Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2024, proposto da
HR FF, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1385/2024 del 1.08.2024, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 20 giugno 2023 la ricorrente ha presentato alla Questura di Torino istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato.
Con nota del 10 maggio 2024 la Questura ha comunicato alla ricorrente, quale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, la mancata dimostrazione del requisito reddituale previsto dalla legge.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino – dopo avere dato atto del superamento del predetto motivo ostativo di natura reddituale a fronte della documentazione depositata in sede procedimentale dalla ricorrente – ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata da quest’ultima per la mancata produzione dell’attestazione del superamento del test di lingua italiana.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 403 del 18 ottobre 2024, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione non ha ottemperato alla predetta ordinanza.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, dell’art. 9, comma 2- bis , d.lgs. n. 286/1998 e del decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2021, nonché per eccesso di potere.
Le censure sono fondate nei termini di seguito indicati.
2.1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda […] Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni […] ”.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza, “ …sebbene non sia richiesto un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche", occorre tuttavia che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione o art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove ” (Cons. di Stato, sent. n. 6279/2023).
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie il diniego impugnato è stato fondato su una ragione del tutto nuova rispetto al contenuto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990.
Ed infatti, il motivo ostativo sulla base del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, ossia il mancato superamento della prova di lingua italiana, è nuovo e diverso rispetto a quello indicato nel preavviso di rigetto, relativo invece al requisito reddituale ed espressamente ritenuto superato dalla Questura a seguito dell’integrazione documentale presentata dalla ricorrente in sede procedimentale. Risulta pertanto essere stata violata la garanzia procedimentale prevista dall’art. 10 bis l. n. 241/1990, atteso che non è stata data alla ricorrente la possibilità di contraddire in sede procedimentale sul motivo ostativo del mancato superamento del test di lingua italiana che ha fondato il diniego gravato.
2.3. In particolare, il rispetto delle garanzie partecipative con l’invio di un nuovo preavviso di rigetto contenente l’indicazione della diversa ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza avrebbe consentito alla ricorrente di produrre in sede procedimentale il documento dell’Università per stranieri di Siena depositato in giudizio, nel quale viene attestato il superamento della prova di lingua italiana (doc. 6 parte ricorrente).
Peraltro, si deve rilevare che nel presente giudizio l’Amministrazione resistente, oltre a non avere depositato la documentazione del procedimento amministrativo posta a fondamento del diniego impugnato, è rimasta inottemperante all’ordine di riesame contenuto nel provvedimento cautelare n. 403 del 18 ottobre 2024.
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo di riesercizio del potere nel rispetto di quanto statuito nella presente sentenza, ferme restando le necessarie verifiche da parte dell’Amministrazione resistente sull’autenticità dell’attestato di superamento della prova di lingua italiana.
4. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna la Questura di Torino a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO