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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN RE Presidente dr. RI EN LA Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3627/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSTORINO Parte_1 C.F._1
IA ST, elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 39 MILANO presso il difensore avv. PUSTORINO IA ST
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PIETRO RONDONI N. 11/9 P.IVA_1
pagina 1 di 14 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. PAPALEO LUCIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9750/2024 emessa dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 perché infondata per tutti i motivi sopra svolti, confermandolo in ogni sua parte, con vittoria delle spese di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
In sede di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 7.6.2025, le conclusioni venivano così integrate:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9750/2024 emessa dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 perché infondata per tutti i motivi sopra svolti, confermandolo in ogni sua parte, con vittoria delle spese di lite e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ed in particolare:
- che il Giudice voglia ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 14 1) Vero che gli ordini della merce venivano effettuati al Signor dai Parte_1
macellai dipendenti di Almadina S.r.l.s. (testimoni: ; Testimone_1
; ) Persona_1 Testimone_2
2) Vero che i macellai effettuavano il controllo della merce alla fine della settimana in modo congiunto con il Signor (testimoni: Parte_1 Testimone_3
; ) Tes_1 Persona_1
3) Vero che gli ordini della merce erano variabili e dipendevano dalla necessità di rifornitura della merce del ristorante e della macelleria (testimoni:
[...]
; ) Testimone_4 Per_1 Persona_1
4) Vero che il Signor rilasciava ad Almadina S.r.l.s. copia del documento Parte_1
di trasporto delle merci dopo il controllo congiunto della merce (testimoni:
[...]
; ; ) Testimone_1 Persona_1 Testimone_2
5) Vero che il Signor è di professione muratore, non ha Controparte_2
mai lavorato al ristorante né in macelleria, non ha mai fatto ordini, né era presente alle consegne ed è cugino del Signor uno dei soci di Controparte_3
Almadina S.r.l.s., (testimoni: ; Testimone_3 Tes_1 Persona_1
;
[...] Controparte_2
Si indicano quali testimoni:
(C.F.: ), residente a [...]Testimone_4 C.F._2
(C.F.: ), residente a [...]Persona_1 C.F._3
(C.F.: , residente a [...]d'Adda Testimone_2 C.F._4
(MI) residente a [...]. Controparte_2
- che il Giudice voglia ordinare la disposizione di una C.T.U. al fine di accertare l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie di Almadina S.r.l.s.
- che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare ad Almadina S.r.ls.
l'esibizione dei registri IVA ACQUISTI dal mese di gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
pagina 4 di 14 e copia degli estratti i conto corrente bancario dal mese di gennaio 2020 al 31dicembre
2022.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA
Per Controparte_1
[. IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO
- rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza appellata
- condannarsi la controparte alle spese legali del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, come da nota spese depositata separatamente.
* * * * * * * * *
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis, la Corte d'Appello ritenga di dover rimettere la causa in istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) È vero che il sig. ha effettuato la fornitura di carni bovine alla Parte_1
opponente nel periodo dal marzo 2020 al novembre 2022;
2) E' vero che le ordinazioni dei tagli e dei quantitativi di carne bovina veniva effettuata settimanalmente dal sig. Controparte_3
3) È vero che il predetto sig. ordinava all'incirca 600 chilogrammi di Controparte_3
carne a settimana per una spesa settimanale media pari a circa €. 4.000,00;
4) E' vero che a seguito della fornitura il sig. si recava personalmente Parte_1
in negozio dalla opponente, ogni fine settimana, per il pagamento della merce consegnata nella settimana medesima, ed il pagamento avveniva prevalentemente in contanti, come da fatture che mi si rammostrano;
pagina 5 di 14 5) E' vero che a seguito del pagamento il sig. emetteva la fattura Parte_1
elettronica che veniva inviata esclusivamente a mezzo pec;
6) E' vero che la pec della società ALMADINA veniva controllata esclusivamente dal
Contabile di fiducia, il dott. Testimone_5
7) E' vero che i signori e durante il periodo CP_4 Controparte_3
di vigenza del rapporto contrattuale hanno richiesto in diverse occasioni la consegna dei documenti di trasporto così come anche i certificati di provenienza merci al sig.
; Parte_1
[... 8) È vero che dal novembre 2022 la società ALMADINA si è rivolta ad altro fornitore
con sede in Caselle Lurani (LO), Via Dell'Artigianato n. 21 B;
CP_5
9) E' vero che le forniture da parte del sig. si sono interrotte Parte_1
allorquando la società ALMADINA ha cominciato a rifornirsi dal CP_5
10) È vero che solo nel mese di maggio 2023 il sig. ha contestato il Parte_1
mancato pagamento dell'importo di €. 24.944,06 a titolo di merce non pagata;
11) E' vero che ricevuta la raccomandata di messa in mora il sig. CP_6
contattava il sig. ; Parte_1
12) E' vero che quest'ultimo diceva che si era trattato di un disguido e che poteva considerarsi tutto risolto.
Si indicano a testi i signori residente in [...]; Controparte_2
( ) residente in [...]; Persona_1 CodiceFiscale_5
Dott. con studio in Milano V ia Romilli n. 23 Testimone_5
Nell'ipotesi di ammissione dei capitoli articolati da controparte SI INSISTE per essere ammessi alla prova contraria con i propri testimoni.
ORDINE DI ESIBIZIONE
Si insiste affinché l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare al convenuto opposto, ex art. 210
c.p.c., l'esibizione dei Documenti di Trasporto relativi alla merce consegnata all'opponente in tutto l'anno 2022. pagina 6 di 14 RICHIESTA DI CTU
- Voglia l'Ill.mo Giudice adito, se del caso, ammettere CTU contabile sulle scritture dell'opposto con particolare riguardo al registro acquisti e vendite ed alle scritture di magazzino, con evidenza delle forniture effettuate in favore di Almadina, risultanti dai documenti di trasporto merci, volta a verificare la merce effettivamente consegnata all'opponente dall'opposto, nonché la rispondenza della stessa agli importi fatturati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 1823/2023 - R.G. 21924/2023, emesso in data 14/07/2023, pubblicato in data
21/06/2023 e notificato alla , in pari data, il Parte_2
Tribunale di Milano ingiungeva a quest'ultima di pagare l'importo capitale di €.
24.944,06, a saldo delle fatture n. 247/21, 516/21, 21/22, 45/22, 123/22, 147/22, 265/22,
333/22, 352/22, 402/22 e 448/22, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 900 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre €. 145,50 per spese, oltre successive occorrende;
- avverso detto decreto ingiuntivo, la proponeva l'opposizione, con Controparte_7
cui contestava la sussistenza del debito intimato lamentando di non aver ricevuto le forniture di merci, così come indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio, né gli obbligatori documenti di trasporto (DDT), contestualmente citando il sig.
[...]
per l'udienza del 7/02/2024; Per_2
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva iscritto al Ruolo n.
28679/2023, si costituiva in data 27/11/2024 il sig. , insistendo nelle Parte_1
proprie richieste e chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del titolo;
pagina 7 di 14 - con decreto cron. 6077 del 30/11/2023, il GOP fissava la nuova udienza di comparizione per il giorno 20/03/2024, disponendo la trattazione dell'udienza in forma scritta ex art. 35 comma 2 Dlgs 149/22 e art 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.;
- le parti, ritualmente, provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3
c.p.c. e, successivamente, al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., quindi la causa era trattenuta in riserva, per scadenza termine note scritte;
- con ordinanza del 21/03/2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, così come rigettava le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
6/11/2024, ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3;
- entrambe le difese provvedevano alla precisazione delle conclusioni a norma dell'art. 189 n. 1 c.p.c.
- pendenti i termini per le memorie conclusive e le repliche, con successivo provvedimento del 27/09/2024, il GOP disponeva la sostituzione dell'udienza del
6/11/2024 con il deposito di note scritte ex art. art. 35 comma 2 Dlgs 149/22 e art 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Milano emetteva la Sentenza n. 9750/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile -R.G. n. 28679/2023-, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024 con la quale il Giudice definitivamente pronunciando ha così deciso: “1) ACCOGLIE l'opposizione e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore della parte opponente, liquidando le stesse in € 4.237,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre contributo unificato.” .
pagina 8 di 14 impugna la sentenza lamentando la “manifesta infondatezza dei Parte_1
motivi dedotti dal Giudice di prime cure atteso che l'omessa escussione della prova testimoniale ha impedito la constatazione di un aspetto fondamentale della causa ossia il fatto che la merce era stata effettivamente consegnata ad Almadina S.r.l.s. ed il fatto che veniva svolto un controllo puntuale prima di effettuare il pagamento delle fatture al
Signor ”. Parte_1
Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in debita considerazione le fatture prodotte e la loro corretta contabilizzazione.
L'appellante conclude come sopra riportato.
Si costituisce la parte appellata e chiede: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello avversario con conferma della sentenza appellata.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell'8.7.2025, con rinuncia delle parti al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
I motivi di opposizione al DECRETO INGIUNTIVO, avente ad oggetto fornitura di carni, riguardavano principalmente l'insussistenza del debito azionato in monitorio, per la mancata consegna dei DDT delle merci relative alle fatture ingiunte, oltre che per la mancata consegna delle merci.
INAMMISSIBILITA'
Ai sensi dell'art. 342 cpc, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato ed in relazione a questo deve indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. pagina 9 di 14 Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché contenente doglianze assolutamente generiche, relative alla mancata assunzione e valutazione delle prove orali che, se correttamente assunte ed interpretate, avrebbero dovuto portare ad un differente esito, senza tuttavia circoscrivere e dettagliare gli errori che avrebbe compiuto il e senza i quali si sarebbe giunti ad una differente decisione. CP_8
LA CORTE OSSERVA
Benchè l'appello sia estremamente sintetico, e ai limiti dell'inammissibilità, appare sufficientemente chiara la volontà di parte appellante di vedere ammesse le proprie istanze istruttorie al fine di provare il proprio credito e veder riformare la decisione del primo giudice. Inoltre, sempre a sostegno della propria pretesa l'appellante richiama l'attenzione della Corte sulla documentazione prodotta.
Va perciò rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Con ordinanza resa in data 21 marzo 2024, il Tribunale di primo grado ha rigettato, in un unico provvedimento, tanto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto quanto le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti in causa. Con riguardo specifico ai capitoli di prova articolati dalla parte opponente, il rigetto è stato motivato in ragione del carattere «insuperabilmente generico ed irrilevante ai fini del decidere» delle istanze medesime.
Successivamente a detta ordinanza, la parte interessata non ha reiterato in alcun modo le suddette istanze istruttorie, né ha provveduto a contestare, in sede processuale, il provvedimento di rigetto reso dal Giudice di prime cure. In particolare, la parte non ha proposto istanza di revoca avverso il rigetto delle prove, né ha manifestato alcuna volontà di riproporre tali mezzi istruttori negli scritti difensivi successivi, limitandosi a concludere, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie rigettate, in modo da potersi pagina 10 di 14 intendere, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, come una implicita rinuncia alle medesime richieste probatorie. Ciò risulta evidente da quanto segue:
• Nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 6 settembre 2024, ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c., la parte si limita ad insistere per l'accoglimento delle sole domande e conclusioni di merito, omettendo qualsivoglia riferimento alle pregresse istanze istruttorie;
• Nella comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 2,
c.p.c., la medesima parte ribadisce unicamente le conclusioni già formulate, sempre con esclusivo riferimento agli aspetti preliminari e di merito, senza reiterare, né menzionare, i mezzi istruttori non ammessi;
• La stessa linea difensiva si riscontra nella memoria di replica ex art. 189, comma 1, n. 3, c.p.c., nella quale si rinvia espressamente alle conclusioni formulate nei precedenti atti, in particolare nella comparsa conclusionale, senza introdurre elementi nuovi in ordine all'istruttoria.
