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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato CALCAGNO DANIELA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
TASSI BARBARA e dall'Avv. BELMONTE MARIELLA
RESISTENTE
pagina 1 di 7
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MODENA in data
16/10/1993 e dalla loro unione è nata la IG in data 16/07/1999. Persona_1
2. Con ricorso depositato in data 14/03/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, oltre ad altre questioni accessorie e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, di rimettere la causa in istruttoria per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. All'udienza dell'11/09/2024, nessuno è comparso per parte resistente. Il
procuratore di parte ricorrente ha chiesto un termine per procedere ad una nuova notifica e il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 05/02/2025.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 30/12/2024, la resistente,
associandosi alla richiesta di parte ricorrente di pronuncia di separazione e divorzio e chiedendo, invece, una differente regolamentazione per le questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza del 05/02/2025 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. ed è stata nominata quale C.T.U.
la dott.ssa al fine di verificare la capacità reddituale delle parti. Persona_2
pagina 2 di 7 6. In data 28/02/2025 le parti hanno depositato istanza congiunta per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e trattazione di udienza con deposito di note scritte, dando atto che, nelle more del giudizio, hanno ritenuto di definire il procedimento mediante accordo che tenga in considerazione le esigenze di
Per mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rinunciando espressamente a tutte le ulteriori domande spiegate in atti;
alla luce di quanto sopra, le parti hanno, altresì, chiesto di disporsi revoca della disposta C.T.U.
7. Con provvedimento del 28/02/2025, il Giudice, rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo, ha revocato l'incarico al C.T.U. ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza del 02/04/2025, da svolgersi in forma scritta.
8. Con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte relative alla separazione:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniug , ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 151 c.c., con espressa rinuncia da parte del marito all'avanzata richiesta di addebito nei confronti della moglie.
2) Ordinare al Comune di Modena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Modena il 16.10.1993 e trascritto nel relativo registro dello Stato Civile di quel Comune al n. 445 p.2 s.A.
3) Con decorrenza dal mese di maggio 2025 ovvero, se anteriore, dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, dirsi tenut a versare in favore Parte_1
Per d , a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figli , CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e attualmente convivente con pagina 3 di 7 la madre, la somma mensile di Euro 800,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CP_1
alle note coordinate bancarie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4) Darsi atto ch rinuncia all'avanzata domanda di restituzione in favore CP_1
della IG della somma di Euro 4.000,00 o quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, riconoscendo espressamente la propria carenza di legittimazione attiva e che, in ogni caso, nulla è dovuto d a tale titolo. Parte_1
5) Darsi atto che rinuncia all'avanzata domanda di versamento in CP_1
proprio favore della somma di Euro 100.000,00, o la somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario della
Per IG dalla data della separazione di fatto dei coniugi (settembre 2004) sino ad oggi, con esclusione del solo periodo in cui la IG è rimasta con il padre o con i nonni paterni (settembre 2010 - primavera 2015), riconoscendo espressamente che nulla è dovuto d a tale titolo. Parte_1
6) Darsi atto ch rinuncia all'avanzata domanda di contributo al proprio CP_1
mantenimento, riconoscendo espressamente di essere, com , titolare Parte_1
di reddito da lavoro e, quindi, economicamente autosufficiente.
7) Darsi atto che , per il periodo intercorrente fra la sentenza non Parte_1
definitiva di separazione e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
si dichiara disponibile a fungere da garante, entro i limiti di impegno economico e con le modalità in cui lo sta già facendo ora per l'abitazione sita in Modena, Via
pagina 4 di 7 Bacone n. 27, nell'ipotesi di stipula di un nuovo contratto di locazione da parte di per un diverso immobile ove intenda fissare la residenza propria e della CP_1
Per IG;
interverrà come garante, nei termini e limiti Parte_1
soprarichiamati, solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile, ai fini del perfezionamento del contratto di locazione, rifiuti espressamente la possibilità per di fornire autonoma garanzia attraverso apposita fideiussione bancaria CP_1
o assicurativa e richieda la presenza di un soggetto terzo come garante;
la disponibilità
d a fungere da garante verrà comunque meno nell'ipotesi in cui nel Parte_1
frattempo cessi la convivenza di madre e IG.
8) Darsi atto che, qualor manifesti la volontà di procedere all'acquisto CP_1
Per di un immobile ove intenda fissare la residenza propria e della IG , Pt_1
si riserva la facoltà di valutare la possibilità di fornire idonea garanzia personale
[...]
all'istituto bancario che erogherà il mutuo.
9) Darsi atto che i coniugi riconoscono espressamente di avere già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione, sicché nulla resta tra di loro in sospeso se non l'attuazione di quanto qui convenuto.
10) Darsi atto che le spese ed i compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della LPF da parte dei rispettivi procuratori”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
pagina 5 di 7 Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Quanto, infine, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Parte_1
a MODENA (MO) il 21/04/1964) e (nata a [...] - CP_1
STATI UNITI D'AMERICA il 13/02/1969) che hanno contratto matrimonio in data 16/10/1993 a MODENA (MO), come risulta dall'atto n. 445, parte II, serie A,
anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
03/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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