CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732/2022 R. G., vertente tra nata a [...] l'[...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Miloro
(con PEC indicata) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria
Smeralda Azzarà, per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Messina, via Boner n. 36, presso lo studio dell'avv. Gianclaudio Puglisi
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata nel giudizio di primo grado,
APPELLATO
____________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1626/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 5 ottobre 2022 in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni insistendo in tutte le domande ed eccezioni contenute nell'atto di appello da ritenersi qui ritrascritte e chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per l'appellato: “precisa le conclusioni e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei verbali di causa. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che integralmente si riportano: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendo il fumus né il periculum;
in subordine: ritenere
e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate in Parte_1
narrativa; nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'atto di appello formulato dalla sig.ra
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1626/2022 resa dal Tribunale di Messina Parte_1 depositata il 5.10.2022; 3) con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2022 ha impugnato con Parte_2
appello, dinanzi a questa Corte, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso l'atto di precetto notificatole in data 16 ottobre 2018 da parte di confermandolo per l'effetto e condannando l'opponente Controparte_1
al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse dichiarato nullo e/o si annullasse l'atto di precetto per mancata indicazione specifica del titolo esecutivo e/o per omessa notifica del titolo esecutivo;
che fosse riformata la sentenza sul capo relativo alla liquidazione delle spese e che fosse condannato l'appellato al pagamento delle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° febbraio
2023 si è costituito resistendo all'appello, di cui ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di inibitoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di inibitoria - come da provvedimento riservato del 17 febbraio 2023 – è stata fissa l'udienza del 19 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 28 dicembre 2022 ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_2
2 impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 732-1/2022 R. G.), conclusosi con ordinanza del 23 marzo 2023 di declaratoria di non luogo a provvedere, essendosi già provveduto sulla medesima istanza giusta pronuncia del 17 febbraio 2023 (sopra richiamata).
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte con la dovuta puntualità rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, oltre che alla peculiare vicenda processuale, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame eccepita dall'appellato.
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello adduce la Parte_2
violazione degli artt. 177, 624 e 669-terdecies c. p. c. per avere il Tribunale, con la sentenza impugnata, ribaltato totalmente la decisione assunta con l'ordinanza del 19 dicembre 2019 di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto, nella quale lo stesso Giudice aveva dato atto (si riporta in sintesi) che non avrebbe potuto azionare il titolo Controparte_2
di cui si è servito, peraltro non notificato a controparte.
Evidenzia proposito che, a norma del terzo comma dell'art. 177 c. p. c. – il quale recita testualmente
“non sono modificabili, né revocabili dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo” –, il Tribunale non avrebbe potuto discostarsi in maniera netta dal proprio precedente convincimento (di cui alla citata ordinanza di sospensione dell'esecuzione) senza un'adeguata motivazione sul punto, visto che non era stato proposto reclamo
3 ex art. 669-terdecies c. p. c. avverso detta ordinanza, rimedio espressamente previsto dall'art. 624, comma 2, c. p. c..
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'errata qualificazione giuridica data dal Tribunale alla fattispecie dedotta in giudizio e della violazione dell'articolo 1180 c. c..
Sostiene in particolare che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che un esempio tipico di
“surrogazione per volontà del creditore” sarebbe quello previsto all'articolo 1180 c. c., dato che quest'ultima norma avrebbe, a suo dire, il significato di riconoscere effetto solutorio dell'obbligazione al pagamento effettuato dal terzo, e ciò anche contro la volontà del creditore, senza però attribuire, a colui che adempie, un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore, dato che, a tal uopo, sarebbero necessarie, piuttosto, l'allegazione e la dimostrazione di un rapporto sottostante tra il terzo ed il debitore, come precisato dalla Suprema Corte con orientamento unanime
(richiamato a pag. 6 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità espositiva).
Assume che nel caso di specie non avrebbe dimostrato l'esistenza Controparte_2 di un rapporto sottostante con la debitrice originaria ( , da porre a base del Parte_2
pagamento da lui effettuato in favore della banca creditrice, né risulterebbe provata l'esistenza di una causa onerosa tale da giustificare l'adempimento da parte di lui e la richiesta di restituzione della somma versata.
In ogni caso – continua sul punto -, ove anche fossero stati allegati e dimostrati i suddetti elementi
(ossia l'esistenza di un rapporto fra terzo e debitrice e l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2034
c.c.), il on avrebbe potuto ugualmente essere surrogato automaticamente alla banca Pt_2
creditrice, ma semmai avrebbe dovuto agire per la ripetizione di indebito oggettivo nel concorso delle condizioni agli artt. 2033 e segg. c. c. allegando la quietanza di pagamento contenente l'espressa imputazione al debito cui l'adempimento si riferiva, potendo così validamente subentrare nei diritti del creditore verso il debitore, previo riconoscimento dei presupposti della surrogazione convenzionale o legale.
Ribadisce che, avendo il primo Giudice assimilato l'adempimento del terzo ad una tipica ipotesi di surrogazione ex art.1201 c. c., avrebbe in tal modo omesso tutta una serie di controlli che sarebbe stato doveroso effettuare, vieppiù nel caso di specie dove l'ordinanza di sospensione sopra citata conteneva una motivazione del tutto opposta a quella esposta poi nella sentenza.
Col terzo motivo l'appellante critica il fatto che il Tribunale ha riconosciuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti della surrogazione ex art. 1201 c. c. laddove detta disposizione – che recita testualmente “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento” – prescrive che essa debba essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, posto che una
4 dichiarazione effettuata in tempi successivi avrebbe per oggetto un rapporto ormai estinto e considerato che, perciò, in questa situazione, il terzo potrebbe agire esclusivamente con l'azione di indebito arricchimento nei confronti del debitore, sempre che ne ricorrano tutti i relativi presupposti.
Richiama in proposito giurisprudenza della Suprema Corte affermativa del principio secondo il quale la semplice dichiarazione di surroga non comprova di per sé anche l'adempimento del debito da parte del terzo subentrante, richiedendo l'art. 1201 c. c. la contestualità tra il pagamento e la dichiarazione del creditore, che, comunque, non potrebbe ugualmente condurre ad attribuire automaticamente alla dichiarazione di surroga il valore di prova del pagamento in quanto quest'ultimo, quale presupposto della surrogazione del tutto autonomo e costitutivo della domanda di pagamento, deve essere provato secondo il criterio generale ex art. 2697 c. c..
Nel caso di specie – rileva in particolare - la surroga sarebbe risultata inesistente in quanto non effettuata dalla creditrice al momento del pagamento del debito: Controparte_3 dall'esame degli atti, infatti, non sarebbe possibile comprendere quando il terzo abbia saldato il debito altrui poiché la missiva del 23 dicembre 2012 (all'uopo depositata da controparte) non contiene l'indicazione della data del pagamento ed il suo tenore sarebbe tale da far presumere l'assenza di contestualità della surroga, che comunque avrebbe dovuto essere provata.
Con il quarto motivo la si duole, perciò, della mancata declaratoria da parte del Pt_2
Tribunale dell'improcedibilità dell'azione esecutiva per assenza del titolo esecutivo, come da lei prospettato in prime cure.
Rileva a tal riguardo che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, il diritto di surroga invocato da controparte non consentirebbe a quest'ultima di utilizzare un titolo esecutivo precedentemente formato nei confronti dell'asserita dante causa ( Controparte_3
, rispetto al quale il (preteso) surrogante sarebbe un terzo estraneo.
[...]
Evidenzia infatti che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 474, 475 e 476 c. p. c., il titolo esecutivo ha efficacia soggettiva limitata alle parti nominate;
il secondo comma dell'articolo 475 c.
p. c. dispone, invero, che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale viene spedito.
Con la conseguenza che qualora, come nella specie, la successione del diritto di credito si verifichi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il terzo non avrebbe automaticamente il diritto di acquisire un titolo esecutivo, né di utilizzare un titolo precedentemente formato nei confronti del preteso dante causa.
Evidenzia che, anche qualora si voglia ritenere sussistente un'ipotesi di surrogazione convenzionale, dovrebbe trovare applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di merito che, in un'ipotesi
5 analoga alla presente, ha affermato che la semplice surroga nei diritti derivante dai patti ex art. 1201
c. c. non consente automaticamente di acquisire un titolo esecutivo efficace per poter dare impulso all'esecuzione, né di utilizzare il titolo precedentemente formato nei confronti del dante causa, ma semmai di ottenere un titolo in proprio, di insinuarsi senza titolo nell'esecuzione iniziata da altri e di ottenere la annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria, ex art. 2843 c.c., facendo valere la relativa prelazione.
Sotto altro connesso profilo, assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo e/o per mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso: rileva all'uopo che l'intimazione del precetto privo dell'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 480, comma 2, c. p.
c. dovendo il precetto contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando è richiesta dalla legge.
Il quinto motivo si appunta sul capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo l'appellante che, stante la fondatezza delle esposte doglianze, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna alle spese a carico di lei.
L'appello merita accoglimento per i motivi e nei termini di cui si dirà dovendosi preliminarmente rilevare che, per il principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. – secondo il quale la causa può essere decisa anche in appello, fermo restando il rispetto del principio devolutivo, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c. p. c. (cfr. Cass. Civ. nn. 693/2024; 30507/2023; 26634/2022;
30745/2019) –, vanno esaminati subito i motivi di gravame successivi al primo, tra loro intimamente connessi, dato il rispettivo carattere dirimente e assorbente rispetto alle questioni sollevate con il primo.
Orbene, è fondata la seconda ragione di critica, la quale, come detto, si appunta contro la considerazione del primo Giudice secondo cui un esempio tipico della surrogazione per volontà del creditore è la fattispecie prevista dall'art. 1180 c. c., ossia l'adempimento del terzo, dato che – osserva la Corte - i due istituti sono distinti ed autonomi tra loro, attenendo, quest'ultimo, all'area dell'adempimento delle obbligazioni in generale, con particolare riferimento agli effetti estintivi di
6 esso, laddove la surrogazione realizza, invece, secondo l'interpretazione maggiormente qualificata, un'ipotesi di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Non essendo questa la sede per soffermarsi sulla distinzione tecnico-giuridica tra i due istituti, preme qui evidenziare solamente che, diversamente da quanto ha sostenuto il primo Giudice, l'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo ex art. 1180 c. c., in sé considerata, non può farsi rientrare nel paradigma della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c. c., posto che, se è vero che entrambe le fattispecie hanno in comune il pagamento del debito altrui da parte del terzo, tuttavia manca nella prima l'effetto del subingresso del solvens nei diritti del creditore, che è tipico invece della surrogazione ex art. 1201 c. c. qualora al pagamento si affianchino le altre condizioni previste dalla norma medesima.
In questo senso è utile di richiamare l'insegnamento granitico della Suprema Corte, consacrato nel noto arresto delle Sezioni Unite (di cui alla sentenza n. 9946 del 29 aprile 2009), secondo il quale l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo ex art. 1180 c. c., se provoca l'estinzione della obbligazione anche contro la volontà del creditore, tuttavia non attribuisce in sé al terzo (solvens) un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, che invece richiede un quid pluris costituito da una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (si vedano, in senso sostanzialmente analogo, anche Cass. Civ. nn. 23292/2007; 4340/1980; 2872/1976).
Correttamente, quindi, l'appellante ha evidenziato, col motivo in esame, che la sostanziale assimilazione operata dal primo Giudice tra l'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c. c. e quello della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c. c. lo ha condotto, inopinatamente, a ritenere sic et simpliciter che l'opposto avesse titolo per agire in esecutivis nei confronti dell'opponente senza curarsi così di verificare la ricorrenza, nel Parte_2
caso concreto, dei presupposti tutti di operatività della surrogazione convenzionale, che sono ulteriori e distinti rispetto al mero fatto del pagamento da parte del terzo (ex art. 1180 c. c.), e della quale
(surrogazione), peraltro, come si vedrà più avanti, nemmeno può dirsi raggiunta in giudizio prova sufficiente.
Mette conto, dunque, in questa sede, compiere quell'indagine che il Tribunale, come giustamente dedotto dalla appellante, ha parzialmente omesso, riguardante la concreta sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'operatività dell'istituto della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c. c..
