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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/09/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7790/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7790/2022, riservata in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rosita Leone, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Piazza Matteotti n. 2, in Napoli, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Bianco, presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia, alla Via Campo San Leonardo n. 62, in Gesualdo (AV), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 26.6.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che (d'ora in poi, semplicemente proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1840/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.9.2022 e pubblicato in data 26.9.2022, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 4517/2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 22.000,00, oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato rimborso, da parte dell'ingiunta, della sorta capitale relativa ai buoni fruttiferi postali intestati alla ricorrente.
Con la spiegata opposizione, la società , sulla premessa che i buoni fruttiferi intestati alla - Pt_1 CP_1
emessi in data 02.01.2007 ed appartenenti “alla tipologia “DiciottoMesi” serie “18Q” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione) – erano scaduti e diventati, perciò, infruttiferi alla data del 02.7.2008 (ossia, dopo diciotto mesi dalla loro emissione), contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna opposta, eccependo che il diritto al rimborso di detti buoni sarebbe prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di scadenza dei buoni medesimi, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'opposizione, adducendo, in particolare, Controparte_1
la non invocabilità, da parte dell'opponente, della prescrizione del diritto al rimborso dei prodotti finanziari de quibus giacché essi “non riportano la dicitura “A TERMINE” e non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata, la scadenza dei buoni e del termine di prescrizione” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ed allegava, quindi, la responsabilità di per violazione degli obblighi di trasparenza ed Pt_1
informazione, in ragione dell'omessa adeguata informazione, appunto, sul tipo di investimento effettuato dall'opposta.
La insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia,
2 nonché chiedeva: in via subordinata, la condanna della società opponente al risarcimento del danno, per un importo di € 22.000,00; in via ulteriormente subordinata, la condanna della medesima società a rimborsare all'opposta il capitale versato, pari ad € 22.000,00 ed, altresì, in via ancora più gradata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 22.000,00,
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Celebrata l'udienza di comparizione del 02.5.2023, in data 11.6.2025 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore dell'opponente, l'avv. Rosita Leone, in sostituzione del precedente difensore, avv. Rosaria
Ditolve, alla quale veniva revocato il mandato a suo tempo conferito (cfr. memoria di costituzione di nuovo difensore, nonché revoca della procura conferita al precedente avvocato con nomina del nuovo, redatta dal notaio , depositate in data 11.6.2025). Persona_1
Da ultimo, quindi, ritenuto il giudizio maturo per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 26.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. - la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata produzione, da parte della società opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo.
Al riguardo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex pluribus, Cass.
n. 16673/2012), la tempestività dell'opposizione – che il Giudice è tenuto a verificare d'ufficio – può essere desunta, oltre che dalla documentazione relativa alla data delle notificazioni del decreto ingiuntivo (che costituisce il dies a quo) e dell'atto di opposizione (che costituisce il dies ad quem), anche da ogni altro documento comunque acquisito agli atti di causa.
Pertanto, la produzione, da parte dell'opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo, pur essendo il mezzo con il quale, di regola, si dimostra la tempestività dell'opposizione, non è, di per sé, adempimento indispensabile per determinare la tempestività e, quindi, l'ammissibilità dell'opposizione.
3 La mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo, non comporta, dunque, l'automatica declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova della data della notifica del decreto emerga da altri elementi, rimessi, secondo le regole generali in materia di valutazione delle prove di cui agli artt. 115 ss. c.p.c., al prudente apprezzamento del Giudice.
Occorre al riguardo considerare, infatti, che nel processo civile vige il principio di non contestazione, in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).
Tale contestazione deve essere tempestiva. Infatti, «ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto» (cfr. Cass. n. 19490/2018).
Nel caso di specie, a fronte dell'indicazione, nell'atto di citazione in opposizione, della data di notifica del decreto ingiuntivo (ossia, il 15.11.2022 e cioè meno di 40 giorni prima della notifica dell'atto di citazione, effettuata, tramite P.E.C., in data 15.12.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna della notifica, depositata telematicamente dall'opponente in formato .msg), l'opposta, costituendosi in giudizio, non la contestava, bensì argomentava unicamente il merito della controversia.
