le spese del Parte_1 CP_2 procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 7 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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