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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1334/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. LORENO MARCHEI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANTINORI GIAN VITO
RESISTENTE
Nonché
C.F. , P.I. Controparte_2 CP_3 C.F._3
e .I. P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
E
, P.IVA con l'avv. UGO RUSSO Controparte_5 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando è che versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte ricorrente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nel ricorso introduttivo si risolve in doglianze risultate, all'esito dell'istruttoria legittime.
Parte ricorrente concludeva in tal senso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, rimettere le parti nel termine di 15 giorni per l'introduzione del tentativo di negoziazione assistita, disposto con provvedimento emesso in data 17.02.2022 alle ore 15,00, dopo la celebrazione dell'udienza da remoto alle ore 9,30 della medesima giornata, non notificato alle parti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza di rimessione in termini, limitare l'emananda pronuncia al rito, e dunque all'atto introduttivo del presente giudizio di primo grado, facendo salva ed impregiudicata la domanda in senso sostanziale del sig. Parte_1 nei confronti della già impresa Controparte_6 individuale ed il conseguente diritto di azione, Controparte_1 assorbita ogni ulteriore questione anche riguardo la domanda riconvenzionale promossa ex adverso. Nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza e la legittimità del sig.
a pretendere il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre iva (per Parte_1
Pag. 2 di 15 come riconosciuta e conteggiata nella ctu Ing. o in quella diversa somma Per_1 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni e costi di rispristino per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa e installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori ed impianti di servizio;
2 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di ora Parte_2 [...] nei confronti del sig. per vizi, Controparte_6 Parte_1 difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa, installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio, ed all'uopo, condannare ora Parte_2 Controparte_6
in persona del suo l.r. al pagamento, a favore del Sig.
[...] Parte_1 della somma di € 20.000,00 oltre iva (€ 24.400,00) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni e costi di ripristino per vizi, difetti malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa installazione e quant'atro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
condannare, altresì,
ora Parte_2 Controparte_6 in persona del suo l.r. al pagamento delle spese di giustizia relative al
[...] procedimento per ATP iscritto presso il Tribunale di Rimini al R.G. n. 2165/2019, e dunque alle ulteriori somme di € 1.795,62 (già detratto dell'acconto di € 200,00 versato dalla ditta resistente sul maggior importo di € 1.995,62 liquidato), quale onorario del ctu
Ing. (doc. 37); € 1.692,00 quale onorario del ctp Ing. (doc. Persona_2 Per_3
38-40); € 3.392,04 quali spese e compensi dell'Avv. Daniela Cristiano per tale procedimento di istruzione preventiva (doc. 41), e così per la complessiva somma di €
31.280,00; in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
ora Parte_2 Controparte_6 nei confronti del sig. per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella Parte_1 fornitura, posa, installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
condannare ora Parte_2
in persona del suo l. r., in via esclusiva Controparte_6
e/o solidale, al pagamento, a favore del sig. della somma di € 20.000,00 Parte_1 oltre iva, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni e costi di ripristino per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa,
Pag. 3 di 15 installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
3 condannare, altresì, ora Parte_2 [...]
in persona del suo l.r. in via esclusiva e/o solidale Controparte_6 al pagamento delle spese di giustizia relative al procedimento per ATP iscritto presso l'intestato Tribunale di Rimini al RG n. 2165/19 e dunque alla somma di € 1.795,62 (già detratto l'acconto di € 200,00 sul maggior importo di € 1995,62 versato dal resistente) quale onorario del CTU Ing. (doc. 10); € 1.692,00 quale onorario Persona_2
CTP Ing. (doc. 11-13) € 3.392,04 quali spese e compensi Avv. Daniela Per_3
Cristiano (doc. 14) e così per la complessiva somma di € 31.280,00. Ritenere assorbita dalla pregiudiziale in rito la domanda riconvenzionale proposta dalla impresa individuale , ora Controparte_6 Controparte_6
In ogni caso dichiarare tale domanda riconvenzionale proposta da
[...] [...]
ora in Controparte_1 Controparte_6 odio al sig. infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 stessa.
Parte resistente precisava le conclusioni, nel merito, in tal senso…rigetti sia le domande di accertamento di responsabilità e di condanna al risarcimento formulate dal signor contro siccome infondate in fatto Pt_1 Parte_2
e in diritto nell'an e nel quantum, e comunque non provate, sia la domanda, anch'essa infondata, di condanna della resistente a rifondergli le spese dell'a.t.p., incluso il compenso del c.t.u.; 2. in subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente, salvo gravame, accerti e dichiari la negligenza o, quanto meno, la colpa concorrente del medesimo ricorrente nell'eziologia del danno che dovesse essere accertato all'impianto di scorrimento della copertura avvolgibile della vasca per averne omessa la manutenzione cui egli era tenuto, e quindi ne escluda ex art. 1227, c. 2, C.c. il diritto al risarcimento del danno che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero riduca ex art. 1227, c. 1, C.c. l'ammontare del risarcimento proporzionalmente alla gravità della colpa del ricorrente stesso e alle relative conseguenze;
3. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente, salvo gravame, accerti e dichiari il diritto della resistente ad essere garantita dalle chiamate i.i. e CP_3 CP_4
Pag. 4 di 15 e perciò ad esserne tenuta indenne delle conseguenze, Controparte_4 completamente o nella misura che a carico di ciascuna chiamata sarà stabilita;
4. in riconvenzione, condanni il ricorrente a pagare alla resistente i 5.890,80 euro, oltre interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002, che gli deve a saldo delle fatture n° 108/2017,
145/2018 e 146/2018, eventualmente pure compensandone tale credito con l'ammontare del risarcimento che la stessa resistente dovesse essere tenuta a corrispondergli in caso della sua denegata condanna, e sempre salvo il diritto della medesima resistente a essere garantita dalle chiamate i.i. e CP_3 Controparte_4
La in tal senso…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - accertato e Controparte_5 dichiarato che nessuna domanda è stata formulata nei confronti della società
[...]