Ed invero, la parte opposta non ha eccepito la tardività dell'opposizione, limitandosi (nella comparsa conclusionale depositata il 19.5.2025), a negarne l'ammissibilità sulla base del dato meramente formale legato alla mancata produzione della copia notificata del titolo.
Ebbene, la non contestazione, o la contestazione tardiva, equivale all'ammissione del fatto allegato dalla controparte, il quale può legittimamente essere posto a fondamento del giudizio;
fermo restando che la tempestività dell'opposizione è stata, da ultimo, comprovata con il deposito, in allegato alla memoria di replica del 28.8.2025, delle buste telematiche attestanti la ricezione del decreto ingiuntivo in data 15.11.2022
e la notifica, all'attuale opposta, della tempestiva opposizione allo stesso in data 15.12.2022, con successiva iscrizione a ruolo in data 21.12.2022.
4 Accertata, pertanto, la tempestività dell'opposizione proposta (in quanto la notifica dell'atto di citazione è avvenuta entro il termine perentorio prescritto dall'art. 645 c.p.c.) nonché la sua procedibilità (essendosi la parte opponente costituita nei termini) e passando al merito della controversia, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i motivi di seguito esposti.
È pacifica, oltre che riscontrata in via documentale, l'emissione, in data 02.01.2007, di n. 6 buoni fruttiferi postali, intestati a ed appartenenti alla serie “18Q” - come da indicazione apposta Controparte_1
sugli stessi - per l'importo complessivo di € 22.000,00 (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte opposta della fase monitoria).
Come riportato dai buoni de quibus, tali prodotti finanziari, garantiti dallo Stato, vengono emessi alle condizioni generali previste dal Decreto del 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, pubblicato in G.U. n. 300 del 27.12.2000, alle condizioni di emissione
5 previste per le serie sottoscritte. Al momento del collocamento, inoltre, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo (c.d. F.I.A.), contenente la descrizione delle CP_2
caratteristiche dell'investimento.
Gli artt. 3 e 6 del citato Decreto, infatti, così dispongono: (art. 3) “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; (art. 6) “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle Parte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi” (testo confermato, poi, dall'art. 6 del D.M. del 06.10.2004).
Dunque, al momento della sottoscrizione del buono, aveva l'obbligo specifico, previsto nella norma Pt_1
richiamata dal buono stesso (cfr. parte retrostante di ciascuno dei buoni in analisi), di consegnare alla risparmiatrice il foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento.
Tuttavia, parte opposta ha addotto la consegna, da parte della società non del F.I.A. relativo ai buoni Pt_1
fruttiferi di tipo “18Q” (che scadono al compimento del diciottesimo mese dalla loro sottoscrizione), bensì di quello relativo ai buoni “B27” (che vengono rimborsati, invece, alla scadenza del ventesimo anno dalla loro emissione, cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte opposta).
Detta circostanza non risulta smentita da parte opponente, atteso che le difese di in ordine alla Pt_1
consegna del foglio informativo, risultano relegate ad affermazioni assolutamente generiche, non supportate dalla produzione di adeguata documentazione, né dalla formulazione di idonei capitoli di prova orale.
Ed invero, la società opponente si è limitata a produrre un foglio informativo asseritamente consegnato alla omettendo, tuttavia, di fornire la prova della sua consegna. CP_1
Su tale documento, infatti, non risulta apposto alcun timbro attestante la data dell'avvenuta consegna alla risparmiatrice né risulta apposta la sottoscrizione dell'intestataria dei buoni (cfr. all. n. 4 del CP_1
fascicolo telematico dell'opponente).
6 Pertanto, la consegna del menzionato documento, contestata da parte opposta, è rimasta del tutto sfornita di prova.
A questo punto, occorre evidenziare che il rapporto che nasce dalla sottoscrizione dei predetti titoli - ed in forza del quale è tenuta a rimborsare, all'investitore, il capitale con gli interessi maturati alla scadenza Pt_1
dei buoni medesimi - ha natura contrattuale.
