Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 924/2023, promossa da:
C.F.: , con gli avv.ti Amedeo Rubini (C.F.: Parte_1 C.F._1
- pec: e Nicola Rubini, (C.F.: C.F._2 Email_1
- pec: , C.F._3 Email_2
APPELLANTE
contro
: il Bari, CF in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore p.t., con l'Avv. Luigi Marino (C.F.: - pec: C.F._4
Email_3
. APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale del 22.01.2025, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 111/2023, pubblicata il 13/01/2023, resa nel procedimento RGN. 3887/2017, il
Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, ritenuta la indubbia incertezza e genericità dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale del 30.01.2017 del Controparte_1
in Bari, circa il luogo prescelto per la riunione condominiale e la inidoneità del luogo prescelto
[...]
per lo svolgimento della stessa, accoglieva il primo motivo di censura attinente l'irregolarità del pagina 1 di 4
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello, con atto notificato il 10.07.2023, la sig.ra Pt_1
censurandola limitatamente al capo relativo alla pronuncia sulle spese di lite, dolendosi dell'ingiusta compensazione delle stesse, non sussistendone i motivi, poichè il primo giudice aveva annullato l'intero deliberato assembleare del 30.01.2017, e non potendosi ravvisare una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, in quanto gli ulteriori motivi di impugnazione del deliberato erano stati avanzati soltanto in via subordinata l'uno all'altro.
Resisteva il appellato che contestava i motivi e concludeva per il rigetto del gravame CP_1
principale ed a sua svolta spiegava. con atto depositato il 28.12.2023. appello incidentale per sentir:
“rigettare integralmente la domanda della sig.ra e, per l'effetto, condannarla al pagamento Pt_1 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”, censurando il percorso argomentativo seguito dal Tribunale in quanto” l'avviso di convocazione indicava come luogo dell'adunanza i “locali condominiali” rispetto ai quali non v'era e non v'è alcun tipo di incertezza in considerazione del fatto che gli unici locali condominiali cui si poteva far riferimento, visti gli spazi e la conformazione del fabbricato (piccolo corpo di fabbrica di tre piani senza ascensore), sono rappresentati dall'androne condominiale, così come già rappresentato compiutamente in primo grado ed emerso nel corso dell'istruzione probatoria”.
L'appellante principale eccepiva “l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello incidentale, proposto con la Comparsa di Costituzione e Risposta depositata in giudizio il 28-12-2023, perchè avanzato in violazione del termine di cui all'art.343-comma 1-c.p.c.”.
L'eccezione, preliminarmente esaminata per motivi logici, è fondata.
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 del cpc, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello, nel caso in esame l'11.01.2024; l'appellato costituitosi il 28.12.2023 ha, quindi, tardivamente proposto (14 giorni prima dell'udienza di comparizione) l'appello incidentale.
Assume l'appellato che, nel caso di specie, l'udienza era stata differita al 17.01.2024, e quindi l'appello incidentale poteva essere proposto anche venti giorni prima “dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma” e, quindi, entro il 28.12.2024; ma nella fattispecie non è stata fissata pagina 2 di 4 l'udienza ex art. 349 bis, comma 2 c.p.c., in quanto col provvedimento del 03.08.2023 la Corte ha fissato l'udienza ex art. 350 cpc di trattazione dell'appello.
L'appello incidentale viene pertanto dichiarato inammissibile.
La censura svolta dall'appellante principale è, invece, fondata per quanto di ragione.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha accolto la domanda ed annullato il deliberato condominiale.
Consegue che in applicazione dell'art. 91 cpc il primo giudice avrebbe dovuto condannare il al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi nella addotta considerazione CP_1
“della riproposizione, da parte dell'attrice con il secondo e terzo motivo di censura, di questioni già sollevate in altro giudizio tuttora pendente, come in atti documentato” idonea motivazione per la integrale compensazione delle stesse ex art. 92 cpc;
tenuto pure conto che le ulteriori censure sono state svolte in via subordinata e non sono state neppure vagliate dal Tribunale.
Pertanto, il , dovrà rimborsare all'odierna appellante le spese legali del primo grado di CP_1
giudizio che vengono liquidate ex DM 147/22, valore indeterminabile complessità bassa, minimo di tariffa, in € 3.809,00 oltre spese borsuali, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 37/2018 scaglione fino ad € 5.200,00 (decisum), minimo di tariffa.
Trattandosi di impugnazione proposta successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, nella causa civile iscritta al RGN. 924/2023, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra con atto notificato il Parte_1
10.07.2023, contro il per la riforma della sentenza n. Controparte_2
111/2023, pubblicata il 13/01/2023, resa nel procedimento RGN. 3887/2017 dal Tribunale di Bari,
Seconda Sezione Civile, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
accoglie l'appello principale e per lo effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra delle Parte_1
spese legali del giudizio di primo grado che liquida in € 3.809,00, oltre € 355,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed attribuisce in favore dell'avv.
Nicola Rubini dichiaratosi antistatario;
pagina 3 di 4 condanna il CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra delle Parte_1
spese legali del presente grado di giudizio che liquida in € 1.458,00, oltre € 777,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed attribuisce agli avv.ti Amedeo
Rubini e Nicola Rubini dichiaratisi antistatari;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 29.01.2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
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