emettere ogni provvedimento conseguente, ivi compresa l'estromissione di CP_5 quest'ultima dal giudizio, con vittoria di competenze e spese;
- accertato e dichiarato che nessuna delle Controparti ha promosso la negoziazione assistita nei confronti di così non ottemperando all'ordine contenuto nel provvedimento Controparte_5 di Codesto Ill.mo Tribunale del 17.2.2022, emettere ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con vittoria di competenze e spese;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare che Progetto
Verde & Co impresa individuale di era ed è contrattualmente obbligata Controparte_6 nei confronti del signor ad installare e mettere in funzione tutti i Parte_1 componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA;
- accertare e dichiarare che tutti i vizi lamentati da parte ricorrente sono imputabili a fatto e colpa di anche ex art. 1228 c.c. per Controparte_7 il fatto degli ausiliari - subappaltatori ed impresa Controparte_4 individuale e/o, anche solo in parte, al ricorrente medesimo, con CP_3 emissione di ogni conseguente decisione in punto di responsabilità; - accertare e dichiarare che tutti i vizi lamentati da parte ricorrente non sono in alcun modo riconducibili al fatto o alla colpa della società - accertare e Controparte_5 dichiarare che la società ha seguito le istruzioni ricevute da Controparte_5
impresa individuale di in relazione alla posa in Parte_2 Controparte_6 opera del pozzetto TA, unico impianto della piscina sul quale è intervenuta la società
Pag. 5 di 15 - anche per l'effetto, respingere ogni domanda nei confronti Controparte_5 della società in quanto infondata in fatto ed in diritto, non Controparte_5 provata e stante l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto e/o azione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche generali.
Evidenziava quest'ultima - La aveva la piena ed esclusiva responsabilità CP_6 in merito all'installazione e messa in funzione di tutti i componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA, come anche documentalmente dimostrato dal contratto concluso (pag. 12 documento 1 fascicolo ricorrente) - ha CP_6 subappaltato i lavori alla società ed all'impresa CP_4 Controparte_4 individuale - Nessun rapporto contrattuale è sussistito tra CP_3 CP_6
e - La deformazione del pozzetto indicata dal ctu non è
[...] Controparte_5 imputabile all'opera realizzata dalla infatti, ove detta deformazione Controparte_5 fosse conseguenza della pressione operata dal muretto sul pozzetto TA, ciò presupporrebbe anche lo spostamento (per la pressione della terra) - la realizzazione del muretto è stata una scelta volta a fornire una maggiore garanzia alla tenuta del pozzetto
TA, le quali, d'altra parte, non hanno subito alcune deformazione – la società
[...]
ha pedissequamente eseguito le istruzioni ricevute da Controparte_5 CP_6 unica detentrice e responsabile dei disegni esecutivi della produttrice (di cui al documento 5 del fascicolo di parte resistente) - le predette circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 5 giugno 2025 - teste , Cap. 1) Tes_1
"Vero che la società si era obbligata ad installare ed a mettere in CP_6 funzione tutti i componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA": “Si
è vero;
le istruzioni le ricevo da un dipendente/titolare di . Cap. 2) CP_6
"Vero che le modalità di posa e realizzazione del pozzetto TA corrispondono alle istruzioni date dalla società alla società fatta CP_6 Controparte_5 eccezione per la soletta in cemento armato, realizzata con dimensioni più ampie rispetto a quelle indicate da , come concordato anche con il signor : “si CP_6 Pt_1
è vero;
lui ci ha detto come dovevano essere posate;
ho fatto un basamento più largo come concordato con il . Cap. 3) "Vero che la società Pt_1 Controparte_5 aveva indicato alla società ed al signor l'opportunità di CP_6 Pt_1 costruire intorno al pozzetto TA un vano di protezione in cemento armato
Pag. 6 di 15 prefabbricato, indicazione rigettata da : “si è vero;
essendo vicino al CP_6 mare avevamo paura che l'acqua venisse giù dalle falde;
abbiamo proposto di farlo in cemento armato;
il titolare credo di ci disse che il suo pozzetto era a CP_6 norma e non era necessaria nessuna precauzione o migliorie”; teste . Testimone_2
Ciò posto occorre rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Vero è che, inoltre, l'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità.
Nel caso in esame, è stato d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 7 di 15 Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, propendendo per la prevalenza di quello di parte resistente e dei terzi chiamati da quest'ultima, siccome venuti meno ai propri obblighi stante la relazione del ctu.
A seguito del procedimento iscritto al n. 2165/2019 RG si accertavano le inadempienze contestate.
Quesiti peritali “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari anche mediante sopralluogo, accerti il ctu lo stato dei luoghi in cui è stata posata la piscina Castiglione presso la proprietà del sig.
verificando se la piscina ovvero la sua posa ed installazione presentino Parte_1 vizi, difetti o malfunzionamenti e, in caso di accertamento positivo, individui le relative cause nonché indichi i costi necessari per il ripristino della funzionalità della stessa e dell'ulteriore area ovvero delle ulteriori cose eventualmente danneggiate. In caso di accertamento positivo della sussistenza di vizi, difetti o malfunzionamenti, individui infine il ctu i soggetti cui gli stessi risultano ascrivibili, ripartendo eventualmente le relative quote di responsabilità”.
Il ctu rilevava quanto segue…A fronte di tutte queste situazioni che si sono verificate, ed in base ai riscontri oggettivi sopra descritti emerge quantomeno una responsabilità di coloro che hanno installato le dotazioni impiantistiche a servizio della piscina;
si denota soprattutto nella figura delle ditte che hanno eseguito le lavorazioni alcune lacune o leggerezze esecutive non consone all'entità e alla delicatezza dei lavori da realizzare. Le ditte e hanno operato su richiesta di CP_3 Controparte_4 CP_6 il quale si è impegnato a garantire al cliente la completa fornitura, Parte_2 installazione e funzionalità dell'impianto (vedasi All.04 Pag.12 - Dettaglio economico).
