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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2012
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1001/2012 tra
, rappr.ta dagli avv.ti Gian Giacomo De Martini e Monica Alicicco Parte_1
Contro
ATTRICE
rappr.ta dagli avv.ti Gianfranco Carboni e Chiara Controparte_1
Carteri e Elena Dalla Costa
CONVENUTA
Contro
rappr.ta dagli avv.ti Roberto Stabile e Sonia Balzarini _2
TERZA CHIAMATA
contro
CP_3
TERZA CHIAMATA (Contumace)
Oggi 31 gennaio 2025 , lette le note sostitutive di udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente. Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2012 promossa da:
, rappr.ta dagli avv.ti Gian Giacomo De Martini e Monica Alicicco Parte_1
Contro
ATTRICE
rappr.ta dagli avv.ti Gianfranco Carboni e Chiara Controparte_1
Carteri e Elena Dalla Costa
CONVENUTA
Contro
rappr.ta dagli avv.ti Roberto Stabile e Sonia Balzarini _2
TERZA CHIAMATA
contro
CP_3
TERZA CHIAMATA ( Contumace)
Oggetto : Usucapione CONCLUSIONI
Per parte attrice :
“Voglia il Giudice adito:
Dichiarare proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del Parte_1
terreno posto in Comune di IA località Porto Rotondo distinto in catasto al foglio
2 con le particelle così come indicate nell'elaborato planimetrico redatto
dall'agronomo Dott. prodotto in atti e da confermarsi con CTU in Persona_1
corso di causa. Con vittoria di spese diritti e onorari solo in caso di opposizione”
Per parte convenuta :
“preliminarmente: intendendosi chiamare in causa la signora c.f. _2
, residente in [...]e il sig. C.F. C.F._1 CP_3
residente in [...] al fine di essere C.F._2
garantita e manlevata, chiede che il Giudice differisca ad altra data l'udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Al fine di garantire e manlevare la con- venuta dalle avverse domande;
- nel merito:
1) rigettarsi ogni e qualsiasi domanda così come formulata nei suoi confronti,
con ogni conseguente pronuncia;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attrice,
condannarsi la signora C.F. , resi- _2 C.F._1
dente in Milano Corso Matteotti e il SInor C.F. CP_3
residente in [...] C.F._2
a tenere indenne Da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_1
dovesse derivarle;
3) in ogni caso spese rifuse.
Per la terza chiamata
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare che, a seguito della transazione di cui all'atto pubblico di compravendita a rogito Dott. Notaio in Milano del Persona_2
27.07.2009 , rigettarsi ogni e qualsiasi domanda così come formulata nei suoi
confronti, con ogni conseguente pronuncia;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attrice,
condannarsi la signora C.F. , resi- dente _2 C.F._1
in Milano Corso Matteotti e il SInor C.F. CP_3 C.F._2
residente in [...] a tenere indenne
[...]
Da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle;
Controparte_1
in ogni caso spese rifuse.
IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare tutte le richieste, eccezioni e deduzioni di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.09.2013 la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che la stessa è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione del terreno distinto al
Catasto terreni del Comune di IA , località Punta Lada - Porto –
Rotondo al Fg . 2 particella 27 della superficie di mq 18; Fg. 2 particella
61 della superficie di mq 240; Fg. 2 particella 688 della superficie di mq
16; Fg.2 particella 1558 della superficie di mq 1580; Fg. 2 particella
1559 di mq 240; Fg. 2 particella 1647 di mq 160 per una superficie totale pari a mq 2430.
L'Attrice ha assunto di aver utilizzato il terreno per oltre vent'anni e più precisamente dal 1980 adibendolo a orto e successivamente come deposito di piante e materiali . Ha altresì sostenuto di aver recintato il terreno con rete metallica e di aver installato al suo ingresso un cancello di cui solo la medesima possedeva le chiavi .
Si costituiva tempestivamente in giudizio la con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2013 , la quale nel contestare gli assunti di parte attrice in quanto infondati in fatto e in diritto formulava istanza , autorizzata dal Giudice con ordinanza del 26.05.2014,
di chiamata in causa del terzo : SI.ra e SI.ra _2 CP_3
.
[...]
Parte convenuta ha sostenuto di essere non solo legittima proprietaria delle predette particelle , ma anche del terreno che insiste sui mappali
27,61, 688, 1558 (ex 692), 1559 (ex 693), 1647 del Fg. 2 censito al
Catasto terreni del Comune di IA , per averli acquistati con due atti notarili di compravendita e più specificatamente : atto di compravendita del 23.12.2003 n. 28627 a Rogito del Notaio Dott. , con la Persona_3
quale la ha acquistato i mappali 61,1559 e 1647 Controparte_1
dal venditore e atto di compravendita del 27.07.2009 a CP_3
rogito del Notaio con il quale la medesima ha acquistato i Per_3
mappali n. 27, 688 e 1558 dal venditore SI.ra , ma di _2
esercitarne anche il possesso , posto che la stessa corrisponde regolarmente per l'area in questione i tributi locali (Imu /Ici).
Parte convenuta ha altresì chiamato in causa i predetti venditori al fine di essere garantita dagli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt . 1483, 1484,
1485 c.c. in ipotesi di accoglimento della domanda attorea .
Si è costituita tempestivamente in giudizio la SI.ra _2
con comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2014, la quale nel contestare le pretese avanzate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto, ha rilevato nei riguardi della società di non CP_1
essere tenuta a garantirla per l'evizione , posto che nell'anno 2009 la
SI.ra e la a seguito di varie CP_2 Controparte_1
controversie relative a diversi lotti di terreno e a seguito della transazione stragiudiziale trascritta nell'atto pubblico di compravendita del 27.7.2009 avevano deciso di accordarsi per la vendita del terreno .
Tale circostanza è stata contestata dalla sul Controparte_1
presupposto che il su richiamato atto di compravendita è stato concluso nell'anno 2009 , mentre la presente causa è stata radicata davanti a questo
Tribunale nell'anno 2012.
A tal proposito non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico,
incontestato e continuativo, ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva , tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. civ. 20508/2019).
Necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione è inoltre,
l'animus possidendi , che deve essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto del proprietario.
Per quanto qui interessa la SI.ra ha rappresentato di Parte_1
essere divenuta proprietaria delle particelle più sopra elencate dell'estensioni di mq 2430 per averle possedute per oltre vent'anni pacificamente e ininterrottamente fino all'attualità.
Ebbene, parte attrice non ha assolto all'onere della prova , gravante sulla stessa, in ordine ai requisiti del possesso , necessari ad usucapire , ovvero al possesso pacifico , incontestato, e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento .
In particolare , dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice non può
ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato il terreno dai primi anni ottanta e fino all'attualità con lo svolgimento di attività compatibili con la volontà di possedere l'immobile.
A tal proposito si evidenzia che il teste di parte attrice Tes_1
all'udienza del 19.9.2018 ha dichiarato: “Non so cosa la SI.ra Pt_1
facesse nel terreno , ho visto solo che deteneva i materiali per l'edilizia “.
Il teste (parte attrice) all'udienza del 19.9.2018 ha Tes_2
dichiarato: “negli anni 2003 coltivava un orto in detto terreno nella zona leggermente a sinistra dell'ingresso , l'altra parte è stata adibita a deposito materiali per l'attività , ha posizionato la rete metallica perché i muri a secco esistenti erano bassi in un momento successivo , negli anni
2000, non posso essere preciso sulla data .”
Pertanto, il teste non fa alcun riferimento alla presenza di un orto , Tes_1
mentre il teste riferisce che tale orto sarebbe stato presente nel Tes_2
2003, smentendo in tal modo gli assunti di parte attrice , la quale ha sostenuto che il terreno veniva utilizzato sia come orto che come giardino già dal 1980 e invece a partire dal 1987 sarebbe stato utilizzato come deposito dei materiali della Ditta individuale “Piscine e Dintorni” di cui era titolare. Inoltre il teste riferisce che il terreno per cui è causa Tes_1 sarebbe stato il deposito della e della moglie , mentre il Parte_2
teste ha riferito : “ dal 1993 ho lavorato alle dipendenze del SI. Tes_2
, marito della in qualità di idraulico , questo sino al 2003 Pt_2 Pt_1
circa , dopo sono diventato dipendente della SI.ra sino al 2010 “. Pt_1
Di converso, il teste di parte convenuta Maresciallo interrogato Testimone_3 all'udienza del 16.1.2019 , ha dichiarato : “ Sono il maresciallo dei Carabinieri di Porto Rotondo le foto che mi si mostrano non corrispondono allo stato dei luoghi nelle date ivi indicate, in quanto da una foto che ho estrapolato dal Comune di IA nell'anno 2003 e che è agli atti nel fascicolo della possessoria il terreno risultava completamente boscato, privo del cancello di ingresso e i muri di confine non erano visibili e se c'erano erano ricoperti dalla macchia mediterranea”, il terreno era libero. Frequento i luoghi di causa dal 1995 data in cui ho iniziato a lavorare presso la stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo e la zona la frequento per lavoro in quanto vi è nei pressi una discoteca molto frequentata ed inoltre la strada di cui alla foto n. 2 di parte convenuta conduce oltre al Condominio Country alla villa di proprietà che fa parte della residenza dell'ex premier e CP_1 CP_4 oggetto di sorveglianza.” Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta escusso a prova contraria all'udienza del Testimone_4
9.6.2021, il quale ha così affermato : “Nel 2003-2005 ero libero professionista ed ho eseguito come direttore dei lavori un progetto di ampliamento e ristrutturazione di un rustico che la società ID aveva acquistato su un terreno confinante e conosco i luoghi per questo;
Riconosco i luoghi nelle foto che mi vengono esibite (doc. 4,5,6,7,8,e 9); preciso che quelle del 1986 e 1987 rispecchiano quanto l'aerofotometria ha fatto a quei tempi;
si è vero c'erano alberi ed erba spontanea, ma preciso che all'interno non ci sono mai stato, lo vedevo da fuori;
posso dire che passando in macchina si vedeva, da un varco, erbacee e materiale di cantiere;
preciso che c'era un muro a secco e al centro della recinzione vi era un varco dalla quale si poteva vedere una piccola parte del terreno incolto”. Alla luce delle deposizioni testimoniali è evidente l'attendibilità ed inoppugnabilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta i quali hanno concordemente riferito , con riguardo all'area in questione, quanto già dichiarato nell'ambito della procedura pervenuta alla Sentenza n. 145/2010 emessa dal Tribunale di TE AN , e avente ad oggetto una procedura possessoria intentata dalla nei CP_5 confronti dell'odierna attrice , ove il teste così all'epoca aveva Testimone_5 affermato : “ non ho mai visto svolgere attività all'interno del terreno”. Tuttavia tale dichiarazione per mero errore del Giudicante (Dott. ), è stata attribuita al Per_4 teste di parte resistente . Parimenti nell'ambito di quest'ultima procedura la SI.ra in qualità di sommario informatore ha così dichiarato : “nel Testimone_6 corso degli anni non ho mai visto nessuno svolgere attività nel terreno” e “solo nella primavera del 2004 …notai che erano stati realizzati il muro ed il cancello raffigurati nella foto che mi si mostra”, a fronte dell' inattendibilità dei testi di parte attrice , tutti legati da vincolo di parentela e/o di lavoro con l'attrice .
Pertanto, dalle confuse e frammentarie dichiarazioni dei testi di parte attrice sia sotto il profilo fattuale che temporale si evince che le attività materiali poste in essere dall'attrice si appalesano inidonee ad esprimere univocamente il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà , considerato che la coltivazione dell'orto e il deposito dei materiali siano contegni che quand'anche considerati nel loro complesso, si attagliano anche ad una disponibilità materiale a titolo di mera detenzione , necessitando invero di ulteriori indici rivelatori della sussistenza di una situazione possessoria ( a titolo esemplificativo realizzazione di costruzioni o altri manufatti su di esso).
Così ricostruite le vicende del possesso vantato da parte attrice , deve ritenersi che i testi escussi non hanno riferito in maniera univoca del possesso esclusivo di quest'ultima , piuttosto è emerso dalla fase istruttoria un compossesso nel tempo tra la stessa unitamente al di lei coniuge e alla di lei figlia , alla quale per sua stessa asserzione lo ha attualmente ceduto in comodato d'uso .
Nel deporre in udienza i testi di parte convenuta, edotti per scienza diretta dei fatti per cui si procede hanno altresì riconosciuto i luoghi di causa nelle aerofotogrammetrie che riproducono l'area in questione alle date del 24 settembre 1987, del 19 Novembre 1987, del 16 luglio 1996, del 25
aprile 1998, del 12 Febbraio 2001 e del 19 settembre 2001, peraltro mai disconosciute da parte attrice.
Per contro gli assunti di parte attrice , volti a contestare le istanze di parte convenuta sono rimasti sforniti di prova e pertanto la domanda attorea non merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante prove documentali (visure catastali,
consulenze tecniche, foto aerogrammetrie , atti di compravendita ) e testimoniali .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali.
Parte attrice non ha depositato memorie di replica .
A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo
Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna la SI.ra nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...]località Porto Rotondo - Villaggio C.F._3
Country – a rimborsare alla in persona del legale rapp.te Controparte_1
con sede in Segrate (MI) - (P.IVA n. ) le spese di Controparte_6 P.IVA_1
lite, che si liquidano in € . 2921,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Stante il rigetto della domanda di parte attrice non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta volta a tenere indenne la medesima ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1483,1484,1485 c.c. , pertanto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra la società e la SI.ra Controparte_1
. _2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. TE AN , 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas .
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1001/2012 tra
, rappr.ta dagli avv.ti Gian Giacomo De Martini e Monica Alicicco Parte_1
Contro
ATTRICE
rappr.ta dagli avv.ti Gianfranco Carboni e Chiara Controparte_1
Carteri e Elena Dalla Costa
CONVENUTA
Contro
rappr.ta dagli avv.ti Roberto Stabile e Sonia Balzarini _2
TERZA CHIAMATA
contro
CP_3
TERZA CHIAMATA (Contumace)
Oggi 31 gennaio 2025 , lette le note sostitutive di udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente. Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1001/2012 promossa da:
, rappr.ta dagli avv.ti Gian Giacomo De Martini e Monica Alicicco Parte_1
Contro
ATTRICE
rappr.ta dagli avv.ti Gianfranco Carboni e Chiara Controparte_1
Carteri e Elena Dalla Costa
CONVENUTA
Contro
rappr.ta dagli avv.ti Roberto Stabile e Sonia Balzarini _2
TERZA CHIAMATA
contro
CP_3
TERZA CHIAMATA ( Contumace)
Oggetto : Usucapione CONCLUSIONI
Per parte attrice :
“Voglia il Giudice adito:
Dichiarare proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del Parte_1
terreno posto in Comune di IA località Porto Rotondo distinto in catasto al foglio
2 con le particelle così come indicate nell'elaborato planimetrico redatto
dall'agronomo Dott. prodotto in atti e da confermarsi con CTU in Persona_1
corso di causa. Con vittoria di spese diritti e onorari solo in caso di opposizione”
Per parte convenuta :
“preliminarmente: intendendosi chiamare in causa la signora c.f. _2
, residente in [...]e il sig. C.F. C.F._1 CP_3
residente in [...] al fine di essere C.F._2
garantita e manlevata, chiede che il Giudice differisca ad altra data l'udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi nei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Al fine di garantire e manlevare la con- venuta dalle avverse domande;
- nel merito:
1) rigettarsi ogni e qualsiasi domanda così come formulata nei suoi confronti,
con ogni conseguente pronuncia;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attrice,
condannarsi la signora C.F. , resi- _2 C.F._1
dente in Milano Corso Matteotti e il SInor C.F. CP_3
residente in [...] C.F._2
a tenere indenne Da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_1
dovesse derivarle;
3) in ogni caso spese rifuse.
Per la terza chiamata
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare che, a seguito della transazione di cui all'atto pubblico di compravendita a rogito Dott. Notaio in Milano del Persona_2
27.07.2009 , rigettarsi ogni e qualsiasi domanda così come formulata nei suoi
confronti, con ogni conseguente pronuncia;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'attrice,
condannarsi la signora C.F. , resi- dente _2 C.F._1
in Milano Corso Matteotti e il SInor C.F. CP_3 C.F._2
residente in [...] a tenere indenne
[...]
Da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle;
Controparte_1
in ogni caso spese rifuse.
IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettare tutte le richieste, eccezioni e deduzioni di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.09.2013 la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che la stessa è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione del terreno distinto al
Catasto terreni del Comune di IA , località Punta Lada - Porto –
Rotondo al Fg . 2 particella 27 della superficie di mq 18; Fg. 2 particella
61 della superficie di mq 240; Fg. 2 particella 688 della superficie di mq
16; Fg.2 particella 1558 della superficie di mq 1580; Fg. 2 particella
1559 di mq 240; Fg. 2 particella 1647 di mq 160 per una superficie totale pari a mq 2430.
L'Attrice ha assunto di aver utilizzato il terreno per oltre vent'anni e più precisamente dal 1980 adibendolo a orto e successivamente come deposito di piante e materiali . Ha altresì sostenuto di aver recintato il terreno con rete metallica e di aver installato al suo ingresso un cancello di cui solo la medesima possedeva le chiavi .
Si costituiva tempestivamente in giudizio la con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2013 , la quale nel contestare gli assunti di parte attrice in quanto infondati in fatto e in diritto formulava istanza , autorizzata dal Giudice con ordinanza del 26.05.2014,
di chiamata in causa del terzo : SI.ra e SI.ra _2 CP_3
.
[...]
Parte convenuta ha sostenuto di essere non solo legittima proprietaria delle predette particelle , ma anche del terreno che insiste sui mappali
27,61, 688, 1558 (ex 692), 1559 (ex 693), 1647 del Fg. 2 censito al
Catasto terreni del Comune di IA , per averli acquistati con due atti notarili di compravendita e più specificatamente : atto di compravendita del 23.12.2003 n. 28627 a Rogito del Notaio Dott. , con la Persona_3
quale la ha acquistato i mappali 61,1559 e 1647 Controparte_1
dal venditore e atto di compravendita del 27.07.2009 a CP_3
rogito del Notaio con il quale la medesima ha acquistato i Per_3
mappali n. 27, 688 e 1558 dal venditore SI.ra , ma di _2
esercitarne anche il possesso , posto che la stessa corrisponde regolarmente per l'area in questione i tributi locali (Imu /Ici).
Parte convenuta ha altresì chiamato in causa i predetti venditori al fine di essere garantita dagli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt . 1483, 1484,
1485 c.c. in ipotesi di accoglimento della domanda attorea .
Si è costituita tempestivamente in giudizio la SI.ra _2
con comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2014, la quale nel contestare le pretese avanzate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto, ha rilevato nei riguardi della società di non CP_1
essere tenuta a garantirla per l'evizione , posto che nell'anno 2009 la
SI.ra e la a seguito di varie CP_2 Controparte_1
controversie relative a diversi lotti di terreno e a seguito della transazione stragiudiziale trascritta nell'atto pubblico di compravendita del 27.7.2009 avevano deciso di accordarsi per la vendita del terreno .
Tale circostanza è stata contestata dalla sul Controparte_1
presupposto che il su richiamato atto di compravendita è stato concluso nell'anno 2009 , mentre la presente causa è stata radicata davanti a questo
Tribunale nell'anno 2012.
A tal proposito non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico,
incontestato e continuativo, ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva , tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. civ. 20508/2019).
Necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione è inoltre,
l'animus possidendi , che deve essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto del proprietario.
Per quanto qui interessa la SI.ra ha rappresentato di Parte_1
essere divenuta proprietaria delle particelle più sopra elencate dell'estensioni di mq 2430 per averle possedute per oltre vent'anni pacificamente e ininterrottamente fino all'attualità.
Ebbene, parte attrice non ha assolto all'onere della prova , gravante sulla stessa, in ordine ai requisiti del possesso , necessari ad usucapire , ovvero al possesso pacifico , incontestato, e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento .
In particolare , dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice non può
ritenersi provato che la stessa abbia utilizzato il terreno dai primi anni ottanta e fino all'attualità con lo svolgimento di attività compatibili con la volontà di possedere l'immobile.
A tal proposito si evidenzia che il teste di parte attrice Tes_1
all'udienza del 19.9.2018 ha dichiarato: “Non so cosa la SI.ra Pt_1
facesse nel terreno , ho visto solo che deteneva i materiali per l'edilizia “.
Il teste (parte attrice) all'udienza del 19.9.2018 ha Tes_2
dichiarato: “negli anni 2003 coltivava un orto in detto terreno nella zona leggermente a sinistra dell'ingresso , l'altra parte è stata adibita a deposito materiali per l'attività , ha posizionato la rete metallica perché i muri a secco esistenti erano bassi in un momento successivo , negli anni
2000, non posso essere preciso sulla data .”
Pertanto, il teste non fa alcun riferimento alla presenza di un orto , Tes_1
mentre il teste riferisce che tale orto sarebbe stato presente nel Tes_2
2003, smentendo in tal modo gli assunti di parte attrice , la quale ha sostenuto che il terreno veniva utilizzato sia come orto che come giardino già dal 1980 e invece a partire dal 1987 sarebbe stato utilizzato come deposito dei materiali della Ditta individuale “Piscine e Dintorni” di cui era titolare. Inoltre il teste riferisce che il terreno per cui è causa Tes_1 sarebbe stato il deposito della e della moglie , mentre il Parte_2
teste ha riferito : “ dal 1993 ho lavorato alle dipendenze del SI. Tes_2
, marito della in qualità di idraulico , questo sino al 2003 Pt_2 Pt_1
circa , dopo sono diventato dipendente della SI.ra sino al 2010 “. Pt_1
Di converso, il teste di parte convenuta Maresciallo interrogato Testimone_3 all'udienza del 16.1.2019 , ha dichiarato : “ Sono il maresciallo dei Carabinieri di Porto Rotondo le foto che mi si mostrano non corrispondono allo stato dei luoghi nelle date ivi indicate, in quanto da una foto che ho estrapolato dal Comune di IA nell'anno 2003 e che è agli atti nel fascicolo della possessoria il terreno risultava completamente boscato, privo del cancello di ingresso e i muri di confine non erano visibili e se c'erano erano ricoperti dalla macchia mediterranea”, il terreno era libero. Frequento i luoghi di causa dal 1995 data in cui ho iniziato a lavorare presso la stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo e la zona la frequento per lavoro in quanto vi è nei pressi una discoteca molto frequentata ed inoltre la strada di cui alla foto n. 2 di parte convenuta conduce oltre al Condominio Country alla villa di proprietà che fa parte della residenza dell'ex premier e CP_1 CP_4 oggetto di sorveglianza.” Dello stesso tenore risultano le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta escusso a prova contraria all'udienza del Testimone_4
9.6.2021, il quale ha così affermato : “Nel 2003-2005 ero libero professionista ed ho eseguito come direttore dei lavori un progetto di ampliamento e ristrutturazione di un rustico che la società ID aveva acquistato su un terreno confinante e conosco i luoghi per questo;
Riconosco i luoghi nelle foto che mi vengono esibite (doc. 4,5,6,7,8,e 9); preciso che quelle del 1986 e 1987 rispecchiano quanto l'aerofotometria ha fatto a quei tempi;
si è vero c'erano alberi ed erba spontanea, ma preciso che all'interno non ci sono mai stato, lo vedevo da fuori;
posso dire che passando in macchina si vedeva, da un varco, erbacee e materiale di cantiere;
preciso che c'era un muro a secco e al centro della recinzione vi era un varco dalla quale si poteva vedere una piccola parte del terreno incolto”. Alla luce delle deposizioni testimoniali è evidente l'attendibilità ed inoppugnabilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta i quali hanno concordemente riferito , con riguardo all'area in questione, quanto già dichiarato nell'ambito della procedura pervenuta alla Sentenza n. 145/2010 emessa dal Tribunale di TE AN , e avente ad oggetto una procedura possessoria intentata dalla nei CP_5 confronti dell'odierna attrice , ove il teste così all'epoca aveva Testimone_5 affermato : “ non ho mai visto svolgere attività all'interno del terreno”. Tuttavia tale dichiarazione per mero errore del Giudicante (Dott. ), è stata attribuita al Per_4 teste di parte resistente . Parimenti nell'ambito di quest'ultima procedura la SI.ra in qualità di sommario informatore ha così dichiarato : “nel Testimone_6 corso degli anni non ho mai visto nessuno svolgere attività nel terreno” e “solo nella primavera del 2004 …notai che erano stati realizzati il muro ed il cancello raffigurati nella foto che mi si mostra”, a fronte dell' inattendibilità dei testi di parte attrice , tutti legati da vincolo di parentela e/o di lavoro con l'attrice .
Pertanto, dalle confuse e frammentarie dichiarazioni dei testi di parte attrice sia sotto il profilo fattuale che temporale si evince che le attività materiali poste in essere dall'attrice si appalesano inidonee ad esprimere univocamente il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà , considerato che la coltivazione dell'orto e il deposito dei materiali siano contegni che quand'anche considerati nel loro complesso, si attagliano anche ad una disponibilità materiale a titolo di mera detenzione , necessitando invero di ulteriori indici rivelatori della sussistenza di una situazione possessoria ( a titolo esemplificativo realizzazione di costruzioni o altri manufatti su di esso).
Così ricostruite le vicende del possesso vantato da parte attrice , deve ritenersi che i testi escussi non hanno riferito in maniera univoca del possesso esclusivo di quest'ultima , piuttosto è emerso dalla fase istruttoria un compossesso nel tempo tra la stessa unitamente al di lei coniuge e alla di lei figlia , alla quale per sua stessa asserzione lo ha attualmente ceduto in comodato d'uso .
Nel deporre in udienza i testi di parte convenuta, edotti per scienza diretta dei fatti per cui si procede hanno altresì riconosciuto i luoghi di causa nelle aerofotogrammetrie che riproducono l'area in questione alle date del 24 settembre 1987, del 19 Novembre 1987, del 16 luglio 1996, del 25
aprile 1998, del 12 Febbraio 2001 e del 19 settembre 2001, peraltro mai disconosciute da parte attrice.
Per contro gli assunti di parte attrice , volti a contestare le istanze di parte convenuta sono rimasti sforniti di prova e pertanto la domanda attorea non merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante prove documentali (visure catastali,
consulenze tecniche, foto aerogrammetrie , atti di compravendita ) e testimoniali .
Le parti hanno depositato comparse conclusionali.
Parte attrice non ha depositato memorie di replica .
A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo
Tribunale , la causa è transitata sul ruolo della scrivente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna la SI.ra nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...]località Porto Rotondo - Villaggio C.F._3
Country – a rimborsare alla in persona del legale rapp.te Controparte_1
con sede in Segrate (MI) - (P.IVA n. ) le spese di Controparte_6 P.IVA_1
lite, che si liquidano in € . 2921,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Stante il rigetto della domanda di parte attrice non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta volta a tenere indenne la medesima ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1483,1484,1485 c.c. , pertanto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra la società e la SI.ra Controparte_1
. _2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. TE AN , 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas .
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