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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18/2022
promossa da:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Procuratore Generale Monsignor Persona_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Claudio Gattini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Iacomini e Anna Lipponi, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro
, elettivamente domiciliata in Parma presso lo studio dell'Avv. Silvia Controparte_2
Nutini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con
l'ordinanza n.27297/2021 depositata in data 07.10.2019 e meglio illustrati nella parte narrativa del presente atto, confermare in toto le sentenze n. 247/14, 249/14 e 250/14 del
Tribunale di Lucca e, per l'effetto, confermare la revoca dei decreti ingiuntivi n.744/2010
n.745/2010 e n. 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca ed oggetto di opposizione, dichiarando che niente è dovuto dall' alla Sig.ra Controparte_1
per le causali in contestazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di Controparte_2
tutti i gradi del giudizio ivi compreso quelli del giudizio di Cassazione nonché del presente giudizio”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “la signora insiste per CP_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa”, rilevando come nella comparsa di costituzione sia stato chiesto: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi già spiegati nei giudizi di primo e secondo grado contro l'odierna Attrice in riassunzione Controparte_1
– NEL MERITO - confermare in pieno la validità dei decreti
[...] ingiuntivi n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca e per l'effetto condannare al pagamento delle somme ivi riportare, oltre interessi dalla CP_1
domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre RSG 15%, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale punto di partenza occorre prendere in considerazione la presentazione di tre ricorsi monitori, da parte della sig.ra anche nei confronti dell' CP_2 [...]
(di seguito: ES) e concernenti la Controparte_1
richiesta di pagamento dei canoni di locazione (dal 2005 al 2009) in relazione a tre contratti, in cui figuravano rispettivamente come conduttori i sigg.ri Per_2 [...]
e Per_3 Persona_4
Adducendo l'assunzione, in capo all' della garanzia di pagamento di CP_1
tali canoni, la sig.ra aveva quindi chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lucca tre CP_2
distinti decreti ingiuntivi (nn. 744/2010, 745/2010 e 746/2010).
1.1.1) Nei confronti di tali decreti ingiuntivi aveva proposto distinte opposizioni l' radicando i giudizi iscritti ai nn. 3587/2010, 3588/2010 e 3589/2010 RG CP_1
Tribunale di Lucca.
2 Tutte le opposizioni erano fondate sull'assunto per cui, indiscussa la prestazione di garanzia contenuta nei contratti di locazione menzionati dalla (tutti stipulati in CP_2 data 27.8.1999), l' aveva tuttavia comunicato il recesso dalle garanzie prestate CP_1
(come espressamente consentito dall'art. 4 dei contratti predetti) con raccomandate del
29.12.1999, con conseguente validità delle garanzie stesse esclusivamente sino al
30.6.2000.
1.1.2) La sig.ra aveva contestato la fondatezza delle opposizioni in CP_2
questione, eccependone anzitutto la tardività (in quanto erroneamente proposte con atto di citazione invece che con ricorso, come richiesto dalla natura locatizia del contenzioso) ed adducendo comunque l'invalidità del recesso invocato dall' chiedendo infine CP_1
anche il risarcimento dei danni.
1.1.3) Il Tribunale di Lucca, con tre distinte sentenze (nn. 247/2014, 249/2014 e
250/2014, tutte del 29.1.2014) aveva poi accolto le opposizioni formulate dall' CP_1
• respingendo le eccezioni di tardività delle opposizioni, sollevate dalla CP_2
o in quanto il giudizio non era assoggettato al rito locatizio, trattandosi di obbligazione di pagamento scaturente da fideiussione, con conseguente autonomia tra l'obbligo di pagamento gravante sul conduttore e quello gravante sul fideiussore e trattazione con rito ordinario della causa relativa a quest'ultima posizione;
• ritenendo valido ed efficace il recesso operato dall' CP_1
o in quanto anche la raccomandata semplice poteva adempiere alla funzione di comunicazione del recesso stesso e non essendo prescritto il ricorso alla raccomandata a.r..
1.2) La sig.ra aveva quindi proposto appello, impugnando con unico CP_2
atto tutte e tre le predette sentenze (introducendo la causa rubricata al n. 1794/2014 Corte
Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
− era errata la decisione del Tribunale di Lucca di ritenere che i giudizi fossero assoggettati al rito ordinario, trattandosi invece di cause da trattare con rito locatizio, con conseguente inammissibilità delle opposizioni in quanto tardive;
− non poteva condividersi la scissione operata dal giudice di prime cure con riferimento alle posizioni dei conduttori ed a quella del garante in fideiussione;
− non era stata fornita la prova del recesso che, in ogni caso, anche facendo riferimento alle allegazioni dell'ES, non poteva ritenersi attuato in buona fede, in quanto posto in essere dopo soli quattro mesi dalla stipula dei contratti di locazione oggetto di garanzia.
3 In base a tali motivi, la sig.ra aveva chiesto: “voglia l'On.le Corte CP_2
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma delle predette sentenze, previa acquisizione del fascicolo di primo grado delle sentenze qui impugnate e previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze impugnate, In via preliminare - accertare e dichiarare che le opposizioni a decreto ingiuntivo spiegate da sono tardive e pertanto inammissibili per i motivi CP_1 indicati in atti e per l'effetto confermare in pieno la validità dei decreti ingiuntivi opposti
n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca. In via principale - confermare in pieno la validità dei decreti ingiuntivi n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca e per l'effetto condannare al pagamento delle CP_1
somme ivi riportare oltre interessi Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre RSG 15%, CPA e IVA” la riforma integrale della sentenza impugnata”.
1.2.2) L si era costituita in sede di gravame ed aveva contestato in CP_1 radice la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso la sentenza n. 3139/2019 con cui aveva accolto il gravame, ritenendo fondata la censura concernente l'applicabilità al presente giudizio del rito locatizio e, per l'effetto, ritenendo tardive le opposizioni proposte contro i decreti ingiuntivi sopra ricordati.
1.3) l'ES aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, contestando la decisione concernente l'applicabilità del rito locatizio e la conseguente ritenuta tardività delle opposizioni.
1.3.1) Si era costituita la sig.ra opponendosi al gravame. CP_2
1.3.2) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27297/2021 aveva poi accolto il ricorso, rilevando che:
• la stessa Suprema Corte ha “...di recente affermato che "la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto
l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali" (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28827,
Rv. 655789-01);”;
4 • “...non ostano a tale conclusione le considerazioni svolte dalla controricorrente in entrambi i suoi scritti defensionali, giacché, per un verso, è irrilevante la circostanza che i contratti di locazione per cui è giudizio fossero stati sottoscritti dall'ES, dal momento che - come attesta la sentenza impugnata - essa ebbe a firmare nella qualità di garante delle obbligazioni assunte dai tre conduttori”;
• “...d'altra parte, neppure può sostenersi - argomento, in particolare, sviluppato dalla nella memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ., con richiesta di CP_2
rinvio del presente ricorso a pubblica udienza - che quella posta dalla ricorrente sia una questione relativa all'interpretazione del contratto, come tale riservata al giudice di merito;
- che è, difatti, proprio la Corte fiorentina ad affermare che i crediti vennero azionati dalla locatrice, in via monitoria, nel confronti dell "in virtù del rapporto di garanzia", soggiungendo che della sua CP_1
"autonomia e/o persistente accessorietà rispetto a quello di locazione avrebbe potuto discutersi", senza, però, che tale dato influisca sull'esito del presente giudizio, atteso che ravvisandosi, nella specie, una fideiussione avrebbe dovuto trovare applicazione il principio (poi) enunciato dall'arresto di questa Corte già sopra citato, da ribadirsi, vieppiù, ove alla garanzia prestata si fosse riconosciuta natura autonoma;
”.
1.3.2.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, l' ha CP_1 riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, l' ha ripercorso lo sviluppo della causa CP_1
ed ha in particolare evidenziato che:
o la ritenuta applicabilità del rito ordinario alla presente causa comportava la tempestività delle opposizioni promosse nei confronti dei decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dalla sig.ra CP_2
o la facoltà di recesso dall'obbligazione di garanzia era espressamente prevista dai contratti;
o il recesso era stato correttamente esercitato;
o la locatrice aveva atteso cinque anni (dal 2005 al 2010) dall'inizio della morosità, prima di agire contro i conduttori, e ciò aveva rilievo anche ai sensi dell'art. 1956
c.c.
5 Su tali basi, l' ha avanzato le domande ricordate in epigrafe. CP_1
2.2) La sig.ra dopo aver integralmente richiamato l'atto di appello CP_2
originariamente promosso contro le sentenze del Tribunale di Lucca (ed esposto lo stesso nel contesto della comparsa di costituzione nella presente fase di giudizio) ha, nuovamente, contestato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Lucca nelle sentenze predette, in particolare esponendo che il predetto Tribunale non aveva valorizzato la comune intenzione delle parti.
La predetta convenuta in riassunzione ha quindi concluso nei termini in epigrafe trascritti.
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza
6 di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_3
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_3
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando - altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”)
Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulle opposizioni (già) avanzate in prime cure dall' dal momento che le parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle CP_1
allegazioni di primo grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza n. 27297/2021.
7 3.1) La Suprema Corte, come visto, ha accolto il ricorso per Cassazione presentato dall' ritenendo che il presente giudizio debba essere trattato con il rito CP_1
ordinario.
In quest'ottica, dunque, risulta superata la questione concernente la tardività (e dunque l'inammissibilità) delle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dall' trattandosi di eccezione sollevata dalla sig.ra con esclusivo CP_1 CP_2 riferimento all'applicabilità del rito locatizio.
3.2) Per quanto poi concerne il merito delle opposizioni in oggetto, deve rilevarsi come vi sia documentale riscontro (ed è comunque pacifico) che nei contratti di locazione intercorsi in data 27.8.1999 figurasse l'assunzione da parte dell' dell'obbligo CP_1
di garanzia del pagamento dei canoni di locazione, in solido con i conduttori.
Parimenti indiscusso (e documentalmente riscontrato) è che in tali contratti fosse stata prevista la possibilità per l'ES (oltre che per i conduttori) di “...recedere in modo autonomo e disgiunto in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima”.
3.2.1) Il contenuto della previsione contrattuale in oggetto si presenta in modo piuttosto nitido e risulta stabilire la facoltà di recesso, in capo (per quanto qui interessa) all'ES, se non sotto il profilo dei modi (con raccomandata) e dei tempi (con almeno sei mesi di anticipo).
Niente altro risulta stabilito sul punto e, proprio in considerazione del fatto che nella previsione contrattuale in oggetto è contenuta l'espressa possibilità che il recesso in questione potesse essere “disgiunto” (e cioè suscettibile di essere posto in essere sia dal conduttore che dal garante), deve ritenersi che non vi fosse (e non vi sia) alcun vincolo al permanere dell'obbligazione di garanzia sino alla permanenza del rapporto di locazione.
