TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3296/2023 avente ad oggetto “divorzio -cessazione effetti civili” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Parte_2
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...] cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Imbriani
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del
4.2.2025. Parere del PM –sede acquisito in data 20.11.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.03.2004 in Caposele (AV) con atto Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Caposele, parte II serie A il 17.03.2004,
matrimonio dal quale è nato in data [...]; che con sentenza n. 622 del 2021 emessa Persona_1
dal tribunale di Avellino è stata pronunciata la separazione legale con affido esclusivo di al Per_1
padre e previsione di modalità di frequentazione tra il figlio e la resistente secondo modalità protette con l'ausilio dei servizi sociali;
che egli era tenuto a versare alla resistente euro 400,00 a titolo di mantenimento;
che in data 2.1.2022 era nato il figlio avuto dalla Persona_2
compagna ; che lavorava presso il gruppo carabinieri forestale Persona_3
di Avellino percependo uno stipendio ricompreso tra euro 1700,00 ed euro 2000,00; che pagava un affitto mensile pari ad euro 350,00; che il Tribunale aveva negato la casa familiare;
che la resistente,
sebbene affetta da una grave malattia psichiatrica che aveva determinato l'impossibilità di prendersi cura del figlio, aveva comunque la possibilità di lavorare e di vivere in altre abitazioni.
Ha concluso in tal senso:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto
tra le parti in Caposele (AV) il 13.03.2004, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Caposele, parte II serie A il 17.03.2004; 2. affidare il figlio minore in maniera esclusiva Persona_1
al padre, con diritto di visita della madre secondo le modalità stabilite nel decreto del 20.05.2022
del Tribunale di Avellino reso nel proc. n. 1533/2021 R.G.V.G. che di seguito si trascrivono: “La
signora potrà incontrare il figlio ogni settimana nei pomeriggi dispari, a partire CP_1 Per_1
dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,30, compresa la cena. Nei giorni in cui non è prevista attività
scolastica, il minore trascorrerà con la madre i giorni dispari dal mattino ore 10.00 fino alla sera ore 20.30, venendo dalla signora prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione paterna. Nei fine
settimana, trascorrerà con la madre e con il padre alternativamente la giornata della Per_1
domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Per quanto alle feste comandate, queste saranno trascorse
ad anni alterni col padre e con la madre, fatta eccezione per le Vigilie, che comprendendo la notte
andranno trascorse con il padre;
3. ordinare alla resistente di versare un contributo mensile di euro
100,00 per le spese ordinarie di mantenimento del figlio minore e disciplinare il regime delle spese
extra; assegno ai sensi del Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione
delle spese per i figli sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di
Avellino nella misura del 50% tra le parti;
4. assegnare al ricorrente, quale esclusivo affidatario del
figlio il diritto a riscuotere integralmente l'assegno unico per il minore e le altre provvidenze Per_1
pubbliche previste in favore dello stesso;
5. dichiarare che nulla è dovuto dalle parti reciprocamente
quale assegno divorzile;
6. assegnare al ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore,
l'uso della casa familiare sita in Caposele alla via Ogliaro n.32. Con vittoria di spese, competenze e
onorari di giudizio.”
Sì è costituita la quale ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con Controparte_1
collocamento prevalente presso di sé; la conferma dell'assegno pari ad euro 400,00 mensili;
assegnazione a sé della casa coniugale;
percezione di assegno unico.
Dopo aver ascoltato le parti, il giudice, con ordinanza emessa a seguito di prima udienza delegata in data 20 Marzo 2024, ha confermato sostanzialmente quanto già previsto in sede di separazione e ha disposto una consulenza dando incarico alla dott.ssa -che già stava Persona_4
monitorando la resistente- affinché relazionasse sulle condizioni psicofisiche attuali di CP_1
e sulle possibili evoluzioni, individuando il migliore regime di affidamento e il disciplinare
[...]
di visita alla luce dei rinnovati accertamenti svolti, esaminando anche il minore e relazionando sul nuovo nucleo familiare in cui vive.
All'udienza del 4 Febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la causa è stata assegnata in decisione al collegio. Sulla richiesta di divorzio.
Va accolta la domanda di divorzio, avanzata congiuntamente da entrambi i coniugi.
E', invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale, di cui alla sentenza n. 622/2021.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così
come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
A questo va aggiunto che ha instaurato una nuova relazione affettiva dalla quale Parte_1
ha avuto un altro figlio, nel 2022.
Sulla richiesta di affido esclusivo
ha concluso per l'affido esclusivo del piccolo anche la madre, Parte_1 Per_1 CP_1
ha chiesto la modifica della sentenza di separazione nella parte in cui prevedeva l'affido
[...]
esclusivo del figlio al padre con possibilità di avere l'affido condiviso con la custodia prevalente.
Il collegio non può che rimettersi alle risultanze fatte pervenire dalla dottoressa Persona_4
con consulenza depositata in giudizio in data 21.10.2024.
[...]
La consulente ha riportato che “la signora è attualmente in totale grave scompenso CP_1
psicotico. Tale quadro richiede l'intervento urgente dell' nella Controparte_2
persona del Primario Dr.ssa . Questo CTU si impegna a farsi tramite con Controparte_3
suddetta UOSM al fine di agevolare le operazioni necessarie alla presa in carico del caso (ASO),
che andrebbero tuttavia richieste con la massima urgenza da questo Tribunale allo scopo di
accelerare le tempistiche della presa in carico”. Dopo essere stata trattata con neurolettici long acting, “la stessa aveva ripristinato un totale
equilibrio delle condizioni psicopatologiche, al punto tale che lo stesso sig. aveva acconsentito Pt_1
con buona predisposizione d'animo ad una maggiore frequentazione del piccolo con la Per_1
madre. Tutto ciò fu reso possibile anche e soprattutto con l'intervento dell'Avv. Angela Imbriani,
difensore della sig.ra , che si è compiutamente impegnata allo scopo di migliorare lo stato CP_1
di salute, e di conseguenza la relazione madre-figlio, della sua assistita. La sig.ra , tuttavia, CP_1
ha iniziato da qualche mese ad eludere i controlli con successivo grave scompenso psicotico. Allo
stato, ella si è isolata all'interno del proprio domicilio, rifiutando contatti con il proprio legale,
respingendo anche gli inviti in consulenza. La consulenza tecnica, pertanto, è stata svolta attraverso
un incontro col sig. ed un incontro col minore Il riporta di un episodio Parte_1 Per_1 Pt_1
in cui il figlio, giunto presso il domicilio della madre per farle visita, è stato da lei trattenuto in casa,
impossibilitato anche ad andare a scuola, e solo l'intervento dell'Avv. Imbriani, procuratore della
, ha permesso di risolvere la situazione. Da quel momento, comprensibilmente, causa l'alto CP_1
rischio, non ha più frequentato la madre, stante il suo rifiuto ad uscire”. Per_1
La consulente ha sottolineato un “grave l'allentamento dei nessi associativi e assoluta assenza
di consapevolezza di malattia”, suggerendo, pertanto, un affidamento superesclusivo poiché “il sig.
si conferma genitore dalle competenze ottimali, pienamente in grado di occuparsi del figlio Pt_1
adeguatamente. La condizione abitativa attuale, che prevede la presenza della attuale compagna del
e del loro figlioletto, appare pienamente confacente alle esigenze del minore Pt_1 Per_1
connotandosi quale ambiente adeguato, sicuro ed affettivamente stabile. appare sofferente, Per_1
preoccupato e dispiaciuto per lo stato di salute della madre, nei riguardi della quale mostra intenso
affetto ed un legame emotivo significativo. Anche in questo il padre si mostra adeguato, competente
e supportivo”.
Tanto premesso, giova ricordare che in tema di affidamento della prole va disposto l'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali (cfr. Corte appello Venezia, 16/12/2019, n. 8607). Invero, benché il regime ordinario in tema di affidamento risulti essere improntato alla bigenitorialità, in presenza di specifici presupposti, laddove emerga una lesione degli interessi dei figli da parte di uno dei genitori, va disposto l'affidamento super esclusivo nei confronti dell'altro genitore che presenti buone capacità genitoriali. Tale istituto è estrapolato dall'art. 337-quater c.c., e mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore;
per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, è considerato strettamente residuale.
La clausola “salvo che non sia diversamente stabilito” presente nella norma richiamata, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore.
Tuttavia, incombe in capo al genitore non affidatario il dovere di osservare che le decisioni prese dal genitore affidatario non ledano gli interessi del figlio (sulle condizioni di applicabilità
dell'affidamento super esclusivo cfr. Trib. Milano 20 giugno 2018 n. 6910, in Guida dir., 2019, 70;
Trib. Milano 20 marzo 2014, in DeJure, 2014, 1122; in tema di affidamento esclusivo v. Cass. 28
febbraio 2020 n. 5604, in Dir. giust., 2020; Cass. 4 novembre 2019 n. 28244, ivi, 2019; Trib. Catania
29 novembre 2018, n. 4706 in DeJure, 2018; Trib. Torre Annunziata 10 maggio 2018 n. 1139, ivi,
2019; Cass. 28 novembre 2018 n. 30826, in Dir. giust., 2018; App. L'Aquila 21 gennaio 2020 n. 98,
in DeJure, 2020; App. Catanzaro 14 novembre 2019 n. 2178, ivi, 2020; Trib. Modena 12 giugno 2019
n. 931, ivi;
Trib. Rieti 30 ottobre 2019 n. 785, ivi, 2019, ed ancora Trib. Rimini n. 833, ivi, 2019, che non consente l'affido condiviso qualora uno dei genitori sia indifferente nei confronti del figlio).
Di particolare rilievo è il principio di diritto affermato da Tribunale Milano sez. IX,
20/06/2018, n.6910, condiviso da questo collegio, secondo cui in tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
poiché ne va a modificare solo l'esercizio.
La limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “la macchina di rappresentanza degli
interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre
per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone).
Dalla lettura dell'elaborato in esame è possibile rinvenire i presupposti fattuali, richiesta dalla giurisprudenza su richiamata, per l'emanazione di un provvedimento di affidamento super esclusivo in favore del padre, almeno fino a quando, attraverso un percorso medico specifico e che porti a conclusioni rassicuranti, la resistente non si troverà in una condizione di compensazione che tenga in sicurezza il minore.
Questo significa che vanno sospese le modalità di frequentazione madre figlio previste dalla sentenza di separazione, questo a tutela e a salvaguardia del minore, soprattutto a seguito del preoccupante episodio narrato dalla consulente.
E', quindi, necessario che veda la madre in un ambiente non solo protetto ma anche Per_1
dotato di competenze specifiche rassicuranti, che possono essere nella misura di due volte a settimana per il tramite dei servizi sociali.
Tali decisioni, avvalorate dalla consulente nominata, consentono di motivare adeguatamente anche in ordine al rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da . Parte_1
Ed infatti, proprio a salvaguardia del piccolo è fondamentale non traumatizzarlo Per_1
ulteriormente con la modifica dell'ambiente abitativo, che si profila oltremodo adeguato per come è
attualmente strutturato;
a questo va aggiunto che lo stesso ha ricreato un'altra casa Parte_1
familiare con la nuova compagna e il piccolo , cosicché anche possa trarre vantaggio Per_2 Per_1
dalla nuova dimensione abitativa che ricondurrà pur sempre ad un ambiente affettivamente sereno. Dall'analisi svolta in sede di relazione peritale e dalle valutazioni che è possibile svolgere dopo aver ascoltato le parti, è possibile affermare che la casa di cui chiede l'assegnazione parte ricorrente non può più qualificarsi come casa coniugale/familiare essendo stato rescisso in il Per_1
senso di appartenenza al nucleo familiare originario composto dai suoi genitori.
D'altra parte la ratio legislativa di attribuire la casa familiare -ossia quella in cui il minore ha vissuto con entrambi i genitori-al genitore collocatario risiede nella valorizzazione dell'importanza del contesto di crescita per il minore, che sia quanto meno possibile traumatizzato dal cambiamento di rapporto tra la madre e il padre.
Nel caso di specie, per come acclarato dalle evidenze probatorie, desterebbe maggiore preoccupazione ricollocare nella casa attualmente occupata dalla madre -e che un tempo era Per_1
quella occupata dall'intero nucleo familiare- che lasciarlo dove si trova.
In tal senso va rigettata la richiesta di attribuzione della casa familiare al ricorrente.
Sul mantenimento
All'affido super esclusivo seguirà un onere di mantenimento economico a carico della madre che il collegio individua tenendo conto della sua situazione personale nella misura minima di euro
100,00.
Il genitore che non sia affidatario non può, infatti, esimersi dal mantenimento economico della prole, che grava in ogni caso su entrambi i coniugi in ragione delle loro possibilità economiche.
Sull'assegno divorzile
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n.
18287 del 2018; le Sezioni Unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia,
favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -
individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà,
svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018),
in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso,
assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e,
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico -
reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710),
tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022). Va anche aggiunto che al fine di attribuire l'assegno divorzile non assume alcun rilievo la motivazione personale che abbia indotto il coniuge richiedente a rinunciare alle attività professionali per dedicarsi alla cura della famiglia essendo sufficiente l'oggettività del fatto che ha portato alla predetta rinuncia (Cass. 2023 n. 27945).
Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La resistente ha 46 anni e soffre di una grave patologia psichiatrica che la rende inidonea al lavoro per periodi significativi, ossia quelli in cui non si trova perfettamente compensata;
il matrimonio è durato 17 anni e, con la sentenza di separazione le è stato attribuito un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili.
Rispetto all'epoca della separazione, va osservato che sono emersi i seguenti elementi modificativi.
sostanzialmente starà in maniera pressoché esclusiva dal padre poiché non è possibile Per_1
pronosticare quale sarà lo sviluppo della patologia psichiatrica della madre.
A questo va aggiunto che il padre ha avuto nel 2022 un altro figlio del quale deve prendersi cura.
Il collegio, tenendo conto della situazione di estrema fragilità in cui versa la resistente, ritiene equo riconoscerle un assegno divorzile pari ad euro 200,00 da porre a carico di , Parte_1
considerando altresì che la resistente è assegnataria dell'abitazione che un tempo era casa coniugale e che pertanto non dovrà sopportare spese abitative.
A questo segue l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare in favore del padre Pt_1
.
[...]
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caposele (AV) tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata il [...] a [...], atto
[...] Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Caposele, parte II serie A il 17.03.2004;
ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396
sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Caposele per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile;
invia superesclusiva al padre consentendo la frequentazione con Parte_3 Parte_1
la madre solamente per il tramite dei servizi sociali nella misura di due o tre Controparte_1
volte a settimana in base alla calendarizzazione consentita dai servizi compulsati;
DISPONE che versi a titolo di assegno divorzile a la somma di € Parte_1 Controparte_1
200,00 a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione;
DISPONE che versi, quale mantenimento per il figlio la somma di € 100,00 Controparte_4 Per_1
mensile;
RIGETTA ogni altra domanda;
ORDINA la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio;
COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio Dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3296/2023 avente ad oggetto “divorzio -cessazione effetti civili” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Parte_2
RICORRENTE
E
nata il [...] a [...] cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Imbriani
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del
4.2.2025. Parere del PM –sede acquisito in data 20.11.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.03.2004 in Caposele (AV) con atto Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Caposele, parte II serie A il 17.03.2004,
matrimonio dal quale è nato in data [...]; che con sentenza n. 622 del 2021 emessa Persona_1
dal tribunale di Avellino è stata pronunciata la separazione legale con affido esclusivo di al Per_1
padre e previsione di modalità di frequentazione tra il figlio e la resistente secondo modalità protette con l'ausilio dei servizi sociali;
che egli era tenuto a versare alla resistente euro 400,00 a titolo di mantenimento;
che in data 2.1.2022 era nato il figlio avuto dalla Persona_2
compagna ; che lavorava presso il gruppo carabinieri forestale Persona_3
di Avellino percependo uno stipendio ricompreso tra euro 1700,00 ed euro 2000,00; che pagava un affitto mensile pari ad euro 350,00; che il Tribunale aveva negato la casa familiare;
che la resistente,
sebbene affetta da una grave malattia psichiatrica che aveva determinato l'impossibilità di prendersi cura del figlio, aveva comunque la possibilità di lavorare e di vivere in altre abitazioni.
Ha concluso in tal senso:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto
tra le parti in Caposele (AV) il 13.03.2004, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Caposele, parte II serie A il 17.03.2004; 2. affidare il figlio minore in maniera esclusiva Persona_1
al padre, con diritto di visita della madre secondo le modalità stabilite nel decreto del 20.05.2022
del Tribunale di Avellino reso nel proc. n. 1533/2021 R.G.V.G. che di seguito si trascrivono: “La
signora potrà incontrare il figlio ogni settimana nei pomeriggi dispari, a partire CP_1 Per_1
dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,30, compresa la cena. Nei giorni in cui non è prevista attività
scolastica, il minore trascorrerà con la madre i giorni dispari dal mattino ore 10.00 fino alla sera ore 20.30, venendo dalla signora prelevato e riaccompagnato presso l'abitazione paterna. Nei fine
settimana, trascorrerà con la madre e con il padre alternativamente la giornata della Per_1
domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Per quanto alle feste comandate, queste saranno trascorse
ad anni alterni col padre e con la madre, fatta eccezione per le Vigilie, che comprendendo la notte
andranno trascorse con il padre;
3. ordinare alla resistente di versare un contributo mensile di euro
100,00 per le spese ordinarie di mantenimento del figlio minore e disciplinare il regime delle spese
extra; assegno ai sensi del Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione
delle spese per i figli sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di
Avellino nella misura del 50% tra le parti;
4. assegnare al ricorrente, quale esclusivo affidatario del
figlio il diritto a riscuotere integralmente l'assegno unico per il minore e le altre provvidenze Per_1
pubbliche previste in favore dello stesso;
5. dichiarare che nulla è dovuto dalle parti reciprocamente
quale assegno divorzile;
6. assegnare al ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore,
l'uso della casa familiare sita in Caposele alla via Ogliaro n.32. Con vittoria di spese, competenze e
onorari di giudizio.”
Sì è costituita la quale ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con Controparte_1
collocamento prevalente presso di sé; la conferma dell'assegno pari ad euro 400,00 mensili;
assegnazione a sé della casa coniugale;
percezione di assegno unico.
Dopo aver ascoltato le parti, il giudice, con ordinanza emessa a seguito di prima udienza delegata in data 20 Marzo 2024, ha confermato sostanzialmente quanto già previsto in sede di separazione e ha disposto una consulenza dando incarico alla dott.ssa -che già stava Persona_4
monitorando la resistente- affinché relazionasse sulle condizioni psicofisiche attuali di CP_1
e sulle possibili evoluzioni, individuando il migliore regime di affidamento e il disciplinare
[...]
di visita alla luce dei rinnovati accertamenti svolti, esaminando anche il minore e relazionando sul nuovo nucleo familiare in cui vive.
