Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 27 marzo 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, quale giudice di appello ha pronunciato, ai sensi dell'art.352
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8315 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2018, avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di IA n. 212, depositata in data 27/02/2018, proposto da:
, P.IVA , con sede in Dublino, in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in
IA, nella via Bellini n.26, presso lo studio dell'avvocato Luca Senis che, insieme agli avvocati Matteo Castioni e Finizia Lo Sapio, la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello appellante
CONTRO
, P.IVA con sede in Potsdam, in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, nel viale Liegi n.58, presso lo studio degli avvocati Riccardo La
Cognata e Francesca Montone, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di
1
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza n. 212/2018, emessa dal Giudice di
Pace di IA in data 22 febbraio 2018, pubblicata in data 27 febbraio
2018, nella causa civile R.G. n. 3982/2017, così provvedere:
1) I
n via pregiudiziale per tutti i motivi esposti in narrativa accertarsi
e dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quella dei Tribunali irlandesi.
2) I
n via preliminare di rito per tutti i motivi esposti in narrativa accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di per incedibilità del credito dalla stessa fatto valere nel CP_1
giudizio di primo grado;
3) p er tutti i motivi esposti in narrativa accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di per difetto di Controparte_1
cessione del credito dalla stessa fatto valere nel giudizio di primo grado.
4) I
n via subordinata, nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare la domanda formulata in primo grado da CP_1
perché infondata e indimostrata.
[...]
5) I
n ogni caso Per effetto della riforma della sentenza impugnata, condannare a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.000,00 oltre interessi legali percepita dalla medesima in forza della sentenza di primo Controparte_1
2 grado.
6) C on vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) R igettare tutte le domande e le richieste formulate da Parte_1 con l'atto in appello notificato, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 212/2018 del 27 febbraio 2018 resa dal Giudice di Pace di IA a definizione del giudizio R.G. n.
3108/2017;
2) C ondannare in ogni caso la parte appellante al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e contributo forfettario del 15% ex
D.M. n. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società CP_1
aveva convenuto davanti al giudice di pace di IA (causa iscritta nel
R.G. al n. 3982/2017) il vettore aereo al fine di ottenere la Pt_1
condanna al pagamento del credito sorto a titolo di indennizzo per il ritardo del volo FR5426.
A sostegno della propria domanda, la società attrice aveva dedotto:
- di essere una società di diritto tedesco autorizzata ad agire in via stragiudiziale a tutela dei consumatori e, in particolare, dei viaggiatori per il recupero delle somme dovute dalle compagnie aeree in ragione di ritardi, cancellazioni di voli o rifiuti di imbarchi ai sensi del
Regolamento CE 261/2004;
- che la società opera attraverso un sistema, basato su una piattaforma online, che consente di interfacciarsi con tutto il traffico aereo,
3 cosicché è sufficiente per gli utenti inserire nel motore di ricerca il numero di volo e la data per conoscere se si ha diritto a un rimborso e l'eventuale ammontare;
- che nel caso di specie i passeggeri Persona_1
e
[...] Persona_2 Persona_3
del volo Madrid – IA avrebbero dovuto Parte_2
giungere a destinazione alle ore 13.35 del 1°/08/2015, mentre il volo era atterrato alle 17.05, dunque con un ritardo di 3 ore e 30 minuti;
- che inizialmente i passeggeri avevano chiesto alla società di tutelare la propria posizione in via stragiudiziale, ma aveva ignorato la Pt_1
richiesta;
- che in forza del contratto di cessione di credito futuro stipulato in data
5/02/2016, la società aveva acquistato dai passeggeri il credito dell'importo di complessivi euro 1.000,00, pari al rimborso previsto ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 1 lett. a) e comma 3 del regolamento CE
261/2004 di euro 250,00 per ciascun passeggero.
Pertanto, considerato che le somme richieste costituivano un credito certo, liquido ed esigibile, la società attrice aveva chiesto la condanna di al pagamento delle stesse, oltre interessi dalla data di maturazione Pt_1
al soddisfo.
Si era costituita in giudizio la società rilevando: Pt_1
- che corrispondeva al vero che , Persona_4
e Persona_2 Persona_3 Parte_2
avessero stipulato un contratto di trasporto per la tratta Madrid –
[...]
IA;
- che per problemi di natura tecnica il volo FR5426, sul quale erano prenotati, era giunto con ritardo alla destinazione di IA;
- che la società convenuta si era attivata immediatamente per contenere al minimo i disagi e il ritardo dei passeggeri, fornendo loro l'assistenza prevista dal Regolamento UE 261/2004.
Quanto alla controversia, la società convenuta aveva dedotto:
- che il giudice italiano era carente di giurisdizione, perchè nel contratto
4 di trasporto asseritamente inadempiuto era presente una clausola di foro in forza della quale era attribuita al giudice irlandese la competenza esclusiva su qualunque controversia inerente all'esecuzione del contratto stesso;
- che in ragione del fatto che la controversia vedeva contrapposte due parti domiciliate in Paesi differenti, la validità ed efficacia della clausola di cui all'art.
2.4 delle condizioni del contratto di trasporto doveva essere vagliata alla luce dell'art. 25 del regolamento UE
1215/2012, che costituisce disciplina esclusiva e prevalente rispetto a eventuali disposizioni difformi nazionali;
- che, peraltro, in forza dell'art. 15.3 delle condizioni generali di contratto, il credito era incedibile, per cui la società attrice era priva di legittimazione attiva;
- che il credito era incedibile anche perché strettamente personale, ai sensi dell'art. 1260, comma 1 c.c.;
- che dall'esame del documento n. 14 prodotto in giudizio era evidente che quello concluso tra e i passeggeri era un mandato CP_1 all'incasso, per cui la società era priva di legittimazione attiva;
- che, in ogni caso, la parte attrice non aveva fornito prova della sussistenza del credito pari a euro 1.000,00 dovuto a titolo di compensazione pecuniaria.
In conclusione, aveva chiesto di dichiarare il difetto di Pt_1
giurisdizione del giudice italiano in favore della Controparte_2
in Irlanda.
[...]
Inoltre, la società convenuta aveva chiesto l'accertamento della natura di mandato all'incasso e della incedibilità del credito, con conseguente carenza di legittimazione attiva di CP_1
__
La causa era stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
Con sentenza n.212, depositata in data 27/02/2018, il giudice di pace di
IA, in accoglimento della domanda, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice stessa della somma
5 complessiva pari a euro 1.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal sorgere del credito al giorno dell'effettivo adempimento, e ha compensato integralmente le spese del giudizio.
In primo luogo, il giudice di pace ha esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da sulla base del disposto di cui all'art. 25 Pt_1 del regolamento UE 1215/2012 “alla cui stregua, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità giurisdizionale d'uno stato membro a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta in via esclusiva a quella autorità, salvo un diverso accordo delle parti, e sempre che il menzionato accordo si sia perfezionato con la forma scritta”.
Ha chiarito, al riguardo, che se prima facie la stessa potrebbe apparire fondata - perchè il contratto rispetta il requisito della forma scritta e non rientra nella diversa disposizione di cui all'art. 17 dello stesso regolamento, che richiede la sussistenza di prestazioni combinate di trasporto e alloggio - a un più attento esame dell'eccezione emerge che la società convenuta aveva omesso di richiamare un inciso della clausola contrattuale 2.4, con quale “si fa salva l'applicabilità al rapporto della normativa comunitaria generale dettata in materia, individuabile nel già evocato Reg. UE 1215/2012”.
In sostanza, afferma il giudice di pace, il regolamento UE 1215/2012 permette all'attore che appartenga a uno Stato membro di convenire in giudizio un soggetto domiciliato presso un diverso Stato membro dinanzi al giudice del luogo di esecuzione del contratto in materia di trasporto.
Pertanto, nel caso di specie la parte attrice aveva legittimamente adito il giudice italiano, considerato che il luogo di esecuzione del contratto di trasporto coincideva con la città di IA.
Il giudice di primo grado ha inoltre escluso la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla società convenuta.
Infatti, secondo la sua valutazione, la documentazione prodotta a
6 sostegno della cessione del credito era del tutto conforme alla disciplina codicistica, essendo in essa contenuto il riferimento alla fonte del credito, ossia il ritardo del volo, la volontà dei cedenti e della cessionaria e la notifica al debitore ceduto, quale requisito di efficacia.
Sulla base di queste argomentazioni, il giudice di pace ha condannato la società convenuta al pagamento della somma pari ad euro 1.000,00 in favore della società attrice e ha compensato integralmente le spese processuali.
***
Contro la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo appello evidenziando che la stessa era appellabile in forza degli artt. 113 Pt_1
e 339 c.p.c. perché, pur essendo la causa di valore inferiore ad euro
1.100,00, la stessa aveva a oggetto un contratto concluso mediante moduli e formulari e, dunque, la sentenza era stata pronunciata secondo diritto e non secondo equità.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
- l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di cui al regolamento UE 1215/2012 concernente la giurisdizione, nonché dell'art. 1367 c.c.;
- l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di cui al regolamento UE 593/2008 concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché dell'art.
2.4 delle condizioni generali Pt_1
- l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di cui al regolamento CE 261/2004, nonché dell'art. 1260 c.c. nella parte in cui la sentenza ha erroneamente qualificato gli accordi conclusi tra e i passeggeri nei termini di contratto di CP_1 cessione, mentre sarebbero dei meri mandati all'incasso, come tali inidonei a giustificare la legittimazione attiva della società appellata;
- l'erroneità della sentenza per avere posto a fondamento del ragionamento logico giuridico il contratto di cessione, il quale è nullo
7 per violazione e falsa applicazione degli articoli 106 TUB, 2 d.m.
53/2015 e 1418 c.c.;
- l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 3, comma 2 del regolamento CE 261/2004 nella parte in cui il giudice ha erroneamente affermato l'infondatezza delle proprie eccezioni circa la mancata prova da parte dell'attrice del suo credito.
Per tali ragioni, ha chiesto, in riforma della sentenza Pt_1
n.212/2018, la dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quella del tribunale irlandese;
l'accertamento e la dichiarazione della carenza di legittimazione attiva di per CP_1
assenza della cessione del credito dalla stessa fatto valere;
per l'effetto, la condanna della società appellata alla restituzione dell'importo di euro
1.000,00, oltre interessi legali percepiti in forza del dispositivo della sentenza di primo grado.
___
Si è costituita nel giudizio di appello la società contestando CP_1
l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto dell'appello.
La società appellata ha sostenuto che non avesse fornito alcuna Pt_1 prova dell'avvenuta specifica accettazione da parte dei passeggeri della deroga pattizia avente a oggetto la modifica del foro di competenza prevista dall'art. 25 del regolamento UE 1215/2012, il quale richiede specifici requisiti, tra i quali la forma scritta e la registrazione durevole dell'accordo.
Pertanto, non potendosi ritenere validamente accettata la clausola invocata dal vettore aereo, l'appellata ha ritenuto corretto il ragionamento logico giuridico del giudice di prime cure, secondo il quale doveva trovare applicazione la regola generale fissata dall'art. 7 del regolamento UE
1215/2012, che alla lett. a) statuisce che “una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro […] davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, mentre alla successiva lettera b), con riferimento ai
8 contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi, individua poi il “luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” nel “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Ha osservato, in proposito, che la Corte di Giustizia ha statuito che il luogo di esecuzione della prestazione di servizi di un contratto di trasporto aereo deve essere individuato nel luogo di partenza dell'aeromobile o in quello di destinazione del volo;
e che la clausola di cui all'art.
2.4 delle condizioni generali del contratto, rubricata “legge applicabile e giurisdizione”, prevede “Salvo quanto altrimenti stabilito dalla
Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi”.
Per cui, a detta dell'appellata, l'inciso che fa salva l'applicazione della
Convenzione di Montreal del 1999 non consente di escludere la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'art. 33 delega all'attore la scelta del foro ove radicare la controversia, indicando tra i fori disponibili quello del luogo di destinazione del volo.
Ancora, la società appellata ha contestato il motivo di impugnazione inerente all'incedibilità del credito, evidenziando che quello oggetto di causa non è un credito strettamente personale e che, nel caso di specie, opera il principio della libera cedibilità del credito sancito dall'art. 1260
c.c.; e che, pertanto, il contratto stipulato con i passeggeri doveva essere qualificato nei termini di cessione del contratto e non di mero mandato all'incasso.
Infine, ha contestato il quarto motivo di appello, con il CP_1
quale ha censurato la sentenza impugnata evidenziando che la Pt_1
parte attrice non aveva fornito prova del diritto dei passeggeri a ottenere l'indennizzo pecuniario previsto dal regolamento CE 261/2004.
Ha osservato, in proposito, che il prolungato ritardo del volo costituiva
9 un fatto non contestato e, anzi, ammesso dalla stessa società e Pt_1
che, pertanto, spettava a quest'ultima dimostrare che tale ritardo fosse dipeso da un evento straordinario, che non si sarebbe potuto evitare neanche laddove fossero state adottate dal vettore tutte le misure del caso.
In conclusione, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 formulate dalla società appellante e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n.212/2018 del 27/02/2018 del giudice di pace di IA.
___
All'esito dell'esame delle produzioni documentali e dei principi di diritto vigenti in materia, l'appello deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello irlandese, sollevata dalla società in Pt_1
primo grado e posta a fondamento della impugnazione, si osserva quanto segue.
L'argomentazione logico – giuridica del giudice di pace, secondo il quale la clausola contrattuale di cui all'art.
2.4 delle condizioni generali deve essere interpretata secondo una lettura complessiva ed unitaria - dunque tenendo conto della iniziale clausola sussidiaria che fa “salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile” –
è corretta.
Nel caso di specie, anticipando quanto di seguito verrà esposto, la legge applicabile si deve identificare nel regolamento UE 1215/2012.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, ribadito anche di recente, nelle vertenze aventi a oggetto l'indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al regolamento
CE 261/2004, ai fini della giurisdizione non può trovare applicazione la
Convenzione di Montreal (art. 33), limitata alle fattispecie aventi carattere risarcitorio.
Il regolamento CE 261/2004, come stabilito dall'art. 3, si applica “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” ma non contiene
10 disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.
La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 9/7/2009 n. 439 causa C-
204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del
7/11/2019 /causa C- 213 del 2018, ha affermato univocamente che alle azioni rivolte a ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento CE n. 261/2004 è applicabile il regolamento UE n.
1215/2012 (in particolare l'art. 7) e non la Convenzione di Montreal.
Pertanto, è necessario accertare se possa essere individuato un criterio di collegamento con la giurisdizione italiana derivante dall'applicazione del regolamento UE 1215/2012, che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale e, più in particolare, dell'art. 7, che indica tra le “competenze speciali” il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, specificando che, nei contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi, la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto.
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che il volo FR5426 sul quale avevano viaggiato i passeggeri cedenti fosse atterrato a IA.
Pertanto, la società cessionaria domiciliata nello Stato CP_1
membro della Germania, ha correttamente fatto applicazione dei principi generali previsti dall'art. 7, lett. b) del regolamento UE 1215/2012, radicando la controversia dinanzi al giudice italiano, in quanto coincidente con il luogo di esecuzione dell'obbligazione (che nell'ipotesi di contratto di trasporto coincide con il luogo in cui il servizio è stato prestato).
Peraltro, considerato che nel caso di specie la società attrice – appellata ha agito quale cessionaria del credito avente a oggetto l'indennizzo da ritardo dovuto dal vettore aereo, si deve evidenziare che “In tema di giurisdizione, il criterio di collegamento dettato dall'art. 7, Punto 1, del
Regolamento UE n. 1215 del 2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve ritenersi applicabile non solo
11 nell'ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento” (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 29179/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, occupandosi di un caso analogo a quello in esame (relativo, appunto, a un contratto di trasporto internazionale e alla spettanza dell'indennizzo da ritardo alla società cessionaria) hanno richiamato il consolidato orientamento in forza del quale la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa o deteriore rispetto a quella del cedente.
Più in particolare, “nella sentenza delle S.U. n. 7736 del 2020 che ha prestato adesione alla precedente delle S.U. n.10862 del 2011, è stato affermato il principio secondo il quale la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa o deteriore rispetto a quella del cedente. Nella successiva pronuncia n.29179 del 2020 il principio è stato ritenuto applicabile anche al criterio di determinazione della giurisdizione contenuto nell'art. 7, punto 1, Reg. UE n. 1215 del 2012, nell'ipotesi in cui sia un terzo (il cessionario del credito) estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. Nella pronuncia si richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia n. 498 del 25 gennaio 2018 causa C-498/16, nella quale viene espresso il costante principio applicato dalla giurisprudenza eurounitaria, secondo il quale la cessione del credito non può di per sé incidere sui criteri determinativi della giurisdizione” (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza
36371/2021).
Alla luce di tali principi di diritto, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
12 ___
Quanto ai motivi di appello inerenti alla asserita incedibilità del credito, con correlata carenza di legittimazione attiva della cessionaria, gli stessi sono infondati.
La qualificazione della fattispecie in esame nei termini di contratto di cessione è corretta.
Dall'esame delle produzioni documentali (in particolare doc. 5 di parte appellata), risulta provato che i passeggeri Persona_4
e
[...] Persona_2 Persona_3
avevano stipulato con la società un negozio Parte_2 CP_1
di cessione del credito indennitario.
La cessione del credito comporta una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e dà luogo a una successione a titolo particolare nel credito.
Oggetto della cessione può essere qualunque credito, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1260 c.c. (dunque, purché non sia strettamente personale, il trasferimento non sia vietato dalla legge e le parti non abbiano escluso la cedibilità del credito).
Nel caso di specie, si deve escludere che il credito avente a oggetto l'indennità per il ritardo del volo costituisca un credito strettamente personale.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale” (Cassazione civile, sezione 3, ordinanza n.4300/2019).
Del resto, ai fini della cessione del credito non è richiesto che questo possieda i requisiti della liquidità ed esigibilità, ben potendo formare oggetto del contratto anche un credito che non è determinato nell'ammontare o per il quale non è ancora decorso il termine di scadenza.
Di conseguenza, è valida anche la cessione di crediti futuri;
in
13 proposito, è stato autorevolmente chiarito che
“la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere
- quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità”
(Cassazione civile, sezione 1, ordinanza n.27690/2023).
ha dedotto che l'incedibilità del credito deriverebbe anche Pt_1 dalla clausola negoziale di cui all'art. 15.3 delle condizioni generali, in forza della quale “la cessione dei diritti alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso è valida nei nostri confronti soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo
e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. in tutti gli altri casi è vietata la cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. il divieto di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge”.
Sul punto, il giudice di primo grado ha condiviso la prospettazione della parte attrice, secondo la quale la clausola contrattuale 15.3 doveva considerarsi invalida in ragione della sua natura vessatoria, che avrebbe pertanto richiesto la sottoscrizione separata del contraente debole.
La tesi è corretta.
In ogni caso, secondo la previsione di cui all'art. 1260 c.c. il patto con il quale le parti escludono la cedibilità del credito non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Pertanto, spettava comunque alla società fornire dimostrazione, Pt_1
14 anche mediante presunzioni, della conoscenza da parte della società cessionaria di tale clausola.
Al contrario, alcuna deduzione sul punto è stata fornita dalla società appellante.
Per le ragioni esposte, i motivi di impugnazione fondati sulla incedibilità del credito e sul correlativo difetto di legittimazione attiva della società devono essere rigettati. CP_1
___
Anche il motivo di appello relativo all'asserita mancanza di prova della pretesa creditoria non può essere accolto.
Si è detto che i passeggeri Persona_4
e Persona_2 Persona_3 Parte_2
avevano stipulato con la società un contratto di trasporto
[...] Pt_1
avente a oggetto il volo di andata e ritorno per la tratta Madrid – IA.
La stessa società appellante ha fornito dimostrazione della prenotazione e dei relativi dettagli (doc. 1 di parte appellante) e ha espressamente riconosciuto che “purtroppo, in data 1° agosto 2015 il volo di andata FR 5426 Madrid – IA delle ore 11.20 sul quale avrebbero dovuto viaggiare i passeggeri veniva ritardato”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del
2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del
23 ottobre 2012) presuppone, unicamente, che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione” (Cassazione civile, sezione 3, ordinanza n.7010/2024).
Da quanto brevemente esposto consegue, dunque, l'infondatezza del motivo dedotto.
15 ***
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello formulato dalla società
deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere confermata Parte_1
la sentenza del giudice di pace di IA n.212/2018, depositata il
27/02/2018.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, la società appellante deve essere condannata alla Pt_1
rifusione delle stesse in favore della società appellata , Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo.
Poiché la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- r igetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di IA n.212/2018, depositata in data 27/02/2018;
- c ondanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellata , delle spese del giudizio di Controparte_1
appello, che si liquidano in euro 662,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge.
IA, 27/03/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
16