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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1748/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1748 del R.A.C.L. dell'anno 2016 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luigi Parte_1
Pateri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Centro Finanziamenti s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2016 ha esposto di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della società convenuta dal 2 gennaio 2007 al 5 giugno 2014 con inquadramento al livello 5° del CCNL Dipendenti Aziende Commerciali.
Ha quindi dedotto di aver svolto in misura prevalente una serie di compiti meglio descritti nella espositiva del ricorso riconducibili, rispettivamente, alla figura dell'operatore commerciale (da gennaio 2009 a marzo 2009), quindi dell'operatore reddituale/tecnico legale (da aprile 2009 ad agosto 2011) e dell'operatore reddituale da novembre 2012 al giugno 2014.
1 Tanto premesso ha lamentato l'erroneo inquadramento al 5° livello contrattuale tenuto conto del contenuto delle mansioni concretamente svolte a partire dall'1 aprile 2009.
Le stesse, infatti, si caratterizzano per un contributo professionale e/o specialistico di elevato impegno e dunque corrispondono, in realtà, alle figure professionali collocate al livello 3°, segnatamente al profilo dell'Istruttore Reddituale e Tecnico Legale avuto riguardo al C.C.N.L. di riferimento.
Ha conseguentemente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto al corretto inquadramento nel superiore livello anzidetto fin dall'1 aprile 2009, o dalla diversa data accertanda in causa, con la condanna di controparte al pagamento delle corrispondenti differenze retributive medio
tempore maturate e maturande.
La Centro Finanziamenti s.p.a. si è costituita in giudizio con articolata memoria onde contestare la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In particolare ha sostenuto che la dall'aprile 2009 ha curato attività ascrivibili al profilo Pt_1
dell'istruttore reddituale relativamente ai finanziamenti erogati da vari istituti di credito.
Si è infatti occupata della istruttoria delle domande di mutuo operando i necessari controlli documentali, finanziari ed ancora concernenti il merito creditizio del cliente.
Tali compiti ha svolto mediante un apposito sistema informatico, denominato Client, che ne guidava l'attività secondo precise procedure aziendali predefinite, senza pertanto che residuassero in capo all'operatore spazi di autonomia operativa o ambiti decisionali caratterizzati da discrezionalità.
Ha soggiunto che sino all'agosto 2010 ed in seguito dal settembre 2010 all'agosto 2011 la ricorrente aveva curato, sempre all'interno di procedure standardizzate a livello aziendale, la fase immediatamente precedente la stipula del contratto di mutuo, segnatamente occupandosi della verifica circa la correttezza dei dati identificativi dell'immobile al cui acquisto il finanziamento era preordinato, della redazione della relazione contenente il riepilogo dei dati, della trasmissione della stessa alla banca cliente e del trasferimento della necessaria documentazione tra i vari soggetti coinvolti (notaio, banca cliente e mutuatario).
2 La ricorrente, ha precisato la difesa convenuta, per la risoluzione di eventuali problematiche non agiva in autonomia ma doveva coinvolgere il coordinatore del team di cui faceva parte o il
Responsabile di Area Operativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha pertanto sostenuto la piena correttezza dell'inquadramento della ricorrente al 5° livello contrattuale.
Sotto altro profilo ha evidenziato la indeterminatezza dell'avversa domanda quanto alle differenze retributive asseritamente maturate (comunque azionabili non oltre il maggio 2014) ed ancora la intervenuta parziale estinzione per prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dalla posto che il primo atto interruttivo del relativo termine è costituito dalla Pt_1
notifica del ricorso in disamina, avvenuta il 6 marzo 2017.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la indeterminatezza della domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive con conseguente rigetto della stessa ed ancora dichiararsi la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate in causa ove maturate fino al marzo 2012 ed in ogni caso rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
*
1. La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata assegnata a questo giudicante il 9 dicembre 2022 (unitamente ad altre) in virtù di un conforme provvedimento del
Presidente del Tribunale, adottato nel novembre 2022 e comunicato il 6 dicembre 2022, volto a perequare i ruoli dei magistrati della Sezione, ed è stata infine discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe all'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione.
2. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere Parte_1
accolto nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
3. La questione controversa concerne il corretto inquadramento della ricorrente: nel livello 5°,
secondo quanto pattuito dalle parti ovvero nel superiore livello 3°, secondo quanto prospettato dalla in virtù delle mansioni concretamente espletate. Pt_1
4. Con riguardo al dedotto svolgimento di mansioni superiori è noto che la verifica circa la fondatezza della pretesa vantata in causa va condotta secondo il consueto procedimento trifasico,
comprensivo dell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, dall'individuazione delle
3 qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della contrattazione collettiva individuati nella seconda (cfr., tra le varie, Cass. sent. n. 26233/2008, Cass. sent. n. 8589/2015 e, più di recente, Cass. ord. n.
26147/2024).
Da ultimo la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 30580/2019) ha ribadito e precisato quali siano le modalità di svolgimento di tale indagine chiarendo che il procedimento logico giuridico
diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006); 9. è stato precisato che l'osservanza
dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla
rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo
sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).
5. Calando tali insegnamenti nel caso di specie occorre dare sinteticamente conto degli elementi di conoscenza emersi all'esito dell'espletamento della prova testimoniale per quanto di interesse in causa, con la precisazione che la , seppur assunta alle dipendenze della Centro Pt_1
Finanziamenti dal gennaio 2008, ha circoscritto le sue pretese al solo periodo successivo all'1
aprile 2009.
5.1. La prima testimone ad essere esaminata è stata (o già collega della Tes_1 Tes_2
ricorrente presso la convenuta dal 2010 al 2011 ed ancora in servizio presso la società convenuta al momento della sua deposizione.
Nel corso del suo esame ha riferito di aver curato, al pari della , la istruttoria tecnico legale Pt_1
per le pratiche di mutuo, attività che si svolgeva successivamente ad una prima fase, concernente la istruttoria sotto il profilo reddituale, di pertinenza di altri soggetti.
In particolare ha dichiarato che il loro compito consisteva nel verificare la ricorrenza delle condizioni per la finanziabilità dell'acquisto degli immobili comprensiva, quindi, della raccolta
4 dei documenti necessari per eseguire la perizia estimativa sul bene, della acquisizione della relazione notarile preliminare (con eventuale interlocuzione con lo studio notarile incaricato per eventuali richieste di rettifica dei dati), della trasmissione del parere di fattibilità alla banca e della successiva organizzazione dell'incontro presso il notaio per la stipula del contratto previo invio a quest'ultimo ed alla banca di tutta la necessaria documentazione.
Ha aggiunto che l'addetto a tali operazioni si avvaleva dell'apporto di un software denominato
Client che prevede la visualizzazione di varie schermate ove registrare le varie attività svolte pur conservando l'operatore la possibilità di registrare, ad esempio, richieste di rettifica indicandone il contenuto.
Sotto altro profilo ha precisato che il controllo reddituale veniva effettuato sempre tramite il
Client posto che il programma eseguiva il controllo automatico dei vari parametri pur potendo l'operatore, anche in caso di responso negativo, motivare la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione del finanziamento che veniva però autorizzato o negato, in ultima istanza, dalla banca mutuante sulla base di sue autonome valutazioni.
5.2. La seconda testimone in ordine di esame, , ha dichiarato di lavorare alle Testimone_3
dipendenze della convenuta e di aver in passato lavorato con la ricorrente, precisamente dall'inizio del 2013 fino alla metà del 2014, quale referente del comparto istruttoria reddituale per la Banca del Mezzogiorno ove era assegnata la stessa . Pt_1
Quest'ultima si occupava di verificare la completezza e l'aggiornamento della documentazione richiesta (dati anagrafici, carta identità, tessera sanitaria, documenti reddituali, dati relativi all'immobile) già inserita in precedenza nel Client, verificando dunque eventuali profili critici che il software non è sempre in grado di segnalare con appositi alert.
Detto applicativo, ha spiegato la teste, elabora una relazione, anche sulla scorta dei parametri inseriti dalla banca, sulla quale tuttavia l'operatore può intervenire segnalando elementi di criticità poi separatamente affrontati dal coordinatore con la banca interessata.
Ha aggiunto che se i parametri non vengono rispettati viene inviato un report all'istituto di credito che deve comunque valutare se erogare o meno il mutuo.
6.3. La teste esaminata alla successiva udienza del 5 dicembre 2019, ha Testimone_4
riferito di occuparsi dell'amministrazione del personale per la e di essersi occupata Parte_2
5 in passato di istruttoria reddituale e tecnico legale per le pratiche di mutuo per poi passare a curare le risorse umane.
Ha proseguito dichiarando di aver lavorato assieme alla dall'aprile 2009 al luglio 2010 Pt_1
quale team leader coordinatore del gruppo di operatori dedicato alle pratiche della Banca Sai ove la ricorrente svolgeva i compiti dell'istruttore reddituale e negli ultimi mesi dell'istruttore tecnico
legale.
Al pari degli altri testi che l'hanno preceduta ha riferito che gli operatori utilizzavano un software denominato Client che attraverso un percorso standardizzato consentiva l'implementazione delle varie fasi funzionali all'eventuale erogazione del mutuo.
In particolare ha rammentato che la ricorrente si occupava della fase di verifica della completezza della documentazione (inclusa la possibilità di richiedere una integrazione documentale ove avesse riscontrato eventuali carenze) che si attuava attraverso l'inserimento nel sistema dei vari dati reddituali onde ottenere un report finale da inviare alla banca, cui competeva la decisione finale sul finanziamento della compravendita immobiliare.
Ha poi descritto in modo più dettagliato le attività demandate all'istruttore reddituale (che si concludevano con la redazione di un parere, positivo/negativo/intermedio inviato alla banca interessata) ed ancora all'istruttore tecnico legale, compito assolto dalla nell'ultimo Pt_1
periodo di lavoro in comune.
Tale attività, relativa ad una fase collocata in un momento successivo a quello di svolgimento della istruttoria finalizzata più specificamente all'analisi delle condizioni per la eventuale erogazione del mutuo, concerneva, in particolare, la verifica delle caratteristiche dell'immobile per il quale era richiesto il finanziamento.
Nello specifico prevedeva l'acquisizione da parte dell'istruttore di vari documenti: la relazione notarile preliminare e la perizia estimativa dell'immobile, con successivo controllo circa la completezza e correttezza di tali documenti, salva la possibile interlocuzione con lo studio notarile e/o il cliente per la eventuale integrazione e rettifica dei dati necessari, e la validazione nel sistema Client ove la pratica fosse stata definita positivamente ovvero la indicazione di esito negativo ove difettassero i presupposti per l'erogazione del mutuo.
6 All'esito di tale attività l'istruttore, ha proseguito la teste, inviava la documentazione alla banca che rilasciava il parere finale.
In caso di esito positivo era ancora una volta l'istruttore a dover curare gli adempimenti per la successiva stipula del contratto contattando il cliente e lo studio notarile cui inviava la
documentazione prodotta automaticamente dal sistema client.
Ha aggiunto che in caso di esito della pratica non conforme l'istruttore incaricato poteva modificare i parametri, ad esempio estendendo la tempistica del piano di ammortamento del mutuo, onde verificare se virtualmente si poteva pervenire ad un risultato positivo sulla scorta
della policy della banca e dei parametri inseriti nel sistema client.
5.4. Alla udienza del 15 luglio 2021 è stata esaminata la teste , già collega della Testimone_5
ricorrente per alcuni mesi nel corso del 2010 quale operatore nel settore mutui ed ancora alle dipendenze della convenuta al momento della sua deposizione.
La teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con coloro che l'hanno preceduta.
Ha in particolare riferito che l'operatore utilizza il sistema Client ove carica i dati dei clienti per poi eseguire l'analisi di tali dati, ossia il controllo della congruità del reddito rispetto alla richiesta di finanziamento, sulla scorta di vari parametri presenti nel sistema in parte modificabili dall'addetto alla pratica.
Successivamente a tale momento il sistema elabora automaticamente una relazione alla quale lo stesso operatore aggiunge una parte discorsiva senza che, tuttavia, abbia la possibilità di intervenire, modificandoli, sui parametri in questione.
Sotto altro profilo ha escluso di ave intrattenuto rapporti diretti con i clienti e/o con le banche finanziatrici, riservati ad altri colleghi con qualifica superiore, ed ha soggiunto che in caso di carenze documentali veniva inviata una email ai colleghi recante gli atti mancanti generata dal sistema e completata dall'operatore.
5.5. La teste , escussa alla successiva udienza del 29 settembre 2022, al pari degli Tes_6
altri testimoni ancora alle dipendenze della società convenuta ed ex collega della , ha Pt_1
rammentato di aver lavorato con quest'ultima per circa due mesi nel corso del 2011 quando ricopriva il ruolo di team leader del gruppo di lavoro in cui la stessa ricorrente svolgeva mansioni di istruttore reddituale.
7 Si trascrive integralmente il passaggio della sua deposizione siccome di specifico interesse ai fini di causa, peraltro di tenore sostanzialmente analogo rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni quanto alla descrizione dei compiti demandati al profilo professionale in disamina:
L'istruttore reddituale si occupava di analizzare la documentazione anagrafica, reddituale e
immobiliare e attraverso un sistema informatico che lo guidava, il Client, doveva compilare alcuni campi all'interno dello stesso, sul quale venivano caricate le politiche bancarie dell'istituto bancario di riferimento e verificare, attraverso i parametri rilasciati dal Client, se la pratica fosse allineata o meno alle linee guida dalla banca.
Al termine del lavoro se la documentazione era carente rispetto a quella della lista fornita dall'istituto di credito si occupava di richiedere ulteriore documentazione all'ufficio commerciale che inviava la richiesta al cliente. La documentazione da richiedere veniva
generata da Client sulla base di una lista documenti attesi che doveva essere soddisfatta in base
alle policy introdotte a monte nel sistema.
Quando la documentazione raccolta era completa, completava una relazione di
accompagnamento generata da sistema Client con dati precompilati e sulla base dell'allineamento o meno doveva selezionare un esito flaggando i campi precompilati dl client.
A quel punto la pratica veniva presentata alla banca che esprimeva il giudizio di fattibilità.
L'istruttore reddituale non poteva “forzare la pratica”, l'ufficio preposto per allineare le pratiche alle politiche delle banche era l'ufficio commerciale.
L'istruttore reddituale doveva analizzare la pratica così come gli arrivava, cioè con
l'impostazione già data dall'ufficio commerciale e con i documenti già generati dal Client,
l'operatore si limitava a compilare i dati richiesti dalle maschere del sistema e poi Client sulla base delle logiche caricate restituiva la lista dei documenti da richiedere al cliente.
5.6. Da ultimo è stata esaminata già collega della ricorrente per un Testimone_7
brevissimo periodo nell'aprile 2010 pur in ambiti diversi posto che la teste lavorava, diversamente dalla ricorrente assegnata al settore reddituale, nel settore commerciale.
Nel corso della sua deposizione ha ulteriormente chiarito il contenuto dei compiti demandati all'istruttore reddituale, ruolo che ella non ha mai direttamente svolto, rispetto alla funzionalità del sistema Client.
8 Ha in particolare riferito le modalità con le quali l'operatore interagisce con il software in questione inserendo dei dati nelle maschere predefinite, eventualmente modificandoli onde verificare se vi siano le condizioni per accedere al mutuo sulla scorta dei parametri di concessione del mutuo stabiliti dal Client entro i criteri inseriti nel programma in base delle politiche delle banche.
6. Passando ora alla seconda fase del procedimento sopra descritto che prevede, come visto, la verifica all'interno della declaratoria relativa al livello assegnato ed a quello rivendicato in causa sulla scorta di quanto prevede il CCNL operante nella specie va osservato quanto segue.
Al livello 5° appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per i quali sono richieste
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite.
Nel livello 3° sono invece contemplati i seguenti profili Impiegati: lavoratori che svolgono
mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza. Operai: lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita.
7. Ebbene dal raffronto tra quanto emerso in causa all'esito della istruttoria nei termini fin qui esposti e quanto prevedono le declaratorie contrattuali anzidette, riportate dai procuratori del parti nei rispettivi atti difensivi reputa il Tribunale che le mansioni che la ha svolto a partire Pt_1
dall'aprile 2009 non possano essere ragionevolmente ascritte al 3° ma nemmeno al 5° livello del
C.C.N.L. anzidetto.
7.1. Quanto al primo dei profili testè indicati va rilevato che si tratta di una figura impiegatizia dotata di una particolare qualificazione coniugata con adeguata esperienza quali elementi caratterizzanti.
Si è in presenza di un profilo per il quale non solo deve essere fornita la prova della esperienza maturata sul campo ma anche delle particolari conoscenze tecniche (ovvero una approfondita
preparazione teorica), dunque un bagaglio conoscitivo non di tipo generico ma correlato ad una specifica e comprovata qualificazione professionale acquisita all'esito di una preparazione approfondita come tale via via affinata nel corso del tempo.
9 Una figura che si caratterizza sia per il possesso di competenze non agevolmente fungibili con quelle di altre figure prive di tale peculiare livello di preparazione di tipo tecnico sia per una effettiva autonomia operativa che consente di distinguerla rispetto ai profili professionali di livello inferiore.
7.2. Del pari non sovrapponibile ai compiti svolti dalla ricorrente il livello 5° che richiede solamente normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, espressioni queste che, ad avviso del Tribunale, riconducono ad una figura provvista di competenze ordinarie, dunque non correlate ad una apposita formazione dedicata rispetto al tipo di compiti assegnati cui si correlano, evidentemente, capacità tecnico pratiche adeguate, ossia contenute nei limiti necessari per assolvere alle mansioni ricoperte.
Una figura quindi chiamata a svolgere attività di non particolare complessità proprio perché
correlate a conoscenze ordinarie proprie di un lavoratore provvisto di normali competenze (non a caso la difesa ricorrente richiama la figura dell'aiuto commesso ricompresa dal CCNL in tale livello onde corroborare l'inadeguatezza dell'inquadramento della ). Pt_1
Tale declaratoria, in sostanza, non pare attagliarsi agevolmente al tipo di compiti propri dell'istruttore reddituale o tecnico-legale nei termini in cui tale figura, alla luce delle coerenti deposizioni sopra richiamate, è stata ricostruita.
7.3. Ed invero l'istruttore (reddituale ovvero tecnico-legale) era chiamato a svolgere compiti che, seppur non caratterizzati da una apprezzabile autonomia operativa e decisionale, sia perché
sottoposto al coordinamento del team leader sia perché vincolato nel suo lavoro dal sistema operativo client già implementato secondo i criteri imposti dalla banca finanziatrice, aveva comunque un limitato spazio di gestione della pratica affidatagli.
Osserva il Tribunale che, per quanto emerso in causa, tali operatori, accanto al caricamento dei dati necessari (invero parziale posto che una parte di essi era già inserita nel sistema) ed alla verifica secondo procedure codificate sia della completezza che della correttezza formale dei documenti, curavano anche altre attività per le quali talora veniva da costoro fornito un apporto di tipo personale.
In particolare redigevano un report finale recante un sunto circa la fattibilità o meno dell'operazione creditizia, infine rimessa alla valutazione finale della banca, ed ancora si
10 occupavano, quanto all'istruttoria tecnico – legale, della fase conclusiva ossia dell'incontro presso lo studio notarile per la stipula del contratto inclusa l'acquisizione e/o integrazione dei dati necessari ove ne avessero verificato la mancanza o la incompletezza.
Ad avviso del Tribunale si tratta delle mansioni riferibili, secondo la declaratoria contrattuale opportunamente richiamata dalla difesa convenuta (e comunque agevolmente accessibile sul sito internet istituzionale del C.N.E.L. ove è presente una apposita banca dati dei contratti collettivi operanti nel territorio nazionale), al 4° livello dell'accordo collettivo operante nella specie.
A questo livello sono infatti ascrivibili coloro che (ritenuto irrilevante perché non vincolante per l'interprete il fatto che il contratto collettivo si riferisca al personale operaio) espletano compiti che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite.
7.4. Il Tribunale è consapevole della obiettiva difficoltà di distinguere tra particolari, specifiche
e normali conoscenze ovvero tra particolari ovvero adeguate capacità tecnico pratiche,
trattandosi di espressioni che laddove come nel caso di specie non risultino corredate da una ulteriore e più dettagliata descrizione demandano in definitiva all'interprete un compito ricostruttivo affatto agevole.
