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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2343/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
Cipriano d'Aversa CE) in Via Verga 11– (C.F. ) rapp.to e C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Cantile ( presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Aversa (CE) alla Via A. Ligabue n.4 – giusta procura alle liti in calce all'atto di appello (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: – o presso il recapito telefax 081-0097661); - Email_1
appellante-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
-appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. n. 1506/2023, emessa il 30.3.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Previdenza e Lavoro, depositata in cancelleria in pari data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 24.3.2022 Parte_1 adiva il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, per sentir condannare l' al pagamento delle indennità economiche di cui alla prestazione NASPI CP_1
n. 6037804300034 ,richiesta con domanda amm/va del 14/04/2017, trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che legittimavano la richiesta di detta indennità :[1. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
2. stato di disoccupazione involontario (LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO); 3.almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione . Deduceva che l' aveva accolto la prefata domanda in data 18/07/2019 con CP_1 decorrenza dal 15/04/2017, senza però provvedere mai alla liquidazione della prestazione. Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di condannare il convenuto alla CP_1 corresponsione della citata indennità Naspi per un totale di n. 189 (centoottantanove) giorni (27 settimane) , pari ad € 6.146,29.
Instaurato il contraddittorio , l' rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava la domanda, nulla statuendo sulle spese , sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato e provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tale da fondare il diritto all'accredito della contribuzione richiesta . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 29.9.2023, deducendo che la natura subordinata del rapporto di lavoro risultava provata per tabulas dall'estratto conto contributivo nonché dal C2storico del Collocamento;
che, pertanto, alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla natura subordinata del rapporto . Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' appellato non si costituiva in CP_2 giudizio. Nelle more, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Risulta per tabulas la fondatezza delle ragioni dell'odierno appellante.
Ed infatti la Corte dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice, atteso che la effettività del rapporto di lavoro intrattenuto dall'odierno appellante con la trova adeguato e sufficiente riscontro nel modello C/2 Controparte_3 storico nonché nell'estratto conto contributivo allegati al fascicolo di I grado, dove si evince chiaramente che il ricorrente ha lavorato con la mansione di carpentiere edile per 40 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato dal 14/09/2016 al 09/02/2017 ,conclusosi per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sussistevano dunque , tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa quali : lo stato di disoccupazione involontaria;
il possesso di almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione;
almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. (Si precisa che detto ultimo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione è stato abolito a decorrere dal 1° gennaio 2022). A ciò deve aggiungersi che l' con provvedimento del 18/07/2019 , all'esito CP_1 dell'iter amministrativo , accoglieva la domanda presentata dal ricorrente riconoscendo la prestazione con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni, come si evince dal provvedimento allegato al ricorso di 1° grado ( v. doc in prod. ricorr. di primo grado); tuttavia l' Controparte_4 non ha mai provveduto alla liquidazione della relativa prestazione. Costituisce inoltre comportamento processuale valutabile ex art 116 cpc quello tenuto dall' che anche nel presente grado di giudizio , nulla ha obiettato o CP_1 controargomentato , preferendo rimanere contumace.
Per tutto quanto sin qui esposto , in riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante al beneficio della indennità Naspi di cui alla domanda amministrativa n. . 6037804300034 del 14/04/2017 .
Per l'effetto l' in persona del legale rapp.te p.t., va condannato a CP_1 corrispondere a parte appellante , detta indennità di Naspi con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni,oltre interessi , così come risulta dal prospetto comunicato dallo stesso e non di 189 gg CP_2 come, invece, richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio . Da qui le ragioni di condanna solo generica dell'emananda pronuncia .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza a carico dell' e si CP_1 liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione , e in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara il diritto dell'odierno appellante al beneficio della indennità Naspi di cui alla domanda amministrativa n. . del 14/04/2017; P.IVA_1
-per l'effetto , condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. ,a corrispondere CP_1
a parte appellante , detta indennità di Naspi con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni oltre interessi legali come per legge;
-condanna , altresì , l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 1.600,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2343/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
Cipriano d'Aversa CE) in Via Verga 11– (C.F. ) rapp.to e C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Cantile ( presso il quale elett.te C.F._2 domicilia in Aversa (CE) alla Via A. Ligabue n.4 – giusta procura alle liti in calce all'atto di appello (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: – o presso il recapito telefax 081-0097661); - Email_1
appellante-
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
-appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. n. 1506/2023, emessa il 30.3.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Previdenza e Lavoro, depositata in cancelleria in pari data RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 24.3.2022 Parte_1 adiva il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, per sentir condannare l' al pagamento delle indennità economiche di cui alla prestazione NASPI CP_1
n. 6037804300034 ,richiesta con domanda amm/va del 14/04/2017, trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che legittimavano la richiesta di detta indennità :[1. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
2. stato di disoccupazione involontario (LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO); 3.almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione . Deduceva che l' aveva accolto la prefata domanda in data 18/07/2019 con CP_1 decorrenza dal 15/04/2017, senza però provvedere mai alla liquidazione della prestazione. Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di condannare il convenuto alla CP_1 corresponsione della citata indennità Naspi per un totale di n. 189 (centoottantanove) giorni (27 settimane) , pari ad € 6.146,29.
Instaurato il contraddittorio , l' rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava la domanda, nulla statuendo sulle spese , sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato e provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tale da fondare il diritto all'accredito della contribuzione richiesta . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 29.9.2023, deducendo che la natura subordinata del rapporto di lavoro risultava provata per tabulas dall'estratto conto contributivo nonché dal C2storico del Collocamento;
che, pertanto, alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla natura subordinata del rapporto . Chiedeva, pertanto ,in totale riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' appellato non si costituiva in CP_2 giudizio. Nelle more, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Risulta per tabulas la fondatezza delle ragioni dell'odierno appellante.
Ed infatti la Corte dissente dalle valutazioni espresse dal primo giudice, atteso che la effettività del rapporto di lavoro intrattenuto dall'odierno appellante con la trova adeguato e sufficiente riscontro nel modello C/2 Controparte_3 storico nonché nell'estratto conto contributivo allegati al fascicolo di I grado, dove si evince chiaramente che il ricorrente ha lavorato con la mansione di carpentiere edile per 40 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato dal 14/09/2016 al 09/02/2017 ,conclusosi per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sussistevano dunque , tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione oggetto di causa quali : lo stato di disoccupazione involontaria;
il possesso di almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione;
almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. (Si precisa che detto ultimo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione è stato abolito a decorrere dal 1° gennaio 2022). A ciò deve aggiungersi che l' con provvedimento del 18/07/2019 , all'esito CP_1 dell'iter amministrativo , accoglieva la domanda presentata dal ricorrente riconoscendo la prestazione con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni, come si evince dal provvedimento allegato al ricorso di 1° grado ( v. doc in prod. ricorr. di primo grado); tuttavia l' Controparte_4 non ha mai provveduto alla liquidazione della relativa prestazione. Costituisce inoltre comportamento processuale valutabile ex art 116 cpc quello tenuto dall' che anche nel presente grado di giudizio , nulla ha obiettato o CP_1 controargomentato , preferendo rimanere contumace.
Per tutto quanto sin qui esposto , in riforma dell'impugnata sentenza , va dichiarato il diritto dell'odierno appellante al beneficio della indennità Naspi di cui alla domanda amministrativa n. . 6037804300034 del 14/04/2017 .
Per l'effetto l' in persona del legale rapp.te p.t., va condannato a CP_1 corrispondere a parte appellante , detta indennità di Naspi con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni,oltre interessi , così come risulta dal prospetto comunicato dallo stesso e non di 189 gg CP_2 come, invece, richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio . Da qui le ragioni di condanna solo generica dell'emananda pronuncia .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza a carico dell' e si CP_1 liquidano come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione , e in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara il diritto dell'odierno appellante al beneficio della indennità Naspi di cui alla domanda amministrativa n. . del 14/04/2017; P.IVA_1
-per l'effetto , condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. ,a corrispondere CP_1
a parte appellante , detta indennità di Naspi con decorrenza dal 15/04/2017 per un totale di 182 (centoottantadue) giorni oltre interessi legali come per legge;
-condanna , altresì , l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 che liquida , quanto al primo grado, in complessivi euro 1.600,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.900,00 oltre rimborso spese generali , Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est.rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche