Articolo 41 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 40Articolo 42
Versione
14 maggio 1978
Art. 41.

Ai sensi dell' articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978