Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.356 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 356 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 6,
E
La sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
via della Stazione n. 16, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Lucilla Fabi,
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso su domanda congiunta ex 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 ritualmente notificato, i ricorrenti esponevano:
Dal matrimonio sono nate le figlie (UR 13/12/1996) e Persona_1 Persona_2
(UR 06/09/1998)
Stante il venir meno dell'affectio coniugalis i coniugi si separavano consensualmente con provvedimento omologato in data 2/07/2012.
Successivamente, in seguito al ricorso congiunto presentato dai coniugi, con Sentenza n.
101 del 23/03/2018 il Tribunale di UR pronunziava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento Pt_1
delle figlie e , all'epoca studentesse maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
autosufficienti, un contributo mensile pari ad € 250,00 per ciascuna da versarsi entro il 5 di ogni mese sul c/c della Sig.ra Pt_2
La situazione di fatto è medio tempore mutata, poiché e hanno Per_2 Persona_1
terminato gli studi ed hanno reperito un'occupazione lavorativa che, pur non essendo ancora a tempo indeterminato consente loro di essere autosufficienti.
Nello specifico, nel mese di ottobre 2023 è stata assunta quale dipendente Per_2
dell'impresa che si occupa delle pulizie al Palazzo Ducale di UR , mentre da Per_1
circa tre anni lavora come addetta alla biglietteria del “trenino” che porta i turisti a visitare la città.
Si tratta di un lavoro stagionale, che si protrae dal mese di marzo a inizio novembre ma le consente di percepire la naspi nei mesi invernali.
Il Sig. e la Sig.ra sono entrambi impiegati presso l'Università degli Studi di Pt_1 Pt_2
UR e percepiscono un reddito medio di circa 24.000,00 euro annui ciascuno.
Il Sig. percepisce anche la somma netta di € 11.000,00 circa quale canone di Pt_1
locazione a studenti universitari di un appartamento, per il quale sta però versando un mutuo con rate pari ad € 515,00 mensili.
I Sig.ri e stante l'intervenuta modifica della Parte_1 Parte_2
situazione di fatto in base alla quale era stato concordato il loro divorzio nel 2018, hanno trovato un accordo per modificare la determinazione degli oneri di mantenimento delle figlie e decidendo di ridurre la somma del contributo al Per_1 Persona_2 mantenimento ad € 150,00 per ciascuna delle figlie e di limitare temporalmente tale obbligo ai prossimi due anni.
Infatti, sia che hanno liberamente deciso da tempo di non proseguire gli Per_2 Per_1
studi e hanno trovato ciascuna un'occupazione consona alle proprie aspettative;
quindi è evidente che il loro percorso educativo – formativo sia definitivamente concluso e la loro autonomia economica potrà ritenersi definitivamente consolidata nei prossimi due anni.
Pertanto, la previsione di un contributo da parte del genitore non convivente a favore dell'altro non sarà più né necessaria né giustificata.
I ricorrenti concordano sin da ora che l'obbligo da parte del Sig. di corrispondere il Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie verrà meno nel mese di Luglio 2026, senza necessità di ulteriori pattuizioni, fermo, ovviamente, il diritto agli alimenti come disciplinato dal codice civile per il futuro.
Tale superiore statuizione potrà essere eventualmente messa in discussione solamente nell'ipotesi in cui, entro il mese di Luglio 2026 una delle due figlie dovesse incolpevolmente perdere il proprio impiego senza riuscire a reperirne un altro.”.
Sulla base di tali argomentazioni, domandavano:
“che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore il quale trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti CONCLUSIONI omologando le seguenti nuove condizioni in modifica della Sentenza n. 101 del 23/03/2018 del Tribunale di UR
1) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento delle figlie e la somma di € 300,00 (€ 150,00 per Per_1 Persona_2
ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per due anni a decorrere dal mese di luglio 2024, oltre al 50% delle spese mediche come da protocollo del Tribunale di Pesaro;
2) L' obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra la somma di € 150,00 per Pt_1 Pt_2
ciascuna delle figlie verrà meno a partire dal mese di luglio 2026 senza necessità di ulteriori pattuizioni o provvedimenti giudiziali.
All'esito del deposito in data 18.11.2024 delle note scritte con le quali le parti insistevano nelle loro richieste la causa, in data 09.12.2024 veniva quindi posta in decisione.
**** Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento ed alle spesestraordinarie dei figli divenuti maggiorenni, la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte dei genitori: " La maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro” (Cass. civ. n. 358/2023)
Alla luce di tale principio il Tribunale ritiene ch le statuizioni economiche pattuite tra le parti appaiono conformi alla legge e pertanto prende atto degli accordi intercorsi tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto delle statuizioni economiche pattuite tra le parti.
Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in UR, nella camera di consiglio del Tribunale di UR, il 31.01.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone