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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4226 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZU' GIOVANNA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALOISI SALVATORE, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19/12/2024, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 27/06/2022, il figlio;
Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_1 presso la madre e manterrà la residenza di quest'ultima. 2) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con se il bambino con le seguenti modalità: a) trascorrerà ogni martedì e Per_1
giovedì con il padre, dall'orario di uscita dall'asilo e/o scuola fino alle ore 20,00, salvo comunicazione di variazione del turno di lavoro del padre da effettuarsi almeno 48 ore prima . Il tutto compatibilmente con le esigenze primarie e/o scolastiche del bambino.
Nel caso di indisposizione del bambino o di uno dei due genitori, i giorni fissati per l'esercizio del diritto di visita saranno posticipati al primo giorno utile. b)
Relativamente al periodo natalizio e pasquale, disporre che il minore trascorrerà con il padre il periodo che va dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni, o il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio;
il venerdì ed il sabato santo con un genitore ed, alternativamente, la domenica ed il lunedì dell'Angelo, con l'altro. Il tutto alternativamente a decorrere dal dicembre 2024 per il quale dal 24 al 26 dicembre il bimbo lo trascorrerà con il padre. c) Disporre ancora che tutti i giorni festivi e le domeniche saranno trascorsi da con i genitori sempre alternativamente ed il Per_1
bambino, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre ed il padre e così l'eventuale festeggiamento in un locale pubblico. d) Statuire che, non appena compirà sei anni, potrà trascorrere con il padre quindici giorni, fruibili anche in Per_1
due soluzioni, preferibilmente durante il periodo estivo o, comunque, durante un periodo in cui il bambino sarà libero da impegni scolastici ed in ogni caso da concordarsi in tempo utile tra i genitori. Le parti stabiliscono che il minore possa recarsi all'estero se accompagnato da uno dei genitori che a tal fine con la sottoscrizione del presente atto prestano previamente reciprocamente il relativo consenso al rilascio del passaporto del minore e relativa autorizzazione. e) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 200,00, mediante bonifico sul conto intestato alla madre riportante le seguenti coordinate: IBAN [...]. Inoltre, la SI.ra resta sin da adesso autorizzata, ora e per il futuro, a ricevere, in via CP_1
esclusiva dall' l'assegno unico nella misura del 100%, secondo il suo ammontare CP_2
nella sua integrità, comprensivamente, dunque, alla quota di spettanza del padre del minore. L'importo ut supra, da corrispondersi a titolo di mantenimento del figlio, sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT come per legge. f) I genitori hanno l'obbligo di dare reciproca comunicazione del loro recapito telefonico altresì fornendo il proprio indirizzo mail e autorizzando la messaggistica sms e whatsapp mettendo a conoscenza l'altro di eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio proprio o del figlio in altre località. g) Ogni decisione di particolare rilevanza relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (nel campo della scuola, delle cure sanitarie , dello sport, del tempo libero, etc), verrà presa in accordo tra i due genitori. h) Tutte le spese straordinarie necessarie e d'ora in poi dovute per il minore restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. A siffatto ultimo riguardo di seguito si concordano e regolamentano sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per tipologia, nonché le modalità di comunicazione e rimborso : 1)
Spese Ordinarie comprese nell'assegno di Mantenimento : Costituiscono spese ordinarie nell'interesse del figlio, come tali ricomprese tra gli oneri ricoperti dall'assegno di mantenimento, le spese di: vitto, abbigliamento, abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria, materiale scolastico di cancelleria, acquisto di medicinali da banco. 2)Spese straordinarie al 50% subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, assicurazioni di istituti privati e/o paritari;
tasse universitarie delle università private;
corsi di specializzazioni e master;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
viaggi di studio all'estero; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, doposcuola. b) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese oculistiche, odontoiatriche, esami diagnostici, cicli di psicoterapia, logopedia e visite specialistiche non effettuate tramite il SSN o presso strutture private quando i tempi di attesa delle prestazioni erogate dal
SSN superino i tre mesi. c) spese per attività extrascolastiche, cultura e sport: baby sitter per coprire l'orario di lavoro del genitore collocatario (madre) se l'esigenza nasce dalle condizioni di lavoro a seguito della intervenuta cessazione della convivenza more uxorio, corsi di lingue o attività artistiche (musica, disegno ,pittura o simili) e strumenti musicali, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, viaggi studio in Italia e all'estero; stage sportivi;
patente di guida macchina o motorino;
acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