Da quanto sopra consegue, secondo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che la parte abbia tacitamente rinunciato alle richieste istruttorie originarie, rendendole non riproponibili in sede di impugnazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n.
10767/2022, la quale ha affermato che, in ipotesi di rigetto delle richieste istruttorie, incombe sulla parte l'onere di riproporle in modo espresso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni. È stato precisato che non è sufficiente un generico richiamo agli atti difensivi pregressi, e che, in difetto di specifica reiterazione, tali istanze devono ritenersi definitivamente abbandonate e, conseguentemente, inammissibili in sede di gravame.
pagina 11 di 14 Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla più recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30711/2024 del 29 novembre 2024, la quale ha chiarito che, in caso di rigetto motivato dei capitoli di prova per inammissibilità e irrilevanza – situazione del tutto analoga a quella per cui è causa – non è sufficiente che la parte, nell'atto di appello, si limiti ad un generico rinvio alle richieste istruttorie non accolte in primo grado. È, invece, necessario:
1. che i mezzi istruttori vengano esplicitamente indicati e nuovamente articolati;
2. che vengano trascritte puntualmente le circostanze che si intendevano provare;
3. che sia allegato e dimostrato il nesso di causalità tra il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria e l'errore decisorio imputato al giudice di prime cure;
4. e, infine, che venga ragionevolmente prospettato che l'esito della decisione sarebbe potuto essere diverso, in assenza dell'errore denunciato.
Pertanto, le istanze istruttorie che la parte appellante intende oggi riproporre risultano inammissibili sotto un duplice profilo:
• da un lato, per mancata reiterazione delle medesime nel corso del giudizio di primo grado, successivamente all'ordinanza del 21 marzo 2024;
• dall'altro, per difetto di specificità nell'atto di appello, nel quale non sono state né compiutamente riformulate, né adeguatamente supportate sotto il profilo dell'incidenza causale sulla decisione impugnata.
In conclusione, le istanze istruttorie dell'appellante, oggetto di generico appello, sono da dichiararsi inammissibili in sede d'appello: sia perchè non sono state reiterate in modo specifico nei successivi atti di primo grado
(Conclusioni, comparsa e replica), con conseguente rinuncia tacita;
pagina 12 di 14 sia perché, l'atto di appello non le ripropone in forma dettagliata, né le supporta con la trascrizione delle circostanze da provare, con l'allegazione del nesso eziologico e la dimostrazione che l'errore del giudice di prime cure avrebbe potuto mutare l'esito della decisione.
Nell'atto di appello l'appellante contesta anche un'erronea valutazione delle prove documentali fornite dalla stessa, con particolare riferimento alle fatture emesse e ai registri IVA.
In realtà il Giudice di Primo Grado ha correttamente motivato, in linea con la giurisprudenza pressocché granitica della Corte di Cassazione, come “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e credito oggetto della registrazione (ex multis, Cass. Civ., 4/01/2022 n. 128; Cass. 17/12/2004 n.
23499; Cass. 5/08/2011 n. 17050; Cass. 13/01/2014 n. 462)”.
In altri termini, la documentazione prodotta dall'appellante -sin dal primo grado- di formazione unilaterale non prova in alcun modo la consegna della merce oggetto delle contestate fatture.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
9750/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data
13 novembre 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del grado Parte_1
in favore di Controparte_1
, liquidate in Euro 3966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese
[...]
generali, da distrarsi in favore dell'Avv. PAPALEO LUCIA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano l'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI EN LA AN RE
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN RE Presidente dr. RI EN LA Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3627/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSTORINO Parte_1 C.F._1
IA ST, elettivamente domiciliato in VIA BOCCACCIO 39 MILANO presso il difensore avv. PUSTORINO IA ST
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PIETRO RONDONI N. 11/9 P.IVA_1
pagina 1 di 14 20146 MILANO presso lo studio dell'avv. PAPALEO LUCIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9750/2024 emessa dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 perché infondata per tutti i motivi sopra svolti, confermandolo in ogni sua parte, con vittoria delle spese di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
In sede di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 7.6.2025, le conclusioni venivano così integrate:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9750/2024 emessa dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo telematico nr. 10823/2023 R.G. 21924/2023 perché infondata per tutti i motivi sopra svolti, confermandolo in ogni sua parte, con vittoria delle spese di lite e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ed in particolare:
- che il Giudice voglia ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 14 1) Vero che gli ordini della merce venivano effettuati al Signor dai Parte_1
macellai dipendenti di Almadina S.r.l.s. (testimoni: ; Testimone_1
; ) Persona_1 Testimone_2
2) Vero che i macellai effettuavano il controllo della merce alla fine della settimana in modo congiunto con il Signor (testimoni: Parte_1 Testimone_3
; ) Tes_1 Persona_1
3) Vero che gli ordini della merce erano variabili e dipendevano dalla necessità di rifornitura della merce del ristorante e della macelleria (testimoni:
[...]
; ) Testimone_4 Per_1 Persona_1
4) Vero che il Signor rilasciava ad Almadina S.r.l.s. copia del documento Parte_1
di trasporto delle merci dopo il controllo congiunto della merce (testimoni:
[...]
; ; ) Testimone_1 Persona_1 Testimone_2
5) Vero che il Signor è di professione muratore, non ha Controparte_2
mai lavorato al ristorante né in macelleria, non ha mai fatto ordini, né era presente alle consegne ed è cugino del Signor uno dei soci di Controparte_3
Almadina S.r.l.s., (testimoni: ; Testimone_3 Tes_1 Persona_1
;
[...] Controparte_2
Si indicano quali testimoni:
(C.F.: ), residente a [...]Testimone_4 C.F._2
(C.F.: ), residente a [...]Persona_1 C.F._3
(C.F.: , residente a [...]d'Adda Testimone_2 C.F._4
(MI) residente a [...]. Controparte_2
- che il Giudice voglia ordinare la disposizione di una C.T.U. al fine di accertare l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie di Almadina S.r.l.s.
- che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare ad Almadina S.r.ls.
l'esibizione dei registri IVA ACQUISTI dal mese di gennaio 2020 al 31 dicembre 2022
pagina 4 di 14 e copia degli estratti i conto corrente bancario dal mese di gennaio 2020 al 31dicembre
2022.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA
Per Controparte_1
[. IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO
- rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza appellata
- condannarsi la controparte alle spese legali del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, come da nota spese depositata separatamente.
* * * * * * * * *
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis, la Corte d'Appello ritenga di dover rimettere la causa in istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) È vero che il sig. ha effettuato la fornitura di carni bovine alla Parte_1
opponente nel periodo dal marzo 2020 al novembre 2022;
2) E' vero che le ordinazioni dei tagli e dei quantitativi di carne bovina veniva effettuata settimanalmente dal sig. Controparte_3
3) È vero che il predetto sig. ordinava all'incirca 600 chilogrammi di Controparte_3
carne a settimana per una spesa settimanale media pari a circa €. 4.000,00;
4) E' vero che a seguito della fornitura il sig. si recava personalmente Parte_1
in negozio dalla opponente, ogni fine settimana, per il pagamento della merce consegnata nella settimana medesima, ed il pagamento avveniva prevalentemente in contanti, come da fatture che mi si rammostrano;
pagina 5 di 14 5) E' vero che a seguito del pagamento il sig. emetteva la fattura Parte_1
elettronica che veniva inviata esclusivamente a mezzo pec;
6) E' vero che la pec della società ALMADINA veniva controllata esclusivamente dal
Contabile di fiducia, il dott. Testimone_5
7) E' vero che i signori e durante il periodo CP_4 Controparte_3
di vigenza del rapporto contrattuale hanno richiesto in diverse occasioni la consegna dei documenti di trasporto così come anche i certificati di provenienza merci al sig.
; Parte_1
[... 8) È vero che dal novembre 2022 la società ALMADINA si è rivolta ad altro fornitore
con sede in Caselle Lurani (LO), Via Dell'Artigianato n. 21 B;
CP_5
9) E' vero che le forniture da parte del sig. si sono interrotte Parte_1
allorquando la società ALMADINA ha cominciato a rifornirsi dal CP_5
10) È vero che solo nel mese di maggio 2023 il sig. ha contestato il Parte_1
mancato pagamento dell'importo di €. 24.944,06 a titolo di merce non pagata;
11) E' vero che ricevuta la raccomandata di messa in mora il sig. CP_6
contattava il sig. ; Parte_1
12) E' vero che quest'ultimo diceva che si era trattato di un disguido e che poteva considerarsi tutto risolto.
Si indicano a testi i signori residente in [...]; Controparte_2
( ) residente in [...]; Persona_1 CodiceFiscale_5
Dott. con studio in Milano V ia Romilli n. 23 Testimone_5
Nell'ipotesi di ammissione dei capitoli articolati da controparte SI INSISTE per essere ammessi alla prova contraria con i propri testimoni.
ORDINE DI ESIBIZIONE
Si insiste affinché l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare al convenuto opposto, ex art. 210
c.p.c., l'esibizione dei Documenti di Trasporto relativi alla merce consegnata all'opponente in tutto l'anno 2022. pagina 6 di 14 RICHIESTA DI CTU
- Voglia l'Ill.mo Giudice adito, se del caso, ammettere CTU contabile sulle scritture dell'opposto con particolare riguardo al registro acquisti e vendite ed alle scritture di magazzino, con evidenza delle forniture effettuate in favore di Almadina, risultanti dai documenti di trasporto merci, volta a verificare la merce effettivamente consegnata all'opponente dall'opposto, nonché la rispondenza della stessa agli importi fatturati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.I. n. 1823/2023 - R.G. 21924/2023, emesso in data 14/07/2023, pubblicato in data
21/06/2023 e notificato alla , in pari data, il Parte_2
Tribunale di Milano ingiungeva a quest'ultima di pagare l'importo capitale di €.
24.944,06, a saldo delle fatture n. 247/21, 516/21, 21/22, 45/22, 123/22, 147/22, 265/22,
333/22, 352/22, 402/22 e 448/22, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 900 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre €. 145,50 per spese, oltre successive occorrende;
- avverso detto decreto ingiuntivo, la proponeva l'opposizione, con Controparte_7
cui contestava la sussistenza del debito intimato lamentando di non aver ricevuto le forniture di merci, così come indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio, né gli obbligatori documenti di trasporto (DDT), contestualmente citando il sig.
[...]
per l'udienza del 7/02/2024; Per_2
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva iscritto al Ruolo n.
28679/2023, si costituiva in data 27/11/2024 il sig. , insistendo nelle Parte_1
proprie richieste e chiedendo, altresì, la concessione della provvisoria esecuzione del titolo;
pagina 7 di 14 - con decreto cron. 6077 del 30/11/2023, il GOP fissava la nuova udienza di comparizione per il giorno 20/03/2024, disponendo la trattazione dell'udienza in forma scritta ex art. 35 comma 2 Dlgs 149/22 e art 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.;
- le parti, ritualmente, provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3
c.p.c. e, successivamente, al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., quindi la causa era trattenuta in riserva, per scadenza termine note scritte;
- con ordinanza del 21/03/2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, così come rigettava le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
6/11/2024, ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3;
- entrambe le difese provvedevano alla precisazione delle conclusioni a norma dell'art. 189 n. 1 c.p.c.
- pendenti i termini per le memorie conclusive e le repliche, con successivo provvedimento del 27/09/2024, il GOP disponeva la sostituzione dell'udienza del
6/11/2024 con il deposito di note scritte ex art. art. 35 comma 2 Dlgs 149/22 e art 127 comma 3 e 127 ter c.p.c.
All'esito, il Tribunale di Milano emetteva la Sentenza n. 9750/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile -R.G. n. 28679/2023-, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data 13 novembre 2024 con la quale il Giudice definitivamente pronunciando ha così deciso: “1) ACCOGLIE l'opposizione e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore della parte opponente, liquidando le stesse in € 4.237,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre contributo unificato.” .
pagina 8 di 14 impugna la sentenza lamentando la “manifesta infondatezza dei Parte_1
motivi dedotti dal Giudice di prime cure atteso che l'omessa escussione della prova testimoniale ha impedito la constatazione di un aspetto fondamentale della causa ossia il fatto che la merce era stata effettivamente consegnata ad Almadina S.r.l.s. ed il fatto che veniva svolto un controllo puntuale prima di effettuare il pagamento delle fatture al
Signor ”. Parte_1
Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in debita considerazione le fatture prodotte e la loro corretta contabilizzazione.
L'appellante conclude come sopra riportato.
Si costituisce la parte appellata e chiede: dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello avversario con conferma della sentenza appellata.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell'8.7.2025, con rinuncia delle parti al deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
I motivi di opposizione al DECRETO INGIUNTIVO, avente ad oggetto fornitura di carni, riguardavano principalmente l'insussistenza del debito azionato in monitorio, per la mancata consegna dei DDT delle merci relative alle fatture ingiunte, oltre che per la mancata consegna delle merci.
INAMMISSIBILITA'
Ai sensi dell'art. 342 cpc, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato ed in relazione a questo deve indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. pagina 9 di 14 Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché contenente doglianze assolutamente generiche, relative alla mancata assunzione e valutazione delle prove orali che, se correttamente assunte ed interpretate, avrebbero dovuto portare ad un differente esito, senza tuttavia circoscrivere e dettagliare gli errori che avrebbe compiuto il e senza i quali si sarebbe giunti ad una differente decisione. CP_8
LA CORTE OSSERVA
Benchè l'appello sia estremamente sintetico, e ai limiti dell'inammissibilità, appare sufficientemente chiara la volontà di parte appellante di vedere ammesse le proprie istanze istruttorie al fine di provare il proprio credito e veder riformare la decisione del primo giudice. Inoltre, sempre a sostegno della propria pretesa l'appellante richiama l'attenzione della Corte sulla documentazione prodotta.
Va perciò rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Con ordinanza resa in data 21 marzo 2024, il Tribunale di primo grado ha rigettato, in un unico provvedimento, tanto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto quanto le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti in causa. Con riguardo specifico ai capitoli di prova articolati dalla parte opponente, il rigetto è stato motivato in ragione del carattere «insuperabilmente generico ed irrilevante ai fini del decidere» delle istanze medesime.
Successivamente a detta ordinanza, la parte interessata non ha reiterato in alcun modo le suddette istanze istruttorie, né ha provveduto a contestare, in sede processuale, il provvedimento di rigetto reso dal Giudice di prime cure. In particolare, la parte non ha proposto istanza di revoca avverso il rigetto delle prove, né ha manifestato alcuna volontà di riproporre tali mezzi istruttori negli scritti difensivi successivi, limitandosi a concludere, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie rigettate, in modo da potersi pagina 10 di 14 intendere, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, come una implicita rinuncia alle medesime richieste probatorie. Ciò risulta evidente da quanto segue:
• Nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 6 settembre 2024, ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c., la parte si limita ad insistere per l'accoglimento delle sole domande e conclusioni di merito, omettendo qualsivoglia riferimento alle pregresse istanze istruttorie;
• Nella comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 2,
c.p.c., la medesima parte ribadisce unicamente le conclusioni già formulate, sempre con esclusivo riferimento agli aspetti preliminari e di merito, senza reiterare, né menzionare, i mezzi istruttori non ammessi;
• La stessa linea difensiva si riscontra nella memoria di replica ex art. 189, comma 1, n. 3, c.p.c., nella quale si rinvia espressamente alle conclusioni formulate nei precedenti atti, in particolare nella comparsa conclusionale, senza introdurre elementi nuovi in ordine all'istruttoria.
Da quanto sopra consegue, secondo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che la parte abbia tacitamente rinunciato alle richieste istruttorie originarie, rendendole non riproponibili in sede di impugnazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n.
10767/2022, la quale ha affermato che, in ipotesi di rigetto delle richieste istruttorie, incombe sulla parte l'onere di riproporle in modo espresso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni. È stato precisato che non è sufficiente un generico richiamo agli atti difensivi pregressi, e che, in difetto di specifica reiterazione, tali istanze devono ritenersi definitivamente abbandonate e, conseguentemente, inammissibili in sede di gravame.
pagina 11 di 14 Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla più recente ordinanza della Corte di
Cassazione n. 30711/2024 del 29 novembre 2024, la quale ha chiarito che, in caso di rigetto motivato dei capitoli di prova per inammissibilità e irrilevanza – situazione del tutto analoga a quella per cui è causa – non è sufficiente che la parte, nell'atto di appello, si limiti ad un generico rinvio alle richieste istruttorie non accolte in primo grado. È, invece, necessario:
1. che i mezzi istruttori vengano esplicitamente indicati e nuovamente articolati;
2. che vengano trascritte puntualmente le circostanze che si intendevano provare;
3. che sia allegato e dimostrato il nesso di causalità tra il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria e l'errore decisorio imputato al giudice di prime cure;
4. e, infine, che venga ragionevolmente prospettato che l'esito della decisione sarebbe potuto essere diverso, in assenza dell'errore denunciato.
Pertanto, le istanze istruttorie che la parte appellante intende oggi riproporre risultano inammissibili sotto un duplice profilo:
• da un lato, per mancata reiterazione delle medesime nel corso del giudizio di primo grado, successivamente all'ordinanza del 21 marzo 2024;
• dall'altro, per difetto di specificità nell'atto di appello, nel quale non sono state né compiutamente riformulate, né adeguatamente supportate sotto il profilo dell'incidenza causale sulla decisione impugnata.
In conclusione, le istanze istruttorie dell'appellante, oggetto di generico appello, sono da dichiararsi inammissibili in sede d'appello: sia perchè non sono state reiterate in modo specifico nei successivi atti di primo grado
(Conclusioni, comparsa e replica), con conseguente rinuncia tacita;
pagina 12 di 14 sia perché, l'atto di appello non le ripropone in forma dettagliata, né le supporta con la trascrizione delle circostanze da provare, con l'allegazione del nesso eziologico e la dimostrazione che l'errore del giudice di prime cure avrebbe potuto mutare l'esito della decisione.
Nell'atto di appello l'appellante contesta anche un'erronea valutazione delle prove documentali fornite dalla stessa, con particolare riferimento alle fatture emesse e ai registri IVA.
In realtà il Giudice di Primo Grado ha correttamente motivato, in linea con la giurisprudenza pressocché granitica della Corte di Cassazione, come “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e credito oggetto della registrazione (ex multis, Cass. Civ., 4/01/2022 n. 128; Cass. 17/12/2004 n.
23499; Cass. 5/08/2011 n. 17050; Cass. 13/01/2014 n. 462)”.
In altri termini, la documentazione prodotta dall'appellante -sin dal primo grado- di formazione unilaterale non prova in alcun modo la consegna della merce oggetto delle contestate fatture.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
9750/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sesta Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 28679/2023, pubblicata l'11 novembre 2024 e notificata in data
13 novembre 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del grado Parte_1
in favore di Controparte_1
, liquidate in Euro 3966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese
[...]
generali, da distrarsi in favore dell'Avv. PAPALEO LUCIA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano l'8.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI EN LA AN RE
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