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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente
dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2803/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
7, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Turati, con elezione di domicilio presso C.F._1
e nello studio del difensore;
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] -Vechi, Moldova il 1.11.1970 e CP_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Roberto Colombo, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione e divorzio
Rilevato che:
- Le parti contraevano matrimonio a Lomazzo il 23.6.2018 e che dal matrimonio non nasceva prole;
pagina 1 di 2 - Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 7.08.2023, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi lo scioglimento del matrimonio;
- La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.12.2023 aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio;
- Nelle more del giudizio, in data 20.3.2025, il procuratore del ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione della parte resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., sottoscritto da entrambi i coniugi (sottoscrizione autenticata dal legale depositante);
- Con ordinanza in pari data, resa fuori udienza, il G.R. – preso atto della rinuncia/accettazione delle parti – rimetteva la causa la Collegio per la decisione;
preso atto della rinuncia agli atti del giudizio del ricorrente e dell'accettazione della controparte;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti,
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in data 28.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente
dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2803/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
7, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Turati, con elezione di domicilio presso C.F._1
e nello studio del difensore;
RICORRENTE
contro
, C.F. , nata a [...] -Vechi, Moldova il 1.11.1970 e CP_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Roberto Colombo, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione e divorzio
Rilevato che:
- Le parti contraevano matrimonio a Lomazzo il 23.6.2018 e che dal matrimonio non nasceva prole;
pagina 1 di 2 - Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 7.08.2023, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi lo scioglimento del matrimonio;
- La resistente si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22.12.2023 aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio;
- Nelle more del giudizio, in data 20.3.2025, il procuratore del ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio e contestuale accettazione della parte resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., sottoscritto da entrambi i coniugi (sottoscrizione autenticata dal legale depositante);
- Con ordinanza in pari data, resa fuori udienza, il G.R. – preso atto della rinuncia/accettazione delle parti – rimetteva la causa la Collegio per la decisione;
preso atto della rinuncia agli atti del giudizio del ricorrente e dell'accettazione della controparte;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti,
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in data 28.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 2 di 2