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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n. 11311/2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5
Controparte_4 Parte_2 minorenne
6 Persona_1 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 10.01.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. nonché la dott.ssa Sara Fregnani ai fini della pratica forense Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il Pt_1 Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 17,10
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11311/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11311 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5
Controparte_7 Pt_2 minorenne
6 Persona_1 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 07.06.2024
1. , nata in [...] il [...], (c.f. calcolato ), CP_1 C.F._1 residente a [...]/SC, Brasile, in Rua Edmondo Goldacker n. 233, cap 89056-540
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nata in [...] il [...], (c.f. calcolato Parte_2
), residente a [...]/SC, Brasile, in Estrada Geral s/n, cap C.F._2
89145-000
3. nato in [...] il [...], (c.f. calcolato Controparte_2
), residente a [...]/SC, Brasile, in Rua 7 de Setembro n. 1344, C.F._3 cap 89157-000
4. nato in [...] il [...], (c.f. calcolato Controparte_3
), in proprio e unitamente a , nata in C.F._4 Controparte_8
Brasile il 20/07/1984, (c.f. calcolato ), quali esercenti la C.F._5 responsabilità genitoriale in rappresentanza del figlio minore
5. nato in [...] il [...], (c.f. Controparte_9 calcolato ); C.F._6
6. nata in [...] il [...], (c.f. Persona_2 calcolato ), questi ultimi tutti residenti a [...]/SC C.F._7
(Brasile), in Rua Rui Barbosa n. 155, cap 89150 - 000
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
, nata in [...] il [...], , nata in [...] il CP_1 Parte_2
03/03/1960, , nato in [...] il [...], Controparte_2 CP_3
, nato in [...] il [...], , nato
[...] Controparte_9 in Brasile il 27/06/2006, , nata in [...] il Persona_2
19/10/2004, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana, e per l'effetto
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roverchiara (VR), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di Roverchiara (VR).
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
.
1) A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana nata a [...] Persona_3 il 27/08/1891 , la quale il 18/08/1917 si sposava in Brasile con
[...]
[...] decedeva il 29/06/1974 senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_4 italiana e mai naturalizzarsi cittadina brasiliana così trasmettendo il proprio status civitatis alla figlia e per il tramite di questa agli ulteriori discendenti.
- Dal matrimonio con nasceva in Brasile, il 2/09/1932 che Persona_4 Parte_3 il 05/03/1965 si univa in matrimonio a Parte_4
- Dal suddetto matrimonio nascevano due figlie:
• il 06/02/1958, odierna ricorrente;
CP_1
Dott. Giovanni Calasso 3
• il 03/03/1960 odierna ricorrente che si univa in matrimonio con Parte_2
in data 28/05/1979. Da detta unione nascevano: Persona_5
➢ il 12/10/1979 odierno ricorrente, il quale dall'unione more Controparte_3 uxorio con generava: Controparte_8
✓ il 19/10/2004 Persona_2
✓ il 27/06/2006 odierni ricorrenti. Controparte_9
➢ il 28/10/1987 odierno ricorrente. CP_2 Parte_2
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al nei termini di Controparte_5 legge
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della Sig.ra Persona_3 nata a [...] il [...] che il 18/08/1917 si sposava in Brasile con
[...] cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_4 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 4
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 5
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
17,10
Lecce-Venezia, 10.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6