In quest'ottica non è condivisibile la prospettazione operata dalla sig.ra CP_2
secondo cui la decisione di addivenire alla stipula dei contratti in oggetto era stata determinata dalla posizione di garanzia assunta dall' stante l'altrimenti CP_1
inaffidabilità contrattuale dei conduttori.
Del resto, così come la sig.ra aveva letto, compreso ed accettato la CP_2 garanzia prestata dall'ES, analogamente la stessa risulta aver letto, CP_2
compreso ed accettato la previsione concernente la facoltà di recesso, non essendo dato individuare motivi (che, del resto, non risultano addotti) in ordine ad eventuali fraintendimenti di quest'ultima previsione, rispetto all'altra.
Nessuna delle previsioni contrattuali in questioni appare peraltro suscettibile di essere intesa nel senso che il recesso dell' dall'obbligazione di garanzia CP_1 avrebbe potuto essere esercitato solo in ipotesi di contestuale rilascio dell'immobile (come
8 sostenuto dalla in prime cure: “Il recesso disgiunto del Conduttore e/o della CP_2 senza la restituzione dell'immobile – come invece pretende l'Attrice – non ha CP_1 ragion d'essere”), dal momento che la lettera della previsione contrattuale in oggetto contempla espressamente proprio la possibilità di recesso “disgiunto”.
Nulla, infine, consente di ravvisare un'ipotetica “comune volontà delle parti” prospettata dalla al fine di sostenere che il rapporto di locazione e quello di CP_2
garanzia dovessero necessariamente perdurare contestualmente (in chiarissimo contrasto con la previsione contrattuale, peraltro), dal momento che non risulta valorizzabile in tal senso alcun elemento istruttorio e che la stessa sig.ra ha, in tale prospettiva, CP_2
unicamente evidenziato la personale condizione di tranquillità soggettiva, rassicurata dall'assunzione di garanzia da parte dell' e che, tuttavia, non risulta svolgere CP_1 alcun utile ruolo ermeneutico nell'interpretazione del contratto, non constando in alcun modo che tale percezione fosse, appunto, “comune” anche alla stessa CP_1
3.2.2) Appurato quindi che l' poteva esercitare il recesso in questione, CP_1
deve poi rilevarsi come la sig.ra abbia contestato la sussistenza della CP_2
comunicazione del recesso, da parte della stessa unicamente con riferimento CP_1
al rapporto di locazione oggetto della causa rubricata al n. 3588/2010 RG Tribunale di
Lucca, decisa con la sentenza 247/2014.
Nel contesto dell'atto di appello, espressamente e letteralmente richiamato nella comparsa di costituzione nella presente fase di giudizio (che, si ripete, non si struttura come un giudizio di gravame), la predetta sig.ra ha infatti esposto – quanto al CP_2
profilo concernente la prova della spedizione e della ricezione della comunicazione di recesso – che “... la pronuncia sul punto si rende necessaria solo nell'ambito della sentenza n. 247/2014 mentre assolutamente non dovuta e superflua risulta nell'ambito delle sentenze n. 249/2014 e 250/2014. Ciò in quanto non ha prodotto la ricevuta CP_1
di ritorno della raccomandata di recesso solo nel giudizio RG 3588/2010 e CP_2 aveva fatto richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di quel giudizio”.
3.2.2.1) La questione concernente l'effettiva esistenza di una comunicazione di recesso dall'obbligazione di garanzia prestata dall'ES, dunque, si pone esclusivamente con riferimento al rapporto di locazione sopra menzionato e non con riferimento agli altri due oggetto del contenzioso in esame.
A) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come la causa rubricata al n.
3588/2010 RG Tribunale di Lucca abbia avuto ad oggetto il contratto di locazione intercorso tra la sig.ra e la sig.ra con riferimento ad una morosità CP_2 Parte_1 pari ad € 33.517,90.
9 Nel contesto della comparsa di costituzione dimessa in tale causa, tuttavia, non risulta sollevata alcuna contestazione in ordine all'effettivo invio della comunicazione di recesso, da parte dell' con riferimento alla più volte menzionata obbligazione CP_1
di garanzia.
Le difese svolte in tale contesto da parte della sig.ra infatti, risultano CP_2
attenere a:
- la durata della garanzia, da parametrare necessariamente alla durata del contratto di locazione e senza dunque possibilità di recesso anticipato (- nei termini già precedentemente affrontati -);
- la radicale violazione del canone comportamentale della buona fede, da parte dell' nell'effettuare il recesso dopo tre mesi dalla stipula del contratto, CP_1 tale da integrare un abuso del diritto e da determinate l'illegittimità e l'invalidità del recesso stesso.
Solo nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risulta per la prima volta argomentato che l' “...non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione CP_1 della raccomandata che riporta l'invocato recesso dal contratto da parte della opposta convenuta. La Convenuta, dato il lungo tempo trascorso (oltre 11 anni) non ha prova né memoria di aver ricevuto tale lettera, pertanto, senza in alcun modo voler ammettere la validità del contenuto di tale missiva, si formula istanza per l'esibizione di documento ex art. 210 cpc con riferimento alla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato comunicato il preteso recesso di controparte dal Contratto”.
Ciò, peraltro, andando in contrasto con quanto argomentato dalla nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta dove, invece, l'esercizio del recesso era stato prospettato sostanzialmente come un fatto acquisito, sulla scorta del quale era stato lamentato il carattere abusivo della condotta dell'ES (“Viene allora naturale pensare che la volontà di di recedere dal contratto SOLO DOPO TRE MESI dalla CP_1
sua sottoscrizione fosse preordinata ad uno schema ingannevole nei confronti della convenuta locatrice...”).
