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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 212 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Pierfranco Puccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corleone, Via Bentivegna n. 185, giusta procura in atti
R I C O R R E N T E
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo,
con l'Avv. Maria Grazia Sparacino, che lo rappresenta e difende per procura in
1 Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
R E S I S T E N T E
OGGETTO: revocazione ex 395 c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.01.2022 la parte ricorrente, esponeva di aver presentato ricorso di merito ATP in un precedente giudizio incardinato innanzi a questo Tribunale onde ottenere il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto alla pensione di inabilità e lo status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda che dichiarava l'insussistenza del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta.
Concludeva chiedendo la revocazione della detta sentenza n. 539/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 23.07.2021, nella parte in cui ha rigettato la domanda, nonostante il CTU nominato aveva riconosciuto in capo pag. 2/7 alla ricorrente una percentuale di invalidità dell'84% che le dava diritto alla pensione di inabilità come richiesta sia nella fase di ATP che nella fase di merito.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale delle decisioni giurisdizionali che può aggiungersi e finanche sovrapporsi ai rimedi rescissori ordinari dell'appello e della cassazione, tutte le volte in cui si lamenti un vizio talmente incisivo per il giudizio da sortirne effetti devianti che,
altrimenti, non si sarebbero verificati, determinando approdi radicalmente differenti.
I motivi di revocazione sono fissati in via tassativa ed in numerus clausus dal codice di rito. L'articolo 395 c.p.c., nel precisare che sono passibili di revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, da integrarsi con quelle di cassazione alla stregua dell'art. 391 bis, c.p.c. a seguito della decisone della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, enumera sei possibili casi,
ossia:
1) se esse sono l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra;
pag. 3/7 2) se sono state rese sulla scorta di prove riconosciute o dichiarate false o successivamente o anche anteriormente, ma in maniera ignota alla parte interessata;
3) se dopo la sua pubblicazione siano rinvenute prove documentali decisive,
non prima allegabili per forza maggiore o per fatto della controparte;
4) se la pronuncia è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, quando assuma esistente o inesistente una circostanza incontrovertibilmente sconfessata dai documenti di causa, quando questo non costituisca un punto controverso sub judice;
5) se la decisione contrasti con altra, passata in cosa giudicata tra le parti,
purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se essa sia effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza inoppugnabile.
Restringendo l'attenzione al caso di revocazione di cui al punto 4, dell'art. 395
c.p.c., oggetto della sentenza in commento, esso si configura quale rimedio ordinario, dovendo l'errore di fatto risultare dagli atti o documenti di causa,
rilevabile dall'esame del solo provvedimento.
Tuttavia non ogni aberrazione può dare luogo al rimedio in parola, bensì solo ed esclusivamente quello che deborda nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è
pag. 4/7 positivamente stabilita, sempre che, però, il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata, censurabile con gli ordinari rimedi di impugnazione.
Al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione, è necessario che via sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa. Tale supposizione non deve essere implicita, ma deve essere espressa e risultare dalla motivazione.
Nel caso di specie, il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante non sussiste.
Infatti, dall'esame della motivazione resa nella sentenza impugnata risulta incontrovertibilmente che è stata presa in esame la relazione e le considerazioni del consulente d'ufficio, dott. il quale, giungendo alle Persona_2
medesime conclusioni del consulente in sede di ATP ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente presentava una invalidità, con riduzione pag. 5/7 permanente della capacità lavorativa pari all'84% e non era portatore di handicap.
Alla signora è stata riconosciuta dal consulente d'ufficio una Parte_1
percentuale di invalidità dell'84% che non dà diritto alla pensione di inabilità
come richiesto in ricorso.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%)
e permanente (invalidi totali) e che si trovano in stato di bisogno economico. Il
beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Osserva il giudicante che la stessa ricorrente dichiara di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e successivamente alla dichiarazione di dissenso ricorso di merito, per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% al fine di percepire la pensione di invalidità; la percentuale di invalidità dell'84%
che è stata riconosciuta dal consulente d'ufficio non dà diritto alla pensione di inabilità e ciò ha comportato l'emissione della impugnata sentenza di rigetto.
Non è ipotizzabile un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione in quanto non c'è stata una errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti di giudizio, tale da pag. 6/7 indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa.
Da qui il rigetto del ricorso.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite non avendo reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Termini Imerese il 4 giugno 2025.
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 212 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Pierfranco Puccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corleone, Via Bentivegna n. 185, giusta procura in atti
R I C O R R E N T E
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo,
con l'Avv. Maria Grazia Sparacino, che lo rappresenta e difende per procura in
1 Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
R E S I S T E N T E
OGGETTO: revocazione ex 395 c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.01.2022 la parte ricorrente, esponeva di aver presentato ricorso di merito ATP in un precedente giudizio incardinato innanzi a questo Tribunale onde ottenere il riconoscimento dell'invalidità al 100% con diritto alla pensione di inabilità e lo status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda che dichiarava l'insussistenza del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta.
Concludeva chiedendo la revocazione della detta sentenza n. 539/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 23.07.2021, nella parte in cui ha rigettato la domanda, nonostante il CTU nominato aveva riconosciuto in capo pag. 2/7 alla ricorrente una percentuale di invalidità dell'84% che le dava diritto alla pensione di inabilità come richiesta sia nella fase di ATP che nella fase di merito.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale delle decisioni giurisdizionali che può aggiungersi e finanche sovrapporsi ai rimedi rescissori ordinari dell'appello e della cassazione, tutte le volte in cui si lamenti un vizio talmente incisivo per il giudizio da sortirne effetti devianti che,
altrimenti, non si sarebbero verificati, determinando approdi radicalmente differenti.
I motivi di revocazione sono fissati in via tassativa ed in numerus clausus dal codice di rito. L'articolo 395 c.p.c., nel precisare che sono passibili di revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, da integrarsi con quelle di cassazione alla stregua dell'art. 391 bis, c.p.c. a seguito della decisone della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, enumera sei possibili casi,
ossia:
1) se esse sono l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra;
pag. 3/7 2) se sono state rese sulla scorta di prove riconosciute o dichiarate false o successivamente o anche anteriormente, ma in maniera ignota alla parte interessata;
3) se dopo la sua pubblicazione siano rinvenute prove documentali decisive,
non prima allegabili per forza maggiore o per fatto della controparte;
4) se la pronuncia è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, quando assuma esistente o inesistente una circostanza incontrovertibilmente sconfessata dai documenti di causa, quando questo non costituisca un punto controverso sub judice;
5) se la decisione contrasti con altra, passata in cosa giudicata tra le parti,
purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se essa sia effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza inoppugnabile.
Restringendo l'attenzione al caso di revocazione di cui al punto 4, dell'art. 395
c.p.c., oggetto della sentenza in commento, esso si configura quale rimedio ordinario, dovendo l'errore di fatto risultare dagli atti o documenti di causa,
rilevabile dall'esame del solo provvedimento.
Tuttavia non ogni aberrazione può dare luogo al rimedio in parola, bensì solo ed esclusivamente quello che deborda nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è
pag. 4/7 positivamente stabilita, sempre che, però, il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata, censurabile con gli ordinari rimedi di impugnazione.
Al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione, è necessario che via sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa. Tale supposizione non deve essere implicita, ma deve essere espressa e risultare dalla motivazione.
Nel caso di specie, il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante non sussiste.
Infatti, dall'esame della motivazione resa nella sentenza impugnata risulta incontrovertibilmente che è stata presa in esame la relazione e le considerazioni del consulente d'ufficio, dott. il quale, giungendo alle Persona_2
medesime conclusioni del consulente in sede di ATP ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente presentava una invalidità, con riduzione pag. 5/7 permanente della capacità lavorativa pari all'84% e non era portatore di handicap.
Alla signora è stata riconosciuta dal consulente d'ufficio una Parte_1
percentuale di invalidità dell'84% che non dà diritto alla pensione di inabilità
come richiesto in ricorso.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%)
e permanente (invalidi totali) e che si trovano in stato di bisogno economico. Il
beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Osserva il giudicante che la stessa ricorrente dichiara di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e successivamente alla dichiarazione di dissenso ricorso di merito, per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% al fine di percepire la pensione di invalidità; la percentuale di invalidità dell'84%
che è stata riconosciuta dal consulente d'ufficio non dà diritto alla pensione di inabilità e ciò ha comportato l'emissione della impugnata sentenza di rigetto.
Non è ipotizzabile un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione in quanto non c'è stata una errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti di giudizio, tale da pag. 6/7 indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa.
Da qui il rigetto del ricorso.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite non avendo reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Termini Imerese il 4 giugno 2025.
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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