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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/07/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 18.07.2025, sullo scioglimento del matrimonio, proposto
DA
, nata a [...] il giorno 11.08.1966, elettivamente Parte_1
domiciliata in LL IC, alla via Umberto I n. 10, presso lo studio legale dell'Avv.
Sergio Lombardo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in LL Controparte_1
IC, alla via Umberto I, 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Lombardo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 16.06.2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno introdotto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
19.12.1991, sulla premessa dall'intervenuta separazione personale tra i coniugi.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice, preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti con cui hanno dichiarato che non si sono più riconciliate e che intendono divorziare alle condizioni come previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 08.10.2024) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, nel procedimento R.G. 1001/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri n. 83/2024 del 09.10.2024, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare in assenza di domanda.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
- 2 -
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LL IC (RC), il
19.12.1991, da , nata a [...] il giorno Parte_1
11.08.1966, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL IC (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 1991).
Così deciso nella Camera di consiglio del 18.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, riservata in decisione con provvedimento del 18.07.2025, sullo scioglimento del matrimonio, proposto
DA
, nata a [...] il giorno 11.08.1966, elettivamente Parte_1
domiciliata in LL IC, alla via Umberto I n. 10, presso lo studio legale dell'Avv.
Sergio Lombardo, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in LL Controparte_1
IC, alla via Umberto I, 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sergio Lombardo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
- 1 - OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 16.06.2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno introdotto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto in data
19.12.1991, sulla premessa dall'intervenuta separazione personale tra i coniugi.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice, preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti con cui hanno dichiarato che non si sono più riconciliate e che intendono divorziare alle condizioni come previste nell'atto introduttivo del giudizio, ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 08.10.2024) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, nel procedimento R.G. 1001/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri n. 83/2024 del 09.10.2024, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare in assenza di domanda.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
- 2 -
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LL IC (RC), il
19.12.1991, da , nata a [...] il giorno Parte_1
11.08.1966, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL IC (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 1991).
Così deciso nella Camera di consiglio del 18.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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