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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14436/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FF SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14436/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a PARETE (CE) il 02/02/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Parte ricorrente impugna la comunicazione di debito, n° 200126848827K4202310, notificatale in data 19.10.2023 con la quale l'Istituto ingiungeva il pagamento della somma di € 3.331,51 a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2017.
1 A sostegno della opposizione eccepisce l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 e
10 della legge 335/1995 della contribuzione.
CP_ Si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Va rigettata la domanda per difetto di legittimazione passiva nei confronti della Controparte_3
atteso che i contributi indicati nell'avviso di addebito opposto riguardano l'anno 2017, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
3. Nel merito
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17970/2022) pronunciatasi in fattispecie analoga: “In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 15. Va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i
2 versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". 16.
Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021). 17. Il citato D.P.C.M.
10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del
1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
(lett. b). 18. La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.) ha chiarito,
altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)". Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,
deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007;
n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000),
come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5). 19. Dai principi espressi si evince che,
3 essendo il termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2009 da individuarsi nel
6 luglio 2010, deve ritenersi tempestiva la notifica della richiesta di pagamento del 2 luglio 2015
al fine di interrompere il termine prescrizionale, per cui il motivo è infondato.”.
Per tali ragioni, l'exordium praescriptionis è rappresentato dalla data di scadenza del saldo per il pagamento di tali contributi dovuti per l'anno 2017 e, quindi, deve essere individuato nel 30 giugno 2018, come correttamente sottolineato dall'ente della previdenza.
Il termine quinquennale di prescrizione scadeva, pertanto, in data 5 maggio 2024. La
comunicazione intervenuta in data 19 ottobre 2023 deve ritenersi senz'altro tempestiva.
In tema di sospensione del termine, per effetto della normativa emergenziale, va chiarito, infatti,
quanto segue.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182
giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4 Pertanto, considerata anche la sospensione per complessivi 311 giorni, alla data di notifica dell'opposta comunicazione i crediti contributivi, come anticipato, non erano prescritti.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori minimi, in considerazione del tenore delle difese delle parti e senza la fase istruttoria che non si è tenuta.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
Nulla per le spese nei confronti della S.c.c.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa FF SO,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 886,00 oltre
CP_ IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, in favore di
3. nulla nei confronti di S.c.c.i.
Si comunichi.
Aversa, 5/12/2025 il Giudice del Lavoro
FF SO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FF SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14436/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a PARETE (CE) il 02/02/1956 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Parte ricorrente impugna la comunicazione di debito, n° 200126848827K4202310, notificatale in data 19.10.2023 con la quale l'Istituto ingiungeva il pagamento della somma di € 3.331,51 a titolo di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2017.
1 A sostegno della opposizione eccepisce l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 e
10 della legge 335/1995 della contribuzione.
CP_ Si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Va rigettata la domanda per difetto di legittimazione passiva nei confronti della Controparte_3
atteso che i contributi indicati nell'avviso di addebito opposto riguardano l'anno 2017, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
3. Nel merito
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17970/2022) pronunciatasi in fattispecie analoga: “In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 5312 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 15. Va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i
2 versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". 16.
Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021). 17. Il citato D.P.C.M.
10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del
1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
(lett. b). 18. La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.) ha chiarito,
altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)". Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,
deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007;
n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000),
come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5). 19. Dai principi espressi si evince che,
3 essendo il termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti per l'anno 2009 da individuarsi nel
6 luglio 2010, deve ritenersi tempestiva la notifica della richiesta di pagamento del 2 luglio 2015
al fine di interrompere il termine prescrizionale, per cui il motivo è infondato.”.
Per tali ragioni, l'exordium praescriptionis è rappresentato dalla data di scadenza del saldo per il pagamento di tali contributi dovuti per l'anno 2017 e, quindi, deve essere individuato nel 30 giugno 2018, come correttamente sottolineato dall'ente della previdenza.
Il termine quinquennale di prescrizione scadeva, pertanto, in data 5 maggio 2024. La
comunicazione intervenuta in data 19 ottobre 2023 deve ritenersi senz'altro tempestiva.
In tema di sospensione del termine, per effetto della normativa emergenziale, va chiarito, infatti,
quanto segue.
L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182
giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4 Pertanto, considerata anche la sospensione per complessivi 311 giorni, alla data di notifica dell'opposta comunicazione i crediti contributivi, come anticipato, non erano prescritti.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori minimi, in considerazione del tenore delle difese delle parti e senza la fase istruttoria che non si è tenuta.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
Nulla per le spese nei confronti della S.c.c.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa FF SO,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 886,00 oltre
CP_ IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, in favore di
3. nulla nei confronti di S.c.c.i.
Si comunichi.
Aversa, 5/12/2025 il Giudice del Lavoro
FF SO
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