Rileva la Corte come il primo Giudice abbia riconosciuto esistente il pagamento con surrogazione da parte del sull'assunto che di tale “surroga” ha avuto Pt_2 Parte_2 conoscenza per essersi il primo, proprio in virtù dell'atto di surroga per volontà della banca creditrice, costituito nella procedura esecutiva immobiliare avviata dalla in Controparte_3
7 danno della stessa ostituendosi alla creditrice originaria, e per avere, in tale veste, Parte_2
proposto istanza ex art. 624 bis, comma 3, c. p. c. a seguito della quale il G. E. ha convocato le parti
- quindi anche l'anzidetta debitrice - per la comparizione e la prosecuzione.
Il Tribunale, in altri termini, ha ritenuto sufficiente la suddetta vicenda occorsa in altro procedimento
- diverso da quello intrapreso da con l'atto di precetto notificato il Controparte_2
16 ottobre 2018 all'odierna appellante (oggetto specifico del presente giudizio) - per affermare che non poteva non essere a conoscenza dell'atto di surroga per volontà del Parte_2 creditore in virtù del quale il predetto si è avvalso, legittimamente secondo quel Pt_2
decidente, degli stessi titoli esecutivi (ossia i due contratti di mutuo del 30 luglio 1996 stipulati dall'allora di Belpasso con Controparte_4 Parte_2
e ) che la aveva notificato Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 alla on atto di precetto dei 12 agosto 2005-1 settembre 2005. Pt_2
Detto ciò, non ha, però, il primo Giudice approfondito in alcun modo, in termini di concretezza, il tema della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c. c., essendosi limitato sul punto a rilevare che, come si è detto, l'adempimento del terzo costituirebbe un tipico esempio dell'anzidetta surrogazione, per la quale – ha aggiunto – nemmeno è richiesta una dichiarazione scritta, essendo sufficiente che essa sia “espressa”.
Tanto premesso, la verifica della ricorrenza, nel caso di specie, dell'istituto del pagamento con surrogazione – tema centrale della presente disputa - non può che dare esito negativo per una serie di ragioni di cui appresso.
In punto di diritto va ricordato che a norma dell'art. 1201 c. c. “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento”.
Tre elementi sono essenziali ed ineludibili perché si possa perfezionare la fattispecie giuridica in parola, i quali debbono sussistere congiuntamente, e cioè: 1) il pagamento del credito da parte del terzo;
2) la dichiarazione espressa della volontà del creditore di surrogare il solvens nei propri diritti;
3) la contemporaneità tra la dichiarazione di surrogazione ed il pagamento.
Ora, nel caso di specie risulta documentato unicamente il secondo presupposto, essendo stata prodotta agli atti del primo grado la copia fotostatica di una missiva intestata Controparte_3
sottoscritta dalla Direzione Generale della stessa, indirizzata a
[...] Controparte_2
(Salvatore), datata 23 novembre 2012, avente ad oggetto “posizione in contenzioso al nome di
[...]
, e ”, del seguente tenore testuale: “si comunica che il Parte_1 CP_2 CP_5
Comitato Esecutivo ha deliberato di consentire la surroga in Suo favore nei diritti, azioni e garanzie
8 in atto vantati dalla Banca nei confronti dei nominativi in oggetto, ciò entro i limiti della somma da
Lei versata pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00)”.
Siffatta comunicazione può valere quale effettuazione della surrogazione “in modo espresso”, come richiesto dalla citata disposizione normativa, e tuttavia non costituisce prova del pagamento del credito da parte del (requisito sub n. 1 della surrogazione), né, a fortiori, della Pt_2
contemporaneità della surrogazione rispetto al pagamento medesimo (requisito sub n. 3).
Sul primo aspetto mette conto evidenziare l'insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito con sentenza n. 7852/2022, secondo il quale, in tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che, rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore.
Sarebbe spettato a dunque, in virtù di tale principio di diritto Controparte_2
vivente, fornire nel caso di specie la prova specifica di avere pagato il credito vantato dalla Banca nei confronti (tra gli altri) di mentre questa prova è mancata del tutto nel Parte_2 presente giudizio, né l'opposto (odierno appellato) l'ha offerta, senza tacere che mai negli atti di causa costui ha circostanziato l'an, il quando ed il quomodo di tale asserito pagamento, essendosi sempre limitato ad affermare, sul punto, sin dall'atto di precetto, testualmente che “nelle more, l'odierno istante ha definito in via transattiva tutte le ragioni di credito vantate dalla creditrice procedente nei confronti dei sigg.ri , e ”. Controparte_1 Controparte_5 Parte_1
In base a tale generica allegazione (di avere definito in via transattiva le ragioni di credito della banca) non è dato comprendere, anzitutto, se sia stato effettuato un vero e proprio pagamento, da parte del del debito che i predetti , e avevano verso la Pt_2 Controparte_1 CP_5 Parte_2
Banca suddetta, posto che la definizione transattiva in sé non equivale necessariamente al pagamento;
in ogni caso non è detto in che modo tale asserito “pagamento” sarebbe avvenuto, né tanto meno quando (“nelle more”) sia stato effettuato.
Carente è dunque la prova del primo dei presupposti della surrogazione ex art. 1201 c. c. ed inoltre, anche a voler ritenere - per ipotesi astratta – che il pagamento ci sia stato, in ogni caso non vi è alcun elemento in atti in base al quale potere affermare la “contemporaneità” della surrogazione e del pagamento medesimo, richiesta dalla citata disposizione normativa, da intendersi quale coincidenza cronologica tra il pagamento (ipotizzato) e la volontà della banca creditrice di surrogare il solvens.
D'altra parte, nemmeno dalla comunicazione di cui alla predetta missiva – per quel che vale a tal uopo - risulta l'epoca dell'asserito pagamento da parte del Parte_2
Ne discende che, come giustamente rilevato dall'appellante, in base agli atti acquisiti nel presente giudizio, non può dirsi affatto perfezionata alcuna surroga del predetto ei rapporti di Pt_2
9 mutuo facenti capo alla (già Controparte_3 Controparte_4
di Belpasso) stante la carenza di prova certa in ordine a due dei tre requisiti co-essenziali
[...] per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1201 c. c., e segnatamente – si ripete - il pagamento da parte del terzo e la “contemporaneità” tra preteso pagamento e surrogazione.
Riguardo a quest'ultima mette conto ricordare il principio pacifico nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo il quale è assolutamente necessario che la surrogazione da parte del creditore venga attuata contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva in quanto riguarderebbe un'obbligazione già estinta per effetto dell'avvenuto pagamento
(v. Cass. Civ. nn. 3741/2001; 5200/1977).
Né può validamente sostenersi che la surrogazione per volontà della banca creditrice si sia verificata senz'altro nella specie per il fatto che, in virtù di essa, in altro procedimento, diverso dal presente, il a chiesto ed ottenuto la prosecuzione dell'esecuzione ai sensi del secondo comma Pt_2 dell'art. 624 bis c. p. c., dato che, a tacere del fatto che si tratta di giudizi distinti ed autonomi, non risulta comunque che in quest'ultimo sia stata esaminata ex professo la prospettata vicenda surrogatoria, postulando la norma da ultimo detta che l'istanza sia presentata dalla “parte interessata”, senza ulteriore specificazione.
In questo quadro, non essendo configurabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la surrogazione del elle ragioni della Banca creditrice ex art. 1201 c. c., manca ogni Pt_2
legittimazione dello stesso ad intraprendere qualsivoglia azione (men che mai quella esecutiva) nei confronti di - cui l'atto di precetto oggetto della presente opposizione Parte_2
preludeva -, fondata, nella prospettazione dell'intimante, sui due contratti di mutuo del 30 luglio 1996 spediti in forma esecutiva il 6 agosto 1996 alla Controparte_6
(secondo quanto risulta dalla copia degli stessi prodotta agli atti da parte opposta in primo
[...]
grado).
Rimangono assorbiti nell'insussistenza di una valida ed efficace fattispecie surrogatoria gli altri motivi di censura avverso la pronuncia di primo grado di cui al quarto motivo di appello, che attengono, sotto diversi profili, all'improcedibilità dell'azione esecutiva per difetto di un titolo proprio del per l'impossibilità di utilizzare, in virtù di un preteso diritto di surroga, un Pt_2
titolo esecutivo formato nei confronti del creditore surrogato, per la mancata notifica del titolo esecutivo e/o comunque per la mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso.
Preme soltanto puntualizzare qui che, escluse quelle doglianze relative alla regolarità formale del precetto – le quali rientrano nell'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c. p. c. e rispetto ad esse, perciò, non è ammissibile l'appello (v. art. 618, comma 2, ultima parte, c. c. -, anche
10 qualora si volesse ipotizzare (sia pure astrattamente) la configurabilità di una fattispecie surrogatoria nel caso di specie, non potrebbe ugualmente ritenersi che il alidamente si sia avvalso, Pt_2 al fine di recuperare quanto (in ipotesi) pagato alla banca in luogo di dei Parte_2 titoli contrattuali suddetti, spediti in forma esecutiva in favore dell'istituto di credito, dato che la surrogazione, con la relativa funzione recuperatoria, postula pur sempre la sussistenza in capo al terzo
(solvens) di un diritto di regresso verso il debitore, fondato su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fondante il diritto surrogato, tale che, se non vi è diritto di regresso o altro diritto sottostante verso il debitore, non vi può essere neppure surrogazione (v. Cass. Civ. n. 1952/1971).
Nel caso di specie non risulta, e nemmeno è stata allegata dal l'esistenza di un rapporto Pt_2 sottostante verso in ragione del quale egli avrebbe azionato il precetto, e, Parte_2
d'altra parte, anche a volersi costui giovare sic et simpliciter dell'invocata surrogazione per recuperare la somma (asseritamente) pagata in vece della avrebbe dovuto agire Pt_2 semmai, ricorrendone i presupposti, con l'azione di ingiustificato arricchimento e non già direttamente in esecutivis, azionando un titolo esecutivo non suo.
Ed invero la legittimazione a procedere in executivis va riguardata con riferimento alla titolarità ed alla attualità di un diritto sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione oggettiva ma anche soggettiva, dovendosi perciò escludere detta legittimazione quando il diritto sia consacrato in un titolo emesso in favore di un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (v.
Cass. Civ. n. 5221/1992).
Ne discende che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, in cui rimangono assorbite le restanti doglianze, riformando la sentenza impugnata, va accolta l'opposizione a precetto proposta da per l'effetto dovendosi dichiarare nullo il precetto medesimo, Parte_2
in primis per la mancanza di titolo esecutivo, ed inesistente il diritto di Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta.
[...]
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere ex officio il regime delle spese del primo grado, da regolare unitamente a quelle del presente grado, in base ad un giudizio unico che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
Ne discende che, essendo risultato pienamente soccombente in giudizio Controparte_2
, per la regola di cui all'art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a suo carico il rimborso delle
[...]
spese del primo e del secondo grado in favore di controparte.
Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte,
11 cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018).
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato base al credito per cui si procede ai sensi dell'art. 17, prima parte, c. p. c. (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed applicando i parametri prossimi ai medi, in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di complessità media, e della correlata consistenza delle prestazioni difensive - tranne che per la fase istruttoria, per la quale può applicarsi il valore minimo (stante la natura solo documentale delle prove), l'onorario va determinato in complessivi € 10.300,00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.450,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.850,00 per la fase istruttoria e € 4.000,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del c. u e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. ed I. V. A.
(ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 10.700,00 a titolo di onorario - di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
4.500,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A.
(se dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 27 ottobre 2022, nei confronti di Parte_2
12 avverso la sentenza n. 1626/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Messina – seconda sezione civile il 5 ottobre 2022, così provvede:
• in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a precetto proposta da con atto di citazione notificato il 5 novembre 2018 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto medesimo e l'inesistenza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in danno della per tutte le Controparte_2 Pt_2
ragioni esposte in parte motiva;
• condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 in favore di liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in Parte_2 complessivi € 10.300,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 10.700,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A. (se dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 24 gennaio 2025
Si dà atto della collaborazione, nella redazione della presente sentenza, del dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
13
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732/2022 R. G., vertente tra nata a [...] l'[...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Miloro
(con PEC indicata) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria
Smeralda Azzarà, per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Messina, via Boner n. 36, presso lo studio dell'avv. Gianclaudio Puglisi
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata nel giudizio di primo grado,
APPELLATO
____________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1626/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 5 ottobre 2022 in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni insistendo in tutte le domande ed eccezioni contenute nell'atto di appello da ritenersi qui ritrascritte e chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per l'appellato: “precisa le conclusioni e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nei verbali di causa. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che integralmente si riportano: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendo il fumus né il periculum;
in subordine: ritenere
e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate in Parte_1
narrativa; nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'atto di appello formulato dalla sig.ra
e per l'effetto confermare la sentenza n. 1626/2022 resa dal Tribunale di Messina Parte_1 depositata il 5.10.2022; 3) con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2022 ha impugnato con Parte_2
appello, dinanzi a questa Corte, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso l'atto di precetto notificatole in data 16 ottobre 2018 da parte di confermandolo per l'effetto e condannando l'opponente Controparte_1
al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse dichiarato nullo e/o si annullasse l'atto di precetto per mancata indicazione specifica del titolo esecutivo e/o per omessa notifica del titolo esecutivo;
che fosse riformata la sentenza sul capo relativo alla liquidazione delle spese e che fosse condannato l'appellato al pagamento delle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° febbraio
2023 si è costituito resistendo all'appello, di cui ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c. p. c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di inibitoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di inibitoria - come da provvedimento riservato del 17 febbraio 2023 – è stata fissa l'udienza del 19 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 28 dicembre 2022 ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_2
2 impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 732-1/2022 R. G.), conclusosi con ordinanza del 23 marzo 2023 di declaratoria di non luogo a provvedere, essendosi già provveduto sulla medesima istanza giusta pronuncia del 17 febbraio 2023 (sopra richiamata).
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte con la dovuta puntualità rispetto
(anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, oltre che alla peculiare vicenda processuale, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame eccepita dall'appellato.
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello adduce la Parte_2
violazione degli artt. 177, 624 e 669-terdecies c. p. c. per avere il Tribunale, con la sentenza impugnata, ribaltato totalmente la decisione assunta con l'ordinanza del 19 dicembre 2019 di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto, nella quale lo stesso Giudice aveva dato atto (si riporta in sintesi) che non avrebbe potuto azionare il titolo Controparte_2
di cui si è servito, peraltro non notificato a controparte.
Evidenzia proposito che, a norma del terzo comma dell'art. 177 c. p. c. – il quale recita testualmente
“non sono modificabili, né revocabili dal giudice che le ha pronunciate le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo” –, il Tribunale non avrebbe potuto discostarsi in maniera netta dal proprio precedente convincimento (di cui alla citata ordinanza di sospensione dell'esecuzione) senza un'adeguata motivazione sul punto, visto che non era stato proposto reclamo
3 ex art. 669-terdecies c. p. c. avverso detta ordinanza, rimedio espressamente previsto dall'art. 624, comma 2, c. p. c..
Col secondo motivo l'appellante si duole dell'errata qualificazione giuridica data dal Tribunale alla fattispecie dedotta in giudizio e della violazione dell'articolo 1180 c. c..
Sostiene in particolare che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che un esempio tipico di
“surrogazione per volontà del creditore” sarebbe quello previsto all'articolo 1180 c. c., dato che quest'ultima norma avrebbe, a suo dire, il significato di riconoscere effetto solutorio dell'obbligazione al pagamento effettuato dal terzo, e ciò anche contro la volontà del creditore, senza però attribuire, a colui che adempie, un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore, dato che, a tal uopo, sarebbero necessarie, piuttosto, l'allegazione e la dimostrazione di un rapporto sottostante tra il terzo ed il debitore, come precisato dalla Suprema Corte con orientamento unanime
(richiamato a pag. 6 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità espositiva).
Assume che nel caso di specie non avrebbe dimostrato l'esistenza Controparte_2 di un rapporto sottostante con la debitrice originaria ( , da porre a base del Parte_2
pagamento da lui effettuato in favore della banca creditrice, né risulterebbe provata l'esistenza di una causa onerosa tale da giustificare l'adempimento da parte di lui e la richiesta di restituzione della somma versata.
In ogni caso – continua sul punto -, ove anche fossero stati allegati e dimostrati i suddetti elementi
(ossia l'esistenza di un rapporto fra terzo e debitrice e l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2034
c.c.), il on avrebbe potuto ugualmente essere surrogato automaticamente alla banca Pt_2
creditrice, ma semmai avrebbe dovuto agire per la ripetizione di indebito oggettivo nel concorso delle condizioni agli artt. 2033 e segg. c. c. allegando la quietanza di pagamento contenente l'espressa imputazione al debito cui l'adempimento si riferiva, potendo così validamente subentrare nei diritti del creditore verso il debitore, previo riconoscimento dei presupposti della surrogazione convenzionale o legale.
Ribadisce che, avendo il primo Giudice assimilato l'adempimento del terzo ad una tipica ipotesi di surrogazione ex art.1201 c. c., avrebbe in tal modo omesso tutta una serie di controlli che sarebbe stato doveroso effettuare, vieppiù nel caso di specie dove l'ordinanza di sospensione sopra citata conteneva una motivazione del tutto opposta a quella esposta poi nella sentenza.
Col terzo motivo l'appellante critica il fatto che il Tribunale ha riconosciuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti della surrogazione ex art. 1201 c. c. laddove detta disposizione – che recita testualmente “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento” – prescrive che essa debba essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, posto che una
4 dichiarazione effettuata in tempi successivi avrebbe per oggetto un rapporto ormai estinto e considerato che, perciò, in questa situazione, il terzo potrebbe agire esclusivamente con l'azione di indebito arricchimento nei confronti del debitore, sempre che ne ricorrano tutti i relativi presupposti.
Richiama in proposito giurisprudenza della Suprema Corte affermativa del principio secondo il quale la semplice dichiarazione di surroga non comprova di per sé anche l'adempimento del debito da parte del terzo subentrante, richiedendo l'art. 1201 c. c. la contestualità tra il pagamento e la dichiarazione del creditore, che, comunque, non potrebbe ugualmente condurre ad attribuire automaticamente alla dichiarazione di surroga il valore di prova del pagamento in quanto quest'ultimo, quale presupposto della surrogazione del tutto autonomo e costitutivo della domanda di pagamento, deve essere provato secondo il criterio generale ex art. 2697 c. c..
Nel caso di specie – rileva in particolare - la surroga sarebbe risultata inesistente in quanto non effettuata dalla creditrice al momento del pagamento del debito: Controparte_3 dall'esame degli atti, infatti, non sarebbe possibile comprendere quando il terzo abbia saldato il debito altrui poiché la missiva del 23 dicembre 2012 (all'uopo depositata da controparte) non contiene l'indicazione della data del pagamento ed il suo tenore sarebbe tale da far presumere l'assenza di contestualità della surroga, che comunque avrebbe dovuto essere provata.
Con il quarto motivo la si duole, perciò, della mancata declaratoria da parte del Pt_2
Tribunale dell'improcedibilità dell'azione esecutiva per assenza del titolo esecutivo, come da lei prospettato in prime cure.
Rileva a tal riguardo che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, il diritto di surroga invocato da controparte non consentirebbe a quest'ultima di utilizzare un titolo esecutivo precedentemente formato nei confronti dell'asserita dante causa ( Controparte_3
, rispetto al quale il (preteso) surrogante sarebbe un terzo estraneo.
[...]
Evidenzia infatti che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 474, 475 e 476 c. p. c., il titolo esecutivo ha efficacia soggettiva limitata alle parti nominate;
il secondo comma dell'articolo 475 c.
p. c. dispone, invero, che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale viene spedito.
Con la conseguenza che qualora, come nella specie, la successione del diritto di credito si verifichi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il terzo non avrebbe automaticamente il diritto di acquisire un titolo esecutivo, né di utilizzare un titolo precedentemente formato nei confronti del preteso dante causa.
Evidenzia che, anche qualora si voglia ritenere sussistente un'ipotesi di surrogazione convenzionale, dovrebbe trovare applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di merito che, in un'ipotesi
5 analoga alla presente, ha affermato che la semplice surroga nei diritti derivante dai patti ex art. 1201
c. c. non consente automaticamente di acquisire un titolo esecutivo efficace per poter dare impulso all'esecuzione, né di utilizzare il titolo precedentemente formato nei confronti del dante causa, ma semmai di ottenere un titolo in proprio, di insinuarsi senza titolo nell'esecuzione iniziata da altri e di ottenere la annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria, ex art. 2843 c.c., facendo valere la relativa prelazione.
Sotto altro connesso profilo, assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo e/o per mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso: rileva all'uopo che l'intimazione del precetto privo dell'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 480, comma 2, c. p.
c. dovendo il precetto contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando è richiesta dalla legge.
Il quinto motivo si appunta sul capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo l'appellante che, stante la fondatezza delle esposte doglianze, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna alle spese a carico di lei.
L'appello merita accoglimento per i motivi e nei termini di cui si dirà dovendosi preliminarmente rilevare che, per il principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. – secondo il quale la causa può essere decisa anche in appello, fermo restando il rispetto del principio devolutivo, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c. p. c. (cfr. Cass. Civ. nn. 693/2024; 30507/2023; 26634/2022;
30745/2019) –, vanno esaminati subito i motivi di gravame successivi al primo, tra loro intimamente connessi, dato il rispettivo carattere dirimente e assorbente rispetto alle questioni sollevate con il primo.
Orbene, è fondata la seconda ragione di critica, la quale, come detto, si appunta contro la considerazione del primo Giudice secondo cui un esempio tipico della surrogazione per volontà del creditore è la fattispecie prevista dall'art. 1180 c. c., ossia l'adempimento del terzo, dato che – osserva la Corte - i due istituti sono distinti ed autonomi tra loro, attenendo, quest'ultimo, all'area dell'adempimento delle obbligazioni in generale, con particolare riferimento agli effetti estintivi di
6 esso, laddove la surrogazione realizza, invece, secondo l'interpretazione maggiormente qualificata, un'ipotesi di successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Non essendo questa la sede per soffermarsi sulla distinzione tecnico-giuridica tra i due istituti, preme qui evidenziare solamente che, diversamente da quanto ha sostenuto il primo Giudice, l'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo ex art. 1180 c. c., in sé considerata, non può farsi rientrare nel paradigma della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c. c., posto che, se è vero che entrambe le fattispecie hanno in comune il pagamento del debito altrui da parte del terzo, tuttavia manca nella prima l'effetto del subingresso del solvens nei diritti del creditore, che è tipico invece della surrogazione ex art. 1201 c. c. qualora al pagamento si affianchino le altre condizioni previste dalla norma medesima.
In questo senso è utile di richiamare l'insegnamento granitico della Suprema Corte, consacrato nel noto arresto delle Sezioni Unite (di cui alla sentenza n. 9946 del 29 aprile 2009), secondo il quale l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo ex art. 1180 c. c., se provoca l'estinzione della obbligazione anche contro la volontà del creditore, tuttavia non attribuisce in sé al terzo (solvens) un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, che invece richiede un quid pluris costituito da una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (si vedano, in senso sostanzialmente analogo, anche Cass. Civ. nn. 23292/2007; 4340/1980; 2872/1976).
Correttamente, quindi, l'appellante ha evidenziato, col motivo in esame, che la sostanziale assimilazione operata dal primo Giudice tra l'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c. c. e quello della surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c. c. lo ha condotto, inopinatamente, a ritenere sic et simpliciter che l'opposto avesse titolo per agire in esecutivis nei confronti dell'opponente senza curarsi così di verificare la ricorrenza, nel Parte_2
caso concreto, dei presupposti tutti di operatività della surrogazione convenzionale, che sono ulteriori e distinti rispetto al mero fatto del pagamento da parte del terzo (ex art. 1180 c. c.), e della quale
(surrogazione), peraltro, come si vedrà più avanti, nemmeno può dirsi raggiunta in giudizio prova sufficiente.
Mette conto, dunque, in questa sede, compiere quell'indagine che il Tribunale, come giustamente dedotto dalla appellante, ha parzialmente omesso, riguardante la concreta sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'operatività dell'istituto della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c. c..
Rileva la Corte come il primo Giudice abbia riconosciuto esistente il pagamento con surrogazione da parte del sull'assunto che di tale “surroga” ha avuto Pt_2 Parte_2 conoscenza per essersi il primo, proprio in virtù dell'atto di surroga per volontà della banca creditrice, costituito nella procedura esecutiva immobiliare avviata dalla in Controparte_3
7 danno della stessa ostituendosi alla creditrice originaria, e per avere, in tale veste, Parte_2
proposto istanza ex art. 624 bis, comma 3, c. p. c. a seguito della quale il G. E. ha convocato le parti
- quindi anche l'anzidetta debitrice - per la comparizione e la prosecuzione.
Il Tribunale, in altri termini, ha ritenuto sufficiente la suddetta vicenda occorsa in altro procedimento
- diverso da quello intrapreso da con l'atto di precetto notificato il Controparte_2
16 ottobre 2018 all'odierna appellante (oggetto specifico del presente giudizio) - per affermare che non poteva non essere a conoscenza dell'atto di surroga per volontà del Parte_2 creditore in virtù del quale il predetto si è avvalso, legittimamente secondo quel Pt_2
decidente, degli stessi titoli esecutivi (ossia i due contratti di mutuo del 30 luglio 1996 stipulati dall'allora di Belpasso con Controparte_4 Parte_2
e ) che la aveva notificato Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 alla on atto di precetto dei 12 agosto 2005-1 settembre 2005. Pt_2
Detto ciò, non ha, però, il primo Giudice approfondito in alcun modo, in termini di concretezza, il tema della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c. c., essendosi limitato sul punto a rilevare che, come si è detto, l'adempimento del terzo costituirebbe un tipico esempio dell'anzidetta surrogazione, per la quale – ha aggiunto – nemmeno è richiesta una dichiarazione scritta, essendo sufficiente che essa sia “espressa”.
Tanto premesso, la verifica della ricorrenza, nel caso di specie, dell'istituto del pagamento con surrogazione – tema centrale della presente disputa - non può che dare esito negativo per una serie di ragioni di cui appresso.
In punto di diritto va ricordato che a norma dell'art. 1201 c. c. “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento”.
Tre elementi sono essenziali ed ineludibili perché si possa perfezionare la fattispecie giuridica in parola, i quali debbono sussistere congiuntamente, e cioè: 1) il pagamento del credito da parte del terzo;
2) la dichiarazione espressa della volontà del creditore di surrogare il solvens nei propri diritti;
3) la contemporaneità tra la dichiarazione di surrogazione ed il pagamento.
Ora, nel caso di specie risulta documentato unicamente il secondo presupposto, essendo stata prodotta agli atti del primo grado la copia fotostatica di una missiva intestata Controparte_3
sottoscritta dalla Direzione Generale della stessa, indirizzata a
[...] Controparte_2
(Salvatore), datata 23 novembre 2012, avente ad oggetto “posizione in contenzioso al nome di
[...]
, e ”, del seguente tenore testuale: “si comunica che il Parte_1 CP_2 CP_5
Comitato Esecutivo ha deliberato di consentire la surroga in Suo favore nei diritti, azioni e garanzie
8 in atto vantati dalla Banca nei confronti dei nominativi in oggetto, ciò entro i limiti della somma da
Lei versata pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00)”.
Siffatta comunicazione può valere quale effettuazione della surrogazione “in modo espresso”, come richiesto dalla citata disposizione normativa, e tuttavia non costituisce prova del pagamento del credito da parte del (requisito sub n. 1 della surrogazione), né, a fortiori, della Pt_2
contemporaneità della surrogazione rispetto al pagamento medesimo (requisito sub n. 3).
Sul primo aspetto mette conto evidenziare l'insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito con sentenza n. 7852/2022, secondo il quale, in tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che, rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore.
Sarebbe spettato a dunque, in virtù di tale principio di diritto Controparte_2
vivente, fornire nel caso di specie la prova specifica di avere pagato il credito vantato dalla Banca nei confronti (tra gli altri) di mentre questa prova è mancata del tutto nel Parte_2 presente giudizio, né l'opposto (odierno appellato) l'ha offerta, senza tacere che mai negli atti di causa costui ha circostanziato l'an, il quando ed il quomodo di tale asserito pagamento, essendosi sempre limitato ad affermare, sul punto, sin dall'atto di precetto, testualmente che “nelle more, l'odierno istante ha definito in via transattiva tutte le ragioni di credito vantate dalla creditrice procedente nei confronti dei sigg.ri , e ”. Controparte_1 Controparte_5 Parte_1
In base a tale generica allegazione (di avere definito in via transattiva le ragioni di credito della banca) non è dato comprendere, anzitutto, se sia stato effettuato un vero e proprio pagamento, da parte del del debito che i predetti , e avevano verso la Pt_2 Controparte_1 CP_5 Parte_2
Banca suddetta, posto che la definizione transattiva in sé non equivale necessariamente al pagamento;
in ogni caso non è detto in che modo tale asserito “pagamento” sarebbe avvenuto, né tanto meno quando (“nelle more”) sia stato effettuato.
Carente è dunque la prova del primo dei presupposti della surrogazione ex art. 1201 c. c. ed inoltre, anche a voler ritenere - per ipotesi astratta – che il pagamento ci sia stato, in ogni caso non vi è alcun elemento in atti in base al quale potere affermare la “contemporaneità” della surrogazione e del pagamento medesimo, richiesta dalla citata disposizione normativa, da intendersi quale coincidenza cronologica tra il pagamento (ipotizzato) e la volontà della banca creditrice di surrogare il solvens.
D'altra parte, nemmeno dalla comunicazione di cui alla predetta missiva – per quel che vale a tal uopo - risulta l'epoca dell'asserito pagamento da parte del Parte_2
Ne discende che, come giustamente rilevato dall'appellante, in base agli atti acquisiti nel presente giudizio, non può dirsi affatto perfezionata alcuna surroga del predetto ei rapporti di Pt_2
9 mutuo facenti capo alla (già Controparte_3 Controparte_4
di Belpasso) stante la carenza di prova certa in ordine a due dei tre requisiti co-essenziali
[...] per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1201 c. c., e segnatamente – si ripete - il pagamento da parte del terzo e la “contemporaneità” tra preteso pagamento e surrogazione.
Riguardo a quest'ultima mette conto ricordare il principio pacifico nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo il quale è assolutamente necessario che la surrogazione da parte del creditore venga attuata contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva in quanto riguarderebbe un'obbligazione già estinta per effetto dell'avvenuto pagamento
(v. Cass. Civ. nn. 3741/2001; 5200/1977).
Né può validamente sostenersi che la surrogazione per volontà della banca creditrice si sia verificata senz'altro nella specie per il fatto che, in virtù di essa, in altro procedimento, diverso dal presente, il a chiesto ed ottenuto la prosecuzione dell'esecuzione ai sensi del secondo comma Pt_2 dell'art. 624 bis c. p. c., dato che, a tacere del fatto che si tratta di giudizi distinti ed autonomi, non risulta comunque che in quest'ultimo sia stata esaminata ex professo la prospettata vicenda surrogatoria, postulando la norma da ultimo detta che l'istanza sia presentata dalla “parte interessata”, senza ulteriore specificazione.
In questo quadro, non essendo configurabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la surrogazione del elle ragioni della Banca creditrice ex art. 1201 c. c., manca ogni Pt_2
legittimazione dello stesso ad intraprendere qualsivoglia azione (men che mai quella esecutiva) nei confronti di - cui l'atto di precetto oggetto della presente opposizione Parte_2
preludeva -, fondata, nella prospettazione dell'intimante, sui due contratti di mutuo del 30 luglio 1996 spediti in forma esecutiva il 6 agosto 1996 alla Controparte_6
(secondo quanto risulta dalla copia degli stessi prodotta agli atti da parte opposta in primo
[...]
grado).
Rimangono assorbiti nell'insussistenza di una valida ed efficace fattispecie surrogatoria gli altri motivi di censura avverso la pronuncia di primo grado di cui al quarto motivo di appello, che attengono, sotto diversi profili, all'improcedibilità dell'azione esecutiva per difetto di un titolo proprio del per l'impossibilità di utilizzare, in virtù di un preteso diritto di surroga, un Pt_2
titolo esecutivo formato nei confronti del creditore surrogato, per la mancata notifica del titolo esecutivo e/o comunque per la mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso.
Preme soltanto puntualizzare qui che, escluse quelle doglianze relative alla regolarità formale del precetto – le quali rientrano nell'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c. p. c. e rispetto ad esse, perciò, non è ammissibile l'appello (v. art. 618, comma 2, ultima parte, c. c. -, anche
10 qualora si volesse ipotizzare (sia pure astrattamente) la configurabilità di una fattispecie surrogatoria nel caso di specie, non potrebbe ugualmente ritenersi che il alidamente si sia avvalso, Pt_2 al fine di recuperare quanto (in ipotesi) pagato alla banca in luogo di dei Parte_2 titoli contrattuali suddetti, spediti in forma esecutiva in favore dell'istituto di credito, dato che la surrogazione, con la relativa funzione recuperatoria, postula pur sempre la sussistenza in capo al terzo
(solvens) di un diritto di regresso verso il debitore, fondato su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fondante il diritto surrogato, tale che, se non vi è diritto di regresso o altro diritto sottostante verso il debitore, non vi può essere neppure surrogazione (v. Cass. Civ. n. 1952/1971).
Nel caso di specie non risulta, e nemmeno è stata allegata dal l'esistenza di un rapporto Pt_2 sottostante verso in ragione del quale egli avrebbe azionato il precetto, e, Parte_2
d'altra parte, anche a volersi costui giovare sic et simpliciter dell'invocata surrogazione per recuperare la somma (asseritamente) pagata in vece della avrebbe dovuto agire Pt_2 semmai, ricorrendone i presupposti, con l'azione di ingiustificato arricchimento e non già direttamente in esecutivis, azionando un titolo esecutivo non suo.
Ed invero la legittimazione a procedere in executivis va riguardata con riferimento alla titolarità ed alla attualità di un diritto sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione oggettiva ma anche soggettiva, dovendosi perciò escludere detta legittimazione quando il diritto sia consacrato in un titolo emesso in favore di un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (v.
Cass. Civ. n. 5221/1992).
Ne discende che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, in cui rimangono assorbite le restanti doglianze, riformando la sentenza impugnata, va accolta l'opposizione a precetto proposta da per l'effetto dovendosi dichiarare nullo il precetto medesimo, Parte_2
in primis per la mancanza di titolo esecutivo, ed inesistente il diritto di Controparte_2
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta.
[...]
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere ex officio il regime delle spese del primo grado, da regolare unitamente a quelle del presente grado, in base ad un giudizio unico che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
Ne discende che, essendo risultato pienamente soccombente in giudizio Controparte_2
, per la regola di cui all'art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a suo carico il rimborso delle
[...]
spese del primo e del secondo grado in favore di controparte.
Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte,
11 cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato base al credito per cui si procede ai sensi dell'art. 17, prima parte, c. p. c. (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed applicando i parametri prossimi ai medi, in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di complessità media, e della correlata consistenza delle prestazioni difensive - tranne che per la fase istruttoria, per la quale può applicarsi il valore minimo (stante la natura solo documentale delle prove), l'onorario va determinato in complessivi € 10.300,00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.450,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.850,00 per la fase istruttoria e € 4.000,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del c. u e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. ed I. V. A.
(ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 10.700,00 a titolo di onorario - di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
4.500,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A.
(se dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 27 ottobre 2022, nei confronti di Parte_2
12 avverso la sentenza n. 1626/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Messina – seconda sezione civile il 5 ottobre 2022, così provvede:
• in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a precetto proposta da con atto di citazione notificato il 5 novembre 2018 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto medesimo e l'inesistenza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata in danno della per tutte le Controparte_2 Pt_2
ragioni esposte in parte motiva;
• condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2 in favore di liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in Parte_2 complessivi € 10.300,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 10.700,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A. (se dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 24 gennaio 2025
Si dà atto della collaborazione, nella redazione della presente sentenza, del dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
13