Per quanto riguarda i vizi riscontrati in vasca, si elencano di seguito: - Mancata installazione della seconda guarnizione di tenuta del liner, ed utilizzo di guarnizione non idonea rispetto a prodotto originale fornito da come prescrive la Controparte_8 buona regola e come da dettaglio progettuale fornito sempre da a Controparte_8
- Fettuccia in teflon a vista non ben posizionata su tutta la Parte_2 lunghezza dell'elemento filettato del bocchettone;
il bocchettone nella sua fase di
Pag. 8 di 15 avvitamento sull'elemento passante tende a far spostare la fettuccia, dato il senso di avvitamento orario, verso chi avvita, pertanto non è possibile trovare l'estremità della fettuccia all'esterno della filettatura del bocchettone;
questo avvalora il fatto che in un precedente intervento sulla bocchetta, l'operatore di ha tagliato il Parte_2 liner per poter svitare il bocchettone di mandata;
questa operazione comporta la rotazione antioraria del bocchettone per cui la guarnizione in teflon tende a sfilarsi in direzione opposte a chi svita, quindi la fettuccia si sposta nella direzione interna alla bocchetta, per cui l'estremità della fettuccia in teflon si è spostata all'esterno. La carente tenuta del bocchettone con il liner in PVC e di quella del bocchettone con l'elemento passante può sicuramente provocare infiltrazioni d'acqua sotto il liner;
il problema, infatti, ha incominciato a manifestarsi subito, fin dai primi giorni di funzionamento dell'impianto, già dalla prima fase di riempimento. È interessante notare come le grinze del liner si sviluppino in direzione obliqua a partire dalla vicinanza della bocchetta di mandata lato Nord-Ovest. Nei primi tempi il rigonfiamento del liner era molto più evidente, formando un vero e proprio cuscino d'acqua; dopo l'intervento sulla bocchetta da parte di si è riscontrato una notevole diminuzione del Parte_2 fenomeno di rigonfiamento che ha portato il liner allo stato in cui è stato descritto, ovvero con pochissima acqua al disotto di esso. Purtroppo, il fatto di tenere la piscina vuota e senza telo di copertura ha portato alla formazione di sporcizia e macchie sul liner difficilmente quindi recuperabile. - Emergono dubbi sulla tenuta della bocchetta anche lato Sud-Est alla luce di come risulta essere stata montata la tubazione flessibile sul corpo della bocchetta di mandata;
la tubazione manifesta l'estremità libera senza alcun collegamento all'elemento passante della bocchetta. In riferimento ai vizi riscontrati in capo al pozzetto TA destinato a locale tecnico degli impianti a servizio della piscina, emerge: - Il pozzetto TA è stato perimetrato da un muretto di mattoni forati non previsto dal progetto fornito da a - Controparte_8 Parte_2
Non è stato previsto, come si evince sempre da foto di repertorio (All.09 Fig.19-20-21-
22-23), alcun drenaggio con ghiaia attorno al pozzetto TA come indicato nel progetto di (All.07 Pag.19); Quindi, lo stato di deformazione del pozzetto Controparte_8
TA con il conseguente ingobbamento del fondo è stato causato molto probabilmente da: Presenza del muretto perimetrale che con la pressione del terreno, oltre allo
Pag. 9 di 15 sbilanciamento delle masse agenti sul fondo del pozzetto per effetto del peso preponderante del filtro a sabbie , ha provocato un movimento di spinta laterale direttamente sui fianchi del pozzetto TA, che contrastato dall'azione dei tiranti ha generato la gobba sul fondo;
In riferimento ai vizi riscontrati sul sistema di movimentazione della copertura AquaGuard, alla luce del sopralluogo svolto in data
22/01/2020, secondo il progetto di cui All.07 Pag.3 e dalla documentazione “Manuale di preparazione” (All.10) e “Manuale di utilizzo e manutenzione” (All.11) fornita da
[...]
emerge: - La modalità d'installazione della pompa idraulica non è idonea;
CP_8
- Manca verosimilmente tutta la documentazione, che deve compilare l'installatore, secondo le specifiche richieste della casa produttrice, ovvero: Verbale di ricevimento del materiale in cantiere, la cui copia deve essere rilasciata anche al cliente e debitamente firmata anche dall'installatore; Check list di fine posa e di manutenzione periodica (annuale) e speciale (ogni 3 anni); - Non risulta che siano stati consegnati al
Sig. i componenti soggetti ad usura necessari, da sostituire nell'arco dei 2 Pt_1
(due) anni successivi all'installazione del sistema AquaGuard (slitte, pulegge, guide, ecc); - Non risulta che sia stato consegnato al Sig. alcun “manuale di utilizzo e Pt_1 manutenzione” del sistema AquaGuard. Tutto quanto ciò detto, a seguito dei vizi puntualmente descritti, emerge una responsabilità imputabile a la Parte_2 quale si è fidata di ditte installatrici di sua fiducia, quali la ditta e ditta CP_3
per eseguire i lavori concordati, ovvero di fornitura e posa in Controparte_4 opera dei componenti elencati nel documento di offerta elaborato sempre da
[...] quale “Concessionario ufficiale ” il quale, come già Parte_2 Controparte_9 detto in precedenza, si impegna a fornire disegni tecnici esecutivi, installazione e messa in funzione, manuale d'uso e manutenzione, guida al trattamento delle acque e spese di trasporto materiali in cantiere.
Per l'emendabilità dei vizi riscontrati, è necessario prevedere: A) Sostituzione dei bocchettoni e flange delle bocchette di mandata e montaggio ex novo delle guarnizioni
(doppia guarnizione in SBR per tenuta liner e guarnizione in teflon); B) Prova di tenuta idraulica delle bocchette e rilascio verbale di prova;
C) Rimozione vecchio liner in PVC
e suo smaltimento, sanificazione delle superfici della vasca (fondo e pareti) con prodotto sanificante, fornitura e posa in opera di nuovo liner in PVC, riempimento vasca
Pag. 10 di 15 con acqua di acquedotto, fornitura di sale per piscina e primo avviamento;
D)
Sostituzione del pozzetto TA, ormai irrimediabilmente deformato, e sua nuova installazione in base alle indicazioni progettuali fornite da Controparte_8 compreso ripristino collegamenti idraulici ed elettrici e demolizione dell'attuale muretto in laterizio;
E) Riposizionamento pompa idraulica sistema AquaGuard su nuovo basamento fuori terra in calcestruzzo armato, delle dimensioni di 60x100x(h)20 cm.; realizzazione, sul basamento, di box in lamiera prefabbricata di copertura delle dimensioni di 60x100x(h)120 cm., dotato di portelli apribili per eseguire le normali operazioni di manutenzione ed ispezione del componente;
F) Intervento di pulizia e messa in servizio del sistema di copertura AcquaGuard, al fine di garantirne la piena funzionalità; compilazione di tutta la documentazione richiesta come indicato nel manuale di utilizzo a manutenzione da parte di installatore specializzato.
Argomentava in definitiva il ctu…- Mancata installazione della seconda guarnizione di tenuta nella bocchetta di mandata lato Nord-Ovest onde evitare trafilamento d'acqua sotto il liner, come prescritto dalle indicazioni di e dalla buona Controparte_8 regola tecnica, causandone il rigonfiamento sul fondo;
- Utilizzo di materiali difformi rispetto ai propri materiali standard che fornisce;
- Mancata Controparte_8 applicazione delle prescrizioni per la corretta posa in opera, fornite da CP_8
del locale tecnico costituito da pozzetto prefabbricato in materiale plastico
[...] denominato “TA”; - Assenza di documentazione e procedure attestanti la corretta posa in opera ed il corretto funzionamento del sistema di copertura denominato
“AquaGuard” come indicato nel repertorio dei documenti “Manuale di preparazione sistema AquaGuard” e “Manuale di utilizzo a manutenzione”, forniti a corredo con tutta la componentistica dalla - Mancata consegna all'utilizzatore, dopo Controparte_8 la messa in funzione del sistema di copertura “AquaGuard”, del “Manuale di utilizzo e manutenzione” comprovato dal fatto che, nell'arco temporale di utilizzo della copertura, non sono mai state effettuate ne le manutenzioni ordinarie ne quelle straordinarie, come invece prescrive il Manuale;
tale situazione è avvalorata dalla totale assenza di documenti redatti conformemente alla modulistica fornita da Controparte_8 allegata nella parte finale del documento “Manuale di utilizzo e manutenzione”, da parte dell'installatore; - Assenza di idoneità tecnica ai sensi del D.M. n.37/2008 da parte delle
Pag. 11 di 15 figure professionali che hanno partecipato all'installazione dei materiali e dispositivi, relativamente alla fornitura ”, in particolare per quanto riguarda Controparte_9
l'installazione dell'impianto idrico a servizio della piscina;
- Mancata applicazione delle norme tecniche vigenti nel settore piscine, in base alle note progettuali fornite da
[...]
in particolare quelle operanti nell'ambito della sicurezza. I vizi e le CP_8 lacune esecutive attinenti l'installazione e messa in funzione della fornitura
[...]
”, sono da ricondursi direttamente od indirettamente al Concessionario di CP_9
ovvero a il quale, oltre ad essere stato Controparte_9 Parte_2 fornitore dei materiali in cantiere, risulta essere responsabile dell'operato delle ditte installatrici e a cui ha CP_3 Controparte_10 subappaltato la posa in opera della fornitura ”, non avendo inoltre Controparte_9 avuto quest'ultimi alcun rapporto contrattuale con il Sig. come risulta agli atti. Pt_1
Dai documenti agli atti risulta essere l'interlocutore diretto con il Parte_2
Sig. suffragato dal fatto che l'ordinativo ad con la Pt_1 Controparte_8 contestuale allegazione della scheda contratto, è stato eseguito da Parte_2 le fatture di pagamento della fornitura dei materiali sono intestate a
[...] Parte_2 la distinta dei materiali (documento di trasporto) frutto dell'ordinativo è
[...] intestata all'indirizzo sede legale di a seguito di spedizione della Parte_2 fornitura avvenuta da parte di inoltre ogni interlocuzione via email Controparte_8 di con il Sig. avviene in maniera esclusiva, così come Parte_2 Pt_1 tra e la ditta;
non risulta in alcun modo, almeno Parte_2 CP_3 dalle documentazioni poste agli atti, interlocuzioni fra le ditte installatrici ed il Sig.
Per l'emendabilità dei vizi si conferma un importo di € 20.000,00+iva. (cfr. Pt_1 anche doc. 18 fasc. resistente, documento non contestato).
Nel rispetto delle argomentazioni tecniche del ctu va osservato che parte ricorrente ha fornito prova a fondamento delle richieste avanzate.
Nessun effetto probatorio hanno sortito le prove orali rispetto alla relazione tecnico peritale in atti.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
Pag. 12 di 15 i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il creditore, stante che il fatto è contestato, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
nel caso non vi è stata valida contestazione delle fatture.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dai resistenti nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Ad ogni modo la condotta di parte resistente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte dei resistenti
Pag. 13 di 15 contumaci;
tale elemento avalla altresì le ulteriori argomentazioni di parte ricorrente oltre che del ctu, legittime e condivisibili.
Pertanto, la condotta processuale dei terzi chiamati rimasti contumaci in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano l'accoglimento della domanda nei limiti anzidetti.
Occorre inoltre rilevare che a norma del combinato disposto di cui agli articoli 107 e
270 c.p.c., il giudice può disporre l'intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.
Il giudice può ordinare l'intervento per molteplici ragioni (Cass. n. 707/2004,
4247/1978): non soltanto perché' non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire economia dei giudizi, ovvero unità e uniformità di decisione su rapporti connessi;
per tenere conto dell'interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo.
L'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n. 22419//2008).
Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore) e, dunque, può essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995).
A seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di “parte” a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003) e tale rimane per tutto il successivo svolgersi processuale salvo che non sia estromesso con sentenza del giudice di primo o di secondo grado.
La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che al detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei
Pag. 14 di 15 confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà.
Il terzo, se chiamato in causa dalla parte a cui è rivolto l'ordine del giudice di primo grado, deve essere presente in causa anche nei successivi gradi di giudizio (Cass. n.
2901/2008) ed assume nel processo una posizione processuale autonoma, che gli consente di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite (Cass. n.
459/1982).
In particolare, il terzo, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta (Cass. n. 1282/1985); le ragioni della decisione, attese anche le richieste istruttorie avanzate dalla che si rigettano stante le Controparte_5 premesse in epigrafe, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite anche in sede di atp che si liquidano in € 1.170,00 seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
le spese della ctu in sede di atp, della ctp in sede di ctu di parte ricorrente per € 1.692,00 vengono poste definitivamente a carico di parte resistente e delle parti contumaci, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, nei limiti indicati in epigrafe, condanna la
. la impresa individuale e la Parte_2 Controparte_6 CP_3 al pagamento, in via solidale, in favore di parte Controparte_4 ricorrente dell'importo di € 14.109,20 (iva se dovuta); condanna parte resistente e i terzi contumaci, in via solidale, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.087,50 di cui € 377,50 per spese ed € 3.710 per competenze anche di atp, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese di lite compensate tra le parti e la Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 23/07/2025 Il Giudice
F. Monaco
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1334/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. LORENO MARCHEI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANTINORI GIAN VITO
RESISTENTE
Nonché
C.F. , P.I. Controparte_2 CP_3 C.F._3
e .I. P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
E
, P.IVA con l'avv. UGO RUSSO Controparte_5 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando è che versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte ricorrente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nel ricorso introduttivo si risolve in doglianze risultate, all'esito dell'istruttoria legittime.
