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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4095/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fragasso Giulio (c.f. C.F._1
) dal quale è come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesoa dall'avv. Leone Rosita (c.f. ) in virtù di procura C.F._3 generale Rep. 54368 Racc. 15494 dell'11 settembre 2020 Notaio;
Persona_1
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 29/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio presso il Tribunale Parte_1 di Benevento prospettando: Controparte_1
- di essere intestatario di un buono postale fruttifero serie Q/P n. 000.040 di L.
5.000.000 emesso in data 21.11.1986;
- che, recatosi presso l'ufficio postale del proprio paese per il rimborso del suindicato titolo in data 19.10.2017, gli veniva liquidato, da parte di la somma di € 32.164,99, Controparte_1 in luogo di quella € 66.781,51, corrispondente al calcolo degli interessi come riportato sulla tabella apposta sul retro del buono;
- che il Buono Fruttifero Postale in oggetto era stato emesso in data 21.11.1986, dunque successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 1986 ma, negligentemente, CP_1 non aveva incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali in maniera completa perché il timbro P/Q si fermava al 20° anno, così creando un falso affidamento nel sottoscrittore del titolo.
1 Conseguentemente, il ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma complessiva di € 34.766,52 pari alla differenza tra l'importo già pagato dalla resistente e la somma che, secondo quanto indicato in una perizia di parte, sarebbe spettato al ricorrente facendo applicazione dei tassi di interesse corrispondenti a quelli riportati a tergo del buono. Instauratosi il contradditorio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 con vittoria delle spese di lite. In particolare, la resistente deduceva che il rimborso dei buoni in esame era stato correttamente calcolato, tenuto conto della necessaria applicazione del D.M. 13.06.1986, vigente all'epoca della sottoscrizione. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 2307/2020, pubblicata in data 27.10.2020, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite. In sintesi, il Tribunale, riteneva assorbente la considerazione per cui sul buono postale oggetto di giudizio – emesso successivamente all'entrata in vigore del d.m. del 13.06.1986 - era stato effettivamente apposto, sulla parte frontale, il timbro recante l'indicazione della nuova serie
“Q/P”; e, sul retro, il timbro con l'indicazione dei nuovi tassi, in conformità, dunque, con le previsioni di cui al citato d.m. ai fini della riconducibilità del buono nella serie ivi indicata. Inoltre, secondo il primo Giudice, l'informativa ai clienti in ordine alla variazione dei rendimenti era stata garantita non solo dagli avvisi presenti negli uffici postali ed ai timbri apposti sul buono, ma anche – e soprattutto- dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. del 13 giugno 1986: ne conseguiva che - stante l'adempimento degli obblighi informativi ai clienti e l'osservanza, da parte della resistente, di tutti gli adempimenti “formali” quanto ai timbri, ai fini della riconducibilità del buono postale oggetto di giudizio nella serie di cui al citato d.m. - i rendimenti dovevano essere quelli indicati in tale ultimo provvedimento anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno e, dunque, erano stati correttamente liquidati da
. CP_1
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 23.11.2020, tramite pec) ha proposto appello richiamando, in estrema sintesi, il principio espresso dalla sentenza Parte_1 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15.6.2007, n. 13979, della prevalenza del dato testuale dei buoni fruttiferi postali allorquando lo stesso contrasti con quello delle prescrizioni ministeriali precedenti, come appunto accaduto in relazione al buono per cui è causa evidenziando la circostanza che, al momento della sottoscrizione del titolo, era già entrato in vigore il D.M. 13.6.1986, sicché il primo Giudice avrebbe dovuto applicare i rendimenti come indicati a tergo dei buoni e non quelli previsti per i buoni della serie Q, introdotta dal D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986. Inoltre, l'appellante precisava che quanto sopra sostenuto non si pone in contrasto con il principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/2019, richiamata nell'ordinanza impugnata, in quanto essa faceva riferimento ad un caso diverso, ossia a buoni sottoscritti negli anni 1982 e 1983, per cui era ovvio che a detti buoni fosse opponibile la successiva modifica. Alla stregua di quanto premesso formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
Riformare l'ordinanza del Tribunale di Benevento R.G.C.A. 4853/2019 per le motivazioni sopra articolate e per l'effetto dichiarare:
2 Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione del predetto titolo, così come riportato sul summenzionato buono fruttifero mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applica-zione dei tassi d'interesse di L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
-che tale somma non è di 32.164,99 come liquidato da ma di € 66.781,51, quindi con Controparte_1 una differenza che deve essere riconosciuta al sig. di € 34.616,52 come da perizia del dott. Parte_1
oltre alle spese sostenute dal sig. per la suindicata perizia pari ad € 150,00 (come Persona_2 Parte_1 da pro-forma di fattura che si allega);
- e quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede in Roma al Viale Controparte_1
Europa n. 190 e in favore del sig. della somma complessiva di € 34.766,52 relativa alla Parte_1 differenza tra la somma già liquidata da parte di (32.164,99) e quella riportata sulla tabella del buono CP_1 fruttifero (66.931,51) più le spese della perizia di € 150,00, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
2.3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e la infondatezza nel merito del gravame e concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese legali di giudizio. All'udienza del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di di inammissibilità del motivo di appello per violazione delle CP_1 prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione – anteriore alla modifica normativa introdotta con D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c. riforma Cartabia) – applicabile, ratione temporis, è senz'altro infondata, in quanto il motivo di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese. Il motivo di appello, tuttavia, nel merito è infondato per le ragioni che seguono. Sono dati incontestati che:
- il buono postale fruttifero per cui è causa era stato emesso in data 21.11.1986;
- alla data di emissione del buono postale era già entrato in vigore il Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 18.6.1986;
- per l'emissione del buono postale fruttifero era utilizzato un supporto cartaceo relativo al buono della preesistente serie “P” e su di esso l'ufficio postale apponeva, sul lato anteriore, il timbro “serie Q/P”, accanto al precedente timbro “P” che veniva interlineato con due linee orizzontali;
sul retro del buono era apposto, sulla impressione a stampa della preesistente tabella che riportava gli interessi dei buoni postali della serie “P” (ossia: 9% dal primo al quarto anno;
13% dal quinto all'ottavo anno;
15% dal nono anno al quindicesimo anno;
16% dal
3 diciottesimo al ventesimo anno;
“più £ 1.777.400.000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”), un nuovo timbro che indicava la dicitura
“serie P/Q” e riportava gli interessi previsti per i buoni della serie “Q” per i primi venti anni (ossia: 8% dal primo al terzo anno, 9% dal quarto all'ottavo, 10,50% dal nono al quindicesimo, 12% dal sedicesimo al ventesimo anno;
vedi D.M. 13 giugno 1986, istitutivo dei buoni della serie “Q”), mentre per gli ultimi dieci anni (dal ventesimo al trentesimo anno) la stampigliatura sovraimpressa alla preesistente tabella nulla indicava. Occorre premettere che, nella fattispecie in esame, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 173 del DPR 29.3.1973, n. 156 (Codice Postale), come modificato dal d.l. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni alla legge 25.11.1974, n. 588;
-gli artt. 4 e 5 Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, in G.U. 28.6.1986, n. 148, già in vigore all'epoca dell'emissione del buono postale dedotto in giudizio. L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, nella sua versione originaria disponeva: “1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2 Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse a tergo dei medesimi”. L'art. 173 citato è stato modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla legge 25.11.1974, n. 588, nel senso che segue: «
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali». L'art. 173 DPR 29.3.1973, n. 156, è stato abrogato dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999, n. 284, recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ma continua ad applicarsi al caso in esame, perché il medesimo art. 7, comma 3, D. Lgs. 30.7.1999, n. 284, ha disposto che i rapporti già in essere continuano ad essere regolati dalle norme anteriori;
tale norma è stata seguita dal DM 19.12.2000.
-L'altra disposizione che viene in rilievo è l'art. 4 DM 13.6.1986, che prescrive: “«1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
4 -L'articolo 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Orbene, nel caso di specie, non ha mai chiesto di applicare, per i primi Parte_1 venti anni dall'emissione del Buono, tassi diversi da quelli della serie “P/Q” così come indicati nel timbro apposto sul retro del buono in sovrimpressione della stampa dei rendimenti della precedente serie P. Quanto ai rendimenti da applicare dal ventesimo al trentesimo anno, è stato già evidenziato che essi erano indicati nella preesistente tabella, impressa a stampa sul retro dei buoni, e corrispondevano ai rendimenti dei buoni della serie “P”: “più L.