B) Il giudice di prime cure, sul punto, aveva comunque poi ritenuto che l'onere della prova in ordine all'esercizio del recesso fosse stato soddisfatto, esponendo che
“...siffatto onere da parte del fideiussore risulta osservato (cfr raccomandata 29 dicembre
1999 sub doc. 3 versato in atti), non prescrivendo il contratto la necessità dell'uso di altre forme (raccomandata a.r.); che pertanto rileva ai fini specifici l'insegnamento di Cass. N.
12954/2007, secondo cui, “la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – prova certa della spedizione e da essa consegue la
10 presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. Tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari” per ulteriori approfondimenti cfr Cass. n. 13488/2011; che siffatto insegnamento, pienamente condivisibile, appare applicabile alla presente fattispecie (devesi quindi respingere, siccome esplorativa, la richiesta ex art 210 cod.proc.civ.)”.
C) Nell'atto di appello, come detto cumulativamente proposto nei confronti di tutte e tre le sentenze rese nelle cause di opposizione a D.I. promosse dal' la sig.ra CP_1 ha argomentato sul punto specifico che “Innanzitutto, si rileva che la pronuncia CP_2 sul punto si rende necessaria solo nell'ambito della sentenza n. 247/2014 mentre assolutamente non dovuta e superflua risulta nell'ambito delle sentenze n. 249/2014 e
250/2014. Ciò in quanto non ha prodotto la ricevuta di ritorno della CP_1
raccomandata di recesso solo nel giudizio RG 3588/2010 e aveva fatto CP_2 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di quel giudizio. Alla luce di quanto precede, la Sig.ra chiede che tale parte venga elisa dalle sentenze n. 249/2014 CP_2
e 250/2014, mentre chiede la modifica delle suddette parti nella sentenza n.247/2014 in favore di una pronuncia che affermi: CC non ha provato di aver adempiuto CP_1 all'onere di recesso, diversamente da quanto avvenuto con gli altri due contratti del tutto simili, in essere con .”. CP_2
Tale impianto argomentativo, come detto, risulta espressamente richiamato nella comparsa di costituzione dimessa dalla sig.ra nel presente giudizio di rinvio. CP_2
3.2.2.2) Così tratteggiato il quadro di riferimento, ritiene il collegio che debba concludersi nel senso dell'invio della comunicazione di recesso da parte dell' CP_1
anche con riferimento al contratto di locazione intercorso tra la sig.ra e CP_2 [...]
Pt_1
In proposito va infatti anzitutto rilevato come risulti in atti la comunicazione del
29.12.1999 concernente il recesso dell' dalla garanzia prestata per il CP_1
pagamento dei canoni locativi relativi al predetto contratto.
Di tale comunicazione risulta dimessa altresì l'accettazione della raccomanda, anche se non la cartolina di ritorno.
Dunque, rilevato che il contratto intercorso tra le parti non contemplava il necessario ricorso a forme predeterminate per la comunicazione del recesso, deve ricordarsi come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata
11 dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (così, da ultimo, Cass. 511 dell'11.10.2019, nel solco interpretativo già tracciato da Cass. 24015 del 12.10.2017, Cass. 13488 del
20.6.2011), con l'ulteriore precisazione per cui “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento”
(così Cass. 31845 del 27.10.2022).
In quest'ottica, va quindi rilevato come la sig.ra non abbia mai CP_2 contestato la regolarità dell'attestazione rilasciata dal servizio postale in ordine all'invio della comunicazione, limitandosi a dedurre di non aver “prova né memoria di aver ricevuto tale lettera” e dunque con una contestazione la cui genericità (al netto del carattere contraddittorio con le allegazioni originariamente esposte nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio) appare agevolmente superabile sulla scorta del principio presuntivo nitidamente tracciato dalla Suprema Corte.
4) In base alle considerazioni che precedono, devono quindi ritenersi fondate le opposizioni proposte dall' nei confronti dei decreti ingiuntivi in precedenza CP_1
menzionati, con conseguente declaratoria della non debenza degli importi chiesti in via monitoria dalla sig.ra e revoca dei decreti ingiuntivi opposti. CP_2
5) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite. Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
12 tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dalla sig.ra CP_2
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, debbano essere poste a carico della sig.ra secondo CP_2
la liquidazione operata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore complessivo della causa con riferimento agli importi chiesti in sede monitoria) di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito Controparte_1 dell'ordinanza n. 27297/2021 della Corte di Cassazione, così statuisce:
13 1) accoglie le opposizioni proposte da Controparte_1
nei confronti dei decreti ingiuntivi nn. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 del
[...]
Tribunale di Lucca e, per l'effetto, dichiara la non debenza di alcun importo da parte di a con Controparte_1 Controparte_2
riferimento ai canoni di locazione indicati nei predetti decreti ingiuntivi, di cui dispone la revoca;
2) condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite dei pregressi gradi di giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 3139/2019 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00 per compenso, di cui € 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18/2022
promossa da:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Procuratore Generale Monsignor Persona_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Claudio Gattini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Iacomini e Anna Lipponi, come da procura in atti.
