Decreto cautelare 11 novembre 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/10/2025, n. 17375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17375 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11594 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,
1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. l39;
2) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 " Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 " e successive modifiche ed integrazioni;
3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione;
5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, " Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
6) dell’art. 1 comma 1, lettera “b”, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166;
7) dell’art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso;
8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 1° ottobre 2024;
9) del verbale n. 134 e scheda medica del 16 novembre 2023 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “ Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): 28,6% determinata mediante esame impedenziometrico – Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b ”;
10) della scheda medica e Bia del sig. -OMISSIS-;
11) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
12) del D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che « i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti »;
13) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
14) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
15) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto;
16) del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.FF.;
17) dell’articolo 3 del d.p.r. 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A”;
18) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109,119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni;
19) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
20) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche;
21) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. AG IU NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In fatto e in diritto
1. Con decreto 25 ottobre 2024, n. 357, il Ministero dell’Interno ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS- dalla « procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. l39» bandita con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238 in ragione del fatto che con verbale del 1° ottobre 2024, n. 134 la competente commissione medica aveva dichiarato lo stesso non idoneo per « alterazione dei della composizione corporea. Massa grassa (FM): 28,6% - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b) ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di esclusione e il presupposto verbale della Commissione medica – lamentandone l’illegittimità per « falsa applicazione del d.m. 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera “b"; falsa applicazione dell’articolo 9 della lex specialis; violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990; violazione dell’art 1 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A” [nonché per] violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. » – e sostenendo, in particolare, l’inattendibilità delle misurazioni svolte in sede concorsuale anche alla luce degli esiti di una visita medica cui lo stesso ricorrente si era sottoposto subito dopo la visita svolta in sede concorsuale.
3. In data 29 novembre 2024 l’amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documentazione a difesa del proprio operato.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 4 dicembre 2024, n. 21900 questo Tribunale – ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea a mettere in dubbio l’attendibilità dell’esame svolto in sede concorsuale – ha disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. chiedendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma operante nell’ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell’Esercito, di provvedere « nel più breve tempo possibile all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato ».
5. In data 30 gennaio 2025, il verificatore ha depositato la sua relazione nella quale ha acclarato l’idoneità del ricorrente alla data della verificazione, attestando che lo stesso, in data 23 gennaio 2025, risultava in possesso di una massa grassa pari a 21,4%,
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 marzo 2025, n. 1738, questo Tribunale – valutata la documentazione sanitaria prodotta in atti e gli esiti della verificazione – ha ritenuto di poter accogliere la domanda cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. « fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7 ottobre 2025 » e ha contestualmente ordinato a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
7. In data 22 aprile 2025, parte ricorrente ha depositato documentazione al fine di comprovare di aver provveduto a integrare il contraddittorio secondo quanto indicato nell’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 1738/2025.
8. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025 – viste le note depositate dal ricorrente in data 3 ottobre 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
10. È noto che nella materia oggetto del presente giudizio « l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 10 maggio 2025, n. 9012) e che la produzione di attendibili certificazioni mediche rilasciate in una data assai prossima a quella della visita concorsuale costituisce un elemento che può assumere rilievo ai fini della valutazione circa l’attendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, III, ord. 16 febbraio 2024, n. 555, e 24 aprile 2024, n. 1591, nonché Tar Lazio, I- quater , 24 luglio 2025, n. 14726).
11. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto elementi che depongono per l’inattendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale: in particolare, il sig. -OMISSIS- ha prodotto agli atti del presente giudizio attendibile documentazione sanitaria rilasciata da struttura accreditata presso il SSN in una data successiva ma assai prossima a quella di svolgimento della visita concorsuale che attesta un dato di massa grassa significativamente inferiore (di oltre dieci punti) a quella accertata in sede concorsuale (cfr. documentazione sanitaria Policlinico San Pietro, doc. 14 allegato al ricorso) che corrobora la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente circa il fatto che il dato risultante in sede concorsuale sia dipeso da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione (o da un loro malfunzionamento).
Al riguardo, il Collegio non ignora che: a) sussistono una pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa in capo a un determinato soggetto, determinando risultati diversi anche a breve distanza di tempo (cfr. Tar Lazio, I- quater , 13 marzo 2025, n. 5257); b) non può escludersi che nel (pur brevissimo) lasso di tempo intercorrente tra la visita concorsuale e la visita del ricorrente presso la struttura accreditata vi sia stata una modifica dei valori corporei del ricorrente.
Allo stesso tempo, tuttavia, l’entità della discrasia riscontrata tra i due accertamenti (quello concorsuale e quello immediatamente successivo cui il ricorrente si è sottoposto) è tale da far ritenere che tale discrasia non possa ritenersi esclusivamente ascrivibile a fattori “fisiologici” concernenti le modalità di misurazione e lo stato del ricorrente durante gli accertamenti, né tantomeno a improbabili radicali modifiche dei parametri corporei del ricorrente avvenute tra la prima e la seconda visita (tenuto conto anche della sostanziale identità di peso del ricorrente nelle due visite, cfr. ancora certificazione del Policlinico San Pietro – doc. 14 allegato al ricorso – dalla quale emerge anzi un lieve aumento di peso del ricorrente dopo l’esclusione), apparendo, al contrario, più che plausibile che il significativo scostamento accertato (oltre a essere stato certamente, in una determinata parte, influenzato dal diverso metodo e tempo di misurazione) possa essere dipeso anche da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione (o da un loro malfunzionamento), ovvero da elementi “patologici” dell’accertamento svolto in sede concorsuale che non può escludersi siano risultati determinanti per l’esclusione del ricorrente.
12. I superiori elementi – in uno con i risultati della verificazione disposta in sede concorsuale, che ha confermato l’insussistenza della causa di esclusione riscontrata in sede concorsuale e ha acclarato l’idoneità del ricorrente – appaiono idonei a giustificare l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato. D’altronde, non è superfluo ricordare che questo Tribunale – in contenziosi relativi alla medesima procedura di stabilizzazione – ha già riconosciuto, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
13. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è fondato e il provvedimento di esclusione impugnato deve essere annullato.
14. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere dell’amministrazione di farsi carico delle spese di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione gravato.
Spese compensate, salvo il dovere dell’amministrazione di farsi carico delle spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LI, Presidente
AG IU NZ, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG IU NZ | RA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.