1.777.440 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, mentre non erano indicati nella nuova stampigliatura (recante i rendimenti dei buoni “Q”), che veniva sovrapposta alla preesistente tabella, sul retro dei buoni. L'appellante ritiene che, per l'ultimo decennio, dal ventesimo al trentesimo anno, occorra applicare i rendimenti indicati nella preesistente tabella impressa a stampa sul retro del buono (ossia il rendimento relativi ai buoni della serie “P”), ma la richiesta non è fondata, dovendosi, invece, applicare i rendimenti previsti dal D.M. 13.6.1986 pei buoni della serie “P/Q”, ossia i rendimenti dei buoni sui quali si è formato l'accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore, e che è pari all'interesse del 12%. E tanto sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle seguenti pronunce: ordinanza 10.2.2022, n. 4384; ordinanza 14.2.2022, n. 4748; ordinanza 3.1.2023, n. 87; sentenza 26.7.2023, n. 26619; ordinanza 1.9.2023, n. 25583; ordinanza 16.9.2024, n. 24715, le quali, proprio in relazione al caso dei buoni “P/Q” hanno affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “P\Q”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacchè, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
“Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie
“Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a significare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa” (cass. civ., 10.2.2022, n. 4384; cass. civ., 14.2.2022, n. 4748). La Corte di Cassazione ha osservato che, ai fini della ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, assume innegabile centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto e solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione del contratto e, quindi, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola. In tal senso non è corretta una interpretazione del testo negoziale dei buoni oggetto del presente procedimento, la quale, obliterando la manifesta volontà dei contraenti, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie “P/Q” e di assegnare ai
5 medesimi per i primi venti anni, i correlati rendimenti (previsti dal DM 13.6.1986), pretenda, poi, di assegnare per gli ultimi dieci anni i rendimenti dei buoni della serie “P”, mediante il collage di due clausole giustapposte che stanno ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “P/Q” (sui quali si è formato l'accordo negoziale delle parti), l'altra, preesistente, concernente i buoni della serie “P”. In altri termini, se è incontestabile che nella stampigliatura dei rendimenti sovrapposta alla precedente tabella è assente la specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni – della serie “P” - di cui si è deliberatamente escluso che appartengano quelli oggetto di causa) e che si pone in continuità con i rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie “P/Q”. Pertanto, in base alle regole che presiedono l'interpretazione del contratto e della comune intenzione delle parti, deve affermarsi che i rendimenti degli ultimi dieci anni di vita dei buoni devono essere quelli previsti per i buoni sui quali si è formato l'accordo negoziale, e, quindi, quelli previsti per i buoni della serie “P/Q” dal D.M. 13.6.1986. A tale soluzione si perviene anche attraverso lo strumento della integrazione suppletiva di cui all'art. 1374 c.c. Il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15.6.2007, n. 13979, secondo cui, ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali vigenti al momento dell'emissione del buono, deve prevalere quanto risultante dal titolo, perché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale, non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono su cui si è formato l'accordo negoziale, ove carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrata dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie, mediante l'integrazione suppletiva del negozio, di cui all'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti. L'integrazione suppletiva opera avuto riguardo alle prescrizioni dei decreti ministeriali, nel caso di specie, del D.M. 13.6.1986 (per i buoni della serie “P/Q”), che ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, del DPR 1973/156, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi. Infine, il meccanismo dell'integrazione suppletiva non trova ostacolo nella previsione dell'art. 173, comma 3, D.P.R. del 1973, n. 156, secondo cui gli interessi vengono corrisposti “sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni” perché – come chiarito dalla Corte di Cassazione – la disposizione è volta a tutelare l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
“appare, invece, irragionevole e contrario ad una interpretazione rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore” (cass. civ., 16.7.2023, n. 22619; cass. civ., 1.9.2023, n. 25583). Pertanto, sia in base alle regole dell'interpretazione dell'accordo negoziale, sia in base al meccanismo dell'integrazione sostituiva, per gli ultimi dieci anni devono essere applicati ai
6 buoni per cui è causa, della serie “P/Q”, i rendimenti previsti per detta serie dal D.M. 13.6.1986 come determinati da . CP_1
In conclusione, l'appello risulta infondato e non può essere accolto.
4. Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con rep. 2307/2020, pubblicata dal Tribunale di
[...]
Benevento in data 27.10.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 23/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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