Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.1971, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 nte domiciliati in Salerno, alla via V. studio dell'avv. Orlando Caponigro, dal quale sono rappresenti e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre un anno dalla data di comp ei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, (pronunciata con sentenza non definitiva n. 2478/2021), terminato con sentenza n. 3937/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
provvederanno alle rispettive necessità materiali autonomamente;
-Il figlio maggiorenne SI. seppur maggiorenne, studente Persona_2 universitario non è economic è collocato presso la madre;
d)Il padre eserciterà il diritto di visita liberamente con il figlio stante la maggiore età di quest'ultimo secondo le reciproche volontà;
-Il padre SI. corrisponderà alla SI.ra , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di a di € 350,00, a titolo di l figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
l'assegno di Per_1 ento, dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT senza alcuna richiesta specifica;
essa somma comprende le spese per il vitto, l'abbigliamento, i medicinali da banco comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali;
-Le spese straordinarie per la prole saranno divise al 50 % tra entrambi i genitori con l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ludiche e sportive etc.…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
-Le parti vivono in abitazione autonome e pertanto non è da provvedersi in ordine alla casa coniugale;
-I coniugi sin d'ora si prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29 luglio 2001 nel Comune di GN GL AL (SA) tra , nata Parte_1
a Salerno il 14.09.1971, C.F.: e nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a Salerno il 29.11.1972, C.F. , t Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Si A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN GL AL (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Anno 2001, Atto n. 8, Parte II, Serie A); C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 6 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi