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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14748/2022 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Massabò Fabio in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Campagna Nicola Giuseppe in CP_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, così provvedere:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in data 11 novembre 1995, in
Torino, per i motivi illustrati in atti;
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertata la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla Sig.ra a detto titolo;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 8 Per_ B) a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente e convivente con la madre, porre a carico del ricorrente la somma mensile di € 200,00 e ciò fino alla data del 01 settembre 2026, disponendone l'accredito sul conto corrente personale della beneficiaria;
IN SUBORDINE:
C) riconoscere a favore della Sig.ra e a carico del Sig. il diritto a percepire CP_1 Parte_1 l'assegno divorzile limitatamente alla sola componente assistenziale e così per la somma non superiore a € 250,00 al mese;
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa reitera le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. - ritenute inammissibili dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 10/11/2023 (n. cronol. 13398/2023) - dichiarando espressamente di non volervi rinunciare.
Con vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio.”
Per parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
NEL MERITO
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. e in CP_1 Parte_1 data 11.11.1995 in Torino e regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune
(Atto di matrimonio, Anno 1995, Parte I, n. 3);
- A conferma di quanto disposto in sede di separazione personale, disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di CP_1 Persona_2
€ 579,00, così aggiornata con rivalutazione monetaria ISTAT a far data dalla separazione del 13.09.2018 (rivalutazione sinora mai applicata), o altro veriore importo che l'Ill.mo Tribunale di Torino riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con conseguente rigetto di ogni domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento ex adverso proposta;
- A conferma di quanto disposto in sede di separazione personale, disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra un assegno divorzile pari a € 579,00, somma così aggiornata con CP_1 rivalutazione monetaria ISTAT a far data dalla separazione del 13.09.2018 (rivalutazione sinora mai applicata), o altro veriore importo che l'Ill.mo Tribunale di Torino riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con conseguente rigetto di ogni domanda di revoca/riduzione dell'assegno ex adverso proposta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato i primi di non aver riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.
Si riserva in separata sede azione risarcitoria per le condotte maltrattanti”.
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 11/11/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 352, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995). Per_
Dal matrimonio è nata una figlia: il 15.8.2000.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
13.9.2018, omologato dal Tribunale di Torino in pari data.
Con ricorso depositato il 29/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile a favore della controparte e che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse ridotto.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 17.1.2023, compariva la sola parte ricorrente. Il Presidente, con ordinanza del 24.1.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo un assegno a favore della moglie di E. 400 al mese ed a favore della figlia di E. 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7.4.2023, si costituiva in giudizio non opponendosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio ma instando per la previsione di un assegno divorzile a proprio favore di ed un contributo al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 10.11.2023 il GI ammetteva solo parzialmente le istanze istruttorie delle parti e fissava poi udienza per la precisazione delle conclusioni, in seguito sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente e non ammesse dal GI per i motivi già espressi con ordinanza del 10.11.2023 che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Si evidenzia che il resistente, con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024, ha espressamente rinunciato alla richiesta di informazioni all'INPS nei confronti della resistente (cfr. note scritte dep. il 29.10.24).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 3 di 8 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Questione controversa fra le parti è quella relativa al contributo al mantenimento della figlia Per_
prossima al compimento del 25 anni.
In sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha instato per la conferma del contributo economico a favore della figlia già stabilito in virtù della separazione consensuale omologata dal
Tribunale con l'aggiunta della rivalutazione Istat da allora maturata, mentre il ricorrente si è reso disponibile a versare alla ragazza un contributo da ultimo quantificato in E. 200 mensili fino al 1° settembre 2026 e con versamento diretto alla medesima.
Occorre premettere sul punto che la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024; Cass. Civ. 24731/2024). Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ed essersi adoperato, senza successo, per il superamento della condizione di non autosufficienza economica (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023). Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ.
26875/2023; Cass. Civ. 24731/2024).
Nella vicenda in esame, la resistente titolare di una legittimazione processuale alternativa CP_1
e concorrente rispetto a quella della figlia maggiorenne con ella convivente, non ha provato la sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento ulteriore della ragazza e -lo si precisa- men che meno ha allegato e dimostrato l'esistenza delle condizioni per il diritto agli alimenti.
È incontestato che la figlia della coppia abbia interrotto gli studi nel 2014 e che la stessa, per allegazione della resistente, non abbia ad oggi ancora reperito un'occupazione lavorativa.