Parte ricorrente concludeva in tal senso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, rimettere le parti nel termine di 15 giorni per l'introduzione del tentativo di negoziazione assistita, disposto con provvedimento emesso in data 17.02.2022 alle ore 15,00, dopo la celebrazione dell'udienza da remoto alle ore 9,30 della medesima giornata, non notificato alle parti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza di rimessione in termini, limitare l'emananda pronuncia al rito, e dunque all'atto introduttivo del presente giudizio di primo grado, facendo salva ed impregiudicata la domanda in senso sostanziale del sig. Parte_1 nei confronti della già impresa Controparte_6 individuale ed il conseguente diritto di azione, Controparte_1 assorbita ogni ulteriore questione anche riguardo la domanda riconvenzionale promossa ex adverso. Nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza e la legittimità del sig.
a pretendere il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre iva (per Parte_1
Pag. 2 di 15 come riconosciuta e conteggiata nella ctu Ing. o in quella diversa somma Per_1 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni e costi di rispristino per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa e installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori ed impianti di servizio;
2 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di ora Parte_2 [...] nei confronti del sig. per vizi, Controparte_6 Parte_1 difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa, installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio, ed all'uopo, condannare ora Parte_2 Controparte_6
in persona del suo l.r. al pagamento, a favore del Sig.
[...] Parte_1 della somma di € 20.000,00 oltre iva (€ 24.400,00) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni e costi di ripristino per vizi, difetti malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa installazione e quant'atro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
condannare, altresì,
ora Parte_2 Controparte_6 in persona del suo l.r. al pagamento delle spese di giustizia relative al
[...] procedimento per ATP iscritto presso il Tribunale di Rimini al R.G. n. 2165/2019, e dunque alle ulteriori somme di € 1.795,62 (già detratto dell'acconto di € 200,00 versato dalla ditta resistente sul maggior importo di € 1.995,62 liquidato), quale onorario del ctu
Ing. (doc. 37); € 1.692,00 quale onorario del ctp Ing. (doc. Persona_2 Per_3
38-40); € 3.392,04 quali spese e compensi dell'Avv. Daniela Cristiano per tale procedimento di istruzione preventiva (doc. 41), e così per la complessiva somma di €
31.280,00; in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
ora Parte_2 Controparte_6 nei confronti del sig. per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella Parte_1 fornitura, posa, installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
condannare ora Parte_2
in persona del suo l. r., in via esclusiva Controparte_6
e/o solidale, al pagamento, a favore del sig. della somma di € 20.000,00 Parte_1 oltre iva, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni e costi di ripristino per vizi, difetti, malfunzionamenti e omissioni nella fornitura, posa,
Pag. 3 di 15 installazione e quant'altro della piscina descritta in atti, suoi accessori e impianti di servizio;
3 condannare, altresì, ora Parte_2 [...]
in persona del suo l.r. in via esclusiva e/o solidale Controparte_6 al pagamento delle spese di giustizia relative al procedimento per ATP iscritto presso l'intestato Tribunale di Rimini al RG n. 2165/19 e dunque alla somma di € 1.795,62 (già detratto l'acconto di € 200,00 sul maggior importo di € 1995,62 versato dal resistente) quale onorario del CTU Ing. (doc. 10); € 1.692,00 quale onorario Persona_2
CTP Ing. (doc. 11-13) € 3.392,04 quali spese e compensi Avv. Daniela Per_3
Cristiano (doc. 14) e così per la complessiva somma di € 31.280,00. Ritenere assorbita dalla pregiudiziale in rito la domanda riconvenzionale proposta dalla impresa individuale , ora Controparte_6 Controparte_6
In ogni caso dichiarare tale domanda riconvenzionale proposta da
[...] [...]
ora in Controparte_1 Controparte_6 odio al sig. infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 stessa.
Parte resistente precisava le conclusioni, nel merito, in tal senso…rigetti sia le domande di accertamento di responsabilità e di condanna al risarcimento formulate dal signor contro siccome infondate in fatto Pt_1 Parte_2
e in diritto nell'an e nel quantum, e comunque non provate, sia la domanda, anch'essa infondata, di condanna della resistente a rifondergli le spese dell'a.t.p., incluso il compenso del c.t.u.; 2. in subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente, salvo gravame, accerti e dichiari la negligenza o, quanto meno, la colpa concorrente del medesimo ricorrente nell'eziologia del danno che dovesse essere accertato all'impianto di scorrimento della copertura avvolgibile della vasca per averne omessa la manutenzione cui egli era tenuto, e quindi ne escluda ex art. 1227, c. 2, C.c. il diritto al risarcimento del danno che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero riduca ex art. 1227, c. 1, C.c. l'ammontare del risarcimento proporzionalmente alla gravità della colpa del ricorrente stesso e alle relative conseguenze;
3. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente, salvo gravame, accerti e dichiari il diritto della resistente ad essere garantita dalle chiamate i.i. e CP_3 CP_4
Pag. 4 di 15 e perciò ad esserne tenuta indenne delle conseguenze, Controparte_4 completamente o nella misura che a carico di ciascuna chiamata sarà stabilita;
4. in riconvenzione, condanni il ricorrente a pagare alla resistente i 5.890,80 euro, oltre interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002, che gli deve a saldo delle fatture n° 108/2017,
145/2018 e 146/2018, eventualmente pure compensandone tale credito con l'ammontare del risarcimento che la stessa resistente dovesse essere tenuta a corrispondergli in caso della sua denegata condanna, e sempre salvo il diritto della medesima resistente a essere garantita dalle chiamate i.i. e CP_3 Controparte_4
La in tal senso…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - accertato e Controparte_5 dichiarato che nessuna domanda è stata formulata nei confronti della società
[...]
emettere ogni provvedimento conseguente, ivi compresa l'estromissione di CP_5 quest'ultima dal giudizio, con vittoria di competenze e spese;
- accertato e dichiarato che nessuna delle Controparti ha promosso la negoziazione assistita nei confronti di così non ottemperando all'ordine contenuto nel provvedimento Controparte_5 di Codesto Ill.mo Tribunale del 17.2.2022, emettere ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con vittoria di competenze e spese;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare che Progetto
Verde & Co impresa individuale di era ed è contrattualmente obbligata Controparte_6 nei confronti del signor ad installare e mettere in funzione tutti i Parte_1 componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA;
- accertare e dichiarare che tutti i vizi lamentati da parte ricorrente sono imputabili a fatto e colpa di anche ex art. 1228 c.c. per Controparte_7 il fatto degli ausiliari - subappaltatori ed impresa Controparte_4 individuale e/o, anche solo in parte, al ricorrente medesimo, con CP_3 emissione di ogni conseguente decisione in punto di responsabilità; - accertare e dichiarare che tutti i vizi lamentati da parte ricorrente non sono in alcun modo riconducibili al fatto o alla colpa della società - accertare e Controparte_5 dichiarare che la società ha seguito le istruzioni ricevute da Controparte_5
impresa individuale di in relazione alla posa in Parte_2 Controparte_6 opera del pozzetto TA, unico impianto della piscina sul quale è intervenuta la società
Pag. 5 di 15 - anche per l'effetto, respingere ogni domanda nei confronti Controparte_5 della società in quanto infondata in fatto ed in diritto, non Controparte_5 provata e stante l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto e/o azione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche generali.
Evidenziava quest'ultima - La aveva la piena ed esclusiva responsabilità CP_6 in merito all'installazione e messa in funzione di tutti i componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA, come anche documentalmente dimostrato dal contratto concluso (pag. 12 documento 1 fascicolo ricorrente) - ha CP_6 subappaltato i lavori alla società ed all'impresa CP_4 Controparte_4 individuale - Nessun rapporto contrattuale è sussistito tra CP_3 CP_6
e - La deformazione del pozzetto indicata dal ctu non è
[...] Controparte_5 imputabile all'opera realizzata dalla infatti, ove detta deformazione Controparte_5 fosse conseguenza della pressione operata dal muretto sul pozzetto TA, ciò presupporrebbe anche lo spostamento (per la pressione della terra) - la realizzazione del muretto è stata una scelta volta a fornire una maggiore garanzia alla tenuta del pozzetto
TA, le quali, d'altra parte, non hanno subito alcune deformazione – la società
[...]
ha pedissequamente eseguito le istruzioni ricevute da Controparte_5 CP_6 unica detentrice e responsabile dei disegni esecutivi della produttrice (di cui al documento 5 del fascicolo di parte resistente) - le predette circostanze sono state confermate dai testi escussi all'udienza del 5 giugno 2025 - teste , Cap. 1) Tes_1
"Vero che la società si era obbligata ad installare ed a mettere in CP_6 funzione tutti i componenti impiantistici della piscina compreso il pozzetto TA": “Si
è vero;
le istruzioni le ricevo da un dipendente/titolare di . Cap. 2) CP_6
"Vero che le modalità di posa e realizzazione del pozzetto TA corrispondono alle istruzioni date dalla società alla società fatta CP_6 Controparte_5 eccezione per la soletta in cemento armato, realizzata con dimensioni più ampie rispetto a quelle indicate da , come concordato anche con il signor : “si CP_6 Pt_1
è vero;
lui ci ha detto come dovevano essere posate;
ho fatto un basamento più largo come concordato con il . Cap. 3) "Vero che la società Pt_1 Controparte_5 aveva indicato alla società ed al signor l'opportunità di CP_6 Pt_1 costruire intorno al pozzetto TA un vano di protezione in cemento armato
Pag. 6 di 15 prefabbricato, indicazione rigettata da : “si è vero;
essendo vicino al CP_6 mare avevamo paura che l'acqua venisse giù dalle falde;
abbiamo proposto di farlo in cemento armato;
il titolare credo di ci disse che il suo pozzetto era a CP_6 norma e non era necessaria nessuna precauzione o migliorie”; teste . Testimone_2
Ciò posto occorre rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Vero è che, inoltre, l'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità.
Nel caso in esame, è stato d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 7 di 15 Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, propendendo per la prevalenza di quello di parte resistente e dei terzi chiamati da quest'ultima, siccome venuti meno ai propri obblighi stante la relazione del ctu.
A seguito del procedimento iscritto al n. 2165/2019 RG si accertavano le inadempienze contestate.
Quesiti peritali “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari anche mediante sopralluogo, accerti il ctu lo stato dei luoghi in cui è stata posata la piscina Castiglione presso la proprietà del sig.
verificando se la piscina ovvero la sua posa ed installazione presentino Parte_1 vizi, difetti o malfunzionamenti e, in caso di accertamento positivo, individui le relative cause nonché indichi i costi necessari per il ripristino della funzionalità della stessa e dell'ulteriore area ovvero delle ulteriori cose eventualmente danneggiate. In caso di accertamento positivo della sussistenza di vizi, difetti o malfunzionamenti, individui infine il ctu i soggetti cui gli stessi risultano ascrivibili, ripartendo eventualmente le relative quote di responsabilità”.
Il ctu rilevava quanto segue…A fronte di tutte queste situazioni che si sono verificate, ed in base ai riscontri oggettivi sopra descritti emerge quantomeno una responsabilità di coloro che hanno installato le dotazioni impiantistiche a servizio della piscina;
si denota soprattutto nella figura delle ditte che hanno eseguito le lavorazioni alcune lacune o leggerezze esecutive non consone all'entità e alla delicatezza dei lavori da realizzare. Le ditte e hanno operato su richiesta di CP_3 Controparte_4 CP_6 il quale si è impegnato a garantire al cliente la completa fornitura, Parte_2 installazione e funzionalità dell'impianto (vedasi All.04 Pag.12 - Dettaglio economico).
Per quanto riguarda i vizi riscontrati in vasca, si elencano di seguito: - Mancata installazione della seconda guarnizione di tenuta del liner, ed utilizzo di guarnizione non idonea rispetto a prodotto originale fornito da come prescrive la Controparte_8 buona regola e come da dettaglio progettuale fornito sempre da a Controparte_8
- Fettuccia in teflon a vista non ben posizionata su tutta la Parte_2 lunghezza dell'elemento filettato del bocchettone;
il bocchettone nella sua fase di
Pag. 8 di 15 avvitamento sull'elemento passante tende a far spostare la fettuccia, dato il senso di avvitamento orario, verso chi avvita, pertanto non è possibile trovare l'estremità della fettuccia all'esterno della filettatura del bocchettone;
questo avvalora il fatto che in un precedente intervento sulla bocchetta, l'operatore di ha tagliato il Parte_2 liner per poter svitare il bocchettone di mandata;
questa operazione comporta la rotazione antioraria del bocchettone per cui la guarnizione in teflon tende a sfilarsi in direzione opposte a chi svita, quindi la fettuccia si sposta nella direzione interna alla bocchetta, per cui l'estremità della fettuccia in teflon si è spostata all'esterno. La carente tenuta del bocchettone con il liner in PVC e di quella del bocchettone con l'elemento passante può sicuramente provocare infiltrazioni d'acqua sotto il liner;
il problema, infatti, ha incominciato a manifestarsi subito, fin dai primi giorni di funzionamento dell'impianto, già dalla prima fase di riempimento. È interessante notare come le grinze del liner si sviluppino in direzione obliqua a partire dalla vicinanza della bocchetta di mandata lato Nord-Ovest. Nei primi tempi il rigonfiamento del liner era molto più evidente, formando un vero e proprio cuscino d'acqua; dopo l'intervento sulla bocchetta da parte di si è riscontrato una notevole diminuzione del Parte_2 fenomeno di rigonfiamento che ha portato il liner allo stato in cui è stato descritto, ovvero con pochissima acqua al disotto di esso. Purtroppo, il fatto di tenere la piscina vuota e senza telo di copertura ha portato alla formazione di sporcizia e macchie sul liner difficilmente quindi recuperabile. - Emergono dubbi sulla tenuta della bocchetta anche lato Sud-Est alla luce di come risulta essere stata montata la tubazione flessibile sul corpo della bocchetta di mandata;
la tubazione manifesta l'estremità libera senza alcun collegamento all'elemento passante della bocchetta. In riferimento ai vizi riscontrati in capo al pozzetto TA destinato a locale tecnico degli impianti a servizio della piscina, emerge: - Il pozzetto TA è stato perimetrato da un muretto di mattoni forati non previsto dal progetto fornito da a - Controparte_8 Parte_2
Non è stato previsto, come si evince sempre da foto di repertorio (All.09 Fig.19-20-21-
22-23), alcun drenaggio con ghiaia attorno al pozzetto TA come indicato nel progetto di (All.07 Pag.19); Quindi, lo stato di deformazione del pozzetto Controparte_8
TA con il conseguente ingobbamento del fondo è stato causato molto probabilmente da: Presenza del muretto perimetrale che con la pressione del terreno, oltre allo
Pag. 9 di 15 sbilanciamento delle masse agenti sul fondo del pozzetto per effetto del peso preponderante del filtro a sabbie , ha provocato un movimento di spinta laterale direttamente sui fianchi del pozzetto TA, che contrastato dall'azione dei tiranti ha generato la gobba sul fondo;
In riferimento ai vizi riscontrati sul sistema di movimentazione della copertura AquaGuard, alla luce del sopralluogo svolto in data
22/01/2020, secondo il progetto di cui All.07 Pag.3 e dalla documentazione “Manuale di preparazione” (All.10) e “Manuale di utilizzo e manutenzione” (All.11) fornita da
[...]
emerge: - La modalità d'installazione della pompa idraulica non è idonea;
CP_8
- Manca verosimilmente tutta la documentazione, che deve compilare l'installatore, secondo le specifiche richieste della casa produttrice, ovvero: Verbale di ricevimento del materiale in cantiere, la cui copia deve essere rilasciata anche al cliente e debitamente firmata anche dall'installatore; Check list di fine posa e di manutenzione periodica (annuale) e speciale (ogni 3 anni); - Non risulta che siano stati consegnati al
Sig. i componenti soggetti ad usura necessari, da sostituire nell'arco dei 2 Pt_1
(due) anni successivi all'installazione del sistema AquaGuard (slitte, pulegge, guide, ecc); - Non risulta che sia stato consegnato al Sig. alcun “manuale di utilizzo e Pt_1 manutenzione” del sistema AquaGuard. Tutto quanto ciò detto, a seguito dei vizi puntualmente descritti, emerge una responsabilità imputabile a la Parte_2 quale si è fidata di ditte installatrici di sua fiducia, quali la ditta e ditta CP_3
per eseguire i lavori concordati, ovvero di fornitura e posa in Controparte_4 opera dei componenti elencati nel documento di offerta elaborato sempre da
[...] quale “Concessionario ufficiale ” il quale, come già Parte_2 Controparte_9 detto in precedenza, si impegna a fornire disegni tecnici esecutivi, installazione e messa in funzione, manuale d'uso e manutenzione, guida al trattamento delle acque e spese di trasporto materiali in cantiere.
Per l'emendabilità dei vizi riscontrati, è necessario prevedere: A) Sostituzione dei bocchettoni e flange delle bocchette di mandata e montaggio ex novo delle guarnizioni
(doppia guarnizione in SBR per tenuta liner e guarnizione in teflon); B) Prova di tenuta idraulica delle bocchette e rilascio verbale di prova;
C) Rimozione vecchio liner in PVC
e suo smaltimento, sanificazione delle superfici della vasca (fondo e pareti) con prodotto sanificante, fornitura e posa in opera di nuovo liner in PVC, riempimento vasca
Pag. 10 di 15 con acqua di acquedotto, fornitura di sale per piscina e primo avviamento;
D)
Sostituzione del pozzetto TA, ormai irrimediabilmente deformato, e sua nuova installazione in base alle indicazioni progettuali fornite da Controparte_8 compreso ripristino collegamenti idraulici ed elettrici e demolizione dell'attuale muretto in laterizio;
E) Riposizionamento pompa idraulica sistema AquaGuard su nuovo basamento fuori terra in calcestruzzo armato, delle dimensioni di 60x100x(h)20 cm.; realizzazione, sul basamento, di box in lamiera prefabbricata di copertura delle dimensioni di 60x100x(h)120 cm., dotato di portelli apribili per eseguire le normali operazioni di manutenzione ed ispezione del componente;
F) Intervento di pulizia e messa in servizio del sistema di copertura AcquaGuard, al fine di garantirne la piena funzionalità; compilazione di tutta la documentazione richiesta come indicato nel manuale di utilizzo a manutenzione da parte di installatore specializzato.