PARTE ATTRICE in riassunzione
contro
, elettivamente domiciliata in Parma presso lo studio dell'Avv. Silvia Controparte_2
Nutini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA in riassunzione
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con
l'ordinanza n.27297/2021 depositata in data 07.10.2019 e meglio illustrati nella parte narrativa del presente atto, confermare in toto le sentenze n. 247/14, 249/14 e 250/14 del
Tribunale di Lucca e, per l'effetto, confermare la revoca dei decreti ingiuntivi n.744/2010
n.745/2010 e n. 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca ed oggetto di opposizione, dichiarando che niente è dovuto dall' alla Sig.ra Controparte_1
per le causali in contestazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di Controparte_2
tutti i gradi del giudizio ivi compreso quelli del giudizio di Cassazione nonché del presente giudizio”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “la signora insiste per CP_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa”, rilevando come nella comparsa di costituzione sia stato chiesto: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi già spiegati nei giudizi di primo e secondo grado contro l'odierna Attrice in riassunzione Controparte_1
– NEL MERITO - confermare in pieno la validità dei decreti
[...] ingiuntivi n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca e per l'effetto condannare al pagamento delle somme ivi riportare, oltre interessi dalla CP_1
domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre RSG 15%, CPA e IVA come per legge”.
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa è opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale punto di partenza occorre prendere in considerazione la presentazione di tre ricorsi monitori, da parte della sig.ra anche nei confronti dell' CP_2 [...]
(di seguito: ES) e concernenti la Controparte_1
richiesta di pagamento dei canoni di locazione (dal 2005 al 2009) in relazione a tre contratti, in cui figuravano rispettivamente come conduttori i sigg.ri Per_2 [...]
e Per_3 Persona_4
Adducendo l'assunzione, in capo all' della garanzia di pagamento di CP_1
tali canoni, la sig.ra aveva quindi chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lucca tre CP_2
distinti decreti ingiuntivi (nn. 744/2010, 745/2010 e 746/2010).
1.1.1) Nei confronti di tali decreti ingiuntivi aveva proposto distinte opposizioni l' radicando i giudizi iscritti ai nn. 3587/2010, 3588/2010 e 3589/2010 RG CP_1
Tribunale di Lucca.
2 Tutte le opposizioni erano fondate sull'assunto per cui, indiscussa la prestazione di garanzia contenuta nei contratti di locazione menzionati dalla (tutti stipulati in CP_2 data 27.8.1999), l' aveva tuttavia comunicato il recesso dalle garanzie prestate CP_1
(come espressamente consentito dall'art. 4 dei contratti predetti) con raccomandate del
29.12.1999, con conseguente validità delle garanzie stesse esclusivamente sino al
30.6.2000.
1.1.2) La sig.ra aveva contestato la fondatezza delle opposizioni in CP_2
questione, eccependone anzitutto la tardività (in quanto erroneamente proposte con atto di citazione invece che con ricorso, come richiesto dalla natura locatizia del contenzioso) ed adducendo comunque l'invalidità del recesso invocato dall' chiedendo infine CP_1
anche il risarcimento dei danni.
1.1.3) Il Tribunale di Lucca, con tre distinte sentenze (nn. 247/2014, 249/2014 e
250/2014, tutte del 29.1.2014) aveva poi accolto le opposizioni formulate dall' CP_1
• respingendo le eccezioni di tardività delle opposizioni, sollevate dalla CP_2
o in quanto il giudizio non era assoggettato al rito locatizio, trattandosi di obbligazione di pagamento scaturente da fideiussione, con conseguente autonomia tra l'obbligo di pagamento gravante sul conduttore e quello gravante sul fideiussore e trattazione con rito ordinario della causa relativa a quest'ultima posizione;
• ritenendo valido ed efficace il recesso operato dall' CP_1
o in quanto anche la raccomandata semplice poteva adempiere alla funzione di comunicazione del recesso stesso e non essendo prescritto il ricorso alla raccomandata a.r..
1.2) La sig.ra aveva quindi proposto appello, impugnando con unico CP_2
atto tutte e tre le predette sentenze (introducendo la causa rubricata al n. 1794/2014 Corte
Appello Firenze).
1.2.1) Tale gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
− era errata la decisione del Tribunale di Lucca di ritenere che i giudizi fossero assoggettati al rito ordinario, trattandosi invece di cause da trattare con rito locatizio, con conseguente inammissibilità delle opposizioni in quanto tardive;
− non poteva condividersi la scissione operata dal giudice di prime cure con riferimento alle posizioni dei conduttori ed a quella del garante in fideiussione;
− non era stata fornita la prova del recesso che, in ogni caso, anche facendo riferimento alle allegazioni dell'ES, non poteva ritenersi attuato in buona fede, in quanto posto in essere dopo soli quattro mesi dalla stipula dei contratti di locazione oggetto di garanzia.
3 In base a tali motivi, la sig.ra aveva chiesto: “voglia l'On.le Corte CP_2
d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma delle predette sentenze, previa acquisizione del fascicolo di primo grado delle sentenze qui impugnate e previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle sentenze impugnate, In via preliminare - accertare e dichiarare che le opposizioni a decreto ingiuntivo spiegate da sono tardive e pertanto inammissibili per i motivi CP_1 indicati in atti e per l'effetto confermare in pieno la validità dei decreti ingiuntivi opposti
n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca. In via principale - confermare in pieno la validità dei decreti ingiuntivi n. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 emessi dal Tribunale di Lucca e per l'effetto condannare al pagamento delle CP_1
somme ivi riportare oltre interessi Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre RSG 15%, CPA e IVA” la riforma integrale della sentenza impugnata”.