Non è allegato e tantomeno dimostrato che la figlia, in questi dieci anni, si sia attivamente adoperata per curare la propria formazione professionale e per superare lo stato di dipendenza economica, anche solo facendo domanda per gli strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
La resistente ha allegato che la figlia è affetta da disturbi depressivi e da fibromialgia, ma -al di là della circostanza che la documentazione medica versata in atti (cfr. docc. 11 e 12 comparsa) attesta Per_ solo la presenza in di una “personalità molto fragile” bisognosa di un “percorso psicoterapeutico”- non è in ogni caso comprovata una diminuzione dell'idoneità lavorativa della ragazza per effetto delle sue condizioni di salute.
pagina 4 di 8 Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene che non siano dimostrati i Per_ presupposti perché abbia diritto al mantenimento genitoriale, a tal fine non essendo sufficiente la sola prova della non autosufficienza economica della ragazza, ma occorrendo comprovare che tale stato non sia dipeso da colpevole inerzia della stessa;
condizione quest'ultima, nel caso di specie, indimostrata.
Già in sede di ordinanza presidenziale (v. ord. del 24.1.23), del resto, era stato osservato come
“lo specifico obbligo di mantenimento trova quindi come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'efficace attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro;
[…] nel caso di Per_ specie, dalle allegazioni attoree rimaste ad oggi senza smentita, ultimato il proprio percorso di studi, non si starebbe fattivamente adoperando per inserirsi nel mondo del lavoro” e, sulla base di tale rilievo ed alla luce della giurisprudenza in tema di mantenimento della prole maggiorenne, l'assegno periodico a favore della ragazza era stato ridotto.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che a distanza di oltre due anni dal provvedimento presidenziale senza che alcuna prova sia stata fornita dalla resistente dell'essersi la figlia attivata per il reperimento di un'occupazione lavorativa o quantomeno per il superamento del proprio stato di dipendenza economica, il contributo economico riconosciutole in sede presidenziale vada contenuto, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nei soli limiti della domanda del resistente, come da ultimo formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve prendersi atto, difatti, che quest'ultimo si è reso disponibile a versare a favore della figlia la somma mensile di E. 200 fino alla data del 1° settembre 2026 mediante accredito sul conto corrente Per_ della beneficiaria ed il Collegio ritiene che il contributo economico a favore della figlia possa essere stabilito, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nei soli limiti di detta disponibilità. Resta, invece, fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale.
Sull'assegno divorzile
Ulteriore questione controversa fra le parti attiene all'an ed al quantum dell'assegno divorzile preteso dalla resistente CP_1
Il ricorrente ha, difatti, chiesto, in via di principalità, che venga accertata l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della controparte e, in via subordinata, la sua riduzione ad E. 250 al mese.
La resistente, per contro, ha instato per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura stabilita in sede di separazione consensuale con l'aggiornamento Istat.
Occorre premettere che, in tema di assegno divorzile, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il noto principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è dunque riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale
e perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente pagina 5 di 8 non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
È stato chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023).
È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n.
10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Fatte queste premesse, nel caso di specie, nonostante la resistente abbia ottemperato solo in parte (e tardivamente) all'ordine di esibizione disposto con ordinanza istruttoria del 10.11.2023, non pare dubbia, alla luce delle stesse allegazioni delle parti, l'esistenza di un divario economico fra le stesse, già solo considerato il cospicuo patrimonio immobiliare di cui dispone il ricorrente.
Quest'ultimo, difatti, è proprietario esclusivo della casa coniugale sita in LE (divenuto tale a seguito della cessione da parte della del 50% della quota immobiliare, in adempimento agli CP_1 accordi economici raggiunti in sede di separazione consensuale, cfr. doc. 2 attoreo), gravata da un mutuo con rate di circa E. 770/mese (cfr. doc. 3 ed estratti c/c in atti), ed è comproprietario con la sorella di un immobile sito in Pigna e dell'immobile a Ventimiglia ove viene svolta l'attività alberghiera, nonchè comproprietario di plurimi terreni per lo più siti a Pigna, alcuni dei quali classificati come uliveti (cfr. visura catastale all. ricorso).
Oltre a ciò, egli è percettore di una pensione di circa E.
1.700 al mese e di redditi da locazione dell'immobile in Ventimiglia per E. 22.800 annui (cfr. Modelli Unico 2022 e 2023).
Non è provato che l'attività alberghiera sia stata ceduta o comunque cessata e dagli estratti c/c versati in atti, aggiornati a giugno 2024, risulta che il ricorrente continui a percepire anche entrate mensili di E.
2.000 a titolo di “acconto utili socio” (cfr. estratti c/c 2022-2024 attorei prodotti il 25.6.24).
La resistente, per contro, non risulta proprietaria di beni immobili e la circostanza è incontestata. Vive, unitamente alla figlia, in un immobile condotto in locazione dietro il versamento di un canone mensile di E. 500 (cfr. estratto c/c e contratto locatizio prodotti il 27.6.24). Ha allegato di non disporre di altre fonti di reddito all'infuori dell'assegno di mantenimento versatole dal coniuge (cfr. Modelli Unico 2022 e 2023).
Sebbene la resistente abbia omesso di produrre gli estratti c/c relativi alle annualità 2021 e 2022 come ordinatole dal GI con ordinanza del 10.11.2023, si rileva tuttavia come dalla movimentazione bancaria più aggiornata non emergano entrate ulteriori e diverse dall'assegno versato alla dal CP_1
pagina 6 di 8 coniuge, ad eccezione di alcune “ricariche” dell'ordine di circa E. 100 / 200 effettuate da tale Per_4
(cfr. estratto c/c prodotto il 27.6.24).
[...]
Si rappresenta, peraltro, che il ricorrente ha espressamente rinunciato alla richiesta istruttoria di informazioni all'INPS nei confronti della resistente (cfr. note scritte dep. il 29.10.24).
Tanto premesso, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della della componente compensativa dell'assegno divorzile, atteso che la stessa non ha fornito CP_1 prova alcuna di aver sacrificato, durante la vita matrimoniale, concrete aspettative professionali e reddituali personali, per scelta condivisa con il coniuge ed a beneficio del patrimonio di quest'ultimo o comune.
Risulta, invero, che nel corso del matrimonio la stessa abbia lavorato, dapprima nell'ambito della sartoria e dell'abbigliamento, circostanze allegate dal ricorrente ed incontestate ex art. 115 cpc dalla resistente oltre che documentalmente riscontrate (si veda doc. 28 attoreo), e successivamente, dal 2010 al 2018 o quantomeno al 2017, presso l'hotel Calypso. Che la resistente abbia lavorato presso la predetta struttura alberghiera è circostanza pacifica, avendola allegata la stessa la quale peraltro CP_1 si assume creditrice di una consistente somma a titolo di differenze retributive e TFR (cfr. doc. 11 resistente).
L'assunto della resistente, secondo cui la stessa si sarebbe occupata in via prioritaria dell'accudimento della figlia e del ménage familiare, non basta ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa, essendo necessario che la parte dimostri di avere, in conseguenza di ciò, sacrificato concrete prospettive reddituale e professionali. Prova, nel caso di specie, non fornita.
Per converso, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile nella (sola) componente assistenziale, attesa l'età anagrafica della resistente (classe 1965) che rende obiettiva la difficoltà per la stessa di reperire adeguati mezzi di sostentamento, essendo ormai da molti anni fuori dal mondo del lavoro e non constando ad oggi i requisiti per il pensionamento.
A fronte di quanto sopra e tenuto conto del divario reddituale fra le parti, della durata ultra- ventennale del matrimonio e delle spese abitative affrontate dalla convivente ancora con la CP_1 figlia, il Collegio stima congruo riconoscere a favore di quest'ultima un assegno divorzile (per la componente assistenziale) nella misura di E. 400 mensili.
Sono, dunque, rigettate entrambe le domande delle parti di riconoscimento di un assegno divorzile quantificato in un diverso importo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza ex art. 92 cpc, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 Per_ corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la pagina 7 di 8 somma mensile di € 200,00 fino alla data del 1° settembre 2026 mediante accredito sul conto corrente personale della beneficiaria. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile, la somma mensile di E. 400, importo annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14748/2022 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Massabò Fabio in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Campagna Nicola Giuseppe in CP_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione, così provvedere:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in data 11 novembre 1995, in
Torino, per i motivi illustrati in atti;
IN VIA PRINCIPALE:
A) accertata la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla Sig.ra a detto titolo;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 8 Per_ B) a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente e convivente con la madre, porre a carico del ricorrente la somma mensile di € 200,00 e ciò fino alla data del 01 settembre 2026, disponendone l'accredito sul conto corrente personale della beneficiaria;
IN SUBORDINE:
C) riconoscere a favore della Sig.ra e a carico del Sig. il diritto a percepire CP_1 Parte_1 l'assegno divorzile limitatamente alla sola componente assistenziale e così per la somma non superiore a € 250,00 al mese;
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa reitera le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. - ritenute inammissibili dall'Ill.mo Giudice con ordinanza del 10/11/2023 (n. cronol. 13398/2023) - dichiarando espressamente di non volervi rinunciare.