Ebbene, i buoni in contestazione recano, sul retro, solo l'indicazione della serie di appartenenza (“18Q”), la qual cosa non rende, in alcun modo, noto all'intestataria la data di scadenza dei buoni, né rende possibile, dunque, l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
Neppure è possibile sostenere che le condizioni economiche dell'investimento siano conoscibili tramite la pubblicazione in G.U. del relativo decreto istitutivo, atteso che nel rapporto contrattuale fra collocatore e risparmiatore quest'ultimo deve poter evincere dal titolo la durata ed i termini del rapporto, al momento della sua emissione.
Posto, infatti, che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione, ex art. 2002 c.c., e non come titolo di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. n. 13979/2007, Cass. n.
19002/2017, Cass. Sez. Un. n. 3963dell'11.02.2019), da esso devono desumersi esattamente i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
Di contro, nel caso di specie, sui buoni postali oggetto di giudizio è riportata unicamente la data di emissione, ma non risulta essere stata apposta alcuna indicazione in ordine alla loro scadenza.
Ne deriva che, come detto, l'intestataria di tali buoni non ha potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza concernente la data di scadenza dell'investimento, quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla società opponente, non risulta che la stessa abbia, in sede di sottoscrizione dei buoni postali, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla richiamata normativa, con particolare riguardo al dovere di rendere nota la data di scadenza del titolo.
7 Da ciò consegue che la risparmiatrice non è stata posta nelle condizioni di attivarsi per la riscossione del capitale investito e degli interessi maturati, nel termine di prescrizione previsto e richiamato dall'art. 8 del
Decreto del 19.12.2000.
Occorre osservare, al riguardo, che il Tar del Lazio, con la recentissima pronuncia n. 15916 dell'1.9.2025 - che ha confermato la sanzione comminata, per pratiche commerciali scorrette, alle dall'Autorità Pt_1
Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento prot. n. 0030346 deliberato nell'adunanza del
18.10.2022) – ha evidenziato che «(…) sono numerose le ipotesi in cui le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali scorrette richiedono ai professionisti l'adozione di modelli di comportamento desumibili non solo dalla disciplina di settore, ma anche dall'esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice del
Consumo, di modo che il rispetto della disciplina specifica non risulta esaustivo rispetto agli obblighi di diligenza sussistenti nei confronti della platea dei consumatori con cui il professionista [n.d.r. viene in contatto (…). Le valutazioni Pt_1
dell'Autorità appaiono corrette, essendo incentrate sulla considerazione della prescrizione ogni anno di decine di migliaia di buoni, di cui il professionista era pienamente consapevole, che avrebbero dovuto indurre lo stesso a individuare misure, quantomeno informative che, al di là del rispetto degli obblighi specificamente previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni di natura commerciale consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso. Ciò tanto più tenuto conto della tipologia dei risparmiatori interessati, quasi tutti piccoli risparmiatori propensi ad un bassissimo livello di rischio, che confidavano nella sicurezza dell'investimento, e
del settore di attività del professionista (caratterizzato da una particolare complessità dei servizi e prodotti offerti e da una rilevante asimmetria informativa tra professionista e consumatore)».
Tanto esposto, nel caso di specie, l'ignoranza, da parte della risparmiatrice, della scadenza dei buoni postali de quibus ha trovato fondamento, invero, nell'inadempimento di in ordine agli specifici obblighi di Pt_1
informazione e di trasparenza previsti dagli artt. 3 e 6 del citato decreto, nonché nell'inadempimento della medesima società rispetto al generale principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, dalla cui applicazione - a prescindere dal rispetto della normativa di settore - non è certamente esonerata. Pt_1
8 Tale circostanza non può essere considerata, inoltre, come un impedimento soggettivo od un ostacolo di mero fatto - per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione - quanto, piuttosto, una causa giuridica che non ha consentito all'intestataria dei buoni di acquisire la consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, il diritto dell'opposta a percepire il rimborso del capitale, relativo ai buoni sottoscritti in data 02.01.2007, non risulta estinto per prescrizione.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione, considerata la particolarità delle questioni giuridiche trattate e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1840/2022 emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7790/2022, riservata in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rosita Leone, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Piazza Matteotti n. 2, in Napoli, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Bianco, presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia, alla Via Campo San Leonardo n. 62, in Gesualdo (AV), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 26.6.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che (d'ora in poi, semplicemente proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1840/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.9.2022 e pubblicato in data 26.9.2022, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 4517/2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 22.000,00, oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato rimborso, da parte dell'ingiunta, della sorta capitale relativa ai buoni fruttiferi postali intestati alla ricorrente.
