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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 172/2024
TRA in persona del l.r.p.t., Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti D. Di Pantaleo e G. Ronconi
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv. ti F. Tedeschi e T. Natilla
APPELLATO e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.11.2022 dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato della (d'ora in avanti, Parte_1
per brevità, SE), con qualifica di operatore di esercizio (parametro 140) a decorrere dal 1° luglio 2019 ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale. Egli ha domandato, altresì, che SE fosse condannata al pagamento in loro favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, spettanti dalla data di assunzione oltre accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alla ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La SE si è costituita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
Con sentenza del 19 settembre 2023 il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva degli elementi indicati in ricorso “ad eccezione della maggiorazione per lavoro straordinario, dell'indennità ordinaria notturna e dell'indennità di produttività”; per l'effetto, ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive a decorrere dall'1.7.2019 sino al 30.6.2022 (in quanto, si legge in motivazione, “l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto”); con la condanna della società resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, con distrazione, compensando fra le parti la restante quota.
2. Avverso detta sentenza SE ha proposto appello mediante ricorso depositato il 18 marzo
2024.
Il ha resistito depositando memoria contenente appello incidentale. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003,
l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale e l'omesso esame di questioni decisive espressamente prospettate.
In particolare, SE censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di
2 principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, come tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo della relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferrotranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n. 148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribuzione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976). L'azienda aveva pienamente rispettato le previsioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36 Cost. o della Direttiva della Comunità Europea n.
88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si era pronunciato sulle obiezioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a
24 giorni) e che comunque l'indennità feriale doveva essere calcolata inserendo solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione cioè di tutti i compensi corrisposti in modo saltuario o variabile.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e
2067 e ss. c.c., censurandosi la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economico dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie.
3.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata una motivazione carente o contraddittoria circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare ed al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
Si premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “intrinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine,
3 dalla loro mancata inclusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del diritto a fruire del periodo feriale.
Si rileva che, nel caso di specie, la controparte si era limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio collegato alla specifica mansione assegnata, né tantomeno dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale.
3.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o erronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario è sempre stato quello della retribuzione c.d. “normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi carenti della componente continuativa e fissa), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato da controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzione feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, per cui il Tribunale aveva erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposto esclusivamente in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
3.5. Nel quinto motivo l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte.
Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, SE sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese, come desumibile dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, che detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di 46,48 euro al giorno.
3.6. Tramite il sesto motivo ci si duole dell'omesso esame delle risultanze documentali
(buste paga) e si lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
4 La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il primo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, SE nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincentivare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie, dal momento che, operando un raffronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, la mancata inclusione di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (4 settimane equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accoglimento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale dei giorni eccedenti tale “minimo garantito” pari a 24 giorni.
4. L'appello deve ritenersi infondato.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
“deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della
5 loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass. n. 13425 del 2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione
6 complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto
7 a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30,
31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale,
8 così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti – oggetto di specifica censura (pagg. 26/35 dell'appello) - in relazione all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e
21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, va disatteso l'appello proposto da SE.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1
nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la
9 retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di
, ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la Pt_1 voce “diaria” in questione).
5.6. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)». È evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60». Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli
10 dello stesso. Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”,
v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto 1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno) ed è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa.
Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
Infondate sono ancore le doglianze nella parte in cui ci si duole del riconoscimento del compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019.
In particolare, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito «un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di
3,30 € per ogni ora», mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che «per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora».
È di tutta evidenza, dunque, che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al “trasporto” passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Nella sostanza, quindi, detti emolumenti risultano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame. Inoltre, essi hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo – “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
11 Quanto al numero totale di giorni di ferie, su cui non si è pronunciato espressamente il primo giudice, devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
5.7. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.8. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a
12 quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 45 dell'appello principale).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra
«si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Sul punto v. ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, precisato dunque che a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo, si osserva che - sotto questo punto di vista - la censura della società appellante risulta del tutto generica;
premesso infatti che la domanda attorea a ben vedere è stata formulata (ed accolta) in termini di mera condanna generica, e dunque prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria, vi è che FAL nel caso di specie, in modo sintomatico non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi – v. sopra - e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo;
13 sintomatica è sul punto la simulazione contabile – non specificamente contestata - sviluppata a pag. 9 del ricorso introduttivo la quale evidenzia, sia pure per il solo anno 2020 (e sia pure rettificando il relativo importo finale in relazione al cennato minor numero di ferie – 24 – qui indennizzabile) un'incidenza del mancato computo di siffatti emolumenti di oltre €
500,00, rispetto ad una retribuzione lorda che, per quell'anno, si è attestata in media intorno agli euro 2.000,00.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa
C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre
2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per Per_4
14 questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da SE dev'essere rigettato.
7. Quanto all'appello incidentale sollevato dal lavoratore, lo stesso deve essere scrutinato innanzitutto sotto il profilo dell'ammissibilità.
Va sul punto premesso in via generale che al presente giudizio è applicabile l'articolo 434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31, lett. a), del D. Lgs. n.
149 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello incidentale è stato proposto con memoria depositata dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del D. Lgs. cit., come sostituito dall'art.1, comma 380, della L. n. 197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c. come sostituito dal D. L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è
15 sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata ed in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto. Rimane cioè a carico dell'appellante l'onere di accompagnare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali la riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
Nell'atto di appello, dunque, continua a doversi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifica la natura del giudizio d'appello, che era – e rimane – una revisio prioris instantiae in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
7.1 Quanto al caso di specie, dalla piana lettura dell'atto di gravame incidentale emerge in modo irrefutabile che esso non contiene la specifica enunciazione delle censure alla ricostruzione fattuale e giuridica sottesa alla decisione assunta dal Tribunale e, in particolare, non si censura in maniera specifica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda con riferimento ad alcune delle indennità indicate nel ricorso.
Ed invero, dev'essere osservato che il primo giudice nel rigettare la domanda attorea con riferimento alla richiesta di inclusione nel calcolo della retribuzione feriale della indennità di produttività ha affermato quanto segue: “ad avviso del Giudicante, l'indennità di produttività non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
La produttività, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati.
In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
16 Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità”.
A fronte di tale articolata motivazione il lavoratore non ha svolto alcuna pertinente censura o contro–argomentazione in qualche modo idonea a sovvertire la logicità delle suddette conclusioni.
Il UA si è limitato a formulare l'impugnazione incidentale nei seguenti termini: “Il
Giudice di primo grado ha reso la sua decisione escludendo dalla retribuzione feriale
l'indennità ore scorta e il premio di produttività. Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata incidentalmente da questa difesa e l'accertamento del diritto dell'appellante incidentale all'inclusione delle suddette voci nella retribuzione feriale erogata al lavoratore per il periodo non coperto da prescrizione.
Ciò anche in virtù della decisione resa da codesta ecc.ma Corte nella recentissima sentenza
n. 153/2025” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Per giurisprudenza consolidata, l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché, per dettato di legge, i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 1248 del 2013; Cass. n. 20261 del 2006; Cass. n. 18957 del 2013; v. anche
Cass, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 --in tema di ricorso per Cassazione ma con l'enunciazione di principio applicabile anche all'appello-- secondo cui “L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata”.
17 A nulla rileva, pertanto, il richiamo formulato nell'appello incidentale ad una precedente sentenza emessa da questa Corte.
Non solo il contenuto dell'appello incidentale, come si ricava agevolmente dalla mera lettura del suo contenuto, non chiarisce le ragioni per le quali la motivazione del primo giudice sul punto sarebbe errata ma, in aggiunta, si osserva che l'impugnazione risulta inammissibile anche con riferimento alla richiesta di inclusione dell'ulteriore 50% delle diarie e trasferte;
e ciò sia in quanto tale richiesta è contenuta esclusivamente nelle conclusioni (cfr. pag. 42 della memoria del , sia in quanto il Tribunale ha riconosciuto l'inclusione di tali CP_1
voci in misura intera e non ridotta del 50%.
Non v'è dubbio, perciò, che l'atto d'appello incidentale non supera la soglia di ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri prescritti dalla nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, c.p.c. e va dunque dichiarato inammissibile.
8.La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata.
9.Le spese del presente grado, considerata la reciproca soccombenza, devono essere totalmente compensate tra le parti.
10. Deve darsi atto della sussistenza, con riferimento ad entrambi gli appelli, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.3.2024 dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., nei Parte_1 confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 quest'ultimo avverso la sentenza resa in data 19.09.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese processuali di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza, con riferimento ad entrambi gli appelli, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
18 Così deciso in Bari, il 20.2.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
19
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 172/2024
TRA in persona del l.r.p.t., Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti D. Di Pantaleo e G. Ronconi
APPELLANTE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv. ti F. Tedeschi e T. Natilla
APPELLATO e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.11.2022 dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato della (d'ora in avanti, Parte_1
per brevità, SE), con qualifica di operatore di esercizio (parametro 140) a decorrere dal 1° luglio 2019 ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale. Egli ha domandato, altresì, che SE fosse condannata al pagamento in loro favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, spettanti dalla data di assunzione oltre accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alla ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La SE si è costituita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
Con sentenza del 19 settembre 2023 il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva degli elementi indicati in ricorso “ad eccezione della maggiorazione per lavoro straordinario, dell'indennità ordinaria notturna e dell'indennità di produttività”; per l'effetto, ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive a decorrere dall'1.7.2019 sino al 30.6.2022 (in quanto, si legge in motivazione, “l'accordo nazionale del 10.5.2022 ha previsto, con effetti dall'1.7.2022, una disciplina innovativa sul punto”); con la condanna della società resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, con distrazione, compensando fra le parti la restante quota.
2. Avverso detta sentenza SE ha proposto appello mediante ricorso depositato il 18 marzo
2024.
Il ha resistito depositando memoria contenente appello incidentale. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003,
l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale e l'omesso esame di questioni decisive espressamente prospettate.
In particolare, SE censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di
2 principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, come tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo della relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferrotranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n. 148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribuzione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976). L'azienda aveva pienamente rispettato le previsioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36 Cost. o della Direttiva della Comunità Europea n.
88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si era pronunciato sulle obiezioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a
24 giorni) e che comunque l'indennità feriale doveva essere calcolata inserendo solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione cioè di tutti i compensi corrisposti in modo saltuario o variabile.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e
2067 e ss. c.c., censurandosi la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economico dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie.
3.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata una motivazione carente o contraddittoria circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare ed al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
Si premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “intrinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine,
3 dalla loro mancata inclusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del diritto a fruire del periodo feriale.
Si rileva che, nel caso di specie, la controparte si era limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio collegato alla specifica mansione assegnata, né tantomeno dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale.
3.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o erronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario è sempre stato quello della retribuzione c.d. “normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi carenti della componente continuativa e fissa), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato da controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzione feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, per cui il Tribunale aveva erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposto esclusivamente in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
3.5. Nel quinto motivo l'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte.
Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, SE sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della retribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposizione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese, come desumibile dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, che detto emolumento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di 46,48 euro al giorno.
3.6. Tramite il sesto motivo ci si duole dell'omesso esame delle risultanze documentali
(buste paga) e si lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
4 La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il primo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, SE nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincentivare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie, dal momento che, operando un raffronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, la mancata inclusione di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (4 settimane equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accoglimento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale dei giorni eccedenti tale “minimo garantito” pari a 24 giorni.
4. L'appello deve ritenersi infondato.
5.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
“deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2
causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della
5 loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass. n. 13425 del 2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione
6 complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24
e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto
7 a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30,
31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
5.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale,
8 così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
5.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
5.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti – oggetto di specifica censura (pagg. 26/35 dell'appello) - in relazione all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e
21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, va disatteso l'appello proposto da SE.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo Pt_1
nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la
9 retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di
, ben non si comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la Pt_1 voce “diaria” in questione).
5.6. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)». È evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60». Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli
10 dello stesso. Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”,
v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto 1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno) ed è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa.
Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
Infondate sono ancore le doglianze nella parte in cui ci si duole del riconoscimento del compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019.
In particolare, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito «un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di
3,30 € per ogni ora», mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che «per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora».
È di tutta evidenza, dunque, che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al “trasporto” passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Nella sostanza, quindi, detti emolumenti risultano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame. Inoltre, essi hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo – “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
11 Quanto al numero totale di giorni di ferie, su cui non si è pronunciato espressamente il primo giudice, devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
5.7. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.8. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a
12 quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 45 dell'appello principale).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra
«si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Sul punto v. ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, precisato dunque che a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo, si osserva che - sotto questo punto di vista - la censura della società appellante risulta del tutto generica;
premesso infatti che la domanda attorea a ben vedere è stata formulata (ed accolta) in termini di mera condanna generica, e dunque prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria, vi è che FAL nel caso di specie, in modo sintomatico non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi – v. sopra - e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo;
13 sintomatica è sul punto la simulazione contabile – non specificamente contestata - sviluppata a pag. 9 del ricorso introduttivo la quale evidenzia, sia pure per il solo anno 2020 (e sia pure rettificando il relativo importo finale in relazione al cennato minor numero di ferie – 24 – qui indennizzabile) un'incidenza del mancato computo di siffatti emolumenti di oltre €
500,00, rispetto ad una retribuzione lorda che, per quell'anno, si è attestata in media intorno agli euro 2.000,00.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa
C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre
2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per Per_4
14 questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello spiegato da SE dev'essere rigettato.
7. Quanto all'appello incidentale sollevato dal lavoratore, lo stesso deve essere scrutinato innanzitutto sotto il profilo dell'ammissibilità.
Va sul punto premesso in via generale che al presente giudizio è applicabile l'articolo 434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31, lett. a), del D. Lgs. n.
149 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello incidentale è stato proposto con memoria depositata dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del D. Lgs. cit., come sostituito dall'art.1, comma 380, della L. n. 197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c. come sostituito dal D. L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è
15 sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata ed in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto. Rimane cioè a carico dell'appellante l'onere di accompagnare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali la riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
Nell'atto di appello, dunque, continua a doversi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifica la natura del giudizio d'appello, che era – e rimane – una revisio prioris instantiae in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
7.1 Quanto al caso di specie, dalla piana lettura dell'atto di gravame incidentale emerge in modo irrefutabile che esso non contiene la specifica enunciazione delle censure alla ricostruzione fattuale e giuridica sottesa alla decisione assunta dal Tribunale e, in particolare, non si censura in maniera specifica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda con riferimento ad alcune delle indennità indicate nel ricorso.
Ed invero, dev'essere osservato che il primo giudice nel rigettare la domanda attorea con riferimento alla richiesta di inclusione nel calcolo della retribuzione feriale della indennità di produttività ha affermato quanto segue: “ad avviso del Giudicante, l'indennità di produttività non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
La produttività, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati.
In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
16 Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità”.
A fronte di tale articolata motivazione il lavoratore non ha svolto alcuna pertinente censura o contro–argomentazione in qualche modo idonea a sovvertire la logicità delle suddette conclusioni.
Il UA si è limitato a formulare l'impugnazione incidentale nei seguenti termini: “Il
Giudice di primo grado ha reso la sua decisione escludendo dalla retribuzione feriale
l'indennità ore scorta e il premio di produttività. Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata incidentalmente da questa difesa e l'accertamento del diritto dell'appellante incidentale all'inclusione delle suddette voci nella retribuzione feriale erogata al lavoratore per il periodo non coperto da prescrizione.
Ciò anche in virtù della decisione resa da codesta ecc.ma Corte nella recentissima sentenza
n. 153/2025” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Per giurisprudenza consolidata, l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché, per dettato di legge, i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 1248 del 2013; Cass. n. 20261 del 2006; Cass. n. 18957 del 2013; v. anche
Cass, Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 --in tema di ricorso per Cassazione ma con l'enunciazione di principio applicabile anche all'appello-- secondo cui “L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata”.
17 A nulla rileva, pertanto, il richiamo formulato nell'appello incidentale ad una precedente sentenza emessa da questa Corte.
Non solo il contenuto dell'appello incidentale, come si ricava agevolmente dalla mera lettura del suo contenuto, non chiarisce le ragioni per le quali la motivazione del primo giudice sul punto sarebbe errata ma, in aggiunta, si osserva che l'impugnazione risulta inammissibile anche con riferimento alla richiesta di inclusione dell'ulteriore 50% delle diarie e trasferte;
e ciò sia in quanto tale richiesta è contenuta esclusivamente nelle conclusioni (cfr. pag. 42 della memoria del , sia in quanto il Tribunale ha riconosciuto l'inclusione di tali CP_1
voci in misura intera e non ridotta del 50%.
Non v'è dubbio, perciò, che l'atto d'appello incidentale non supera la soglia di ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri prescritti dalla nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, c.p.c. e va dunque dichiarato inammissibile.
8.La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata.
9.Le spese del presente grado, considerata la reciproca soccombenza, devono essere totalmente compensate tra le parti.
10. Deve darsi atto della sussistenza, con riferimento ad entrambi gli appelli, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.3.2024 dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., nei Parte_1 confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 quest'ultimo avverso la sentenza resa in data 19.09.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese processuali di questo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza, con riferimento ad entrambi gli appelli, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
18 Così deciso in Bari, il 20.2.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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