Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2024, n. 13373
CASS
Sentenza 15 maggio 2024

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L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.

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    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

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    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 16 settembre 2024

    La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, ha statuito l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi. La S.C., con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, è tornata …

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  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Studio Legale Costanzo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2024, n. 13373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13373
Data del deposito : 15 maggio 2024

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