Sentenza 16 novembre 1959
Massime • 1
L'imposta di registro grava sui diritti e sugli obblighi che si contraggono e si stipulano fra le parti e si gradua secondo la natura e gli effetti giuridici ed economici degli Atti posti in essere e non su elementi estranei. Pertanto, la stipulazione di un prezzo particolare per gli oggetti mobili a norma e per gli effetti tributari di cui all'art. 46, 1' comma della legge di registro n.3269 del 1923 e successive modificazioni, è configurabile solo se la relativa pattuizione attenga al regolamento contrattuale dei reciproci obblighi e diritti dei contraenti, nel senso che sia destinata a regolare le relazioni fra costoro, nascenti dal contratto e quindi che corrisponda a id quod actum est; non è, invece, configurabile se riguardi il mero rapporto tributario con la finanza e sia diretta ad ottenere una minore tassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/1959, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1959 |
Testo completo
L'imposta di registro grava sui diritti e sugli obblighi che si contraggono e si stipulano fra le parti e si gradua secondo la natura e gli effetti giuridici ed economici degli Atti posti in essere e non su elementi estranei. Pertanto, la stipulazione di un prezzo particolare per gli oggetti mobili a norma e per gli effetti tributari di cui all'art. 46, 1' comma della legge di registro n.3269 del 1923 e successive modificazioni, è configurabile solo se la relativa pattuizione attenga al regolamento contrattuale dei reciproci obblighi e diritti dei contraenti, nel senso che sia destinata a regolare le relazioni fra costoro, nascenti dal contratto e quindi che corrisponda a id quod actum est;
non è, invece, configurabile se riguardi il mero rapporto tributario con la finanza e sia diretta ad ottenere una minore tassazione.