1.2.2) L si era costituita in sede di gravame ed aveva contestato in CP_1 radice la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione.
1.2.3) La Corte d'Appello aveva infine reso la sentenza n. 3139/2019 con cui aveva accolto il gravame, ritenendo fondata la censura concernente l'applicabilità al presente giudizio del rito locatizio e, per l'effetto, ritenendo tardive le opposizioni proposte contro i decreti ingiuntivi sopra ricordati.
1.3) l'ES aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, contestando la decisione concernente l'applicabilità del rito locatizio e la conseguente ritenuta tardività delle opposizioni.
1.3.1) Si era costituita la sig.ra opponendosi al gravame. CP_2
1.3.2) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27297/2021 aveva poi accolto il ricorso, rilevando che:
• la stessa Suprema Corte ha “...di recente affermato che "la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto
l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale;
anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali" (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28827,
Rv. 655789-01);”;
4 • “...non ostano a tale conclusione le considerazioni svolte dalla controricorrente in entrambi i suoi scritti defensionali, giacché, per un verso, è irrilevante la circostanza che i contratti di locazione per cui è giudizio fossero stati sottoscritti dall'ES, dal momento che - come attesta la sentenza impugnata - essa ebbe a firmare nella qualità di garante delle obbligazioni assunte dai tre conduttori”;
• “...d'altra parte, neppure può sostenersi - argomento, in particolare, sviluppato dalla nella memoria ex art. 380- bis cod. proc. civ., con richiesta di CP_2
rinvio del presente ricorso a pubblica udienza - che quella posta dalla ricorrente sia una questione relativa all'interpretazione del contratto, come tale riservata al giudice di merito;
- che è, difatti, proprio la Corte fiorentina ad affermare che i crediti vennero azionati dalla locatrice, in via monitoria, nel confronti dell "in virtù del rapporto di garanzia", soggiungendo che della sua CP_1
"autonomia e/o persistente accessorietà rispetto a quello di locazione avrebbe potuto discutersi", senza, però, che tale dato influisca sull'esito del presente giudizio, atteso che ravvisandosi, nella specie, una fideiussione avrebbe dovuto trovare applicazione il principio (poi) enunciato dall'arresto di questa Corte già sopra citato, da ribadirsi, vieppiù, ove alla garanzia prestata si fosse riconosciuta natura autonoma;
”.
1.3.2.1) Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio”.
2) All'esito della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, l' ha CP_1 riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata Corte d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, l' ha ripercorso lo sviluppo della causa CP_1
ed ha in particolare evidenziato che:
o la ritenuta applicabilità del rito ordinario alla presente causa comportava la tempestività delle opposizioni promosse nei confronti dei decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dalla sig.ra CP_2
o la facoltà di recesso dall'obbligazione di garanzia era espressamente prevista dai contratti;
o il recesso era stato correttamente esercitato;
o la locatrice aveva atteso cinque anni (dal 2005 al 2010) dall'inizio della morosità, prima di agire contro i conduttori, e ciò aveva rilievo anche ai sensi dell'art. 1956
c.c.
5 Su tali basi, l' ha avanzato le domande ricordate in epigrafe. CP_1
2.2) La sig.ra dopo aver integralmente richiamato l'atto di appello CP_2
originariamente promosso contro le sentenze del Tribunale di Lucca (ed esposto lo stesso nel contesto della comparsa di costituzione nella presente fase di giudizio) ha, nuovamente, contestato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Lucca nelle sentenze predette, in particolare esponendo che il predetto Tribunale non aveva valorizzato la comune intenzione delle parti.
La predetta convenuta in riassunzione ha quindi concluso nei termini in epigrafe trascritti.
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art.393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza
6 di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_3
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza- statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr.
Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_3
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando - altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”)
Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati, occorre statuire direttamente sulle opposizioni (già) avanzate in prime cure dall' dal momento che le parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle CP_1
allegazioni di primo grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza n. 27297/2021.
7 3.1) La Suprema Corte, come visto, ha accolto il ricorso per Cassazione presentato dall' ritenendo che il presente giudizio debba essere trattato con il rito CP_1
ordinario.
In quest'ottica, dunque, risulta superata la questione concernente la tardività (e dunque l'inammissibilità) delle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dall' trattandosi di eccezione sollevata dalla sig.ra con esclusivo CP_1 CP_2 riferimento all'applicabilità del rito locatizio.
3.2) Per quanto poi concerne il merito delle opposizioni in oggetto, deve rilevarsi come vi sia documentale riscontro (ed è comunque pacifico) che nei contratti di locazione intercorsi in data 27.8.1999 figurasse l'assunzione da parte dell' dell'obbligo CP_1
di garanzia del pagamento dei canoni di locazione, in solido con i conduttori.
Parimenti indiscusso (e documentalmente riscontrato) è che in tali contratti fosse stata prevista la possibilità per l'ES (oltre che per i conduttori) di “...recedere in modo autonomo e disgiunto in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima”.
3.2.1) Il contenuto della previsione contrattuale in oggetto si presenta in modo piuttosto nitido e risulta stabilire la facoltà di recesso, in capo (per quanto qui interessa) all'ES, se non sotto il profilo dei modi (con raccomandata) e dei tempi (con almeno sei mesi di anticipo).
Niente altro risulta stabilito sul punto e, proprio in considerazione del fatto che nella previsione contrattuale in oggetto è contenuta l'espressa possibilità che il recesso in questione potesse essere “disgiunto” (e cioè suscettibile di essere posto in essere sia dal conduttore che dal garante), deve ritenersi che non vi fosse (e non vi sia) alcun vincolo al permanere dell'obbligazione di garanzia sino alla permanenza del rapporto di locazione.
In quest'ottica non è condivisibile la prospettazione operata dalla sig.ra CP_2
secondo cui la decisione di addivenire alla stipula dei contratti in oggetto era stata determinata dalla posizione di garanzia assunta dall' stante l'altrimenti CP_1
inaffidabilità contrattuale dei conduttori.
Del resto, così come la sig.ra aveva letto, compreso ed accettato la CP_2 garanzia prestata dall'ES, analogamente la stessa risulta aver letto, CP_2
compreso ed accettato la previsione concernente la facoltà di recesso, non essendo dato individuare motivi (che, del resto, non risultano addotti) in ordine ad eventuali fraintendimenti di quest'ultima previsione, rispetto all'altra.
Nessuna delle previsioni contrattuali in questioni appare peraltro suscettibile di essere intesa nel senso che il recesso dell' dall'obbligazione di garanzia CP_1 avrebbe potuto essere esercitato solo in ipotesi di contestuale rilascio dell'immobile (come
8 sostenuto dalla in prime cure: “Il recesso disgiunto del Conduttore e/o della CP_2 senza la restituzione dell'immobile – come invece pretende l'Attrice – non ha CP_1 ragion d'essere”), dal momento che la lettera della previsione contrattuale in oggetto contempla espressamente proprio la possibilità di recesso “disgiunto”.
Nulla, infine, consente di ravvisare un'ipotetica “comune volontà delle parti” prospettata dalla al fine di sostenere che il rapporto di locazione e quello di CP_2
garanzia dovessero necessariamente perdurare contestualmente (in chiarissimo contrasto con la previsione contrattuale, peraltro), dal momento che non risulta valorizzabile in tal senso alcun elemento istruttorio e che la stessa sig.ra ha, in tale prospettiva, CP_2
unicamente evidenziato la personale condizione di tranquillità soggettiva, rassicurata dall'assunzione di garanzia da parte dell' e che, tuttavia, non risulta svolgere CP_1 alcun utile ruolo ermeneutico nell'interpretazione del contratto, non constando in alcun modo che tale percezione fosse, appunto, “comune” anche alla stessa CP_1
3.2.2) Appurato quindi che l' poteva esercitare il recesso in questione, CP_1
deve poi rilevarsi come la sig.ra abbia contestato la sussistenza della CP_2
comunicazione del recesso, da parte della stessa unicamente con riferimento CP_1
al rapporto di locazione oggetto della causa rubricata al n. 3588/2010 RG Tribunale di
Lucca, decisa con la sentenza 247/2014.
Nel contesto dell'atto di appello, espressamente e letteralmente richiamato nella comparsa di costituzione nella presente fase di giudizio (che, si ripete, non si struttura come un giudizio di gravame), la predetta sig.ra ha infatti esposto – quanto al CP_2
profilo concernente la prova della spedizione e della ricezione della comunicazione di recesso – che “... la pronuncia sul punto si rende necessaria solo nell'ambito della sentenza n. 247/2014 mentre assolutamente non dovuta e superflua risulta nell'ambito delle sentenze n. 249/2014 e 250/2014. Ciò in quanto non ha prodotto la ricevuta CP_1
di ritorno della raccomandata di recesso solo nel giudizio RG 3588/2010 e CP_2 aveva fatto richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di quel giudizio”.
3.2.2.1) La questione concernente l'effettiva esistenza di una comunicazione di recesso dall'obbligazione di garanzia prestata dall'ES, dunque, si pone esclusivamente con riferimento al rapporto di locazione sopra menzionato e non con riferimento agli altri due oggetto del contenzioso in esame.
A) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come la causa rubricata al n.
3588/2010 RG Tribunale di Lucca abbia avuto ad oggetto il contratto di locazione intercorso tra la sig.ra e la sig.ra con riferimento ad una morosità CP_2 Parte_1 pari ad € 33.517,90.
9 Nel contesto della comparsa di costituzione dimessa in tale causa, tuttavia, non risulta sollevata alcuna contestazione in ordine all'effettivo invio della comunicazione di recesso, da parte dell' con riferimento alla più volte menzionata obbligazione CP_1
di garanzia.
Le difese svolte in tale contesto da parte della sig.ra infatti, risultano CP_2
attenere a:
- la durata della garanzia, da parametrare necessariamente alla durata del contratto di locazione e senza dunque possibilità di recesso anticipato (- nei termini già precedentemente affrontati -);
- la radicale violazione del canone comportamentale della buona fede, da parte dell' nell'effettuare il recesso dopo tre mesi dalla stipula del contratto, CP_1 tale da integrare un abuso del diritto e da determinate l'illegittimità e l'invalidità del recesso stesso.
Solo nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risulta per la prima volta argomentato che l' “...non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione CP_1 della raccomandata che riporta l'invocato recesso dal contratto da parte della opposta convenuta. La Convenuta, dato il lungo tempo trascorso (oltre 11 anni) non ha prova né memoria di aver ricevuto tale lettera, pertanto, senza in alcun modo voler ammettere la validità del contenuto di tale missiva, si formula istanza per l'esibizione di documento ex art. 210 cpc con riferimento alla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato comunicato il preteso recesso di controparte dal Contratto”.
Ciò, peraltro, andando in contrasto con quanto argomentato dalla nella CP_2 comparsa di costituzione e risposta dove, invece, l'esercizio del recesso era stato prospettato sostanzialmente come un fatto acquisito, sulla scorta del quale era stato lamentato il carattere abusivo della condotta dell'ES (“Viene allora naturale pensare che la volontà di di recedere dal contratto SOLO DOPO TRE MESI dalla CP_1
sua sottoscrizione fosse preordinata ad uno schema ingannevole nei confronti della convenuta locatrice...”).
B) Il giudice di prime cure, sul punto, aveva comunque poi ritenuto che l'onere della prova in ordine all'esercizio del recesso fosse stato soddisfatto, esponendo che
“...siffatto onere da parte del fideiussore risulta osservato (cfr raccomandata 29 dicembre
1999 sub doc. 3 versato in atti), non prescrivendo il contratto la necessità dell'uso di altre forme (raccomandata a.r.); che pertanto rileva ai fini specifici l'insegnamento di Cass. N.
12954/2007, secondo cui, “la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – prova certa della spedizione e da essa consegue la
10 presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. Tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari” per ulteriori approfondimenti cfr Cass. n. 13488/2011; che siffatto insegnamento, pienamente condivisibile, appare applicabile alla presente fattispecie (devesi quindi respingere, siccome esplorativa, la richiesta ex art 210 cod.proc.civ.)”.
C) Nell'atto di appello, come detto cumulativamente proposto nei confronti di tutte e tre le sentenze rese nelle cause di opposizione a D.I. promosse dal' la sig.ra CP_1 ha argomentato sul punto specifico che “Innanzitutto, si rileva che la pronuncia CP_2 sul punto si rende necessaria solo nell'ambito della sentenza n. 247/2014 mentre assolutamente non dovuta e superflua risulta nell'ambito delle sentenze n. 249/2014 e
250/2014. Ciò in quanto non ha prodotto la ricevuta di ritorno della CP_1
raccomandata di recesso solo nel giudizio RG 3588/2010 e aveva fatto CP_2 richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di quel giudizio. Alla luce di quanto precede, la Sig.ra chiede che tale parte venga elisa dalle sentenze n. 249/2014 CP_2
e 250/2014, mentre chiede la modifica delle suddette parti nella sentenza n.247/2014 in favore di una pronuncia che affermi: CC non ha provato di aver adempiuto CP_1 all'onere di recesso, diversamente da quanto avvenuto con gli altri due contratti del tutto simili, in essere con .”. CP_2
Tale impianto argomentativo, come detto, risulta espressamente richiamato nella comparsa di costituzione dimessa dalla sig.ra nel presente giudizio di rinvio. CP_2
3.2.2.2) Così tratteggiato il quadro di riferimento, ritiene il collegio che debba concludersi nel senso dell'invio della comunicazione di recesso da parte dell' CP_1
anche con riferimento al contratto di locazione intercorso tra la sig.ra e CP_2 [...]
Pt_1
In proposito va infatti anzitutto rilevato come risulti in atti la comunicazione del
29.12.1999 concernente il recesso dell' dalla garanzia prestata per il CP_1
pagamento dei canoni locativi relativi al predetto contratto.
Di tale comunicazione risulta dimessa altresì l'accettazione della raccomanda, anche se non la cartolina di ritorno.
Dunque, rilevato che il contratto intercorso tra le parti non contemplava il necessario ricorso a forme predeterminate per la comunicazione del recesso, deve ricordarsi come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata
11 dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (così, da ultimo, Cass. 511 dell'11.10.2019, nel solco interpretativo già tracciato da Cass. 24015 del 12.10.2017, Cass. 13488 del
20.6.2011), con l'ulteriore precisazione per cui “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento”
(così Cass. 31845 del 27.10.2022).
In quest'ottica, va quindi rilevato come la sig.ra non abbia mai CP_2 contestato la regolarità dell'attestazione rilasciata dal servizio postale in ordine all'invio della comunicazione, limitandosi a dedurre di non aver “prova né memoria di aver ricevuto tale lettera” e dunque con una contestazione la cui genericità (al netto del carattere contraddittorio con le allegazioni originariamente esposte nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio) appare agevolmente superabile sulla scorta del principio presuntivo nitidamente tracciato dalla Suprema Corte.
4) In base alle considerazioni che precedono, devono quindi ritenersi fondate le opposizioni proposte dall' nei confronti dei decreti ingiuntivi in precedenza CP_1
menzionati, con conseguente declaratoria della non debenza degli importi chiesti in via monitoria dalla sig.ra e revoca dei decreti ingiuntivi opposti. CP_2
5) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite. Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
In proposito si ricorda come la Corte di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
12 tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dalla sig.ra CP_2
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, debbano essere poste a carico della sig.ra secondo CP_2
la liquidazione operata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore complessivo della causa con riferimento agli importi chiesti in sede monitoria) di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito Controparte_1 dell'ordinanza n. 27297/2021 della Corte di Cassazione, così statuisce:
13 1) accoglie le opposizioni proposte da Controparte_1
nei confronti dei decreti ingiuntivi nn. 744/2010, 745/2010 e 746/2010 del
[...]
Tribunale di Lucca e, per l'effetto, dichiara la non debenza di alcun importo da parte di a con Controparte_1 Controparte_2
riferimento ai canoni di locazione indicati nei predetti decreti ingiuntivi, di cui dispone la revoca;
2) condanna a rifondere a Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite dei pregressi gradi di giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 3139/2019 della Corte d'Appello di
Firenze), in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 7.655,00 per compenso, di cui € 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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