Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2, comma 2 ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.
Commentario • 1
- 1. Legge Pinto: giudizio risarcitorio deve avere durata molto più che ragionevoleAccesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 30 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 23745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23745 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA LU, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. LIGUORI Michele, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Gregorio XI, n. 13;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato in data 5 dicembre 2013 (n. 50889 del 2013). Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti. RITENUTO IN FATTO
che la Corte d'appello di Roma, con decreto in data 5 dicembre 2013, ha respinto l'opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art.
5-ter, proposta da EN LU avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per un processo in tema di indennizzo assicurativo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli dal 10 maggio 2006 al 26 maggio 2011;
che, ad avviso del giudice a quo, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 ter, nel prevedere che "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni", si pone come norma di chiusura, e vale anche per i giudizi svoltisi in unico grado, sicché nessun indennizzo spetta per un processo durato in unico grado cinque anni;
che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la EN ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 febbraio 2014, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, art. 6, p. 1, della CEDU, art. 47
della Carta dei diritti fondamentali, artt. 111 e 117 Cost. e art. 6 del Trattato di Lisbona) la ricorrente ritiene che la norma dell'art. 2, comma 2-ter, si riferisca alla diversa ipotesi del processo svoltosi in tutti e tre i gradi di giudizio, mentre nel caso in cui il giudizio si è svolto in un unico grado lo standard sarebbe quello - desumibile anche da una interpretazione logico-sistematica e convenzionalmente e costituzionalmente orientata - di tre anni di giudizio, standard, nella specie non rispettato;
che il motivo è fondato;
che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, prevede che "si considera rispettato il termine ragionevole (...) se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità";
che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. 6- 1, 7 settembre 2012, n. 15041);
che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2- ter, ai sensi del quale "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni";
che quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa - nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale: Sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo;
che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014