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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4492 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, elettivamente domiciliato in San Lorenzello (BN), via Napoli, 14, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nunziatina Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' CP_1 in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 il ricorrente ha esposto:
- che il 16/08/2024 l' gli aveva notificato un provvedimento di sospensione temporanea CP_1 della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) riconosciutagli con verbale del 21/07/2023, per mancata presentazione alla visita di revisione del 26/07/2023;
- che, dopo aver fatto un'istanza di accesso agli atti, aveva avanzato richiesta di revoca del citato provvedimento, rimasta senza riscontro;
- che, per contro, l' con successiva raccomandata datata 15/08/2024, consegnata il CP_1
17/09/2024, gli aveva comunicato la rideterminazione della prestazione “sospesa con decorrenza dal mese di agosto per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 26 luglio
2024”, invitandolo al contempo a restituire la somma di € 1.063,52 corrispondente ai ratei erogati nei mesi di agosto e settembre 2024;
1 - che non gli era stato notificato alcun invito a visita per la data del 26/07/2023, ed era stato invece convocato per il giorno 27/08/2024, data in cui si era regolarmente presentato;
- che a seguito della visita di revisione del 27/08/2024 il requisito sanitario non era stato confermato, pertanto era effettivamente tenuto alla restituzione del solo importo erogatogli nel mese di settembre.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “dichiarare a) CP_1 illegittimo il provvedimento di sospensione dell'indennità di accompagnamento n. 044-
110007099021 del 31 luglio 2024 notificato, al ricorrente, in data 16 agosto 2024 perché emesso con erronea motivazione di assenza a visita di revisione fissata per il giorno 26-luglio 2024. Data di visita mai notificata al ricorrente che, non si è affatto sottratto alla visita stessa, ma al contrario
è stato presente e puntuale alla visita disposta correttamente per il giorno 27 agosto 2024 e che si
è, persino, prodigato ad inviare, nelle more, documentazione medica nuova così come indicato nell'unica lettera di convocazione correttamente notificatagli. b) Dichiarare non ripetibile la mensilità di agosto 2024 per effetto della mancata convocazione a visita di revisione, in applicazione della normativa di riferimento, art. 25 co.
6-bis, del Decreto Legge 24 giugno 214 n.
90, inserito in sede di conversione della L. 11 agosto 2014 n. 114 che stabilisce che: “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la data di rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore della CP_1 procuratrice anticipataria.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia verte sulla legittimità dei provvedimenti con cui l' ha disposto prima la CP_1 sospensione a far data dal mese di agosto 2024, e poi la revoca, del beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui il ricorrente godeva dal 7/07/2023 (giusta verbale del 21/07/2023), con contestuale richiesta di restituzione della somma di € 1.063,52 percepita per i mesi di agosto e settembre 2024, sull'assunto dell'assenza del alla visita di revisione fissata per il Pt_1
26/07/2024.
Come ha ripetutamente osservato la giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'indebito assistenziale muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito (cfr. Cass. Sez. L, Sent.
n. 1446 del 23/01/2008) e, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati (Cass. Sez. L, Sent. n. 5059 del 05/03/2018).
I suddetti principi, assolutamente consolidati (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018, in motivazione), non sono negati dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via
2 consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, evidenziando che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato al riguardo che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La stessa giurisprudenza ha, infatti, ribadito che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Essa va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, a seconda che sia accertata la mancanza dei requisiti sanitari, di quelli reddituali, del requisito di incollocazione al lavoro laddove richiesto, o che manchi radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008; cfr. anche Sez. L, Sent. n. 8970 del 17/04/2014, Sez. L, Sent. n. 19638 del
01/10/2015, Sez.
6 - L, Ord. n. 17216 del 12/07/2017).
In caso di accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, come nella fattispecie, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 20, comma 2 del d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009, e nell'art. 25, comma 6 bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014.
L'art. 5, comma 5 cit. dispone che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
La Corte di Cassazione, con riferimento alle diverse normative che nel tempo hanno disciplinato le verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile, accomunate dalla volontà di escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, ha affermato che “la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto,
3 da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12759 del 01/09/2003). Ciò in quanto
“il potere - dovere di sospensione dei pagamenti costituisce una cautela posta dal legislatore a favore dell'equilibrio finanziario della pubblica amministrazione già debitrice e non attribuisce alcun interesse giuridicamente protetto al soggetto privato, già creditore” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 390 del 14/01/2004; v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 14590 del 14/10/2002).
Ancora, “le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura procedimentale e non anche sostanziale;
conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010).
L'art. 25, comma 6 bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014, ha poi previsto espressamente che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica,
i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' . Controparte_1
Nel caso di specie il ricorrente è stato sottoposto a visita di revisione il 27/08/2024, e riconosciuto a decorrere da tale data invalido ultrasessantacinquenne grave – 100%, senza i requisiti per l'accompagnamento. Pertanto, a decorrere dal mese di settembre 2024 è venuto meno il suo diritto di percepire la prestazione assistenziale, con connesso obbligo di restituzione del rateo erogato in detta mensilità, pari a € 531,76.
Non è invece legittima la sospensione della prestazione e la correlata richiesta di restituzione di quanto erogato nel mese di agosto, in assenza di prova che il ricorrente sia stato ritualmente portato a conoscenza della prima visita di revisione fissata per il giorno 26/07/2024.
L' non ha fornito alcuna prova della rituale notifica della convocazione per il 26 luglio. CP_1
Ed invero, anche non volendo considerare che, stante la tardività della costituzione, l' è CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 416, 3° comma c.p.c., la documentazione prodotta è del
4 tutto inidonea a dimostrare che il ricorrente abbia ricevuto l'invito datato 21/05/2024. Dell'invito
è stata infatti prodotta solo una copia fac-simile priva del numero di raccomandata, e non vi è pertanto alcun elemento che consenta di collegare a tale invito la copia dell'avviso di ricevimento del 6/06/2024 inserita nel fascicolo di parte dell' . CP_1
Per contro, il raffronto fra quest'ultima e i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente, e in particolare il documento “Lett racc invito per il 27 luglio c.a. 8”, permette di ricollegare l'a.r. proprio al secondo invito, datato 23 maggio, con cui il ricorrente è stato convocato per il 27 agosto
(invito pacificamente ricevuto il 6 giugno).
La documentazione rilasciata dall' a seguito di accesso agli atti (doc. 7 e ss. ricorso, e in CP_1 particolare il doc. 7.4) conferma ulteriormente che l'unico invito a visita realmente inviato al
è stato quello contenente l'invito a presentarsi il 27 agosto, in quanto il primo, per un Pt_1 disguido tecnico, non era mai partito.
Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi – previa disapplicazione, in quanto illegittimi, dei provvedimenti di sospensione e poi di revoca della prestazione n. 044-
110007099021 cat. INVCIV per il mese di agosto 2024 – il diritto del ricorrente di trattenere quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il mese di agosto 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, nella misura CP_1 minima tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di di trattenere il rateo di indennità Parte_1 di accompagnamento erogatogli per il mese di agosto 2024, e quindi l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo di € 531,76 richiesto a tale titolo con la comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione n. 044-110007099021 cat. INVCIV del 15/08/2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Gentile.
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4492 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, elettivamente domiciliato in San Lorenzello (BN), via Napoli, 14, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nunziatina Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' CP_1 in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 il ricorrente ha esposto:
- che il 16/08/2024 l' gli aveva notificato un provvedimento di sospensione temporanea CP_1 della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) riconosciutagli con verbale del 21/07/2023, per mancata presentazione alla visita di revisione del 26/07/2023;
- che, dopo aver fatto un'istanza di accesso agli atti, aveva avanzato richiesta di revoca del citato provvedimento, rimasta senza riscontro;
- che, per contro, l' con successiva raccomandata datata 15/08/2024, consegnata il CP_1
17/09/2024, gli aveva comunicato la rideterminazione della prestazione “sospesa con decorrenza dal mese di agosto per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 26 luglio
2024”, invitandolo al contempo a restituire la somma di € 1.063,52 corrispondente ai ratei erogati nei mesi di agosto e settembre 2024;
1 - che non gli era stato notificato alcun invito a visita per la data del 26/07/2023, ed era stato invece convocato per il giorno 27/08/2024, data in cui si era regolarmente presentato;
- che a seguito della visita di revisione del 27/08/2024 il requisito sanitario non era stato confermato, pertanto era effettivamente tenuto alla restituzione del solo importo erogatogli nel mese di settembre.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “dichiarare a) CP_1 illegittimo il provvedimento di sospensione dell'indennità di accompagnamento n. 044-
110007099021 del 31 luglio 2024 notificato, al ricorrente, in data 16 agosto 2024 perché emesso con erronea motivazione di assenza a visita di revisione fissata per il giorno 26-luglio 2024. Data di visita mai notificata al ricorrente che, non si è affatto sottratto alla visita stessa, ma al contrario
è stato presente e puntuale alla visita disposta correttamente per il giorno 27 agosto 2024 e che si
è, persino, prodigato ad inviare, nelle more, documentazione medica nuova così come indicato nell'unica lettera di convocazione correttamente notificatagli. b) Dichiarare non ripetibile la mensilità di agosto 2024 per effetto della mancata convocazione a visita di revisione, in applicazione della normativa di riferimento, art. 25 co.
6-bis, del Decreto Legge 24 giugno 214 n.
90, inserito in sede di conversione della L. 11 agosto 2014 n. 114 che stabilisce che: “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la data di rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”; il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore della CP_1 procuratrice anticipataria.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia verte sulla legittimità dei provvedimenti con cui l' ha disposto prima la CP_1 sospensione a far data dal mese di agosto 2024, e poi la revoca, del beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui il ricorrente godeva dal 7/07/2023 (giusta verbale del 21/07/2023), con contestuale richiesta di restituzione della somma di € 1.063,52 percepita per i mesi di agosto e settembre 2024, sull'assunto dell'assenza del alla visita di revisione fissata per il Pt_1
26/07/2024.
Come ha ripetutamente osservato la giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'indebito assistenziale muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito (cfr. Cass. Sez. L, Sent.
n. 1446 del 23/01/2008) e, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati (Cass. Sez. L, Sent. n. 5059 del 05/03/2018).
I suddetti principi, assolutamente consolidati (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018, in motivazione), non sono negati dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via
2 consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, evidenziando che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato al riguardo che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). La stessa giurisprudenza ha, infatti, ribadito che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Essa va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, a seconda che sia accertata la mancanza dei requisiti sanitari, di quelli reddituali, del requisito di incollocazione al lavoro laddove richiesto, o che manchi radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 1446 del 23/01/2008; cfr. anche Sez. L, Sent. n. 8970 del 17/04/2014, Sez. L, Sent. n. 19638 del
01/10/2015, Sez.
6 - L, Ord. n. 17216 del 12/07/2017).
In caso di accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, come nella fattispecie, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 20, comma 2 del d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009, e nell'art. 25, comma 6 bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014.
L'art. 5, comma 5 cit. dispone che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
La Corte di Cassazione, con riferimento alle diverse normative che nel tempo hanno disciplinato le verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile, accomunate dalla volontà di escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, ha affermato che “la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto,
3 da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12759 del 01/09/2003). Ciò in quanto
“il potere - dovere di sospensione dei pagamenti costituisce una cautela posta dal legislatore a favore dell'equilibrio finanziario della pubblica amministrazione già debitrice e non attribuisce alcun interesse giuridicamente protetto al soggetto privato, già creditore” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 390 del 14/01/2004; v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 14590 del 14/10/2002).
Ancora, “le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura procedimentale e non anche sostanziale;
conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010).
L'art. 25, comma 6 bis del d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014, ha poi previsto espressamente che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica,
i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' . Controparte_1
Nel caso di specie il ricorrente è stato sottoposto a visita di revisione il 27/08/2024, e riconosciuto a decorrere da tale data invalido ultrasessantacinquenne grave – 100%, senza i requisiti per l'accompagnamento. Pertanto, a decorrere dal mese di settembre 2024 è venuto meno il suo diritto di percepire la prestazione assistenziale, con connesso obbligo di restituzione del rateo erogato in detta mensilità, pari a € 531,76.
Non è invece legittima la sospensione della prestazione e la correlata richiesta di restituzione di quanto erogato nel mese di agosto, in assenza di prova che il ricorrente sia stato ritualmente portato a conoscenza della prima visita di revisione fissata per il giorno 26/07/2024.
L' non ha fornito alcuna prova della rituale notifica della convocazione per il 26 luglio. CP_1
Ed invero, anche non volendo considerare che, stante la tardività della costituzione, l' è CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 416, 3° comma c.p.c., la documentazione prodotta è del
4 tutto inidonea a dimostrare che il ricorrente abbia ricevuto l'invito datato 21/05/2024. Dell'invito
è stata infatti prodotta solo una copia fac-simile priva del numero di raccomandata, e non vi è pertanto alcun elemento che consenta di collegare a tale invito la copia dell'avviso di ricevimento del 6/06/2024 inserita nel fascicolo di parte dell' . CP_1
Per contro, il raffronto fra quest'ultima e i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente, e in particolare il documento “Lett racc invito per il 27 luglio c.a. 8”, permette di ricollegare l'a.r. proprio al secondo invito, datato 23 maggio, con cui il ricorrente è stato convocato per il 27 agosto
(invito pacificamente ricevuto il 6 giugno).
La documentazione rilasciata dall' a seguito di accesso agli atti (doc. 7 e ss. ricorso, e in CP_1 particolare il doc. 7.4) conferma ulteriormente che l'unico invito a visita realmente inviato al
è stato quello contenente l'invito a presentarsi il 27 agosto, in quanto il primo, per un Pt_1 disguido tecnico, non era mai partito.
Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi – previa disapplicazione, in quanto illegittimi, dei provvedimenti di sospensione e poi di revoca della prestazione n. 044-
110007099021 cat. INVCIV per il mese di agosto 2024 – il diritto del ricorrente di trattenere quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il mese di agosto 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, nella misura CP_1 minima tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di di trattenere il rateo di indennità Parte_1 di accompagnamento erogatogli per il mese di agosto 2024, e quindi l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo di € 531,76 richiesto a tale titolo con la comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione n. 044-110007099021 cat. INVCIV del 15/08/2024;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Gentile.
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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