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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
2541/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2541/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini Parte_1
Colalè Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini Colalè CP_1
Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/01/2020 in Baschi (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia , in Orvieto (TR) il 15/09/2019 e che a far data dalla Persona_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, pronunciata su domanda congiunta delle parti, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori ed Parte_1 CP_1 in data 25.01.2020 trascritto nei registri del Comune di Baschi con atto n. 1 Parte I Anno
[...]
2020;
b) decretare a carico della moglie la perdita del cognome del marito;
c) ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Baschi;
d) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
e) i genitori rappresentano che la figlia frequenta dal lunedì al venerdì la scuola dell'infanzia di
Baschi (TR);
f) il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, con le modalità di volta in volta stabilite di comune accordo tra i ricorrenti, secondo le rispettive e reciproche esigenze, tenendo conto anche degli impegni della figlia;
la stessa metodologia dovrà essere seguita per le festività natalizie, pasquali ed estive;
g) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 mensili per Parte_1 CP_1 il contributo al mantenimento della figlia entro il 15 di ogni mese con bonifico sul c/c Per_1 indicato dalla ricorrente IBAN: [...]; tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dell'anno precedente;
h) il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, delle spese per attività sportive e per eventuali corsi di formazione professionale, il tutto previa esibizione di regolare documentazione di spesa, secondo le linee guida del Tribunale di Terni del 27.06.2018;
i) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto economico e personale, e dichiarano di essere autosufficienti e di avere risorse proprie adeguate per il loro mantenimento, rinunciando ad ogni pretesa al riguardo;
j) i genitori dichiarano il loro impegno a favorire e non già solo a non ostacolare, il rapporto della figlia con i nonni materni e paterni;
k) le parti si danno sin da ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/01/2020 tra e Parte_1
in Baschi (TR) alle condizioni congiunte indicate in ricorso;
CP_1
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di BASCHI
(TR) (atto n. 1, parte I, anno 2020);
-spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15 aprile 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2541/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini Parte_1
Colalè Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini Colalè CP_1
Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/01/2020 in Baschi (TR) precisando che dall'unione è nata la figlia , in Orvieto (TR) il 15/09/2019 e che a far data dalla Persona_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, pronunciata su domanda congiunta delle parti, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori ed Parte_1 CP_1 in data 25.01.2020 trascritto nei registri del Comune di Baschi con atto n. 1 Parte I Anno
[...]
2020;
b) decretare a carico della moglie la perdita del cognome del marito;
c) ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Baschi;
d) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
e) i genitori rappresentano che la figlia frequenta dal lunedì al venerdì la scuola dell'infanzia di
Baschi (TR);
f) il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà, con le modalità di volta in volta stabilite di comune accordo tra i ricorrenti, secondo le rispettive e reciproche esigenze, tenendo conto anche degli impegni della figlia;
la stessa metodologia dovrà essere seguita per le festività natalizie, pasquali ed estive;
g) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 350,00 mensili per Parte_1 CP_1 il contributo al mantenimento della figlia entro il 15 di ogni mese con bonifico sul c/c Per_1 indicato dalla ricorrente IBAN: [...]; tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dell'anno precedente;
h) il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, delle spese per attività sportive e per eventuali corsi di formazione professionale, il tutto previa esibizione di regolare documentazione di spesa, secondo le linee guida del Tribunale di Terni del 27.06.2018;
i) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto economico e personale, e dichiarano di essere autosufficienti e di avere risorse proprie adeguate per il loro mantenimento, rinunciando ad ogni pretesa al riguardo;
j) i genitori dichiarano il loro impegno a favorire e non già solo a non ostacolare, il rapporto della figlia con i nonni materni e paterni;
k) le parti si danno sin da ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/01/2020 tra e Parte_1
in Baschi (TR) alle condizioni congiunte indicate in ricorso;
CP_1
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di BASCHI
(TR) (atto n. 1, parte I, anno 2020);
-spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15 aprile 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti