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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri : dott. Alessandro Cocchiara Presidente;
dott. Antonio Quaranta Consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3175/2025 vertente
TRA
, C.F. – , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA) in Piazza degli Artisti n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Carbone, C.F. –
, Pec – elettivamente domiciliato con C.F._2 Email_1 quest'ultimo presso il suo studio legale sito in Ottaviano (Na) alla via R. Pappalardo n. 95, giusto mandato su atto separato ai sensi del D.M. Giustizia n. 40/2011 e del
Provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011 e ss. mm. ii.;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona dell'Amministratore Unico e L.r.p.t. P.IVA_1
Sig. domiciliato presso la sede legale in Corigliano (TV) in via V. Alfieri n. 1, CP_2
e per essa quale società procuratrice C.F. e P. Parte_2
Iva – , R.E.A. n. 1888273, con sede legale in NA IL (MI) in via P.IVA_2
Dell'Unione Europea n. 6a-6b, giusta procura conferita per rogito del Notaio Dott.
[...]
del 18/10/2022 (Rep. n. 311663 / Racc. n. 41583), registrata a Pordenone il Per_1
20/10/2022 al n. 15129, Serie 1T, quest'ultima in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa
C.F. – giusta procura del 21/10/2022 (Rep. n. Controparte_3 C.F._3
5488 / Racc. n. 4129), registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 – Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, C.F. – , Pec – C.F._4
1 ed elettivamente domiciliate con quest'ultimo Email_2
presso lo Studio Legale dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini in Pescara (PE) in via Dei Marsi n.
174, giusto mandato agli atti della Comparsa di Costituzione e Risposta nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c., iscritto al R.G. n. 11216/2022 del
Tribunale di Napoli.
APPELLATI
OGGETTO: integrale riforma della Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di Napoli – Sez.
XIV, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato in data 29/04/2022,
citava la società e la relativa mandataria Parte_1 Controparte_1
a comparire dinnanzi al Tribunale di Napoli per Parte_2
l'udienza del 22/09/2022, al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione della e Controparte_1 della in ragione del difetto di legittimazione attiva ex art. 100 Parte_2
c.p.c., vista e considerata la mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito ivi dedotto;
2.
In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e, dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, per violazione dell'art. 2945 c.c., in ragione dell'inesistenza della pretesa creditoria, vista e considerata l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. dal registro delle imprese;
3. Vittoria di lite, onorari e spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Premetteva che con Ricorso in Opposizione all'Esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, disporre, con ordinanza, la sospensione inaudita altera parte ex art. 624
c.p.c. della presente procedura esecutiva immobiliare, recante R.G.E. n. 645/2021 pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli;
2. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex
2 artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione della
e della in ragione del difetto di legittimazione Controparte_1 Parte_2 attiva ex art. 100 c.p.c., vista e considerata la mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito ivi dedotto;
3. In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e, dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, per violazione dell'art. 2945 c.c., in ragione dell'inesistenza della pretesa creditoria, vista e considerata l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. dal registro delle imprese;
4. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data
20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data
28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione forzata della e della Controparte_1 [...]
per violazione degli artt. 2943 e ss. c.c., in ragione della prescrizione Parte_2 della pretesa creditoria azionata;
5. Vittoria di lite, onorari e spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
- L'opposizione, a sua volta, originava dalle seguenti circostanze fattuali e giuridiche.
Con D.I. n. 1964/2009 del Tribunale di Ferrara, emesso nel procedimento monitorio recante R.G. n. 4511/2009, munito di formula esecutiva in data 13/10/2009 e notificato in data 11/11/2009, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. conseguiva un'ingiunzione per il pagamento del complessivo importo di 34.626,14 euro, oltre interessi convenzionali al 12% dall'11/09/2009 al saldo effettivo, per spese del procedimento per 1.372,75 euro, diritti per
646,00 euro, onorari per 416,00 euro, spese escluse da IVA per 178,00 euro, e, spese imponibili per 132,75 euro, C.P.A. al 2%, e IVA al 20%, nei confronti del debitore principale, ovvero la società in persona Controparte_4
del L.r.p.t., e, del presunto garante sig. . Parte_1
- Con Sentenza n. 970/2011 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 16/06/2011, munita di formula esecutiva in data 25/07/2011, veniva rigettata l'opposizione avverso il
D.I. n. 1964/2009, recante R.G. n. 5794/2009, con conseguente conferma del medesimo provvedimento monitorio e contestuale condanna solidale del debitore principale e del presunto fideiussore al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.200,00 euro per onorari, 600,00 euro per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA.
- In data 14/12/2015 la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. veniva cancellata dall'albo
3 delle banche, con conseguente estinzione di ogni situazione creditoria, in virtù dell'efficacia costitutiva ex art. 2495 c.c. del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese.
- Nonostante ciò, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. cedeva il suindicato credito alla in attuazione di un programma di risoluzione della crisi, in Parte_3
ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia del 26/01/2016 e del 30/12/2016.
- Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, pubblicizzata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 73 del 15/06/2017, la
[...] cedeva in blocco pro soluto una serie indefinita di crediti alla Parte_3 [...]
CP_1
- Con Procura del 25/01/2018, per rogito notarile del Dott. del Persona_1
25/01/2018 (Rep. n. 297185 / Racc. n. 30921), la conferiva il mandato di Controparte_1
riscossione dei suddetti crediti, in favore della Parte_2
- Con Atto di Precetto, notificato al sig. in data 18/06/2021, Parte_1
(successivamente rinnovato il 20/09/2021), la società e la mandataria Controparte_1
intimavano al medesimo fideiussore ed al sig. Parte_2
, nella qualità di L.r.p.t. e Amministratore Unico della Parte_4 [...]
il pagamento del complessivo importo di 82.687,95 euro, di Controparte_4
cui euro 34.626,14, per sorta capitale, oltre interessi moratori dall'11/09/2009 al
30/04/2020, compensi liquidati nel D.I. n. 1964/2009 per 1.495,66 euro, e compensi liquidati nella sentenza n. 970/2011 per 2.350,94 euro.
- Orbene, solamente a seguito della notifica di tali atti endoesecutivi, l'odierno attore veniva a conoscenza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, comprensiva anche del credito portato dal D.I. opposto, intercorsa tra la e la Parte_3
stante l'assoluta genericità dell'Avviso di Cessione di crediti pro-soluto Controparte_1
della Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 73 del 15/06/2017.
- Con Atto di Pignoramento Immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data
28/10/2021, la società e la relativa mandataria Controparte_1 Parte_2
pignoravano il complesso immobiliare di proprietà del sig.
[...] Parte_1
, sito in Procida (NA) alla via Cafarotta n. 2, catastalmente individuato al N.C.E.U.
[...]
– Foglio n. 5, Particella n. 865, Subalterni nn. 1 –
4 - La procedura espropriativa immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 645/2021, con assegnazione al G.E. Dott.ssa Stefania Cannavale.
- Conseguenzialmente, a fronte di tale opposizione, con Comparsa di Costituzione e
Risposta ex artt. 166 – 167 c.p.c., la società e la relativa mandataria, Controparte_1
ovvero la società si costituivano in giudizio, insistendo Controparte_5
per il rigetto delle istanze di parte ricorrente.
- Con Ordinanza dell'1/02/2022, il G.I. concedeva un termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Orbene, in ottemperanza a tale ordinanza, il presente procedimento giurisdizionale veniva iscritto al R.G. n. 11216/2022 del Tribunale di Napoli.
- Con Comparsa di Costituzione e Risposta ex artt. 166 – 167 c.p.c., ritualmente depositata in data 11/01/2023, la società e la relativa mandataria Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio, insistendo per l'accoglimento delle seguenti Parte_2
conclusioni: “Nel merito: - rigettare la spiegata opposizione e proposta ex art. 616 c.p.c. in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge. - Con ogni ampia riserva di produrre, dedurre e formulare istanze istruttorie”.
- All'udienza dell'11/02/2025, il giudizio veniva introitato a sentenza, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle Comparse Conclusionali e delle
Memorie di Replica.
- Con Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di Napoli – Sez. XIV, in persona del G.I.
Dott.ssa Laura Martano, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025, il giudizio veniva definito come segue: “
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma II, c.p.c. proposta da;
2. Condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che nelle more dei giudizi di gravame di cui innanzi, il sig.
[...]
e la società con la relativa società mandataria Parte_1 Controparte_1
addivenivano alla definitiva transazione delle Controparte_5 posizioni tra essi pendenti, tant'è che il sig. , Parte_1
5 DICHIARAVA DI RINUNCIARE al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 1468/2025 della Corte
d'Appello di Napoli, nonché al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3175/2025 della Corte
d'Appello di Napoli.
Alla luce della presente dichiarazione, l'appellante rinuncia alla comparizione alle rispettive udienze del 18.12.2025 e del 18.02.2026, nonché alle successive udienze fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., per la conseguente cancellazione delle cause dal ruolo. Con compensazione delle spese di lite.
Ora, a mente dell'art 306 cpc, com. 1 il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Risulta così superata la mancata costituzione in appello di alcune delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto per l'integrale riforma della Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di
Napoli – Sez. XIV, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025, ongi altra domanda disattesa così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio;
- spese interamente compensate.
In Napoli, il 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Consiglieri : dott. Alessandro Cocchiara Presidente;
dott. Antonio Quaranta Consigliere
dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3175/2025 vertente
TRA
, C.F. – , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA) in Piazza degli Artisti n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Carbone, C.F. –
, Pec – elettivamente domiciliato con C.F._2 Email_1 quest'ultimo presso il suo studio legale sito in Ottaviano (Na) alla via R. Pappalardo n. 95, giusto mandato su atto separato ai sensi del D.M. Giustizia n. 40/2011 e del
Provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011 e ss. mm. ii.;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso-Belluno n. , in persona dell'Amministratore Unico e L.r.p.t. P.IVA_1
Sig. domiciliato presso la sede legale in Corigliano (TV) in via V. Alfieri n. 1, CP_2
e per essa quale società procuratrice C.F. e P. Parte_2
Iva – , R.E.A. n. 1888273, con sede legale in NA IL (MI) in via P.IVA_2
Dell'Unione Europea n. 6a-6b, giusta procura conferita per rogito del Notaio Dott.
[...]
del 18/10/2022 (Rep. n. 311663 / Racc. n. 41583), registrata a Pordenone il Per_1
20/10/2022 al n. 15129, Serie 1T, quest'ultima in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa
C.F. – giusta procura del 21/10/2022 (Rep. n. Controparte_3 C.F._3
5488 / Racc. n. 4129), registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 – Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, C.F. – , Pec – C.F._4
1 ed elettivamente domiciliate con quest'ultimo Email_2
presso lo Studio Legale dell'Avv. Lorenzo Lupo Timini in Pescara (PE) in via Dei Marsi n.
174, giusto mandato agli atti della Comparsa di Costituzione e Risposta nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c., iscritto al R.G. n. 11216/2022 del
Tribunale di Napoli.
APPELLATI
OGGETTO: integrale riforma della Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di Napoli – Sez.
XIV, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con atto ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato in data 29/04/2022,
citava la società e la relativa mandataria Parte_1 Controparte_1
a comparire dinnanzi al Tribunale di Napoli per Parte_2
l'udienza del 22/09/2022, al fine di conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione della e Controparte_1 della in ragione del difetto di legittimazione attiva ex art. 100 Parte_2
c.p.c., vista e considerata la mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito ivi dedotto;
2.
In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e, dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, per violazione dell'art. 2945 c.c., in ragione dell'inesistenza della pretesa creditoria, vista e considerata l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. dal registro delle imprese;
3. Vittoria di lite, onorari e spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Premetteva che con Ricorso in Opposizione all'Esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, disporre, con ordinanza, la sospensione inaudita altera parte ex art. 624
c.p.c. della presente procedura esecutiva immobiliare, recante R.G.E. n. 645/2021 pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli;
2. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex
2 artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione della
e della in ragione del difetto di legittimazione Controparte_1 Parte_2 attiva ex art. 100 c.p.c., vista e considerata la mancata dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito ivi dedotto;
3. In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 20/09/2021, e, dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data 28/10/2021, per violazione dell'art. 2945 c.c., in ragione dell'inesistenza della pretesa creditoria, vista e considerata l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. dal registro delle imprese;
4. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data
20/09/2021, e dell'atto di pignoramento immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data
28/10/2021, e, l'insussistenza del diritto all'esecuzione forzata della e della Controparte_1 [...]
per violazione degli artt. 2943 e ss. c.c., in ragione della prescrizione Parte_2 della pretesa creditoria azionata;
5. Vittoria di lite, onorari e spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
- L'opposizione, a sua volta, originava dalle seguenti circostanze fattuali e giuridiche.
Con D.I. n. 1964/2009 del Tribunale di Ferrara, emesso nel procedimento monitorio recante R.G. n. 4511/2009, munito di formula esecutiva in data 13/10/2009 e notificato in data 11/11/2009, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. conseguiva un'ingiunzione per il pagamento del complessivo importo di 34.626,14 euro, oltre interessi convenzionali al 12% dall'11/09/2009 al saldo effettivo, per spese del procedimento per 1.372,75 euro, diritti per
646,00 euro, onorari per 416,00 euro, spese escluse da IVA per 178,00 euro, e, spese imponibili per 132,75 euro, C.P.A. al 2%, e IVA al 20%, nei confronti del debitore principale, ovvero la società in persona Controparte_4
del L.r.p.t., e, del presunto garante sig. . Parte_1
- Con Sentenza n. 970/2011 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 16/06/2011, munita di formula esecutiva in data 25/07/2011, veniva rigettata l'opposizione avverso il
D.I. n. 1964/2009, recante R.G. n. 5794/2009, con conseguente conferma del medesimo provvedimento monitorio e contestuale condanna solidale del debitore principale e del presunto fideiussore al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.200,00 euro per onorari, 600,00 euro per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA.
- In data 14/12/2015 la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. veniva cancellata dall'albo
3 delle banche, con conseguente estinzione di ogni situazione creditoria, in virtù dell'efficacia costitutiva ex art. 2495 c.c. del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese.
- Nonostante ciò, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. cedeva il suindicato credito alla in attuazione di un programma di risoluzione della crisi, in Parte_3
ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia del 26/01/2016 e del 30/12/2016.
- Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, pubblicizzata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 73 del 15/06/2017, la
[...] cedeva in blocco pro soluto una serie indefinita di crediti alla Parte_3 [...]
CP_1
- Con Procura del 25/01/2018, per rogito notarile del Dott. del Persona_1
25/01/2018 (Rep. n. 297185 / Racc. n. 30921), la conferiva il mandato di Controparte_1
riscossione dei suddetti crediti, in favore della Parte_2
- Con Atto di Precetto, notificato al sig. in data 18/06/2021, Parte_1
(successivamente rinnovato il 20/09/2021), la società e la mandataria Controparte_1
intimavano al medesimo fideiussore ed al sig. Parte_2
, nella qualità di L.r.p.t. e Amministratore Unico della Parte_4 [...]
il pagamento del complessivo importo di 82.687,95 euro, di Controparte_4
cui euro 34.626,14, per sorta capitale, oltre interessi moratori dall'11/09/2009 al
30/04/2020, compensi liquidati nel D.I. n. 1964/2009 per 1.495,66 euro, e compensi liquidati nella sentenza n. 970/2011 per 2.350,94 euro.
- Orbene, solamente a seguito della notifica di tali atti endoesecutivi, l'odierno attore veniva a conoscenza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999, comprensiva anche del credito portato dal D.I. opposto, intercorsa tra la e la Parte_3
stante l'assoluta genericità dell'Avviso di Cessione di crediti pro-soluto Controparte_1
della Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 73 del 15/06/2017.
- Con Atto di Pignoramento Immobiliare ex artt. 555 e ss. c.p.c., notificato in data
28/10/2021, la società e la relativa mandataria Controparte_1 Parte_2
pignoravano il complesso immobiliare di proprietà del sig.
[...] Parte_1
, sito in Procida (NA) alla via Cafarotta n. 2, catastalmente individuato al N.C.E.U.
[...]
– Foglio n. 5, Particella n. 865, Subalterni nn. 1 –
4 - La procedura espropriativa immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 645/2021, con assegnazione al G.E. Dott.ssa Stefania Cannavale.
- Conseguenzialmente, a fronte di tale opposizione, con Comparsa di Costituzione e
Risposta ex artt. 166 – 167 c.p.c., la società e la relativa mandataria, Controparte_1
ovvero la società si costituivano in giudizio, insistendo Controparte_5
per il rigetto delle istanze di parte ricorrente.
- Con Ordinanza dell'1/02/2022, il G.I. concedeva un termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Orbene, in ottemperanza a tale ordinanza, il presente procedimento giurisdizionale veniva iscritto al R.G. n. 11216/2022 del Tribunale di Napoli.
- Con Comparsa di Costituzione e Risposta ex artt. 166 – 167 c.p.c., ritualmente depositata in data 11/01/2023, la società e la relativa mandataria Controparte_1 [...]
si costituivano in giudizio, insistendo per l'accoglimento delle seguenti Parte_2
conclusioni: “Nel merito: - rigettare la spiegata opposizione e proposta ex art. 616 c.p.c. in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge. - Con ogni ampia riserva di produrre, dedurre e formulare istanze istruttorie”.
- All'udienza dell'11/02/2025, il giudizio veniva introitato a sentenza, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle Comparse Conclusionali e delle
Memorie di Replica.
- Con Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di Napoli – Sez. XIV, in persona del G.I.
Dott.ssa Laura Martano, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025, il giudizio veniva definito come segue: “
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma II, c.p.c. proposta da;
2. Condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che nelle more dei giudizi di gravame di cui innanzi, il sig.
[...]
e la società con la relativa società mandataria Parte_1 Controparte_1
addivenivano alla definitiva transazione delle Controparte_5 posizioni tra essi pendenti, tant'è che il sig. , Parte_1
5 DICHIARAVA DI RINUNCIARE al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 1468/2025 della Corte
d'Appello di Napoli, nonché al giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3175/2025 della Corte
d'Appello di Napoli.
Alla luce della presente dichiarazione, l'appellante rinuncia alla comparizione alle rispettive udienze del 18.12.2025 e del 18.02.2026, nonché alle successive udienze fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., per la conseguente cancellazione delle cause dal ruolo. Con compensazione delle spese di lite.
Ora, a mente dell'art 306 cpc, com. 1 il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Risulta così superata la mancata costituzione in appello di alcune delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto per l'integrale riforma della Sentenza n. 5164/2025 del Tribunale di
Napoli – Sez. XIV, pubblicata in data 23/05/2025 e notificata in data 12/06/2025, ongi altra domanda disattesa così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio;
- spese interamente compensate.
In Napoli, il 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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