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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione equa riparazione così composta: dott. Cecilia De Santis Presidente rel. dott. Mariarosaria Budetta Consigliere dott. Ottavio Pannone Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50307/2025 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione all'udienza camerale del 07/04/2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma alla via Crescenzio n. 20 presso l'avv. Nicola Staniscia (Fax. - P.IVA_1
– CF. ) che la difende Email_1 CodiceFiscale_2
e la rappresenta in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
Opponente contro
, in persona del C.F. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. per il P.IVA_3
ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certif.)
presso i cui Uffici si domicilia in Roma, alla Via dei Email_2
Portoghesi n. 12
Opposto
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione con ricorso in data 20.2.2025 avverso il decreto emesso dal Consigliere designato di questa Corte, n. 110 del 21/01/2025, con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo dalla medesima proposta per la non ragionevole durata di un giudizio civile svolto dinanzi al Tribunale di Roma ed alla Corte di Cassazione.
La ricorrente ha concluso come di seguito: “Si confida nell'accoglimento del presente reclamo e, accertata e dichiarata la violazione degli artt. 6 § 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, e, di conseguenza, il diritto della parte ricorrente ad ottenere una equa riparazione, a norma del disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001 – condannare il , in persona del Ministro p.t., Controparte_1
il pagamento della somma dovuta a titolo di equo indennizzo per l'eccessiva lungaggine processuale per il procedimento epigrafato illegittimamente protrattosi per più di 4 anni od, in subordine, pari ad € 5.000,00 o in quella somma diversa, maggiore o minore, che
Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in Sua Giustizia, riterrà equa e giusta.
Spese rifuse.”
Si è costituito il opposto così concludendo: “Piaccia alla Corte d'Appello di CP_1
Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- rigettare il ricorso perché infondato e non provato in tutti i suoi elementi, con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari;
- in subordine, in caso di denegato accoglimento, dichiarare la (anche parziale) prescrizione della pretesa vantata ex adverso, e/o valutare ex art. 1227 c.c. il comportamento dell'Amministrazione resistente ai fini della riduzione o eliminazione del danno, anche con riferimento alla condanna all'indennizzo con compensazione delle spese per la novità della questione o la complessità del caso o ritenuti, comunque, giustificati motivi”.
La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito delle note sostitutive dell'udienza fissata per il 7.4.2025.
Per quello che interessa in questa sede, il Consigliere Designato ha così motivato il provvedimento di rigetto: “rilevato che con il presente giudizio la ricorrente chiede
l'equo indennizzo in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile che ha avuto il seguente svolgimento:
2 Tribunale di Roma: 20.3.2019 (data di costituzione in giudizio della ricorrente nel giudizio avente R.G. 82946/2018) – 5.6.2019 data di pubblicazione della sentenza n.
11846/2019. Durata anni 0, mesi 2 e giorni 16;
Corte di Cassazione: 1.8.2019 (data di iscrizione a ruolo del ricorso avente R.G.
22745/2019) – 15.5.2024 (data di pubblicazione della sentenza n. 13373/2024. Durata anni 4, mesi 9 e giorni 15; rilevato che il giudizio presupposto ha avuto la durata complessiva di anni 5, mesi 0 e giorni rilevato che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 2 ter, della Legge n. 89/2001 e ss. mm. e ii. atteso che il giudizio presupposto è stato definito in modo irrevocabile prima della scadenza del termine di anni sei”.
Censura l'opponente il decreto monocratico nella parte in cui ha ritenuto che il giudizio presupposto non abbia avuto una irragionevole durata in quanto: a) il giudizio di primo grado non è iniziato con la costituzione dell'esponente, ma con la notifica dell'avversa citazione, avvenuta il 24.12.18, per ulteriori 85 giorni, così come la fase in Cassazione ha avuto decorrenza dal 29.7.19, data di notifica del ricorso, non da quella della iscrizione a ruolo;
b) il giudizio presupposto, secondo i parametri della L. n. 89/01, doveva durare quattro anni, di cui tre per il primo grado ed uno per il giudizio di legittimità, con il diritto ad un anno di indennizzo per il tempo rimanente.
L'opposizione è fondata ed il decreto di rigetto va revocato.
In via logicamente preliminare va esaminato e accolto il rilievo sub b), tenuto conto che il giudizio presupposto aveva ad oggetto un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., la cui decisione non è impugnabile, ma ricorribile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Il giudizio di cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Consigliere Designato, non
è un ulteriore grado di giudizio, sicchè non trova applicazione il disposto di cui all'art. 2 ter della L. 89/2001, per cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (cfr.
Cass. Civ. n. 29706/24; 27782/19).
3 Ciò in quanto l'art. 2 comma 2-ter L. cit. richiamato nel decreto impugnato costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado (cfr.
Cass. Civ. n. 27782/19; n. 23745/14).
Ne consegue che il termine di ragionevole durata era pari a tre anni per il giudizio ex art. 617 c.p.c. e di un anno dinanzi alla Corte di Cassazione.
Quanto alla durata effettiva del giudizio di primo grado, se è pur vero che l'art. 2 comma
2 bis L. cit. stabilisce che il processo si considera iniziato con la notifica della citazione, va considerato che la ricorrente originaria ha depositato l'avversa opposizione agli atti esecutivi, priva della relata e dunque della prova della sua notifica da cui evincere la relativa data né la stessa è menzionata nella comparsa di costituzione – pur indicata come avvenuta irritualmente -per cui, evidentemente, il Consigliere Designato si è riferito all'unico dato certo rappresentato dal timbro di deposito della Cancelleria sulla copertina del fascicolo di parte con la costituzione dell'odierna opponente, recante la data del
20.3.19, da confermare.
Per l'inizio del giudizio di cassazione è corretto il rilievo dell'opponente, pur se non idoneo a modificare il tempo complessivo del processo valutabile ai sensi della L. n.
89/01.
In considerazione di quanto sopra esposto, il giudizio di primo grado è durato dal 20.3.19 al 4.6.19, data di pubblicazione della sentenza, per 2 mesi e 15 giorni, mentre quello di cassazione dal 29.7.19 al 15.5.24, per 4 anni, 9 mesi, 18 giorni, per complessivi 5 anni ex art. 2 bis comma 1 L. cit., con lo sforamento di un anno del termine ragionevole.
Trattasi di durata non compatibile con il principio del termine ragionevole stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con i parametri fissati dalla legge sopra citata (art. 2 comma 2-bis).
L'accertamento dell'irragionevole durata del processo, comporta il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione previsto dalla legge, avuto riguardo al pregiudizio non patrimoniale subito per la lungaggine processuale, che si presume sino a prova contraria (cfr. Cass. Civ. n. 26497/2019 “In tema di equa riparazione per irragionevole
4 durata del processo, posto che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve ritenere sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari, che inducano ad escluderne l'esistenza”).
La richiesta dell'Avvocatura di: “dichiarare la (anche parziale) prescrizione della pretesa vantata ex adverso “ è infondata, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione ex S.U. n. 16783/ 2012, per cui la decadenza prevista dall'art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89 esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art.
4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell'art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale nella definizione del processo”.
Il comportamento dell'Amministrazione resistente ai fini della riduzione o eliminazione del danno, in assenza altresì di una specifica circostanza in tal senso rappresentata, non può derogare il principio di ragionevolezza della durata del giudizio, mentre con riguardo
5 all'ammontare del danno devono essere valutati i presupposti di legge e anche gli interessi coinvolti.
Per quel che concerne la determinazione dell'indennizzo, in materia di equa riparazione il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.
2- bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – e, dall'altro, ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art.
2-bis (cfr. Cass. Civ. n.
145521/19).
Alla stregua delle ragioni esposte, tenuto conto degli interessi coinvolti riguardanti una questione di natura patrimoniale, non suscettibile di determinare una particolare partecipazione emotiva derivata dalla lungaggine del procedimento, va ritenuto equo ai sensi dell'art. 2056 c.c. determinare l'indennizzo del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente, nella misura di euro 400,00, al cui pagamento va condannato il CP_1
opposto.
Con riguardo alle spese di lite, va considerato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “l'opposizione di cui all'art.
5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n.
20463/15). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege PI condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte
e che termina con la pronuncia ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva. Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto
6 opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120/09), anche il giudizio celebrato ai sensi dell'art.
5-ter legge n. 89 del 2001 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. E dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale)” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 1610/25).
Ne consegue che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura inferiore alla media indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore (fino a € 1.100,00 ex tabella 12 D.M. n. 55/14), alle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto: a) revoca il decreto n. 110/2025 nel procedimento RG n. 51772/2024; b) condanna il a pagare Controparte_1 in favore di € 400,00; Parte_1
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 54,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi oltre rimborso spese generali
(15%), Iva e Cpa.
Roma, 09/04/2025
La Presidente rel.
7 dott.ssa Cecilia De Santis
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