All'udienza del 4 Febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la causa è stata assegnata in decisione al collegio. Sulla richiesta di divorzio.
Va accolta la domanda di divorzio, avanzata congiuntamente da entrambi i coniugi.
E', invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale, di cui alla sentenza n. 622/2021.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così
come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
A questo va aggiunto che ha instaurato una nuova relazione affettiva dalla quale Parte_1
ha avuto un altro figlio, nel 2022.
Sulla richiesta di affido esclusivo
ha concluso per l'affido esclusivo del piccolo anche la madre, Parte_1 Per_1 CP_1
ha chiesto la modifica della sentenza di separazione nella parte in cui prevedeva l'affido
[...]
esclusivo del figlio al padre con possibilità di avere l'affido condiviso con la custodia prevalente.
Il collegio non può che rimettersi alle risultanze fatte pervenire dalla dottoressa Persona_4
con consulenza depositata in giudizio in data 21.10.2024.
[...]
La consulente ha riportato che “la signora è attualmente in totale grave scompenso CP_1
psicotico. Tale quadro richiede l'intervento urgente dell' nella Controparte_2
persona del Primario Dr.ssa . Questo CTU si impegna a farsi tramite con Controparte_3
suddetta UOSM al fine di agevolare le operazioni necessarie alla presa in carico del caso (ASO),
che andrebbero tuttavia richieste con la massima urgenza da questo Tribunale allo scopo di
accelerare le tempistiche della presa in carico”. Dopo essere stata trattata con neurolettici long acting, “la stessa aveva ripristinato un totale
equilibrio delle condizioni psicopatologiche, al punto tale che lo stesso sig. aveva acconsentito Pt_1
con buona predisposizione d'animo ad una maggiore frequentazione del piccolo con la Per_1
madre. Tutto ciò fu reso possibile anche e soprattutto con l'intervento dell'Avv. Angela Imbriani,
difensore della sig.ra , che si è compiutamente impegnata allo scopo di migliorare lo stato CP_1
di salute, e di conseguenza la relazione madre-figlio, della sua assistita. La sig.ra , tuttavia, CP_1
ha iniziato da qualche mese ad eludere i controlli con successivo grave scompenso psicotico. Allo
stato, ella si è isolata all'interno del proprio domicilio, rifiutando contatti con il proprio legale,
respingendo anche gli inviti in consulenza. La consulenza tecnica, pertanto, è stata svolta attraverso
un incontro col sig. ed un incontro col minore Il riporta di un episodio Parte_1 Per_1 Pt_1
in cui il figlio, giunto presso il domicilio della madre per farle visita, è stato da lei trattenuto in casa,
impossibilitato anche ad andare a scuola, e solo l'intervento dell'Avv. Imbriani, procuratore della
, ha permesso di risolvere la situazione. Da quel momento, comprensibilmente, causa l'alto CP_1
rischio, non ha più frequentato la madre, stante il suo rifiuto ad uscire”. Per_1
La consulente ha sottolineato un “grave l'allentamento dei nessi associativi e assoluta assenza
di consapevolezza di malattia”, suggerendo, pertanto, un affidamento superesclusivo poiché “il sig.
si conferma genitore dalle competenze ottimali, pienamente in grado di occuparsi del figlio Pt_1
adeguatamente. La condizione abitativa attuale, che prevede la presenza della attuale compagna del
e del loro figlioletto, appare pienamente confacente alle esigenze del minore Pt_1 Per_1
connotandosi quale ambiente adeguato, sicuro ed affettivamente stabile. appare sofferente, Per_1
preoccupato e dispiaciuto per lo stato di salute della madre, nei riguardi della quale mostra intenso
affetto ed un legame emotivo significativo. Anche in questo il padre si mostra adeguato, competente
e supportivo”.
Tanto premesso, giova ricordare che in tema di affidamento della prole va disposto l'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali (cfr. Corte appello Venezia, 16/12/2019, n. 8607). Invero, benché il regime ordinario in tema di affidamento risulti essere improntato alla bigenitorialità, in presenza di specifici presupposti, laddove emerga una lesione degli interessi dei figli da parte di uno dei genitori, va disposto l'affidamento super esclusivo nei confronti dell'altro genitore che presenti buone capacità genitoriali. Tale istituto è estrapolato dall'art. 337-quater c.c., e mira a garantire ai massimi livelli il migliore interesse del minore;
per le conseguenze stringenti che ne derivano, più preclusive rispetto all'affidamento esclusivo, è considerato strettamente residuale.
La clausola “salvo che non sia diversamente stabilito” presente nella norma richiamata, permette al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni che concernono il minore senza consultare l'altro genitore.
Tuttavia, incombe in capo al genitore non affidatario il dovere di osservare che le decisioni prese dal genitore affidatario non ledano gli interessi del figlio (sulle condizioni di applicabilità
dell'affidamento super esclusivo cfr. Trib. Milano 20 giugno 2018 n. 6910, in Guida dir., 2019, 70;
Trib. Milano 20 marzo 2014, in DeJure, 2014, 1122; in tema di affidamento esclusivo v. Cass. 28
febbraio 2020 n. 5604, in Dir. giust., 2020; Cass. 4 novembre 2019 n. 28244, ivi, 2019; Trib. Catania
29 novembre 2018, n. 4706 in DeJure, 2018; Trib. Torre Annunziata 10 maggio 2018 n. 1139, ivi,
2019; Cass. 28 novembre 2018 n. 30826, in Dir. giust., 2018; App. L'Aquila 21 gennaio 2020 n. 98,
in DeJure, 2020; App. Catanzaro 14 novembre 2019 n. 2178, ivi, 2020; Trib. Modena 12 giugno 2019
n. 931, ivi;
Trib. Rieti 30 ottobre 2019 n. 785, ivi, 2019, ed ancora Trib. Rimini n. 833, ivi, 2019, che non consente l'affido condiviso qualora uno dei genitori sia indifferente nei confronti del figlio).
Di particolare rilievo è il principio di diritto affermato da Tribunale Milano sez. IX,
20/06/2018, n.6910, condiviso da questo collegio, secondo cui in tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
poiché ne va a modificare solo l'esercizio.
La limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “la macchina di rappresentanza degli
interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre
per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone).
Dalla lettura dell'elaborato in esame è possibile rinvenire i presupposti fattuali, richiesta dalla giurisprudenza su richiamata, per l'emanazione di un provvedimento di affidamento super esclusivo in favore del padre, almeno fino a quando, attraverso un percorso medico specifico e che porti a conclusioni rassicuranti, la resistente non si troverà in una condizione di compensazione che tenga in sicurezza il minore.
Questo significa che vanno sospese le modalità di frequentazione madre figlio previste dalla sentenza di separazione, questo a tutela e a salvaguardia del minore, soprattutto a seguito del preoccupante episodio narrato dalla consulente.
E', quindi, necessario che veda la madre in un ambiente non solo protetto ma anche Per_1
dotato di competenze specifiche rassicuranti, che possono essere nella misura di due volte a settimana per il tramite dei servizi sociali.
Tali decisioni, avvalorate dalla consulente nominata, consentono di motivare adeguatamente anche in ordine al rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da . Parte_1
Ed infatti, proprio a salvaguardia del piccolo è fondamentale non traumatizzarlo Per_1
ulteriormente con la modifica dell'ambiente abitativo, che si profila oltremodo adeguato per come è
attualmente strutturato;
a questo va aggiunto che lo stesso ha ricreato un'altra casa Parte_1
familiare con la nuova compagna e il piccolo , cosicché anche possa trarre vantaggio Per_2 Per_1
dalla nuova dimensione abitativa che ricondurrà pur sempre ad un ambiente affettivamente sereno. Dall'analisi svolta in sede di relazione peritale e dalle valutazioni che è possibile svolgere dopo aver ascoltato le parti, è possibile affermare che la casa di cui chiede l'assegnazione parte ricorrente non può più qualificarsi come casa coniugale/familiare essendo stato rescisso in il Per_1
senso di appartenenza al nucleo familiare originario composto dai suoi genitori.