Argomentava in definitiva il ctu…- Mancata installazione della seconda guarnizione di tenuta nella bocchetta di mandata lato Nord-Ovest onde evitare trafilamento d'acqua sotto il liner, come prescritto dalle indicazioni di e dalla buona Controparte_8 regola tecnica, causandone il rigonfiamento sul fondo;
- Utilizzo di materiali difformi rispetto ai propri materiali standard che fornisce;
- Mancata Controparte_8 applicazione delle prescrizioni per la corretta posa in opera, fornite da CP_8
del locale tecnico costituito da pozzetto prefabbricato in materiale plastico
[...] denominato “TA”; - Assenza di documentazione e procedure attestanti la corretta posa in opera ed il corretto funzionamento del sistema di copertura denominato
“AquaGuard” come indicato nel repertorio dei documenti “Manuale di preparazione sistema AquaGuard” e “Manuale di utilizzo a manutenzione”, forniti a corredo con tutta la componentistica dalla - Mancata consegna all'utilizzatore, dopo Controparte_8 la messa in funzione del sistema di copertura “AquaGuard”, del “Manuale di utilizzo e manutenzione” comprovato dal fatto che, nell'arco temporale di utilizzo della copertura, non sono mai state effettuate ne le manutenzioni ordinarie ne quelle straordinarie, come invece prescrive il Manuale;
tale situazione è avvalorata dalla totale assenza di documenti redatti conformemente alla modulistica fornita da Controparte_8 allegata nella parte finale del documento “Manuale di utilizzo e manutenzione”, da parte dell'installatore; - Assenza di idoneità tecnica ai sensi del D.M. n.37/2008 da parte delle
Pag. 11 di 15 figure professionali che hanno partecipato all'installazione dei materiali e dispositivi, relativamente alla fornitura ”, in particolare per quanto riguarda Controparte_9
l'installazione dell'impianto idrico a servizio della piscina;
- Mancata applicazione delle norme tecniche vigenti nel settore piscine, in base alle note progettuali fornite da
[...]
in particolare quelle operanti nell'ambito della sicurezza. I vizi e le CP_8 lacune esecutive attinenti l'installazione e messa in funzione della fornitura
[...]
”, sono da ricondursi direttamente od indirettamente al Concessionario di CP_9
ovvero a il quale, oltre ad essere stato Controparte_9 Parte_2 fornitore dei materiali in cantiere, risulta essere responsabile dell'operato delle ditte installatrici e a cui ha CP_3 Controparte_10 subappaltato la posa in opera della fornitura ”, non avendo inoltre Controparte_9 avuto quest'ultimi alcun rapporto contrattuale con il Sig. come risulta agli atti. Pt_1
Dai documenti agli atti risulta essere l'interlocutore diretto con il Parte_2
Sig. suffragato dal fatto che l'ordinativo ad con la Pt_1 Controparte_8 contestuale allegazione della scheda contratto, è stato eseguito da Parte_2 le fatture di pagamento della fornitura dei materiali sono intestate a
[...] Parte_2 la distinta dei materiali (documento di trasporto) frutto dell'ordinativo è
[...] intestata all'indirizzo sede legale di a seguito di spedizione della Parte_2 fornitura avvenuta da parte di inoltre ogni interlocuzione via email Controparte_8 di con il Sig. avviene in maniera esclusiva, così come Parte_2 Pt_1 tra e la ditta;
non risulta in alcun modo, almeno Parte_2 CP_3 dalle documentazioni poste agli atti, interlocuzioni fra le ditte installatrici ed il Sig.
Per l'emendabilità dei vizi si conferma un importo di € 20.000,00+iva. (cfr. Pt_1 anche doc. 18 fasc. resistente, documento non contestato).
Nel rispetto delle argomentazioni tecniche del ctu va osservato che parte ricorrente ha fornito prova a fondamento delle richieste avanzate.
Nessun effetto probatorio hanno sortito le prove orali rispetto alla relazione tecnico peritale in atti.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
Pag. 12 di 15 i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il creditore, stante che il fatto è contestato, ha l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
nel caso non vi è stata valida contestazione delle fatture.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dai resistenti nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Ad ogni modo la condotta di parte resistente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte dei resistenti
Pag. 13 di 15 contumaci;
tale elemento avalla altresì le ulteriori argomentazioni di parte ricorrente oltre che del ctu, legittime e condivisibili.
Pertanto, la condotta processuale dei terzi chiamati rimasti contumaci in aggiunta agli ulteriori elementi che, per tabulas, forniscono la prova dei presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa azionata, comportano l'accoglimento della domanda nei limiti anzidetti.
Occorre inoltre rilevare che a norma del combinato disposto di cui agli articoli 107 e
270 c.p.c., il giudice può disporre l'intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.
Il giudice può ordinare l'intervento per molteplici ragioni (Cass. n. 707/2004,
4247/1978): non soltanto perché' non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire economia dei giudizi, ovvero unità e uniformità di decisione su rapporti connessi;
per tenere conto dell'interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo.
L'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n. 22419//2008).
Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore) e, dunque, può essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995).
A seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di “parte” a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003) e tale rimane per tutto il successivo svolgersi processuale salvo che non sia estromesso con sentenza del giudice di primo o di secondo grado.
La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che al detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei
Pag. 14 di 15 confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà.
Il terzo, se chiamato in causa dalla parte a cui è rivolto l'ordine del giudice di primo grado, deve essere presente in causa anche nei successivi gradi di giudizio (Cass. n.
2901/2008) ed assume nel processo una posizione processuale autonoma, che gli consente di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite (Cass. n.
459/1982).
In particolare, il terzo, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta (Cass. n. 1282/1985); le ragioni della decisione, attese anche le richieste istruttorie avanzate dalla che si rigettano stante le Controparte_5 premesse in epigrafe, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite anche in sede di atp che si liquidano in € 1.170,00 seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga;
le spese della ctu in sede di atp, della ctp in sede di ctu di parte ricorrente per € 1.692,00 vengono poste definitivamente a carico di parte resistente e delle parti contumaci, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, nei limiti indicati in epigrafe, condanna la
. la impresa individuale e la Parte_2 Controparte_6 CP_3 al pagamento, in via solidale, in favore di parte Controparte_4 ricorrente dell'importo di € 14.109,20 (iva se dovuta); condanna parte resistente e i terzi contumaci, in via solidale, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.087,50 di cui € 377,50 per spese ed € 3.710 per competenze anche di atp, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese di lite compensate tra le parti e la Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 23/07/2025 Il Giudice
F. Monaco
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