Con vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio.”
Per parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
NEL MERITO
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg. e in CP_1 Parte_1 data 11.11.1995 in Torino e regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune
(Atto di matrimonio, Anno 1995, Parte I, n. 3);
- A conferma di quanto disposto in sede di separazione personale, disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di CP_1 Persona_2
€ 579,00, così aggiornata con rivalutazione monetaria ISTAT a far data dalla separazione del 13.09.2018 (rivalutazione sinora mai applicata), o altro veriore importo che l'Ill.mo Tribunale di Torino riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con conseguente rigetto di ogni domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento ex adverso proposta;
- A conferma di quanto disposto in sede di separazione personale, disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra un assegno divorzile pari a € 579,00, somma così aggiornata con CP_1 rivalutazione monetaria ISTAT a far data dalla separazione del 13.09.2018 (rivalutazione sinora mai applicata), o altro veriore importo che l'Ill.mo Tribunale di Torino riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con conseguente rigetto di ogni domanda di revoca/riduzione dell'assegno ex adverso proposta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato i primi di non aver riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.
Si riserva in separata sede azione risarcitoria per le condotte maltrattanti”.
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 11/11/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 352, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995). Per_
Dal matrimonio è nata una figlia: il 15.8.2000.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
13.9.2018, omologato dal Tribunale di Torino in pari data.
Con ricorso depositato il 29/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile a favore della controparte e che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse ridotto.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 17.1.2023, compariva la sola parte ricorrente. Il Presidente, con ordinanza del 24.1.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo un assegno a favore della moglie di E. 400 al mese ed a favore della figlia di E. 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7.4.2023, si costituiva in giudizio non opponendosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio ma instando per la previsione di un assegno divorzile a proprio favore di ed un contributo al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% Per_3 delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva confermarsi le condizioni della separazione.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 10.11.2023 il GI ammetteva solo parzialmente le istanze istruttorie delle parti e fissava poi udienza per la precisazione delle conclusioni, in seguito sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente e non ammesse dal GI per i motivi già espressi con ordinanza del 10.11.2023 che il Collegio condivide e richiama integralmente.
Si evidenzia che il resistente, con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024, ha espressamente rinunciato alla richiesta di informazioni all'INPS nei confronti della resistente (cfr. note scritte dep. il 29.10.24).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 3 di 8 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Questione controversa fra le parti è quella relativa al contributo al mantenimento della figlia Per_
prossima al compimento del 25 anni.
In sede di precisazione delle conclusioni, la resistente ha instato per la conferma del contributo economico a favore della figlia già stabilito in virtù della separazione consensuale omologata dal
Tribunale con l'aggiunta della rivalutazione Istat da allora maturata, mentre il ricorrente si è reso disponibile a versare alla ragazza un contributo da ultimo quantificato in E. 200 mensili fino al 1° settembre 2026 e con versamento diretto alla medesima.
Occorre premettere sul punto che la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024; Cass. Civ. 24731/2024). Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ed essersi adoperato, senza successo, per il superamento della condizione di non autosufficienza economica (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023). Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ.
26875/2023; Cass. Civ. 24731/2024).
Nella vicenda in esame, la resistente titolare di una legittimazione processuale alternativa CP_1
e concorrente rispetto a quella della figlia maggiorenne con ella convivente, non ha provato la sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento ulteriore della ragazza e -lo si precisa- men che meno ha allegato e dimostrato l'esistenza delle condizioni per il diritto agli alimenti.
È incontestato che la figlia della coppia abbia interrotto gli studi nel 2014 e che la stessa, per allegazione della resistente, non abbia ad oggi ancora reperito un'occupazione lavorativa.
Non è allegato e tantomeno dimostrato che la figlia, in questi dieci anni, si sia attivamente adoperata per curare la propria formazione professionale e per superare lo stato di dipendenza economica, anche solo facendo domanda per gli strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
La resistente ha allegato che la figlia è affetta da disturbi depressivi e da fibromialgia, ma -al di là della circostanza che la documentazione medica versata in atti (cfr. docc. 11 e 12 comparsa) attesta Per_ solo la presenza in di una “personalità molto fragile” bisognosa di un “percorso psicoterapeutico”- non è in ogni caso comprovata una diminuzione dell'idoneità lavorativa della ragazza per effetto delle sue condizioni di salute.
pagina 4 di 8 Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene che non siano dimostrati i Per_ presupposti perché abbia diritto al mantenimento genitoriale, a tal fine non essendo sufficiente la sola prova della non autosufficienza economica della ragazza, ma occorrendo comprovare che tale stato non sia dipeso da colpevole inerzia della stessa;
condizione quest'ultima, nel caso di specie, indimostrata.
Già in sede di ordinanza presidenziale (v. ord. del 24.1.23), del resto, era stato osservato come
“lo specifico obbligo di mantenimento trova quindi come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'efficace attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro;
[…] nel caso di Per_ specie, dalle allegazioni attoree rimaste ad oggi senza smentita, ultimato il proprio percorso di studi, non si starebbe fattivamente adoperando per inserirsi nel mondo del lavoro” e, sulla base di tale rilievo ed alla luce della giurisprudenza in tema di mantenimento della prole maggiorenne, l'assegno periodico a favore della ragazza era stato ridotto.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che a distanza di oltre due anni dal provvedimento presidenziale senza che alcuna prova sia stata fornita dalla resistente dell'essersi la figlia attivata per il reperimento di un'occupazione lavorativa o quantomeno per il superamento del proprio stato di dipendenza economica, il contributo economico riconosciutole in sede presidenziale vada contenuto, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nei soli limiti della domanda del resistente, come da ultimo formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve prendersi atto, difatti, che quest'ultimo si è reso disponibile a versare a favore della figlia la somma mensile di E. 200 fino alla data del 1° settembre 2026 mediante accredito sul conto corrente Per_ della beneficiaria ed il Collegio ritiene che il contributo economico a favore della figlia possa essere stabilito, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, nei soli limiti di detta disponibilità. Resta, invece, fermo per il pregresso quanto disposto con l'ordinanza presidenziale.
Sull'assegno divorzile
Ulteriore questione controversa fra le parti attiene all'an ed al quantum dell'assegno divorzile preteso dalla resistente CP_1
Il ricorrente ha, difatti, chiesto, in via di principalità, che venga accertata l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della controparte e, in via subordinata, la sua riduzione ad E. 250 al mese.
La resistente, per contro, ha instato per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore nella misura stabilita in sede di separazione consensuale con l'aggiornamento Istat.
Occorre premettere che, in tema di assegno divorzile, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il noto principio di diritto secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
All'assegno divorzile è dunque riconosciuta una funzione composita, al contempo assistenziale
e perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente pagina 5 di 8 non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
È stato chiarito che l'assegno divorzile è dovuto tanto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia adeguati mezzi economici e si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quanto nell'ipotesi in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa” (così cfr. Cass. Civ. n. 23583/2022; 24250/2021).
Con particolare riguardo alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, è stato più volte ribadito che la differenza reddituale fra le parti, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, “è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perchè l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 21234/2019; conf. Cass. Civ. 5603/2020; più di recente Cass. Civ. n. 10614/2023).
È piuttosto indispensabile accertare, in termini rigorosi, la sussistenza di un nesso causale tra la sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. n.
10614/2023; Cass. Civ. SU 18287/2018; Cass. Civ. n. 21234/2019; Cass. Civ. 38362/2021).
Fatte queste premesse, nel caso di specie, nonostante la resistente abbia ottemperato solo in parte (e tardivamente) all'ordine di esibizione disposto con ordinanza istruttoria del 10.11.2023, non pare dubbia, alla luce delle stesse allegazioni delle parti, l'esistenza di un divario economico fra le stesse, già solo considerato il cospicuo patrimonio immobiliare di cui dispone il ricorrente.
Quest'ultimo, difatti, è proprietario esclusivo della casa coniugale sita in LE (divenuto tale a seguito della cessione da parte della del 50% della quota immobiliare, in adempimento agli CP_1 accordi economici raggiunti in sede di separazione consensuale, cfr. doc. 2 attoreo), gravata da un mutuo con rate di circa E. 770/mese (cfr. doc. 3 ed estratti c/c in atti), ed è comproprietario con la sorella di un immobile sito in Pigna e dell'immobile a Ventimiglia ove viene svolta l'attività alberghiera, nonchè comproprietario di plurimi terreni per lo più siti a Pigna, alcuni dei quali classificati come uliveti (cfr. visura catastale all. ricorso).
Oltre a ciò, egli è percettore di una pensione di circa E.
1.700 al mese e di redditi da locazione dell'immobile in Ventimiglia per E. 22.800 annui (cfr. Modelli Unico 2022 e 2023).
Non è provato che l'attività alberghiera sia stata ceduta o comunque cessata e dagli estratti c/c versati in atti, aggiornati a giugno 2024, risulta che il ricorrente continui a percepire anche entrate mensili di E.
2.000 a titolo di “acconto utili socio” (cfr. estratti c/c 2022-2024 attorei prodotti il 25.6.24).
La resistente, per contro, non risulta proprietaria di beni immobili e la circostanza è incontestata. Vive, unitamente alla figlia, in un immobile condotto in locazione dietro il versamento di un canone mensile di E. 500 (cfr. estratto c/c e contratto locatizio prodotti il 27.6.24). Ha allegato di non disporre di altre fonti di reddito all'infuori dell'assegno di mantenimento versatole dal coniuge (cfr. Modelli Unico 2022 e 2023).
Sebbene la resistente abbia omesso di produrre gli estratti c/c relativi alle annualità 2021 e 2022 come ordinatole dal GI con ordinanza del 10.11.2023, si rileva tuttavia come dalla movimentazione bancaria più aggiornata non emergano entrate ulteriori e diverse dall'assegno versato alla dal CP_1
pagina 6 di 8 coniuge, ad eccezione di alcune “ricariche” dell'ordine di circa E. 100 / 200 effettuate da tale Per_4
(cfr. estratto c/c prodotto il 27.6.24).
[...]
Si rappresenta, peraltro, che il ricorrente ha espressamente rinunciato alla richiesta istruttoria di informazioni all'INPS nei confronti della resistente (cfr. note scritte dep. il 29.10.24).
Tanto premesso, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore della della componente compensativa dell'assegno divorzile, atteso che la stessa non ha fornito CP_1 prova alcuna di aver sacrificato, durante la vita matrimoniale, concrete aspettative professionali e reddituali personali, per scelta condivisa con il coniuge ed a beneficio del patrimonio di quest'ultimo o comune.
Risulta, invero, che nel corso del matrimonio la stessa abbia lavorato, dapprima nell'ambito della sartoria e dell'abbigliamento, circostanze allegate dal ricorrente ed incontestate ex art. 115 cpc dalla resistente oltre che documentalmente riscontrate (si veda doc. 28 attoreo), e successivamente, dal 2010 al 2018 o quantomeno al 2017, presso l'hotel Calypso. Che la resistente abbia lavorato presso la predetta struttura alberghiera è circostanza pacifica, avendola allegata la stessa la quale peraltro CP_1 si assume creditrice di una consistente somma a titolo di differenze retributive e TFR (cfr. doc. 11 resistente).
L'assunto della resistente, secondo cui la stessa si sarebbe occupata in via prioritaria dell'accudimento della figlia e del ménage familiare, non basta ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente perequativo-compensativa, essendo necessario che la parte dimostri di avere, in conseguenza di ciò, sacrificato concrete prospettive reddituale e professionali. Prova, nel caso di specie, non fornita.
Per converso, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile nella (sola) componente assistenziale, attesa l'età anagrafica della resistente (classe 1965) che rende obiettiva la difficoltà per la stessa di reperire adeguati mezzi di sostentamento, essendo ormai da molti anni fuori dal mondo del lavoro e non constando ad oggi i requisiti per il pensionamento.
A fronte di quanto sopra e tenuto conto del divario reddituale fra le parti, della durata ultra- ventennale del matrimonio e delle spese abitative affrontate dalla convivente ancora con la CP_1 figlia, il Collegio stima congruo riconoscere a favore di quest'ultima un assegno divorzile (per la componente assistenziale) nella misura di E. 400 mensili.
Sono, dunque, rigettate entrambe le domande delle parti di riconoscimento di un assegno divorzile quantificato in un diverso importo.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e della reciproca soccombenza ex art. 92 cpc, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 CP_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 Per_ corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la pagina 7 di 8 somma mensile di € 200,00 fino alla data del 1° settembre 2026 mediante accredito sul conto corrente personale della beneficiaria. Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale;
dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile, la somma mensile di E. 400, importo annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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