spese di iscrizione e retta mensile per attività ludica e relativa attrezzatura (pittura, teatro, boy-scout); spese per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per celebrazioni, ricevimenti e festeggiamenti del figlio (ivi comprendendo le spese di abbigliamento: ad es abito per la 1 comunione); spese per sostituzione e/o integrazione (per vetustà o inadeguatezza) della camera da letto del figlio. D) Rimborso spese scolastiche e/o sanitarie. Ove esista un'assicurazione privata o per lo specifico contratto di lavoro del genitore dipendente, eventuali rimborsi per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole disposti da enti privati, devono andare a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
L'anticipazione sarà a totale carico del genitore che ne è diretto beneficiario ad eccezione dell'eventuale franchigia da suddividere anticipatamente. 3) Per spese straordinarie obbligatorie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi: le spese per acquisto di libri scolastici;
costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo, compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, le spese per prestazioni medico-sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni urgenti o indifferibili;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, se ed in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche ed odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da specialisti privati previa ricerca di mercato. 5) Comunicazioni e rimborso delle spese al Genitore Anticipatario. Tutte le comunicazioni relative alle spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r., telegramma, pec, e mail, o a mezzo sms o messaggio whatsapp. Per le spese straordinarie per la quali è necessario il consenso di entrambi, il genitore dovrà riscontrare la richiesta entro il termine di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà motivare il diniego alla spesa, entro lo stesso termine;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, il genitore che ha effettuato la spesa dovrà farne richiesta all'altro inviando la relativa documentazione con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso pro-quota entro 10 giorni dalla richiesta.
Si pattuisce che la parte anticipataria, per espresso consenso delle parti mediante la sottoscrizione del presente atto, avrà facoltà di agire per il recupero coattivo senza munirsi di titolo esecutivo allegando all'atto di intimazione la documentazione comprovante il diritto di credito al rimborso della quota anticipata. 6) Corresponsione delle spese concordate Le spese che siano state già concordate e predeterminate nell'importo dovranno essere corrisposte pro-quota in via preventiva o quantomeno in data concomitante alla materiale effettuazione della spesa, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 23 gennaio 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 26/03/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] l'[...], con ricorso depositato in data 19/12/2024
[...]
e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4226 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZU' GIOVANNA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALOISI SALVATORE, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19/12/2024, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato, in data 27/06/2022, il figlio;
Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_1 presso la madre e manterrà la residenza di quest'ultima. 2) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con se il bambino con le seguenti modalità: a) trascorrerà ogni martedì e Per_1
giovedì con il padre, dall'orario di uscita dall'asilo e/o scuola fino alle ore 20,00, salvo comunicazione di variazione del turno di lavoro del padre da effettuarsi almeno 48 ore prima . Il tutto compatibilmente con le esigenze primarie e/o scolastiche del bambino.
Nel caso di indisposizione del bambino o di uno dei due genitori, i giorni fissati per l'esercizio del diritto di visita saranno posticipati al primo giorno utile. b)
Relativamente al periodo natalizio e pasquale, disporre che il minore trascorrerà con il padre il periodo che va dal 24 al 26 dicembre ad anni alterni, o il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio;
il venerdì ed il sabato santo con un genitore ed, alternativamente, la domenica ed il lunedì dell'Angelo, con l'altro. Il tutto alternativamente a decorrere dal dicembre 2024 per il quale dal 24 al 26 dicembre il bimbo lo trascorrerà con il padre. c) Disporre ancora che tutti i giorni festivi e le domeniche saranno trascorsi da con i genitori sempre alternativamente ed il Per_1
bambino, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre ed il padre e così l'eventuale festeggiamento in un locale pubblico. d) Statuire che, non appena compirà sei anni, potrà trascorrere con il padre quindici giorni, fruibili anche in Per_1
due soluzioni, preferibilmente durante il periodo estivo o, comunque, durante un periodo in cui il bambino sarà libero da impegni scolastici ed in ogni caso da concordarsi in tempo utile tra i genitori. Le parti stabiliscono che il minore possa recarsi all'estero se accompagnato da uno dei genitori che a tal fine con la sottoscrizione del presente atto prestano previamente reciprocamente il relativo consenso al rilascio del passaporto del minore e relativa autorizzazione. e) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 200,00, mediante bonifico sul conto intestato alla madre riportante le seguenti coordinate: IBAN [...]. Inoltre, la SI.ra resta sin da adesso autorizzata, ora e per il futuro, a ricevere, in via CP_1
esclusiva dall' l'assegno unico nella misura del 100%, secondo il suo ammontare CP_2
nella sua integrità, comprensivamente, dunque, alla quota di spettanza del padre del minore. L'importo ut supra, da corrispondersi a titolo di mantenimento del figlio, sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT come per legge. f) I genitori hanno l'obbligo di dare reciproca comunicazione del loro recapito telefonico altresì fornendo il proprio indirizzo mail e autorizzando la messaggistica sms e whatsapp mettendo a conoscenza l'altro di eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio proprio o del figlio in altre località. g) Ogni decisione di particolare rilevanza relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (nel campo della scuola, delle cure sanitarie , dello sport, del tempo libero, etc), verrà presa in accordo tra i due genitori. h) Tutte le spese straordinarie necessarie e d'ora in poi dovute per il minore restano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. A siffatto ultimo riguardo di seguito si concordano e regolamentano sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per tipologia, nonché le modalità di comunicazione e rimborso : 1)
Spese Ordinarie comprese nell'assegno di Mantenimento : Costituiscono spese ordinarie nell'interesse del figlio, come tali ricomprese tra gli oneri ricoperti dall'assegno di mantenimento, le spese di: vitto, abbigliamento, abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria, materiale scolastico di cancelleria, acquisto di medicinali da banco. 2)Spese straordinarie al 50% subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, assicurazioni di istituti privati e/o paritari;
tasse universitarie delle università private;
corsi di specializzazioni e master;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
viaggi di studio all'estero; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, doposcuola. b) spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese oculistiche, odontoiatriche, esami diagnostici, cicli di psicoterapia, logopedia e visite specialistiche non effettuate tramite il SSN o presso strutture private quando i tempi di attesa delle prestazioni erogate dal
SSN superino i tre mesi. c) spese per attività extrascolastiche, cultura e sport: baby sitter per coprire l'orario di lavoro del genitore collocatario (madre) se l'esigenza nasce dalle condizioni di lavoro a seguito della intervenuta cessazione della convivenza more uxorio, corsi di lingue o attività artistiche (musica, disegno ,pittura o simili) e strumenti musicali, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, viaggi studio in Italia e all'estero; stage sportivi;
patente di guida macchina o motorino;
acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
spese di iscrizione e retta mensile per attività ludica e relativa attrezzatura (pittura, teatro, boy-scout); spese per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per celebrazioni, ricevimenti e festeggiamenti del figlio (ivi comprendendo le spese di abbigliamento: ad es abito per la 1 comunione); spese per sostituzione e/o integrazione (per vetustà o inadeguatezza) della camera da letto del figlio. D) Rimborso spese scolastiche e/o sanitarie. Ove esista un'assicurazione privata o per lo specifico contratto di lavoro del genitore dipendente, eventuali rimborsi per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole disposti da enti privati, devono andare a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
L'anticipazione sarà a totale carico del genitore che ne è diretto beneficiario ad eccezione dell'eventuale franchigia da suddividere anticipatamente. 3) Per spese straordinarie obbligatorie, da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, devono intendersi: le spese per acquisto di libri scolastici;
costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo, compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, le spese per prestazioni medico-sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni urgenti o indifferibili;
le spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, se ed in quanto prescritti, le spese per cure ortodontiche ed odontoiatriche somministrate dal SSN o, in caso di impossibilità, da specialisti privati previa ricerca di mercato. 5) Comunicazioni e rimborso delle spese al Genitore Anticipatario. Tutte le comunicazioni relative alle spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a.r., telegramma, pec, e mail, o a mezzo sms o messaggio whatsapp. Per le spese straordinarie per la quali è necessario il consenso di entrambi, il genitore dovrà riscontrare la richiesta entro il termine di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà motivare il diniego alla spesa, entro lo stesso termine;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, il genitore che ha effettuato la spesa dovrà farne richiesta all'altro inviando la relativa documentazione con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso pro-quota entro 10 giorni dalla richiesta.
Si pattuisce che la parte anticipataria, per espresso consenso delle parti mediante la sottoscrizione del presente atto, avrà facoltà di agire per il recupero coattivo senza munirsi di titolo esecutivo allegando all'atto di intimazione la documentazione comprovante il diritto di credito al rimborso della quota anticipata. 6) Corresponsione delle spese concordate Le spese che siano state già concordate e predeterminate nell'importo dovranno essere corrisposte pro-quota in via preventiva o quantomeno in data concomitante alla materiale effettuazione della spesa, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 23 gennaio 2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 26/03/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] l'[...], con ricorso depositato in data 19/12/2024
[...]
e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)