Nondimeno all'esito di una ragionata valutazione del complesso degli elementi di conoscenza emersi in causa con riguardo per un verso al tipo di compiti concretamente svolti dalla ricorrente e per altro verso alla declaratoria contrattuale come sopra richiamata la figura che più pare avvicinarsi al tipo di incombenze che la ricorrente ha espletato è proprio quella dell'impiegato di
4° livello.
Si tratta, in definitiva, di un lavoratore certamente provvisto di una specifica preparazione, cui sono demandati compiti prevalentemente ripetitivi e di tipo eminentemente operativo, eseguiti
sulla base di procedure in gran parte codificate e sotto il controllo e la supervisione di una
figura sovraordinata, ossia il team leader, che lasciano residuare assai limitati spazi di autonomia sul piano esecutivo e non sul quello, ben più qualificante, delle scelte operative, propri ad esempio del team leader nella sua veste di coordinatore di altri colleghi sottordinati.
11 A titolo di esempio, quale espressione di tale contenuta autonomia riferibile al livello in parola può richiamarsi la possibilità di effettuare la simulazione di un piano di ammortamento più lungo onde rendere possibile il finanziamento altrimenti negato dal sistema.
Si verte in ogni caso su profili non decisivi rispetto all'esito della pratica, stante la valutazione riservata sul punto ad altri soggetti sovraordinati ovvero alla banca finanziatrice.
8. Alla luce di quanto sin qui esposto la , sulla scorta del disposto dell'art. 2103 c.c. nel Pt_1
testo vigente ratione temporis (e comunque in forza delle disposizioni contenute nel C.CN.L. di riferimento, agevolmente reperibile nella predetta banca dati del C.N.E.L.), ha diritto all'inquadramento nel superiore 4 ° livello anzidetto a partire dall'1 luglio 2009.
9. Ha altresì maturato il diritto al pagamento del differenziale economico tra la retribuzione ordinaria percepita nell'arco temporale che va dall'1 aprile 2009 fino al 17 maggio 2014.
9.1. Resta escluso il periodo trascorso in congedo per maternità ove e nella misura in cui la remunerazione per detto periodo risulti posta in via esclusiva a carico dell' . Controparte_1
10. Merita di essere precisato che la domanda contenuta nel ricorso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ricomprende implicitamente anche il petitum correlato ad un livello inferiore rispetto a quello formalmente rivendicato senza che la mancata espressa indicazione dello stesso osti al vaglio ed all'eventuale accoglimento della stessa.
Al riguardo è stato chiarito che In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in
giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale -
superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di
ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta
dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti
adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica
intermedia (cfr. Cass. ord. n. 32138/2023).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la difesa della abbia enunciato gli elementi Pt_1
fattuali utili onde consentire la verifica in ordine alla corrispondenza delle mansioni dedotte in causa ad un livello contrattuale inferiore a quello rivendicato ma comunque superiore a quello nominalmente assegnato.
12 Le censure che sul punto ha avanzato la difesa convenuta per tali ragioni, ad avviso del
Tribunale, non meritano di essere condivise.
11. Deve poi essere disattesa l'eccezione concernente la prescrizione estintiva che sarebbe maturata rispetto a tali voci maturate a credito dalla ricorrente avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seno alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. . 26246/2022 e,
da ultimo, Cass. ord. n. 18008/2024) a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una
loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Difatti le rivendicazioni azionate dalla si collocano nel periodo che va dall'aprile 2009 Pt_1
al maggio 2014.
Conseguentemente al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia nel luglio del 2012) le corrispondenti ragioni di credito non erano ancora estinte per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione giacchè non si riguardano un periodo anteriore al luglio
2007 mentre, per altro verso, il decorso del relativo termine, sospeso per il periodo di interesse in causa ossia dall'aprile 2009 al maggio 2014, è stato ritualmente interrotto nel marzo 2017 con la notifica del ricorso introduttivo entro il quinquennio di riferimento.
12. Anche la mancata quantificazione in ricorso degli importi rivendicati a credito dalla Pt_1
a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per il 5° livello ed il 4°
livello (da intendersi comprensive della retribuzione base ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, del tfr e delle altre voci fisse previste dal C.C.N.L.) non costituisce un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Il relativo calcolo appare invero agevole sulla scorta dei valori tabellari dell'accordo collettivo operante nella specie senza necessità di una onerosa e non strettamente necessaria c.t.u. contabile.
13. Quanto alle spese di lite sussiste una parziale reciproca soccombenza posto che la ricorrente ha rivendicato in prima battuta il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 3° livello, non
13 sussistente per il Tribunale, mentre con riguardo alla eccepita prescrizione, virtualmente in parte fondata sulla scorta della documentazione in atti, l'orientamento interpretativo della Suprema
Corte risulta essersi formato solo in corso di causa in senso sfavorevole alle ragioni della convenuta.
Tali circostanze giustificano la compensazione di tali oneri in misura pari ad 1/3 restando la rimanente parte a carico della convenuta per il resto soccombente nella misura di cui alla parte dispositiva (cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, parametri prossimi a quelli intermedi tenuto conto dell'espletamento di una articolata istruttoria orale e della prospettazione di varie questioni in diritto di non modesta complessità).
13.1 Con riguardo alla esatta quantificazione delle spese in parola deve essere nondimeno tenuta in debita considerazione la circostanza relativa all'ingiustificato diniego della ricorrente rispetto alla indicazione conciliativa esposta dal Tribunale nella ordinanza resa il 6 luglio 2023.
L'accoglimento della domanda attorea in misura non superiore a quanto esposto nella proposta conciliativa conduce al diniego del riconoscimento delle spese del processo maturate successivamente, ossia quelle correlate alla fase decisionale.
Tale quota parte, in applicazione dell'art. 91 comma 1 u.p. c.p.c., stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa del Tribunale, deve essere rifusa alla controparte, la quale ha invece accettato l'indicazione del Tribunale, nella misura di cui al dispositivo cui si rinvia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto all'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. operante Parte_1
nella specie con decorrenza dall'1 luglio 2009;
2. Condanna Centro Finanziamenti s.p.a. al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
differenziale calcolato come ai capi 9), 9.1) e 12) di cui alla parte motiva cui si rinvia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna Centro Finanziamenti s.p.a. alla rifusione della restante parte in favore di liquidandola in euro 2.400,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto, ed accessori nella misura di legge.
14 4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Centro Parte_1
Finanziamenti s.p.a. relativamente alla fase decisionale, liquidandole in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% ed accessori nella misura di legge.
5. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo 3) che precede, detratto quanto indicato al capo 4) che parimenti precede, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1748 del R.A.C.L. dell'anno 2016 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luigi Parte_1
Pateri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Centro Finanziamenti s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2016 ha esposto di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della società convenuta dal 2 gennaio 2007 al 5 giugno 2014 con inquadramento al livello 5° del CCNL Dipendenti Aziende Commerciali.
Ha quindi dedotto di aver svolto in misura prevalente una serie di compiti meglio descritti nella espositiva del ricorso riconducibili, rispettivamente, alla figura dell'operatore commerciale (da gennaio 2009 a marzo 2009), quindi dell'operatore reddituale/tecnico legale (da aprile 2009 ad agosto 2011) e dell'operatore reddituale da novembre 2012 al giugno 2014.
1 Tanto premesso ha lamentato l'erroneo inquadramento al 5° livello contrattuale tenuto conto del contenuto delle mansioni concretamente svolte a partire dall'1 aprile 2009.
Le stesse, infatti, si caratterizzano per un contributo professionale e/o specialistico di elevato impegno e dunque corrispondono, in realtà, alle figure professionali collocate al livello 3°, segnatamente al profilo dell'Istruttore Reddituale e Tecnico Legale avuto riguardo al C.C.N.L. di riferimento.
Ha conseguentemente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto al corretto inquadramento nel superiore livello anzidetto fin dall'1 aprile 2009, o dalla diversa data accertanda in causa, con la condanna di controparte al pagamento delle corrispondenti differenze retributive medio
tempore maturate e maturande.
La Centro Finanziamenti s.p.a. si è costituita in giudizio con articolata memoria onde contestare la fondatezza delle avverse rivendicazioni.
In particolare ha sostenuto che la dall'aprile 2009 ha curato attività ascrivibili al profilo Pt_1
dell'istruttore reddituale relativamente ai finanziamenti erogati da vari istituti di credito.
Si è infatti occupata della istruttoria delle domande di mutuo operando i necessari controlli documentali, finanziari ed ancora concernenti il merito creditizio del cliente.
Tali compiti ha svolto mediante un apposito sistema informatico, denominato Client, che ne guidava l'attività secondo precise procedure aziendali predefinite, senza pertanto che residuassero in capo all'operatore spazi di autonomia operativa o ambiti decisionali caratterizzati da discrezionalità.
Ha soggiunto che sino all'agosto 2010 ed in seguito dal settembre 2010 all'agosto 2011 la ricorrente aveva curato, sempre all'interno di procedure standardizzate a livello aziendale, la fase immediatamente precedente la stipula del contratto di mutuo, segnatamente occupandosi della verifica circa la correttezza dei dati identificativi dell'immobile al cui acquisto il finanziamento era preordinato, della redazione della relazione contenente il riepilogo dei dati, della trasmissione della stessa alla banca cliente e del trasferimento della necessaria documentazione tra i vari soggetti coinvolti (notaio, banca cliente e mutuatario).
2 La ricorrente, ha precisato la difesa convenuta, per la risoluzione di eventuali problematiche non agiva in autonomia ma doveva coinvolgere il coordinatore del team di cui faceva parte o il
Responsabile di Area Operativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha pertanto sostenuto la piena correttezza dell'inquadramento della ricorrente al 5° livello contrattuale.
Sotto altro profilo ha evidenziato la indeterminatezza dell'avversa domanda quanto alle differenze retributive asseritamente maturate (comunque azionabili non oltre il maggio 2014) ed ancora la intervenuta parziale estinzione per prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dalla posto che il primo atto interruttivo del relativo termine è costituito dalla Pt_1
notifica del ricorso in disamina, avvenuta il 6 marzo 2017.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la indeterminatezza della domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive con conseguente rigetto della stessa ed ancora dichiararsi la intervenuta prescrizione delle ragioni di credito azionate in causa ove maturate fino al marzo 2012 ed in ogni caso rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
*
1. La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata assegnata a questo giudicante il 9 dicembre 2022 (unitamente ad altre) in virtù di un conforme provvedimento del
Presidente del Tribunale, adottato nel novembre 2022 e comunicato il 6 dicembre 2022, volto a perequare i ruoli dei magistrati della Sezione, ed è stata infine discussa dai difensori delle parti nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe all'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione.
2. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere Parte_1
accolto nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
3. La questione controversa concerne il corretto inquadramento della ricorrente: nel livello 5°,
secondo quanto pattuito dalle parti ovvero nel superiore livello 3°, secondo quanto prospettato dalla in virtù delle mansioni concretamente espletate. Pt_1
4. Con riguardo al dedotto svolgimento di mansioni superiori è noto che la verifica circa la fondatezza della pretesa vantata in causa va condotta secondo il consueto procedimento trifasico,
comprensivo dell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, dall'individuazione delle
3 qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della contrattazione collettiva individuati nella seconda (cfr., tra le varie, Cass. sent. n. 26233/2008, Cass. sent. n. 8589/2015 e, più di recente, Cass. ord. n.
26147/2024).
Da ultimo la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 30580/2019) ha ribadito e precisato quali siano le modalità di svolgimento di tale indagine chiarendo che il procedimento logico giuridico
diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006); 9. è stato precisato che l'osservanza
dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla
rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo
sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).
5. Calando tali insegnamenti nel caso di specie occorre dare sinteticamente conto degli elementi di conoscenza emersi all'esito dell'espletamento della prova testimoniale per quanto di interesse in causa, con la precisazione che la , seppur assunta alle dipendenze della Centro Pt_1
Finanziamenti dal gennaio 2008, ha circoscritto le sue pretese al solo periodo successivo all'1
aprile 2009.
5.1. La prima testimone ad essere esaminata è stata (o già collega della Tes_1 Tes_2
ricorrente presso la convenuta dal 2010 al 2011 ed ancora in servizio presso la società convenuta al momento della sua deposizione.
Nel corso del suo esame ha riferito di aver curato, al pari della , la istruttoria tecnico legale Pt_1
per le pratiche di mutuo, attività che si svolgeva successivamente ad una prima fase, concernente la istruttoria sotto il profilo reddituale, di pertinenza di altri soggetti.
In particolare ha dichiarato che il loro compito consisteva nel verificare la ricorrenza delle condizioni per la finanziabilità dell'acquisto degli immobili comprensiva, quindi, della raccolta
4 dei documenti necessari per eseguire la perizia estimativa sul bene, della acquisizione della relazione notarile preliminare (con eventuale interlocuzione con lo studio notarile incaricato per eventuali richieste di rettifica dei dati), della trasmissione del parere di fattibilità alla banca e della successiva organizzazione dell'incontro presso il notaio per la stipula del contratto previo invio a quest'ultimo ed alla banca di tutta la necessaria documentazione.
Ha aggiunto che l'addetto a tali operazioni si avvaleva dell'apporto di un software denominato
Client che prevede la visualizzazione di varie schermate ove registrare le varie attività svolte pur conservando l'operatore la possibilità di registrare, ad esempio, richieste di rettifica indicandone il contenuto.
Sotto altro profilo ha precisato che il controllo reddituale veniva effettuato sempre tramite il
Client posto che il programma eseguiva il controllo automatico dei vari parametri pur potendo l'operatore, anche in caso di responso negativo, motivare la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione del finanziamento che veniva però autorizzato o negato, in ultima istanza, dalla banca mutuante sulla base di sue autonome valutazioni.
5.2. La seconda testimone in ordine di esame, , ha dichiarato di lavorare alle Testimone_3
dipendenze della convenuta e di aver in passato lavorato con la ricorrente, precisamente dall'inizio del 2013 fino alla metà del 2014, quale referente del comparto istruttoria reddituale per la Banca del Mezzogiorno ove era assegnata la stessa . Pt_1
Quest'ultima si occupava di verificare la completezza e l'aggiornamento della documentazione richiesta (dati anagrafici, carta identità, tessera sanitaria, documenti reddituali, dati relativi all'immobile) già inserita in precedenza nel Client, verificando dunque eventuali profili critici che il software non è sempre in grado di segnalare con appositi alert.
Detto applicativo, ha spiegato la teste, elabora una relazione, anche sulla scorta dei parametri inseriti dalla banca, sulla quale tuttavia l'operatore può intervenire segnalando elementi di criticità poi separatamente affrontati dal coordinatore con la banca interessata.
Ha aggiunto che se i parametri non vengono rispettati viene inviato un report all'istituto di credito che deve comunque valutare se erogare o meno il mutuo.
6.3. La teste esaminata alla successiva udienza del 5 dicembre 2019, ha Testimone_4
riferito di occuparsi dell'amministrazione del personale per la e di essersi occupata Parte_2
5 in passato di istruttoria reddituale e tecnico legale per le pratiche di mutuo per poi passare a curare le risorse umane.
Ha proseguito dichiarando di aver lavorato assieme alla dall'aprile 2009 al luglio 2010 Pt_1
quale team leader coordinatore del gruppo di operatori dedicato alle pratiche della Banca Sai ove la ricorrente svolgeva i compiti dell'istruttore reddituale e negli ultimi mesi dell'istruttore tecnico
legale.
Al pari degli altri testi che l'hanno preceduta ha riferito che gli operatori utilizzavano un software denominato Client che attraverso un percorso standardizzato consentiva l'implementazione delle varie fasi funzionali all'eventuale erogazione del mutuo.
In particolare ha rammentato che la ricorrente si occupava della fase di verifica della completezza della documentazione (inclusa la possibilità di richiedere una integrazione documentale ove avesse riscontrato eventuali carenze) che si attuava attraverso l'inserimento nel sistema dei vari dati reddituali onde ottenere un report finale da inviare alla banca, cui competeva la decisione finale sul finanziamento della compravendita immobiliare.
Ha poi descritto in modo più dettagliato le attività demandate all'istruttore reddituale (che si concludevano con la redazione di un parere, positivo/negativo/intermedio inviato alla banca interessata) ed ancora all'istruttore tecnico legale, compito assolto dalla nell'ultimo Pt_1
periodo di lavoro in comune.
Tale attività, relativa ad una fase collocata in un momento successivo a quello di svolgimento della istruttoria finalizzata più specificamente all'analisi delle condizioni per la eventuale erogazione del mutuo, concerneva, in particolare, la verifica delle caratteristiche dell'immobile per il quale era richiesto il finanziamento.
Nello specifico prevedeva l'acquisizione da parte dell'istruttore di vari documenti: la relazione notarile preliminare e la perizia estimativa dell'immobile, con successivo controllo circa la completezza e correttezza di tali documenti, salva la possibile interlocuzione con lo studio notarile e/o il cliente per la eventuale integrazione e rettifica dei dati necessari, e la validazione nel sistema Client ove la pratica fosse stata definita positivamente ovvero la indicazione di esito negativo ove difettassero i presupposti per l'erogazione del mutuo.
6 All'esito di tale attività l'istruttore, ha proseguito la teste, inviava la documentazione alla banca che rilasciava il parere finale.
In caso di esito positivo era ancora una volta l'istruttore a dover curare gli adempimenti per la successiva stipula del contratto contattando il cliente e lo studio notarile cui inviava la
documentazione prodotta automaticamente dal sistema client.
Ha aggiunto che in caso di esito della pratica non conforme l'istruttore incaricato poteva modificare i parametri, ad esempio estendendo la tempistica del piano di ammortamento del mutuo, onde verificare se virtualmente si poteva pervenire ad un risultato positivo sulla scorta
della policy della banca e dei parametri inseriti nel sistema client.
5.4. Alla udienza del 15 luglio 2021 è stata esaminata la teste , già collega della Testimone_5
ricorrente per alcuni mesi nel corso del 2010 quale operatore nel settore mutui ed ancora alle dipendenze della convenuta al momento della sua deposizione.
La teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con coloro che l'hanno preceduta.
Ha in particolare riferito che l'operatore utilizza il sistema Client ove carica i dati dei clienti per poi eseguire l'analisi di tali dati, ossia il controllo della congruità del reddito rispetto alla richiesta di finanziamento, sulla scorta di vari parametri presenti nel sistema in parte modificabili dall'addetto alla pratica.
Successivamente a tale momento il sistema elabora automaticamente una relazione alla quale lo stesso operatore aggiunge una parte discorsiva senza che, tuttavia, abbia la possibilità di intervenire, modificandoli, sui parametri in questione.
Sotto altro profilo ha escluso di ave intrattenuto rapporti diretti con i clienti e/o con le banche finanziatrici, riservati ad altri colleghi con qualifica superiore, ed ha soggiunto che in caso di carenze documentali veniva inviata una email ai colleghi recante gli atti mancanti generata dal sistema e completata dall'operatore.
5.5. La teste , escussa alla successiva udienza del 29 settembre 2022, al pari degli Tes_6
altri testimoni ancora alle dipendenze della società convenuta ed ex collega della , ha Pt_1
rammentato di aver lavorato con quest'ultima per circa due mesi nel corso del 2011 quando ricopriva il ruolo di team leader del gruppo di lavoro in cui la stessa ricorrente svolgeva mansioni di istruttore reddituale.
7 Si trascrive integralmente il passaggio della sua deposizione siccome di specifico interesse ai fini di causa, peraltro di tenore sostanzialmente analogo rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni quanto alla descrizione dei compiti demandati al profilo professionale in disamina:
L'istruttore reddituale si occupava di analizzare la documentazione anagrafica, reddituale e
immobiliare e attraverso un sistema informatico che lo guidava, il Client, doveva compilare alcuni campi all'interno dello stesso, sul quale venivano caricate le politiche bancarie dell'istituto bancario di riferimento e verificare, attraverso i parametri rilasciati dal Client, se la pratica fosse allineata o meno alle linee guida dalla banca.
Al termine del lavoro se la documentazione era carente rispetto a quella della lista fornita dall'istituto di credito si occupava di richiedere ulteriore documentazione all'ufficio commerciale che inviava la richiesta al cliente. La documentazione da richiedere veniva
generata da Client sulla base di una lista documenti attesi che doveva essere soddisfatta in base
alle policy introdotte a monte nel sistema.
Quando la documentazione raccolta era completa, completava una relazione di
accompagnamento generata da sistema Client con dati precompilati e sulla base dell'allineamento o meno doveva selezionare un esito flaggando i campi precompilati dl client.
A quel punto la pratica veniva presentata alla banca che esprimeva il giudizio di fattibilità.
L'istruttore reddituale non poteva “forzare la pratica”, l'ufficio preposto per allineare le pratiche alle politiche delle banche era l'ufficio commerciale.
L'istruttore reddituale doveva analizzare la pratica così come gli arrivava, cioè con
l'impostazione già data dall'ufficio commerciale e con i documenti già generati dal Client,
l'operatore si limitava a compilare i dati richiesti dalle maschere del sistema e poi Client sulla base delle logiche caricate restituiva la lista dei documenti da richiedere al cliente.
5.6. Da ultimo è stata esaminata già collega della ricorrente per un Testimone_7
brevissimo periodo nell'aprile 2010 pur in ambiti diversi posto che la teste lavorava, diversamente dalla ricorrente assegnata al settore reddituale, nel settore commerciale.
Nel corso della sua deposizione ha ulteriormente chiarito il contenuto dei compiti demandati all'istruttore reddituale, ruolo che ella non ha mai direttamente svolto, rispetto alla funzionalità del sistema Client.
8 Ha in particolare riferito le modalità con le quali l'operatore interagisce con il software in questione inserendo dei dati nelle maschere predefinite, eventualmente modificandoli onde verificare se vi siano le condizioni per accedere al mutuo sulla scorta dei parametri di concessione del mutuo stabiliti dal Client entro i criteri inseriti nel programma in base delle politiche delle banche.
6. Passando ora alla seconda fase del procedimento sopra descritto che prevede, come visto, la verifica all'interno della declaratoria relativa al livello assegnato ed a quello rivendicato in causa sulla scorta di quanto prevede il CCNL operante nella specie va osservato quanto segue.
Al livello 5° appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per i quali sono richieste
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite.
Nel livello 3° sono invece contemplati i seguenti profili Impiegati: lavoratori che svolgono
mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza. Operai: lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita.
7. Ebbene dal raffronto tra quanto emerso in causa all'esito della istruttoria nei termini fin qui esposti e quanto prevedono le declaratorie contrattuali anzidette, riportate dai procuratori del parti nei rispettivi atti difensivi reputa il Tribunale che le mansioni che la ha svolto a partire Pt_1
dall'aprile 2009 non possano essere ragionevolmente ascritte al 3° ma nemmeno al 5° livello del
C.C.N.L. anzidetto.
7.1. Quanto al primo dei profili testè indicati va rilevato che si tratta di una figura impiegatizia dotata di una particolare qualificazione coniugata con adeguata esperienza quali elementi caratterizzanti.
Si è in presenza di un profilo per il quale non solo deve essere fornita la prova della esperienza maturata sul campo ma anche delle particolari conoscenze tecniche (ovvero una approfondita
preparazione teorica), dunque un bagaglio conoscitivo non di tipo generico ma correlato ad una specifica e comprovata qualificazione professionale acquisita all'esito di una preparazione approfondita come tale via via affinata nel corso del tempo.
9 Una figura che si caratterizza sia per il possesso di competenze non agevolmente fungibili con quelle di altre figure prive di tale peculiare livello di preparazione di tipo tecnico sia per una effettiva autonomia operativa che consente di distinguerla rispetto ai profili professionali di livello inferiore.
7.2. Del pari non sovrapponibile ai compiti svolti dalla ricorrente il livello 5° che richiede solamente normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, espressioni queste che, ad avviso del Tribunale, riconducono ad una figura provvista di competenze ordinarie, dunque non correlate ad una apposita formazione dedicata rispetto al tipo di compiti assegnati cui si correlano, evidentemente, capacità tecnico pratiche adeguate, ossia contenute nei limiti necessari per assolvere alle mansioni ricoperte.
Una figura quindi chiamata a svolgere attività di non particolare complessità proprio perché
correlate a conoscenze ordinarie proprie di un lavoratore provvisto di normali competenze (non a caso la difesa ricorrente richiama la figura dell'aiuto commesso ricompresa dal CCNL in tale livello onde corroborare l'inadeguatezza dell'inquadramento della ). Pt_1
Tale declaratoria, in sostanza, non pare attagliarsi agevolmente al tipo di compiti propri dell'istruttore reddituale o tecnico-legale nei termini in cui tale figura, alla luce delle coerenti deposizioni sopra richiamate, è stata ricostruita.
7.3. Ed invero l'istruttore (reddituale ovvero tecnico-legale) era chiamato a svolgere compiti che, seppur non caratterizzati da una apprezzabile autonomia operativa e decisionale, sia perché
sottoposto al coordinamento del team leader sia perché vincolato nel suo lavoro dal sistema operativo client già implementato secondo i criteri imposti dalla banca finanziatrice, aveva comunque un limitato spazio di gestione della pratica affidatagli.
Osserva il Tribunale che, per quanto emerso in causa, tali operatori, accanto al caricamento dei dati necessari (invero parziale posto che una parte di essi era già inserita nel sistema) ed alla verifica secondo procedure codificate sia della completezza che della correttezza formale dei documenti, curavano anche altre attività per le quali talora veniva da costoro fornito un apporto di tipo personale.
In particolare redigevano un report finale recante un sunto circa la fattibilità o meno dell'operazione creditizia, infine rimessa alla valutazione finale della banca, ed ancora si
10 occupavano, quanto all'istruttoria tecnico – legale, della fase conclusiva ossia dell'incontro presso lo studio notarile per la stipula del contratto inclusa l'acquisizione e/o integrazione dei dati necessari ove ne avessero verificato la mancanza o la incompletezza.
Ad avviso del Tribunale si tratta delle mansioni riferibili, secondo la declaratoria contrattuale opportunamente richiamata dalla difesa convenuta (e comunque agevolmente accessibile sul sito internet istituzionale del C.N.E.L. ove è presente una apposita banca dati dei contratti collettivi operanti nel territorio nazionale), al 4° livello dell'accordo collettivo operante nella specie.
A questo livello sono infatti ascrivibili coloro che (ritenuto irrilevante perché non vincolante per l'interprete il fatto che il contratto collettivo si riferisca al personale operaio) espletano compiti che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite.
7.4. Il Tribunale è consapevole della obiettiva difficoltà di distinguere tra particolari, specifiche
e normali conoscenze ovvero tra particolari ovvero adeguate capacità tecnico pratiche,
trattandosi di espressioni che laddove come nel caso di specie non risultino corredate da una ulteriore e più dettagliata descrizione demandano in definitiva all'interprete un compito ricostruttivo affatto agevole.
Nondimeno all'esito di una ragionata valutazione del complesso degli elementi di conoscenza emersi in causa con riguardo per un verso al tipo di compiti concretamente svolti dalla ricorrente e per altro verso alla declaratoria contrattuale come sopra richiamata la figura che più pare avvicinarsi al tipo di incombenze che la ricorrente ha espletato è proprio quella dell'impiegato di
4° livello.
Si tratta, in definitiva, di un lavoratore certamente provvisto di una specifica preparazione, cui sono demandati compiti prevalentemente ripetitivi e di tipo eminentemente operativo, eseguiti
sulla base di procedure in gran parte codificate e sotto il controllo e la supervisione di una
figura sovraordinata, ossia il team leader, che lasciano residuare assai limitati spazi di autonomia sul piano esecutivo e non sul quello, ben più qualificante, delle scelte operative, propri ad esempio del team leader nella sua veste di coordinatore di altri colleghi sottordinati.
11 A titolo di esempio, quale espressione di tale contenuta autonomia riferibile al livello in parola può richiamarsi la possibilità di effettuare la simulazione di un piano di ammortamento più lungo onde rendere possibile il finanziamento altrimenti negato dal sistema.
Si verte in ogni caso su profili non decisivi rispetto all'esito della pratica, stante la valutazione riservata sul punto ad altri soggetti sovraordinati ovvero alla banca finanziatrice.
8. Alla luce di quanto sin qui esposto la , sulla scorta del disposto dell'art. 2103 c.c. nel Pt_1
testo vigente ratione temporis (e comunque in forza delle disposizioni contenute nel C.CN.L. di riferimento, agevolmente reperibile nella predetta banca dati del C.N.E.L.), ha diritto all'inquadramento nel superiore 4 ° livello anzidetto a partire dall'1 luglio 2009.
9. Ha altresì maturato il diritto al pagamento del differenziale economico tra la retribuzione ordinaria percepita nell'arco temporale che va dall'1 aprile 2009 fino al 17 maggio 2014.
9.1. Resta escluso il periodo trascorso in congedo per maternità ove e nella misura in cui la remunerazione per detto periodo risulti posta in via esclusiva a carico dell' . Controparte_1
10. Merita di essere precisato che la domanda contenuta nel ricorso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ricomprende implicitamente anche il petitum correlato ad un livello inferiore rispetto a quello formalmente rivendicato senza che la mancata espressa indicazione dello stesso osti al vaglio ed all'eventuale accoglimento della stessa.
Al riguardo è stato chiarito che In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in
giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale -
superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di
ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta
dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti
adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica
intermedia (cfr. Cass. ord. n. 32138/2023).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la difesa della abbia enunciato gli elementi Pt_1
fattuali utili onde consentire la verifica in ordine alla corrispondenza delle mansioni dedotte in causa ad un livello contrattuale inferiore a quello rivendicato ma comunque superiore a quello nominalmente assegnato.
12 Le censure che sul punto ha avanzato la difesa convenuta per tali ragioni, ad avviso del
Tribunale, non meritano di essere condivise.
11. Deve poi essere disattesa l'eccezione concernente la prescrizione estintiva che sarebbe maturata rispetto a tali voci maturate a credito dalla ricorrente avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seno alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. . 26246/2022 e,
da ultimo, Cass. ord. n. 18008/2024) a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una
loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che
non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Difatti le rivendicazioni azionate dalla si collocano nel periodo che va dall'aprile 2009 Pt_1
al maggio 2014.
Conseguentemente al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia nel luglio del 2012) le corrispondenti ragioni di credito non erano ancora estinte per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione giacchè non si riguardano un periodo anteriore al luglio
2007 mentre, per altro verso, il decorso del relativo termine, sospeso per il periodo di interesse in causa ossia dall'aprile 2009 al maggio 2014, è stato ritualmente interrotto nel marzo 2017 con la notifica del ricorso introduttivo entro il quinquennio di riferimento.
12. Anche la mancata quantificazione in ricorso degli importi rivendicati a credito dalla Pt_1
a titolo di differenze retributive tra il trattamento economico previsto per il 5° livello ed il 4°
livello (da intendersi comprensive della retribuzione base ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, del tfr e delle altre voci fisse previste dal C.C.N.L.) non costituisce un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Il relativo calcolo appare invero agevole sulla scorta dei valori tabellari dell'accordo collettivo operante nella specie senza necessità di una onerosa e non strettamente necessaria c.t.u. contabile.
13. Quanto alle spese di lite sussiste una parziale reciproca soccombenza posto che la ricorrente ha rivendicato in prima battuta il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 3° livello, non
13 sussistente per il Tribunale, mentre con riguardo alla eccepita prescrizione, virtualmente in parte fondata sulla scorta della documentazione in atti, l'orientamento interpretativo della Suprema
Corte risulta essersi formato solo in corso di causa in senso sfavorevole alle ragioni della convenuta.
Tali circostanze giustificano la compensazione di tali oneri in misura pari ad 1/3 restando la rimanente parte a carico della convenuta per il resto soccombente nella misura di cui alla parte dispositiva (cause di lavoro, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, parametri prossimi a quelli intermedi tenuto conto dell'espletamento di una articolata istruttoria orale e della prospettazione di varie questioni in diritto di non modesta complessità).
13.1 Con riguardo alla esatta quantificazione delle spese in parola deve essere nondimeno tenuta in debita considerazione la circostanza relativa all'ingiustificato diniego della ricorrente rispetto alla indicazione conciliativa esposta dal Tribunale nella ordinanza resa il 6 luglio 2023.
L'accoglimento della domanda attorea in misura non superiore a quanto esposto nella proposta conciliativa conduce al diniego del riconoscimento delle spese del processo maturate successivamente, ossia quelle correlate alla fase decisionale.
Tale quota parte, in applicazione dell'art. 91 comma 1 u.p. c.p.c., stante il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa del Tribunale, deve essere rifusa alla controparte, la quale ha invece accettato l'indicazione del Tribunale, nella misura di cui al dispositivo cui si rinvia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto all'inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L. operante Parte_1
nella specie con decorrenza dall'1 luglio 2009;
2. Condanna Centro Finanziamenti s.p.a. al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
differenziale calcolato come ai capi 9), 9.1) e 12) di cui alla parte motiva cui si rinvia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
3. Compensa le spese di lite in ragione di 1/3 e condanna Centro Finanziamenti s.p.a. alla rifusione della restante parte in favore di liquidandola in euro 2.400,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto, ed accessori nella misura di legge.
14 4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Centro Parte_1
Finanziamenti s.p.a. relativamente alla fase decisionale, liquidandole in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% ed accessori nella misura di legge.
5. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo 3) che precede, detratto quanto indicato al capo 4) che parimenti precede, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Giorgio Murru
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