D'altra parte la ratio legislativa di attribuire la casa familiare -ossia quella in cui il minore ha vissuto con entrambi i genitori-al genitore collocatario risiede nella valorizzazione dell'importanza del contesto di crescita per il minore, che sia quanto meno possibile traumatizzato dal cambiamento di rapporto tra la madre e il padre.
Nel caso di specie, per come acclarato dalle evidenze probatorie, desterebbe maggiore preoccupazione ricollocare nella casa attualmente occupata dalla madre -e che un tempo era Per_1
quella occupata dall'intero nucleo familiare- che lasciarlo dove si trova.
In tal senso va rigettata la richiesta di attribuzione della casa familiare al ricorrente.
Sul mantenimento
All'affido super esclusivo seguirà un onere di mantenimento economico a carico della madre che il collegio individua tenendo conto della sua situazione personale nella misura minima di euro
100,00.
Il genitore che non sia affidatario non può, infatti, esimersi dal mantenimento economico della prole, che grava in ogni caso su entrambi i coniugi in ragione delle loro possibilità economiche.
Sull'assegno divorzile
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n.
18287 del 2018; le Sezioni Unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia,
favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -
individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà,
svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018),
in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso,
assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e,
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico -
reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710),
tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022). Va anche aggiunto che al fine di attribuire l'assegno divorzile non assume alcun rilievo la motivazione personale che abbia indotto il coniuge richiedente a rinunciare alle attività professionali per dedicarsi alla cura della famiglia essendo sufficiente l'oggettività del fatto che ha portato alla predetta rinuncia (Cass. 2023 n. 27945).
Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La resistente ha 46 anni e soffre di una grave patologia psichiatrica che la rende inidonea al lavoro per periodi significativi, ossia quelli in cui non si trova perfettamente compensata;
il matrimonio è durato 17 anni e, con la sentenza di separazione le è stato attribuito un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili.
Rispetto all'epoca della separazione, va osservato che sono emersi i seguenti elementi modificativi.
sostanzialmente starà in maniera pressoché esclusiva dal padre poiché non è possibile Per_1
pronosticare quale sarà lo sviluppo della patologia psichiatrica della madre.
A questo va aggiunto che il padre ha avuto nel 2022 un altro figlio del quale deve prendersi cura.
Il collegio, tenendo conto della situazione di estrema fragilità in cui versa la resistente, ritiene equo riconoscerle un assegno divorzile pari ad euro 200,00 da porre a carico di , Parte_1
considerando altresì che la resistente è assegnataria dell'abitazione che un tempo era casa coniugale e che pertanto non dovrà sopportare spese abitative.
A questo segue l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare in favore del padre Pt_1
.
[...]
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caposele (AV) tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata il [...] a [...], atto
[...] Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Caposele, parte II serie A il 17.03.2004;
ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396
sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Caposele per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile;
invia superesclusiva al padre consentendo la frequentazione con Parte_3 Parte_1
la madre solamente per il tramite dei servizi sociali nella misura di due o tre Controparte_1
volte a settimana in base alla calendarizzazione consentita dai servizi compulsati;
DISPONE che versi a titolo di assegno divorzile a la somma di € Parte_1 Controparte_1
200,00 a far data dalla pronuncia, oltre rivalutazione;
DISPONE che versi, quale mantenimento per il figlio la somma di € 100,00 Controparte_4 Per_1
mensile;
RIGETTA ogni altra domanda;
ORDINA la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio;
COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio Dott. Raffaele Califano