Con la spiegata opposizione, la società , sulla premessa che i buoni fruttiferi intestati alla - Pt_1 CP_1
emessi in data 02.01.2007 ed appartenenti “alla tipologia “DiciottoMesi” serie “18Q” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione) – erano scaduti e diventati, perciò, infruttiferi alla data del 02.7.2008 (ossia, dopo diciotto mesi dalla loro emissione), contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna opposta, eccependo che il diritto al rimborso di detti buoni sarebbe prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di scadenza dei buoni medesimi, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'opposizione, adducendo, in particolare, Controparte_1
la non invocabilità, da parte dell'opponente, della prescrizione del diritto al rimborso dei prodotti finanziari de quibus giacché essi “non riportano la dicitura “A TERMINE” e non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata, la scadenza dei buoni e del termine di prescrizione” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ed allegava, quindi, la responsabilità di per violazione degli obblighi di trasparenza ed Pt_1
informazione, in ragione dell'omessa adeguata informazione, appunto, sul tipo di investimento effettuato dall'opposta.
La insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia,
2 nonché chiedeva: in via subordinata, la condanna della società opponente al risarcimento del danno, per un importo di € 22.000,00; in via ulteriormente subordinata, la condanna della medesima società a rimborsare all'opposta il capitale versato, pari ad € 22.000,00 ed, altresì, in via ancora più gradata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 22.000,00,
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Celebrata l'udienza di comparizione del 02.5.2023, in data 11.6.2025 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore dell'opponente, l'avv. Rosita Leone, in sostituzione del precedente difensore, avv. Rosaria
Ditolve, alla quale veniva revocato il mandato a suo tempo conferito (cfr. memoria di costituzione di nuovo difensore, nonché revoca della procura conferita al precedente avvocato con nomina del nuovo, redatta dal notaio , depositate in data 11.6.2025). Persona_1
Da ultimo, quindi, ritenuto il giudizio maturo per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 26.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. - la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata produzione, da parte della società opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo.
Al riguardo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex pluribus, Cass.
n. 16673/2012), la tempestività dell'opposizione – che il Giudice è tenuto a verificare d'ufficio – può essere desunta, oltre che dalla documentazione relativa alla data delle notificazioni del decreto ingiuntivo (che costituisce il dies a quo) e dell'atto di opposizione (che costituisce il dies ad quem), anche da ogni altro documento comunque acquisito agli atti di causa.
Pertanto, la produzione, da parte dell'opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo, pur essendo il mezzo con il quale, di regola, si dimostra la tempestività dell'opposizione, non è, di per sé, adempimento indispensabile per determinare la tempestività e, quindi, l'ammissibilità dell'opposizione.
3 La mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo, non comporta, dunque, l'automatica declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova della data della notifica del decreto emerga da altri elementi, rimessi, secondo le regole generali in materia di valutazione delle prove di cui agli artt. 115 ss. c.p.c., al prudente apprezzamento del Giudice.
Occorre al riguardo considerare, infatti, che nel processo civile vige il principio di non contestazione, in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).
Tale contestazione deve essere tempestiva. Infatti, «ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto» (cfr. Cass. n. 19490/2018).
Nel caso di specie, a fronte dell'indicazione, nell'atto di citazione in opposizione, della data di notifica del decreto ingiuntivo (ossia, il 15.11.2022 e cioè meno di 40 giorni prima della notifica dell'atto di citazione, effettuata, tramite P.E.C., in data 15.12.2022, come risulta dalla ricevuta di consegna della notifica, depositata telematicamente dall'opponente in formato .msg), l'opposta, costituendosi in giudizio, non la contestava, bensì argomentava unicamente il merito della controversia.
Ed invero, la parte opposta non ha eccepito la tardività dell'opposizione, limitandosi (nella comparsa conclusionale depositata il 19.5.2025), a negarne l'ammissibilità sulla base del dato meramente formale legato alla mancata produzione della copia notificata del titolo.
Ebbene, la non contestazione, o la contestazione tardiva, equivale all'ammissione del fatto allegato dalla controparte, il quale può legittimamente essere posto a fondamento del giudizio;
fermo restando che la tempestività dell'opposizione è stata, da ultimo, comprovata con il deposito, in allegato alla memoria di replica del 28.8.2025, delle buste telematiche attestanti la ricezione del decreto ingiuntivo in data 15.11.2022
e la notifica, all'attuale opposta, della tempestiva opposizione allo stesso in data 15.12.2022, con successiva iscrizione a ruolo in data 21.12.2022.
4 Accertata, pertanto, la tempestività dell'opposizione proposta (in quanto la notifica dell'atto di citazione è avvenuta entro il termine perentorio prescritto dall'art. 645 c.p.c.) nonché la sua procedibilità (essendosi la parte opponente costituita nei termini) e passando al merito della controversia, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt.
633 e 638 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata, per i motivi di seguito esposti.
È pacifica, oltre che riscontrata in via documentale, l'emissione, in data 02.01.2007, di n. 6 buoni fruttiferi postali, intestati a ed appartenenti alla serie “18Q” - come da indicazione apposta Controparte_1
sugli stessi - per l'importo complessivo di € 22.000,00 (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte opposta della fase monitoria).
Come riportato dai buoni de quibus, tali prodotti finanziari, garantiti dallo Stato, vengono emessi alle condizioni generali previste dal Decreto del 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, pubblicato in G.U. n. 300 del 27.12.2000, alle condizioni di emissione
5 previste per le serie sottoscritte. Al momento del collocamento, inoltre, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo (c.d. F.I.A.), contenente la descrizione delle CP_2
caratteristiche dell'investimento.
Gli artt. 3 e 6 del citato Decreto, infatti, così dispongono: (art. 3) “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; (art. 6) “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle Parte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi” (testo confermato, poi, dall'art. 6 del D.M. del 06.10.2004).
Dunque, al momento della sottoscrizione del buono, aveva l'obbligo specifico, previsto nella norma Pt_1
richiamata dal buono stesso (cfr. parte retrostante di ciascuno dei buoni in analisi), di consegnare alla risparmiatrice il foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento.
Tuttavia, parte opposta ha addotto la consegna, da parte della società non del F.I.A. relativo ai buoni Pt_1
fruttiferi di tipo “18Q” (che scadono al compimento del diciottesimo mese dalla loro sottoscrizione), bensì di quello relativo ai buoni “B27” (che vengono rimborsati, invece, alla scadenza del ventesimo anno dalla loro emissione, cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte opposta).
Detta circostanza non risulta smentita da parte opponente, atteso che le difese di in ordine alla Pt_1
consegna del foglio informativo, risultano relegate ad affermazioni assolutamente generiche, non supportate dalla produzione di adeguata documentazione, né dalla formulazione di idonei capitoli di prova orale.
Ed invero, la società opponente si è limitata a produrre un foglio informativo asseritamente consegnato alla omettendo, tuttavia, di fornire la prova della sua consegna. CP_1
Su tale documento, infatti, non risulta apposto alcun timbro attestante la data dell'avvenuta consegna alla risparmiatrice né risulta apposta la sottoscrizione dell'intestataria dei buoni (cfr. all. n. 4 del CP_1
fascicolo telematico dell'opponente).
6 Pertanto, la consegna del menzionato documento, contestata da parte opposta, è rimasta del tutto sfornita di prova.
A questo punto, occorre evidenziare che il rapporto che nasce dalla sottoscrizione dei predetti titoli - ed in forza del quale è tenuta a rimborsare, all'investitore, il capitale con gli interessi maturati alla scadenza Pt_1
dei buoni medesimi - ha natura contrattuale.
Ebbene, i buoni in contestazione recano, sul retro, solo l'indicazione della serie di appartenenza (“18Q”), la qual cosa non rende, in alcun modo, noto all'intestataria la data di scadenza dei buoni, né rende possibile, dunque, l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
Neppure è possibile sostenere che le condizioni economiche dell'investimento siano conoscibili tramite la pubblicazione in G.U. del relativo decreto istitutivo, atteso che nel rapporto contrattuale fra collocatore e risparmiatore quest'ultimo deve poter evincere dal titolo la durata ed i termini del rapporto, al momento della sua emissione.
Posto, infatti, che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione, ex art. 2002 c.c., e non come titolo di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. n. 13979/2007, Cass. n.
19002/2017, Cass. Sez. Un. n. 3963dell'11.02.2019), da esso devono desumersi esattamente i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
Di contro, nel caso di specie, sui buoni postali oggetto di giudizio è riportata unicamente la data di emissione, ma non risulta essere stata apposta alcuna indicazione in ordine alla loro scadenza.
Ne deriva che, come detto, l'intestataria di tali buoni non ha potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza concernente la data di scadenza dell'investimento, quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla società opponente, non risulta che la stessa abbia, in sede di sottoscrizione dei buoni postali, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla richiamata normativa, con particolare riguardo al dovere di rendere nota la data di scadenza del titolo.
7 Da ciò consegue che la risparmiatrice non è stata posta nelle condizioni di attivarsi per la riscossione del capitale investito e degli interessi maturati, nel termine di prescrizione previsto e richiamato dall'art. 8 del
Decreto del 19.12.2000.
Occorre osservare, al riguardo, che il Tar del Lazio, con la recentissima pronuncia n. 15916 dell'1.9.2025 - che ha confermato la sanzione comminata, per pratiche commerciali scorrette, alle dall'Autorità Pt_1
Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento prot. n. 0030346 deliberato nell'adunanza del
18.10.2022) – ha evidenziato che «(…) sono numerose le ipotesi in cui le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali scorrette richiedono ai professionisti l'adozione di modelli di comportamento desumibili non solo dalla disciplina di settore, ma anche dall'esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice del
Consumo, di modo che il rispetto della disciplina specifica non risulta esaustivo rispetto agli obblighi di diligenza sussistenti nei confronti della platea dei consumatori con cui il professionista [n.d.r. viene in contatto (…). Le valutazioni Pt_1
dell'Autorità appaiono corrette, essendo incentrate sulla considerazione della prescrizione ogni anno di decine di migliaia di buoni, di cui il professionista era pienamente consapevole, che avrebbero dovuto indurre lo stesso a individuare misure, quantomeno informative che, al di là del rispetto degli obblighi specificamente previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni di natura commerciale consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso. Ciò tanto più tenuto conto della tipologia dei risparmiatori interessati, quasi tutti piccoli risparmiatori propensi ad un bassissimo livello di rischio, che confidavano nella sicurezza dell'investimento, e
del settore di attività del professionista (caratterizzato da una particolare complessità dei servizi e prodotti offerti e da una rilevante asimmetria informativa tra professionista e consumatore)».
Tanto esposto, nel caso di specie, l'ignoranza, da parte della risparmiatrice, della scadenza dei buoni postali de quibus ha trovato fondamento, invero, nell'inadempimento di in ordine agli specifici obblighi di Pt_1
informazione e di trasparenza previsti dagli artt. 3 e 6 del citato decreto, nonché nell'inadempimento della medesima società rispetto al generale principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, dalla cui applicazione - a prescindere dal rispetto della normativa di settore - non è certamente esonerata. Pt_1
8 Tale circostanza non può essere considerata, inoltre, come un impedimento soggettivo od un ostacolo di mero fatto - per i quali l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione - quanto, piuttosto, una causa giuridica che non ha consentito all'intestataria dei buoni di acquisire la consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, il diritto dell'opposta a percepire il rimborso del capitale, relativo ai buoni sottoscritti in data 02.01.2007, non risulta estinto per prescrizione.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione, considerata la particolarità delle questioni giuridiche trattate e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1840/2022 emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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